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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3773 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZOCCO SILVIA
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato SARTORI MARTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
1 continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiunta nell'esclusivo interesse della minore e al fine precipuo di non procurarle pregiudizio, adottando in maniera condivisa le decisioni di maggiore interesse relativamente alla sua salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
i genitori avranno facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti
Per_ in cui avranno con sé la figlia. avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale si è trasferita a vivere nell'abitazione presa in locazione dalla signora in Montecchio Maggiore (Vi) Via Bruschi n.
5. CP_1
4. Sui tempi e modalità di visita del padre alla figlia, tenute in considerazione l'età della minore e l'attuale vicinanza tra le due abitazioni dei genitori, disporre che il padre potrà vedere e stare con la figlia, nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici: a) a fine settimana Per_ alternati, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnare
Per_ direttamente a scuola;
b) il martedì e il giovedì di ogni settimana, salvo che in quei giorni debba rimanere a scuola per eventuali attività/corsi organizzati dall'Istituto, prelevandola direttamente dall'uscita da scuola e facendo pranzo con lei per poi accompagnandola presso i nonni materni che se ne prendono cura nel pomeriggio, quando entrambi i genitori lavorano;
Per_ c) starà con il padre anche una sera a settimana per la cena ed il NO (il martedì) nelle settimane in cui poi trascorre con lei il weekend, e due sere a settimana per la cena ed il NO (il martedì e il giovedì) quando non trascorre con lei il weekend, provvedendo ad
Per_ accompagnarla a scuola la mattina successiva;
d) trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale la minore potrà vedere entrambi i genitori, trascorrendo con l'uno il pranzo e con l'altro la cena, alternati negli anni, salvo che la figlia Per_ si trovi lontana perché in vacanza;
e) trascorrerà con entrambi i genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali trascorrendo con ciascuno ad anni alterni il giorno di Pasqua e
Lunedi in Albis;
f) nel periodo estivo ciascun genitore avrà un periodo di vacanza esclusiva con la figlia di due settimane, anche consecutive, in periodi da concordare entro il 30/5 di ogni anno. Le parti si riservano di concordare ulteriori giorni di visita compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi ed extrascolastici della figlia, nonché in base alle richieste della ragazza e alle varie ricorrenze, nel rispetto delle esigenze e dell'interesse primario della figlia e della sua volontà, tenendo conto dell'età e delle sue necessità. Il genitore che avrà con sé la figlia si impegna ad accompagnare la minore agli appuntamenti scolastici, extrascolastici, sportivi, ricreativi e comunque di interesse per la minore. I genitori si danno sin d'ora
2 reciproco assenso affinché la minore possa essere accompagnata ritirata da scuola e agli impegni vari extrascolastici anche dai nonni materni e paterni.
5. Disporsi che il signor versi alla signora la somma mensile di Controparte_2 CP_1
Per_ euro 750,00 (settecentocinquanta//00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN
[...], oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche necessarie per la figlia così come previste dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, e che qui si intende integralmente richiamato ed applicato, ivi compresi eventuali costi per la mensa-pasti scolastici. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta in favore del genitore che le ha sostenute, salvo diverso accordo sulle tempistiche di rimborso concordate tra le parti su specifiche spese, previa esibizione degli scontrini fiscali/fatture che dovranno riportare il codice fiscale della figlia. Le parti si impegnano a consegnare all'altro genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese straordinarie sostenute (scontrini/fatture) affinché ciascuno possa portare in detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi. Le detrazioni per la figlia spetteranno a ciascuno dei coniugi nella misura del 50%. Le parti concordano altresì che Per_ l'Assegno Unico e Universale per la figlia verrà percepito per intero dalla signora CP_1
(che lo richiederà quindi nella misura del 100% a proprio favore) ed il signor si
[...] CP_2 impegna ad ogni adempimento si rendesse all'uopo necessario ( es. sottoscrizione moduli, produzione documentale etc).
6. La casa coniugale di Montecchio Maggiore (VI), Via A. Meucci n. 10, con tutte le pertinenze, di proprietà esclusiva del signor , resterà nella disponibilità del medesimo, Controparte_2
con tutti gli arredi e corredi, il quale provvederà in proprio ed in via esclusiva a farsi carico del relativo mutuo, a lui intestato. Le parti danno atto che non vi sono pendenze per spese condominiali e per le utenze dell'abitazione familiare.
Dare atto che la signora si è trasferita altrove, prelevando i propri effetti personali CP_1
nonché i beni mobili comuni ai coniugi di cui alla lista tra gli stessi già condivisa e allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio.
7. Nulla disporre a titolo di mantenimento personale dei coniugi che sono entrambi economicamente autosufficienti.
8. Le parti concordano che l'intero ammontare del conto corrente numero
[...] acceso presso l'Istituto Mediolanum Banca cointestato ad
3 entrambe le parti, con saldo al 17/09/2024 pari ad €32.731,00 (eventualmente decurtato delle spese relative alla sola signora resti assegnato per intero e nella disponibilità esclusiva CP_1
della signora la quale potrà prelevare la predetta somma a far data dal giorno di CP_1
deposito del presente ricorso. I ricorrenti si impegnano a chiudere tale conto corrente bancario entro 10 giorni dalla emananda sentenza di separazione.
9. A fronte di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra le stesse derivante dal rapporto di coniugio e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, causa e/o ragione derivante dal matrimonio ed in relazione alla vita matrimoniale in genere;
le parti dichiarano di non avere pretese e/o rivalse di qualsivoglia natura per quanto riguarda somme elargite dall'uno in favore dell'altro in corso di matrimonio, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo anche per l'acquisto di beni mobili ed immobili, pagamento di finanziamenti e mutui e/o spese sostenute da ciascuno per la famiglia. Le parti dichiarano altresì che non vi sono mutui e/o finanziamenti accesi nell'interesse della famiglia né cointestati tra di loro e danno atto che eventuali prestiti richiesti dal singolo coniuge in costanza di matrimonio sono stati contratti per scelte ed esigenze strettamente personali del medesimo, non invero per bisogni della famiglia, e saranno onorati in via esclusiva dal coniuge che ha provveduto a contrarli, senza che per tali debiti vi sia nulla a pretendere nei confronti dell'altro coniuge.
10. I coniugi dichiarano che tutti i predetti accordi hanno efficacia sin dal deposito del presente ricorso congiunto.
11. Spese legali compensate, con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Montecchio Maggiore (VI) in data 08/09/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
uniti in matrimonio in Montecchio Maggiore (VI) in data 08/09/2007 con atto trascritto al n.
31, parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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