Articolo 24 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 23Articolo 18 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 24.

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano piu' e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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