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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1295/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del Email_1
predetto difensore, via Indipendenza n. 65, Livorno
nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEZZETTI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, via Giusti n. 10, Pisa
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, giudicando in grado di appello, con sentenza esecutiva ex lege, in riforma, anche in punto di spese di lite, della sentenza emessa dal Giudice di pace di Pontedera RG.201/21 pubblicata il 4.10.2021 mai notificata, riformare
l'impugnata sentenza per i motivi di cui alla narrativa ed in particolare: in tesi: condannare il sig. al pagamento della indicata in precetto per € 1.475,00 con vittoria delle spese di giudizio di CP_1 entrambi i gradi, ritenendo non compensabile l'assegno di mantenimento della sig.ra con il Pt_1
credito vantato dal In ipotesi, ritenuta legittima la compensazione tra il credito vantato dalla CP_1
sig.ra e quanto dovuto al per il DI n. 514/2018 del Giudice di pace di Pontedera, Pt_1 CP_1
dichiarare che nulla è dovuta per le ulteriori spese straordinarie in quanto non provate e non concordate, pertanto condannare il al pagamento della somma di € 696,00 con vittoria di CP_1
spese e di onorari in entrambi i gradi di giudizio. In ulteriore ipotesi: nella denegata ipotesi di valutazione della legittimità della compensazione operata nell'impugnata sentenza disporre per i
pagina 1 di 10 motivi di cui alla narrativa la compensazione totale delle spese di lite in primo grado derivante da soccombenza reciproca. Con vittoria di spese di lite in grado di appello”; per parte appellata: “Voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_2
nei confronti del Sig. avverso la sentenza n. 201/21 del 2-4.10.2021 del Giudice di Controparte_1
Pace di Pontedera, impugnazione di cui chiede in ogni caso il rigetto nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite del grado oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto che in calce reca la data del 22 marzo 2022, interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza resa il 4 ottobre 2021, col n. 201/2021 dal Giudice di Pace di Pontedera a definizione del procedimento di opposizione a precetto che aveva promosso contestando l'ordine di Controparte_1
pagamento (id est, il precetto) fattogli pervenire dalla ex coniuge, ora qua istante, per il mancato pagamento del contributo di mantenimento da lui dovuto in forza della pronuncia di separazione
(giudiziale) personale, a suo tempo, tra loro parti, intercorsa.
Allegava l'appellante di avere notificato al marito, ormai ex, atto di precetto dell'importo di €
1.400,00, intimandogli, in buona sostanza, il pagamento del mantenimento che al momento della separazione era stato previsto le venisse corrisposto dal marito (dal . Approdando, in primo CP_1
grado, avanti al territorialmente competente Giudice di Pace, aveva opposto in Controparte_1
compensazione alle somme dovute a titolo di mantenimento alla moglie, le somme delle quali sosteneva d'essere, lui, creditore della coniuge per le spese straordinarie del figlio che la signora aveva (avrebbe) mancato di pagare, come, tra l'altro, dalla stessa in parte riconosciuto in sede Pt_1
di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, avanzando, quindi, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 360,00 euro, corrispondente all'importo del credito del quale assumeva d'esser creditore all'esito della compensazione sovra detta.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio come sopra brevemente compendiato, aveva accolto l'opposizione, annullando l'atto di precetto notificato al dichiarando la compensazione della CP_1
somma che il precetto recava in sé col credito vantato dal medesimo a titolo di spese CP_1 straordinarie, condannando, altresì, la signora al pagamento dell'importo residuo (al netto Pt_1
della compensazione) del credito vantato dal e pari (come detto, al netto della compensazione) CP_1 ad € 8,41 oltre ché (condannando la stessa) alla refusione delle spese di lite.
In sede di gravame l'ora qui appellante, lamentava l'erroneità della pronuncia del Parte_1
primo giudice in punto di qualificazione del contributo previsto in proprio favore in sede di separazione, riconoscendo, in buona sostanza, a siffatto contributo natura alimentare, come tale non pagina 2 di 10 passibile di compensazione. Argomentava col dare atto della propria condizione di indisponibilità di mezzi adeguati alla sopravvivenza, rappresentando che era una condizione (quella della sua indisponibilità di adeguati mezzi di sussistenza) che si protraeva ininterrottamente come tale dal momento della separazione e sino ancora al momento dell'introduzione del giudizio di gravame, come
(stando alle deduzioni di lei appellante) avrebbe confermato il fatto che in sede di pronuncia di separazione non era stato previsto a suo (di lei carico alcun onere di mantenimento per il Pt_1
figlio minore, collocato in via prevalente presso il padre (marito di lei istante, ora qua appellato).
A tanto nell'atto d'appello seguiva il rilievo secondo cui nell'atto di opposizione a precetto controparte
(il aveva richiesto il pagamento di ulteriori spese straordinarie, ulteriori rispetto a quelle di CP_1
cui al decreto ingiuntivo che pure le era stato notificato e che tali spese ... non erano state concertate da loro parti ... né mai erano state documentate con la conseguenza che pertanto giustamente il
Giudice di pace di Pontedera le aveva ritenute non dovute.
Da qua l'appellante moveva per individuare un ulteriore motivo di gravame, quello più propriamente afferente alla regolamentazione delle spese legali, che - così si legge nell'atto di gravame - in forza della soccombenza reciproca (il rispetto alla domanda riconvenzionale e la rispetto CP_1 Pt_1
alla pretesa creditoria di cui precetto), si sarebbero dovute integralmente compensare.
Così argomentando, domandava, pertanto, la condanna di a pagare in Parte_1 Controparte_1 proprio favore la somma di € 1.475,00 che il precetto recava in sé, sul presupposto della non compensabilità del contributo previsto in di lei favore con quanto asseritamente preteso dal (ex) coniuge a titolo di sua quota parte delle spese straordinarie dovute per il figlio, chiedendo, in aggiunta, una regolamentazione favorevole delle spese di lite (di tutte e due i gradi di giudizio); in ipotesi, laddove fosse stata riconosciuta legittima la compensazione effettuata dal Giudice di Pace, chiedeva che nulla fosse, comunque, riconosciuto al per le spese straordinarie ulteriori richieste e però, CP_1
non provate né tanto meno tra loro concordate, instando, in tal caso, per vedersi riconoscere la somma di € 696,00, oltre, sempre, ad una pronuncia favorevole a sé in punto di disciplina delle spese di giudizio (più esattamente, vittoria di spese per tutti e due i gradi di giudizio); in ulteriore ipotesi, … nella denegata ipotesi di valutazione della legittimità della compensazione operata nell'impugnata sentenza domandava disporsi … la compensazione totale delle spese di lite in primo grado derivante da soccombenza reciproca.
Con comparsa data 6.07.2022 si costituiva ritualmente in giudizio contestando Controparte_1
legittimità e, preliminarmente, ammissibilità stessa del gravame interposto, deducendo legittimità e congruità delle argomentazioni spese dal primo giudice nella pronuncia appellata, come pure logicità e pagina 3 di 10 congruità del percorso motivazionale seguito da quello stesso primo giudice, concludendo col chiedere conferma integrale di siffatta (gravata) sentenza.
In estrema sintesi, rammentava… che l'assegno di mantenimento al coniuge separato Controparte_1
non fosse qualificabile quale credito alimentare, richiamando, in argomento, la pronuncia della Corte costituzionale 30.11.1988, p. 2, per poi, quindi, arrivare (non solo ad opporre un'eccezione di compensazione), bensì anche ad avanzare domanda riconvenzionale avverso per i Parte_1
crediti da lui stesso vantati a titolo di contributo al mantenimento straordinario del figlio , ben Per_1 trattandosi, tra l'altro, di spese documentate e di spese o obbligatorie o comunque necessarie e corrispondenti all'interesse del minore, che non necessitano per giurisprudenza costante neppure della previa concertazione, difficile da effettuarsi peraltro, con chi non si presenta mai per frequentare il figlio e non intrattiene il minimo rapporto … , limitandosi, in punto di disciplina di spese, a precisare intanto, che si trattava di spese di lite e non di spese legali, e poi notando che il primo Giudice aveva ritenuto che: ”l'accoglimento della domanda principale proposta dall'attore - nei limiti di cui sopra - assorbe ogni ulteriore domanda avanzata in giudizio”.
E questo perché, aggiungeva, ancora, il non sarebbe stato esatto sostenere che il Giudice di CP_1
Pace di Pontedera aveva ritenuto le spese straordinarie richieste da lui appellato non dovute, avendo, piuttosto motivato, quel primo giudice, col dire che pacifiche tra le parti le singole voci di credito contrapposte, … , non essendo mai stata contestata la natura e qualità dei rispettivi crediti (da mantenimento del coniuge per la da rimborso quota spese straordinarie per il figlio per il Pt_1
- e ciò anche con riferimento alla tipologia di spese dedotte) può sicuramente procedersi CP_1
ad una compensazione legale delle stesse, aggiungendo, poi, con riferimento al quantum, che … se, da un lato l'importo di e 849,28 portato dal D.I. n. 514/18 del 25107178 del Giudice di Pace di Pontedera
è … incontrovertibile poiché passato in giudicato, per le successive spese straordinarie allegate dall'opponente dovranno essere espunte quelle per le ripetizioni scolastiche, in quanto non documentate da documenti fiscalmente validi … con la conseguenza che le spese straordinarie riconoscibili la cui quota del 25% grava sulla signora ammonteranno a € 1.965,53 con Parte_1 susseguente ripetibilità nella minor somma di € 491,38, mentre le spese straordinarie ripetibili per la maggior quota del 50% (dopo la pubblicazione della sentenza di separazione inter partes) … ammonteranno a € 427,33 e, quindi, il rimborso dovuto a carico della stessa opposta sarà pari all'importo di € 213,66. (Non è quindi vero che “giustamente il Giudice di Pace di Pontedera le ha ritenute non dovute” essendo anche irrilevante che “agli atti è prodotto il pagamento che la sig.ra ha effettuato circa le spese scolastiche per il figlio”). Pt_1
pagina 4 di 10 Istaurato il contraddittorio sulle posizioni come ora esposte, la causa veniva istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti dalle parti costituite e, dopo taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo,
(la causa veniva) decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
1. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
Cominciando con la disanima dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, in assenza di specificità dei motivi di gravame, nonché mancando l'individuazione delle parti della pronuncia gravate, va detto dell'infondatezza di siffatta eccezione.
Ed invero, procedendo ad una valutazione complessiva dell'atto di appello, ben si evincono, con sufficiente grado di chiarezza, le parti della pronuncia appellate e le questioni giuridiche sottese che stando alla ricostruzione che ne fa l'appellante il primo giudice avrebbe malamente interpretato.
Vero è che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esatta e chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; è, tuttavia, del pari, vero che non è richiesto l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in questi termini,
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
L'atto di gravame, in altri termini, deve esporre argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (così,
Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3194 del 4 febbraio 2019) ma non necessita del rispetto di particolari esigenze formalistiche e strutturali.
Quel che rileva è che l'esposizione fattuale e giuridica sia sufficientemente chiara e che, così, consenta al giudice del gravame di comprendere con altrettanta chiarezza quali siano le ragioni che hanno determinato l'appellante (che è poi la parte rimasta soccombente in primo grado) ad interporre appello, in tal modo delimitando il thema decidendum, onde scongiurare un vizio di ultrapetizione.
Nel caso all'esame, la parte appellante ha strutturato il proprio atto di appello consentendo di individuare con sufficiente grado di chiarezza le parti della sentenza non ritenute condivisibili, soffermandosi sulla erroneità (presunta) della ricostruzione del giudice di prime cure in punto di compensabilità dell'assegno di mantenimento del coniuge con i crediti per spese straordinarie del figlio e, poi, ancora, in punto di disciplina delle spese di lite;
così, consentendo alla parte appellata di apprestare idonea difesa.
pagina 5 di 10
2. SULLA LEGITTIMITÀ DELL'OPPONIBILITÀ IN COMPENSAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
DOVUTO AL CONIUGE
Passando più propriamente al merito, la res controversa ruota attorno alla legittimità o meno della compensazione del credito maturato a titolo di contributo al mantenimento del coniuge col credito maturato a titolo di rimborso di spese straordinarie.
Interponendo appello, sosteneva che l'assegno di mantenimento, riconosciutole in Parte_1
sede di separazione, si sarebbe dovuto fare rientrare nel novero dei crediti alimentari, come tali, non opponibili in compensazione;
la natura di credito alimentare deriverebbe dalla lettura della stessa sentenza di separazione e dall'osservazione della condizione economica e reddituale nella quale, lei appellante, si sarebbe trovata al tempo dell'intervenuta separazione dal coniuge e ancora oggi, aggravata, tra l'altro, dall'emergenza epidemiologica Sars Covid, frattanto, pure, intervenuta.
Una situazione reddituale e patrimoniale, quella di lei appellante - così si legge nell'atto di gravame - tale da avere indotto il Tribunale in sede di separazione non solo a prevedere un contributo di mantenimento in suo (di lei appellante) favore con onere a carico del coniuge ma, addirittura, a prevedere che nulla lei stessa avesse a corrispondere per il mantenimento del figlio, al tempo minore, collocato in misura prevalente presso il padre.
contestava, come già sopra osservato, una siffatta ricostruzione, sostenendo la Controparte_1
fondatezza e legittimità della statuizione del giudice a quo che aveva ritenuto di opporre in compensazione i due crediti fatti valere da ciascuna di loro parti contrapposte, dissentendo con quel primo giudice soltanto laddove aveva ritenuto non sufficientemente provate talune voci di spese straordinarie vantate da lui stesso appellato, non interponendo, in ogni caso, appello incidentale.
La questione approdata avanti all'adito giudice e afferente, come visto, alla legittimità della compensazione del credito maturato per il mancato pagamento del contributo di mantenimento previsto in favore del coniuge separato col credito maturato per il recupero della propria quota parte del dovuto a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli è questione dibattuta e diverse e differenti sono le soluzioni offerte: taluni hanno, infatti, ritenuto di riconoscere natura lato sensu alimentare all'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge, così come è e si ritiene per il contributo di mantenimento previsto per la prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
e ciò perché l'obbligo di mantenimento avrebbe un contenuto più ampio di quello alimentare, che comunque è ricompreso in esso e che serve a soddisfare un bisogno fondamentale della persona (il ché vuol dire che sebbene l'assegno di mantenimento non ha valenza alimentare in senso stretto, seppure possa riconoscersi allo stesso natura anche alimentare, posto che il diritto al mantenimento richiede quale sua base minima il diritto agli alimenti) (cfr. Tribunale di Catania, n. 4575/2017, come pagina 6 di 10 richiamato da Tribunale di Bergamo, n. 686/2020); tal altri hanno, invece, ritenuto d'ammettere la compensazione del credito derivante dall'onere di mantenimento in favore del coniuge, sul presupposto che lo stesso, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale tra coniugi e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 c. c., non opera la compensazione legale;
salvo che tale contributo, per la sua non elevata entità, debba presumersi sia stato consumato o destinato a fini di sostentamento personale del coniuge (cfr. sentenza Tribunale Savona n. 357/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha dapprima sposato (si veda, in particolare, da Cass. ord. n.
11689/2018 del 14.05.2018) la ricostruzione secondo la quale l'assegno di mantenimento in favore del coniuge ha carattere sostanzialmente alimentare, per cui non è disponibile, né rinunciabile, né può essere opposto in compensazione, per, poi, di recente, avere distinto la natura e la funzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e la natura e la funzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), attribuendo al solo credito per il mantenimento della prole (minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente) natura alimentare e non opponibilità in compensazione, sul presupposto per cui (solo questo per i figli) presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona (così, Cass. civile, 14.05.2018, n. 11689, Cass. 18.11.2016, n. 23569, come richiamate da
Cass. civile, sentenza n. 9686/2020).
Analogo ragionamento non potrebbe invece essere condotto per l'assegno di mantenimento del coniuge, che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale
e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (Cass. 19.07.1996, n. 6519, Cass. 23.05.2014, n. 11489, pag. 5), tanto più poi che anche la Consulta ha da tempo riconosciuto all'assegno di mantenimento per il coniuge una maggior latitudine rispetto alla sola natura alimentare (Corte Cost., 30/11/1998, par. 2, Corte Cost. n. 17 del
21/01/2000).
L'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. si caratterizza per rispondere ad esigenze di natura solidaristica più ampie rispetto alle sole primarie esigenze di sopravvivenza e tanto è sufficiente a giustificare la diversità di trattamento rispetto al contributo di mantenimento per i figli, anche perché, non sarebbe possibile scindere, al fine di perimetrare la compensazione, una quota alimentare nel
pagina 7 di 10 credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere sul titolo non modificabile dal giudice dell'esecuzione, privo di poteri sul punto.
E ancora, richiamate le pronunce in argomento quali Cass. Sez. U. 18287 del 11/07/2018; Cass. n.
17098 del 26/06/2019) che confermano la natura solidaristica dell'assegno di mantenimento, giova rammentare che la stessa Suprema Corte nella pronuncia n. 9686/2020 si sofferma sulle qualità del credito opponibile, ritenendo che possa essere opposto in compensazione un credito certo e illiquido, purché di pronta liquidazione e di ammontare superiore al controcredito fondante l'esecuzione.
Le considerazioni suesposte inducono, allora, ad affermare la legittimità della pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la compensazione tra l'importo di cui all'atto di precetto, derivante dagli importi rimasti impagati a titolo di assegno di mantenimento del coniuge e il controcredito vantato dal a titolo di spese straordinarie del figlio. CP_1
3. SULLA RIDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DARE-AVERE TRA LE PARTI
Non può, poi, trovare accoglimento la domanda svolta in ipotesi dalla stessa appellante, che chiedeva di procedere, qualora fosse stata ritenuta ammissibile la compensazione tra i due crediti, ad una rideterminazione delle somme dovute nel senso di ritenere provata il minor importo di € 849,20, di cui al decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, con, quindi, richiesta di condanna del al pagamento della residua somma di € 696,00. CP_1
Trattasi, però, di domanda non motivata né suffragata da alcunché, rimanendo relegate al rango delle mere allegazioni difensive le scarne deduzioni sul punto e che si riassumono nell'affermazione (mera) di non debenza delle somme ulteriori richieste e riconosciute in primo grado.
Ed invero, l'appellante si è limitata a contestare la sentenza del primo giudice in punto (come detto) di
“compensabilità” dell'assegno di mantenimento, sostenendo la correttezza della medesima decisione del primo giudice laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal mancando, CP_1
tuttavia, di individuare una qualche doglianza specifica, insistendo, di fatto, solo all' atto di rassegnare le conclusioni sulla questione della rideterminazione del dare/avere (limitandosi, nel resto, a sostenere - lo si ripete - che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere dovute somme ulteriori rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, in materia di spese straordinarie relative al figlio delle parti).
Ne consegue la legittimità della pronuncia impugnata anche nelle parti dedicate alla rideterminazione delle somme dovute dall'appellante all'appellato Pt_1 CP_1
4. LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI LITE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, l'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, disporre l'integrale compensazione delle stesse, visto che con la sentenza impugnata è stata accolta l'opposizione di parte seppure non si è CP_1
pagina 8 di 10 riconosciuto nella sua interezza il credito dallo stesso preteso, pervenendo, anzì, ad una quantificazione di siffatto credito di appena € 8,41 anziché di € 361,00 (come richiesti dal , e, quindi, CP_1
(pervenendo) ad un accoglimento parziale della domanda proposta dallo stesso CP_1
A tanto si oppone, tuttavia, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità reso a Sezioni Unite e che questo giudice ritiene di condividere (perché, tra le tante cose, insegnamento maggiormente conforme alla disciplina dettata in punto di spese dal codice di rito, e che vale anche a garantire il pieno dispiegamento del diritto alla tutela giurisdizionale, evitando impugnazioni limitate alle spese, in linea con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.,). in forza del quale in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte (Cass. sez. unite 31 ottobre 2022,
n. 32061).
Ne deriva, pertanto, la legittimità della pronuncia impugnata anche in punto di governo e disciplina delle spese processuali.
5. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI CAUSA DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Per quanto concerne la regolamentazione (nel giudizio d'appello) delle spese di lite, esse seguono la soccombenza (derivazione del principio di causalità per cui i costi del processo sono sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento) e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, in vigore dal 3.04.2014, come aggiornata con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili (con esclusione della fase trattazione/istruttoria).
6. SUL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1-QUATER, D.P.R. N. 115 DEL 30
MAGGIO 2002 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 17 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228,
Nella fattispecie è, altresì, applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento (da parte dell'appellante soccombente) del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
E' opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24
pagina 9 di 10 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955).
Ciò prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA, in ogni sua parte, la sentenza resa col n. 201/2021, dal Giudice di Pace di Pontedera in data 4 febbraio 2021.
PONE le spese del presente grado di giudizio integralmente a carico di e, quindi, Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite per la presente fase d'appello che liquida Parte_1 in € 1.701,00 per compensi professionali (escludendo la fase di trattazione/istruttoria), oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CAP come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di “stabilità” n. 228 del 2012).
Così deciso in Pisa, il 12.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1295/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del Email_1
predetto difensore, via Indipendenza n. 65, Livorno
nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEZZETTI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, via Giusti n. 10, Pisa
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, giudicando in grado di appello, con sentenza esecutiva ex lege, in riforma, anche in punto di spese di lite, della sentenza emessa dal Giudice di pace di Pontedera RG.201/21 pubblicata il 4.10.2021 mai notificata, riformare
l'impugnata sentenza per i motivi di cui alla narrativa ed in particolare: in tesi: condannare il sig. al pagamento della indicata in precetto per € 1.475,00 con vittoria delle spese di giudizio di CP_1 entrambi i gradi, ritenendo non compensabile l'assegno di mantenimento della sig.ra con il Pt_1
credito vantato dal In ipotesi, ritenuta legittima la compensazione tra il credito vantato dalla CP_1
sig.ra e quanto dovuto al per il DI n. 514/2018 del Giudice di pace di Pontedera, Pt_1 CP_1
dichiarare che nulla è dovuta per le ulteriori spese straordinarie in quanto non provate e non concordate, pertanto condannare il al pagamento della somma di € 696,00 con vittoria di CP_1
spese e di onorari in entrambi i gradi di giudizio. In ulteriore ipotesi: nella denegata ipotesi di valutazione della legittimità della compensazione operata nell'impugnata sentenza disporre per i
pagina 1 di 10 motivi di cui alla narrativa la compensazione totale delle spese di lite in primo grado derivante da soccombenza reciproca. Con vittoria di spese di lite in grado di appello”; per parte appellata: “Voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_2
nei confronti del Sig. avverso la sentenza n. 201/21 del 2-4.10.2021 del Giudice di Controparte_1
Pace di Pontedera, impugnazione di cui chiede in ogni caso il rigetto nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite del grado oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto che in calce reca la data del 22 marzo 2022, interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza resa il 4 ottobre 2021, col n. 201/2021 dal Giudice di Pace di Pontedera a definizione del procedimento di opposizione a precetto che aveva promosso contestando l'ordine di Controparte_1
pagamento (id est, il precetto) fattogli pervenire dalla ex coniuge, ora qua istante, per il mancato pagamento del contributo di mantenimento da lui dovuto in forza della pronuncia di separazione
(giudiziale) personale, a suo tempo, tra loro parti, intercorsa.
Allegava l'appellante di avere notificato al marito, ormai ex, atto di precetto dell'importo di €
1.400,00, intimandogli, in buona sostanza, il pagamento del mantenimento che al momento della separazione era stato previsto le venisse corrisposto dal marito (dal . Approdando, in primo CP_1
grado, avanti al territorialmente competente Giudice di Pace, aveva opposto in Controparte_1
compensazione alle somme dovute a titolo di mantenimento alla moglie, le somme delle quali sosteneva d'essere, lui, creditore della coniuge per le spese straordinarie del figlio che la signora aveva (avrebbe) mancato di pagare, come, tra l'altro, dalla stessa in parte riconosciuto in sede Pt_1
di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, avanzando, quindi, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 360,00 euro, corrispondente all'importo del credito del quale assumeva d'esser creditore all'esito della compensazione sovra detta.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio come sopra brevemente compendiato, aveva accolto l'opposizione, annullando l'atto di precetto notificato al dichiarando la compensazione della CP_1
somma che il precetto recava in sé col credito vantato dal medesimo a titolo di spese CP_1 straordinarie, condannando, altresì, la signora al pagamento dell'importo residuo (al netto Pt_1
della compensazione) del credito vantato dal e pari (come detto, al netto della compensazione) CP_1 ad € 8,41 oltre ché (condannando la stessa) alla refusione delle spese di lite.
In sede di gravame l'ora qui appellante, lamentava l'erroneità della pronuncia del Parte_1
primo giudice in punto di qualificazione del contributo previsto in proprio favore in sede di separazione, riconoscendo, in buona sostanza, a siffatto contributo natura alimentare, come tale non pagina 2 di 10 passibile di compensazione. Argomentava col dare atto della propria condizione di indisponibilità di mezzi adeguati alla sopravvivenza, rappresentando che era una condizione (quella della sua indisponibilità di adeguati mezzi di sussistenza) che si protraeva ininterrottamente come tale dal momento della separazione e sino ancora al momento dell'introduzione del giudizio di gravame, come
(stando alle deduzioni di lei appellante) avrebbe confermato il fatto che in sede di pronuncia di separazione non era stato previsto a suo (di lei carico alcun onere di mantenimento per il Pt_1
figlio minore, collocato in via prevalente presso il padre (marito di lei istante, ora qua appellato).
A tanto nell'atto d'appello seguiva il rilievo secondo cui nell'atto di opposizione a precetto controparte
(il aveva richiesto il pagamento di ulteriori spese straordinarie, ulteriori rispetto a quelle di CP_1
cui al decreto ingiuntivo che pure le era stato notificato e che tali spese ... non erano state concertate da loro parti ... né mai erano state documentate con la conseguenza che pertanto giustamente il
Giudice di pace di Pontedera le aveva ritenute non dovute.
Da qua l'appellante moveva per individuare un ulteriore motivo di gravame, quello più propriamente afferente alla regolamentazione delle spese legali, che - così si legge nell'atto di gravame - in forza della soccombenza reciproca (il rispetto alla domanda riconvenzionale e la rispetto CP_1 Pt_1
alla pretesa creditoria di cui precetto), si sarebbero dovute integralmente compensare.
Così argomentando, domandava, pertanto, la condanna di a pagare in Parte_1 Controparte_1 proprio favore la somma di € 1.475,00 che il precetto recava in sé, sul presupposto della non compensabilità del contributo previsto in di lei favore con quanto asseritamente preteso dal (ex) coniuge a titolo di sua quota parte delle spese straordinarie dovute per il figlio, chiedendo, in aggiunta, una regolamentazione favorevole delle spese di lite (di tutte e due i gradi di giudizio); in ipotesi, laddove fosse stata riconosciuta legittima la compensazione effettuata dal Giudice di Pace, chiedeva che nulla fosse, comunque, riconosciuto al per le spese straordinarie ulteriori richieste e però, CP_1
non provate né tanto meno tra loro concordate, instando, in tal caso, per vedersi riconoscere la somma di € 696,00, oltre, sempre, ad una pronuncia favorevole a sé in punto di disciplina delle spese di giudizio (più esattamente, vittoria di spese per tutti e due i gradi di giudizio); in ulteriore ipotesi, … nella denegata ipotesi di valutazione della legittimità della compensazione operata nell'impugnata sentenza domandava disporsi … la compensazione totale delle spese di lite in primo grado derivante da soccombenza reciproca.
Con comparsa data 6.07.2022 si costituiva ritualmente in giudizio contestando Controparte_1
legittimità e, preliminarmente, ammissibilità stessa del gravame interposto, deducendo legittimità e congruità delle argomentazioni spese dal primo giudice nella pronuncia appellata, come pure logicità e pagina 3 di 10 congruità del percorso motivazionale seguito da quello stesso primo giudice, concludendo col chiedere conferma integrale di siffatta (gravata) sentenza.
In estrema sintesi, rammentava… che l'assegno di mantenimento al coniuge separato Controparte_1
non fosse qualificabile quale credito alimentare, richiamando, in argomento, la pronuncia della Corte costituzionale 30.11.1988, p. 2, per poi, quindi, arrivare (non solo ad opporre un'eccezione di compensazione), bensì anche ad avanzare domanda riconvenzionale avverso per i Parte_1
crediti da lui stesso vantati a titolo di contributo al mantenimento straordinario del figlio , ben Per_1 trattandosi, tra l'altro, di spese documentate e di spese o obbligatorie o comunque necessarie e corrispondenti all'interesse del minore, che non necessitano per giurisprudenza costante neppure della previa concertazione, difficile da effettuarsi peraltro, con chi non si presenta mai per frequentare il figlio e non intrattiene il minimo rapporto … , limitandosi, in punto di disciplina di spese, a precisare intanto, che si trattava di spese di lite e non di spese legali, e poi notando che il primo Giudice aveva ritenuto che: ”l'accoglimento della domanda principale proposta dall'attore - nei limiti di cui sopra - assorbe ogni ulteriore domanda avanzata in giudizio”.
E questo perché, aggiungeva, ancora, il non sarebbe stato esatto sostenere che il Giudice di CP_1
Pace di Pontedera aveva ritenuto le spese straordinarie richieste da lui appellato non dovute, avendo, piuttosto motivato, quel primo giudice, col dire che pacifiche tra le parti le singole voci di credito contrapposte, … , non essendo mai stata contestata la natura e qualità dei rispettivi crediti (da mantenimento del coniuge per la da rimborso quota spese straordinarie per il figlio per il Pt_1
- e ciò anche con riferimento alla tipologia di spese dedotte) può sicuramente procedersi CP_1
ad una compensazione legale delle stesse, aggiungendo, poi, con riferimento al quantum, che … se, da un lato l'importo di e 849,28 portato dal D.I. n. 514/18 del 25107178 del Giudice di Pace di Pontedera
è … incontrovertibile poiché passato in giudicato, per le successive spese straordinarie allegate dall'opponente dovranno essere espunte quelle per le ripetizioni scolastiche, in quanto non documentate da documenti fiscalmente validi … con la conseguenza che le spese straordinarie riconoscibili la cui quota del 25% grava sulla signora ammonteranno a € 1.965,53 con Parte_1 susseguente ripetibilità nella minor somma di € 491,38, mentre le spese straordinarie ripetibili per la maggior quota del 50% (dopo la pubblicazione della sentenza di separazione inter partes) … ammonteranno a € 427,33 e, quindi, il rimborso dovuto a carico della stessa opposta sarà pari all'importo di € 213,66. (Non è quindi vero che “giustamente il Giudice di Pace di Pontedera le ha ritenute non dovute” essendo anche irrilevante che “agli atti è prodotto il pagamento che la sig.ra ha effettuato circa le spese scolastiche per il figlio”). Pt_1
pagina 4 di 10 Istaurato il contraddittorio sulle posizioni come ora esposte, la causa veniva istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti dalle parti costituite e, dopo taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo,
(la causa veniva) decisa per il tramite della presente sentenza.
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1. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
Cominciando con la disanima dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, in assenza di specificità dei motivi di gravame, nonché mancando l'individuazione delle parti della pronuncia gravate, va detto dell'infondatezza di siffatta eccezione.
Ed invero, procedendo ad una valutazione complessiva dell'atto di appello, ben si evincono, con sufficiente grado di chiarezza, le parti della pronuncia appellate e le questioni giuridiche sottese che stando alla ricostruzione che ne fa l'appellante il primo giudice avrebbe malamente interpretato.
Vero è che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esatta e chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; è, tuttavia, del pari, vero che non è richiesto l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in questi termini,
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
L'atto di gravame, in altri termini, deve esporre argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (così,
Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3194 del 4 febbraio 2019) ma non necessita del rispetto di particolari esigenze formalistiche e strutturali.
Quel che rileva è che l'esposizione fattuale e giuridica sia sufficientemente chiara e che, così, consenta al giudice del gravame di comprendere con altrettanta chiarezza quali siano le ragioni che hanno determinato l'appellante (che è poi la parte rimasta soccombente in primo grado) ad interporre appello, in tal modo delimitando il thema decidendum, onde scongiurare un vizio di ultrapetizione.
Nel caso all'esame, la parte appellante ha strutturato il proprio atto di appello consentendo di individuare con sufficiente grado di chiarezza le parti della sentenza non ritenute condivisibili, soffermandosi sulla erroneità (presunta) della ricostruzione del giudice di prime cure in punto di compensabilità dell'assegno di mantenimento del coniuge con i crediti per spese straordinarie del figlio e, poi, ancora, in punto di disciplina delle spese di lite;
così, consentendo alla parte appellata di apprestare idonea difesa.
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2. SULLA LEGITTIMITÀ DELL'OPPONIBILITÀ IN COMPENSAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
DOVUTO AL CONIUGE
Passando più propriamente al merito, la res controversa ruota attorno alla legittimità o meno della compensazione del credito maturato a titolo di contributo al mantenimento del coniuge col credito maturato a titolo di rimborso di spese straordinarie.
Interponendo appello, sosteneva che l'assegno di mantenimento, riconosciutole in Parte_1
sede di separazione, si sarebbe dovuto fare rientrare nel novero dei crediti alimentari, come tali, non opponibili in compensazione;
la natura di credito alimentare deriverebbe dalla lettura della stessa sentenza di separazione e dall'osservazione della condizione economica e reddituale nella quale, lei appellante, si sarebbe trovata al tempo dell'intervenuta separazione dal coniuge e ancora oggi, aggravata, tra l'altro, dall'emergenza epidemiologica Sars Covid, frattanto, pure, intervenuta.
Una situazione reddituale e patrimoniale, quella di lei appellante - così si legge nell'atto di gravame - tale da avere indotto il Tribunale in sede di separazione non solo a prevedere un contributo di mantenimento in suo (di lei appellante) favore con onere a carico del coniuge ma, addirittura, a prevedere che nulla lei stessa avesse a corrispondere per il mantenimento del figlio, al tempo minore, collocato in misura prevalente presso il padre.
contestava, come già sopra osservato, una siffatta ricostruzione, sostenendo la Controparte_1
fondatezza e legittimità della statuizione del giudice a quo che aveva ritenuto di opporre in compensazione i due crediti fatti valere da ciascuna di loro parti contrapposte, dissentendo con quel primo giudice soltanto laddove aveva ritenuto non sufficientemente provate talune voci di spese straordinarie vantate da lui stesso appellato, non interponendo, in ogni caso, appello incidentale.
La questione approdata avanti all'adito giudice e afferente, come visto, alla legittimità della compensazione del credito maturato per il mancato pagamento del contributo di mantenimento previsto in favore del coniuge separato col credito maturato per il recupero della propria quota parte del dovuto a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli è questione dibattuta e diverse e differenti sono le soluzioni offerte: taluni hanno, infatti, ritenuto di riconoscere natura lato sensu alimentare all'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge, così come è e si ritiene per il contributo di mantenimento previsto per la prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
e ciò perché l'obbligo di mantenimento avrebbe un contenuto più ampio di quello alimentare, che comunque è ricompreso in esso e che serve a soddisfare un bisogno fondamentale della persona (il ché vuol dire che sebbene l'assegno di mantenimento non ha valenza alimentare in senso stretto, seppure possa riconoscersi allo stesso natura anche alimentare, posto che il diritto al mantenimento richiede quale sua base minima il diritto agli alimenti) (cfr. Tribunale di Catania, n. 4575/2017, come pagina 6 di 10 richiamato da Tribunale di Bergamo, n. 686/2020); tal altri hanno, invece, ritenuto d'ammettere la compensazione del credito derivante dall'onere di mantenimento in favore del coniuge, sul presupposto che lo stesso, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale tra coniugi e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 c. c., non opera la compensazione legale;
salvo che tale contributo, per la sua non elevata entità, debba presumersi sia stato consumato o destinato a fini di sostentamento personale del coniuge (cfr. sentenza Tribunale Savona n. 357/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha dapprima sposato (si veda, in particolare, da Cass. ord. n.
11689/2018 del 14.05.2018) la ricostruzione secondo la quale l'assegno di mantenimento in favore del coniuge ha carattere sostanzialmente alimentare, per cui non è disponibile, né rinunciabile, né può essere opposto in compensazione, per, poi, di recente, avere distinto la natura e la funzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e la natura e la funzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), attribuendo al solo credito per il mantenimento della prole (minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente) natura alimentare e non opponibilità in compensazione, sul presupposto per cui (solo questo per i figli) presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona (così, Cass. civile, 14.05.2018, n. 11689, Cass. 18.11.2016, n. 23569, come richiamate da
Cass. civile, sentenza n. 9686/2020).
Analogo ragionamento non potrebbe invece essere condotto per l'assegno di mantenimento del coniuge, che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale
e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (Cass. 19.07.1996, n. 6519, Cass. 23.05.2014, n. 11489, pag. 5), tanto più poi che anche la Consulta ha da tempo riconosciuto all'assegno di mantenimento per il coniuge una maggior latitudine rispetto alla sola natura alimentare (Corte Cost., 30/11/1998, par. 2, Corte Cost. n. 17 del
21/01/2000).
L'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. si caratterizza per rispondere ad esigenze di natura solidaristica più ampie rispetto alle sole primarie esigenze di sopravvivenza e tanto è sufficiente a giustificare la diversità di trattamento rispetto al contributo di mantenimento per i figli, anche perché, non sarebbe possibile scindere, al fine di perimetrare la compensazione, una quota alimentare nel
pagina 7 di 10 credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere sul titolo non modificabile dal giudice dell'esecuzione, privo di poteri sul punto.
E ancora, richiamate le pronunce in argomento quali Cass. Sez. U. 18287 del 11/07/2018; Cass. n.
17098 del 26/06/2019) che confermano la natura solidaristica dell'assegno di mantenimento, giova rammentare che la stessa Suprema Corte nella pronuncia n. 9686/2020 si sofferma sulle qualità del credito opponibile, ritenendo che possa essere opposto in compensazione un credito certo e illiquido, purché di pronta liquidazione e di ammontare superiore al controcredito fondante l'esecuzione.
Le considerazioni suesposte inducono, allora, ad affermare la legittimità della pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la compensazione tra l'importo di cui all'atto di precetto, derivante dagli importi rimasti impagati a titolo di assegno di mantenimento del coniuge e il controcredito vantato dal a titolo di spese straordinarie del figlio. CP_1
3. SULLA RIDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DARE-AVERE TRA LE PARTI
Non può, poi, trovare accoglimento la domanda svolta in ipotesi dalla stessa appellante, che chiedeva di procedere, qualora fosse stata ritenuta ammissibile la compensazione tra i due crediti, ad una rideterminazione delle somme dovute nel senso di ritenere provata il minor importo di € 849,20, di cui al decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, con, quindi, richiesta di condanna del al pagamento della residua somma di € 696,00. CP_1
Trattasi, però, di domanda non motivata né suffragata da alcunché, rimanendo relegate al rango delle mere allegazioni difensive le scarne deduzioni sul punto e che si riassumono nell'affermazione (mera) di non debenza delle somme ulteriori richieste e riconosciute in primo grado.
Ed invero, l'appellante si è limitata a contestare la sentenza del primo giudice in punto (come detto) di
“compensabilità” dell'assegno di mantenimento, sostenendo la correttezza della medesima decisione del primo giudice laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal mancando, CP_1
tuttavia, di individuare una qualche doglianza specifica, insistendo, di fatto, solo all' atto di rassegnare le conclusioni sulla questione della rideterminazione del dare/avere (limitandosi, nel resto, a sostenere - lo si ripete - che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere dovute somme ulteriori rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, in materia di spese straordinarie relative al figlio delle parti).
Ne consegue la legittimità della pronuncia impugnata anche nelle parti dedicate alla rideterminazione delle somme dovute dall'appellante all'appellato Pt_1 CP_1
4. LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI LITE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, l'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, disporre l'integrale compensazione delle stesse, visto che con la sentenza impugnata è stata accolta l'opposizione di parte seppure non si è CP_1
pagina 8 di 10 riconosciuto nella sua interezza il credito dallo stesso preteso, pervenendo, anzì, ad una quantificazione di siffatto credito di appena € 8,41 anziché di € 361,00 (come richiesti dal , e, quindi, CP_1
(pervenendo) ad un accoglimento parziale della domanda proposta dallo stesso CP_1
A tanto si oppone, tuttavia, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità reso a Sezioni Unite e che questo giudice ritiene di condividere (perché, tra le tante cose, insegnamento maggiormente conforme alla disciplina dettata in punto di spese dal codice di rito, e che vale anche a garantire il pieno dispiegamento del diritto alla tutela giurisdizionale, evitando impugnazioni limitate alle spese, in linea con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.,). in forza del quale in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte (Cass. sez. unite 31 ottobre 2022,
n. 32061).
Ne deriva, pertanto, la legittimità della pronuncia impugnata anche in punto di governo e disciplina delle spese processuali.
5. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI CAUSA DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Per quanto concerne la regolamentazione (nel giudizio d'appello) delle spese di lite, esse seguono la soccombenza (derivazione del principio di causalità per cui i costi del processo sono sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento) e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, in vigore dal 3.04.2014, come aggiornata con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili (con esclusione della fase trattazione/istruttoria).
6. SUL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1-QUATER, D.P.R. N. 115 DEL 30
MAGGIO 2002 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 17 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228,
Nella fattispecie è, altresì, applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento (da parte dell'appellante soccombente) del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
E' opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24
pagina 9 di 10 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955).
Ciò prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA, in ogni sua parte, la sentenza resa col n. 201/2021, dal Giudice di Pace di Pontedera in data 4 febbraio 2021.
PONE le spese del presente grado di giudizio integralmente a carico di e, quindi, Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite per la presente fase d'appello che liquida Parte_1 in € 1.701,00 per compensi professionali (escludendo la fase di trattazione/istruttoria), oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CAP come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di “stabilità” n. 228 del 2012).
Così deciso in Pisa, il 12.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
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