Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare, composto dai magistrati,
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Aniello Maria De Piano Giudice rel.
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15/2025 r.g.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
- c.f. - in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Sala Consilina (SA) – 84036 - alla Via mezzacapo, n. 51;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito complessivo per € 616.903,43, derivante da
Sentenza n. 1041 resa dalla Corte di Appello di Salerno il 22.06.2021, e pubblicata il 13.07.2021;
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
1
1. Il mancato adempimento delle obbligazioni nei confronti dei ricorrenti anche in seguito ad intimazione;
2. Il mancato deposito dei bilanci dal 2006. Nel merito, si osserva, come il solo fatto di aver omesso il deposito delle scritture contabili prescritte dalla legge possa essere già di per sé considerato indice di insolvenza non consentendo al ceto creditorio di aver contezza della situazione patrimoniale dell'impresa (da ultimo Cass. Civ.,19 settembre 2011, n. 19051);
3. La sussistenza di rilevanti debiti nei confronti dell'Erario per diversi milioni di euro. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di - c.f. Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Sala Consilina P.IVA_1
(SA) – 84036 - alla Via mezzacapo, n. 51;
nomina la dott.ssa Giuliana Santa Trotta Giudice Delegato per la procedura
nomina il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 2 di 4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno di udienza del 12 novembre 2025, alle ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
pag. 3 di 4 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Aniello Maria De Piano
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pag. 4 di 4