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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
all'esito dell'udienza del 20.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. 1320/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA VALVERI del Parte_1 C.F._1
Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Controparte_1 C.F._2
TUSSET del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 28.07.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Venezia N° 135/2025, pubblicata in data
10.01.2025 e non notificata.
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e riforma della impugnata sentenza:
In via preliminare, in via provvisoria temporanea ed urgente, porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento la somma in dollari equivalente ad € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, delle spese sanitarie non coperte da assicurazione, dal sistema sanitario nazionale e/o dall'assicurazione sanitaria e del costo dei voli aerei per WA, disciplinando il diritto di visita del padre come instato nel merito ed in ogni caso adotti ogni provvedimento in ordine al mantenimento, anche di importo maggiore, ed al diritto di visita secondo le modalità che riterrà più opportune;
In via principale nel merito:
1. porre a carico del sig. l'obbligo di pagamento di un assegno mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento la somma in dollari equivalente ad € 650,00 (in base alla valuta del luogo di residenza del figlio WA nel giorno dell'esecuzione del versamento) al mese, o quella diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 1 di ogni mese e sul conto americano ad ella intestato (o su altro conto che ella indicherà), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia 20.09.2019 (ed eventuali successive modifiche o revisioni),
2. porre a carico del sig. l'obbligo di pagamento del 50% della quota o Controparte_1 maggiorazione di premio assicurativo che la ricorrente versa periodicamente per il figlio in forza di polizza sanitaria ed il 50% delle spese sanitarie non coperte da assicurazione, dal sistema sanitario nazionale e/o dall'assicurazione sanitaria,
3. porre a carico del sig. l'obbligo di pagamento del 50% del costo dei voli aerei del Controparte_1 figlio WA,
4. riformare il diritto di visita stabilendo che:
- la madre terrà informato il padre di WA sulle sue condizioni personali, scolastiche, sociali etc. con cadenza almeno mensile ed in forma scritta (ad es. a mezzo e-mail o metodo equivalente);
- il padre contatterà – preferibilmente mediante videochiamata – il figlio due volte alla settimana (in giorno e orario da concordare tra le parti),
2 - il padre potrà vedere e tenere con sé WA, ad Annapolis o altra località di residenza del figlio, ogni anno per 10 giorni consecutivi da lui tempestivamente concordati con la sig.ra con Pt_1 rispetto degli impegni ed orari delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
- il padre potrà vedere e tenere con sé WA ogni anno in Italia da 7 a 30 gg anche consecutivi preferibilmente nel periodo estivo, con pernotto presso di lui. La durata della permanenza in Italia presso il padre dovrà essere stabilita con gradualità nell'interesse del minore, tenuto conto della sua volontà e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, arrivando ai 30gg quando il bambino avrà l'età di anni 15. Se la sig.ra non potrà recarsi in Italia, il trasferimento del figlio Pt_1 sarà a cura del padre e non delegabile a terzi salvo il consenso dell'altro genitore;
- quando WA sarà con il padre, la cura del bambino non sarà delegabile a terzi salvo il consenso dell'altro genitore;
- quando WA è con il padre la madre potrà contattare – anche con videochiamata – WA a giorni alterni in orario che le parti concorderanno ed in ogni caso ogni qualvolta il figlio lo richieda.
Se i genitori sono entrambi in Italia nel periodo di pernotto del figlio con il padre, la madre potrà vedere WA per un giorno a fine settimana alterni (indicativamente dalle 09.00 alle 19.00), fermo restando il pernotto presso il padre.
In ogni caso, con effetto dalla proposizione della domanda di primo grado o da quel diverso momento che sarà ritenuto di giustizia.
In via subordinata, nel merito, con effetto dalla proposizione della domanda di primo grado o da quel diverso momento che sarà ritenuto di giustizia, si ribadiscono le conclusioni già dimesse in primo grado (Come da comparsa conclusionale dell'08.07.2024, che richiama la memoria del 09.05.2024) che si richiamano:
'3. definire le modalità di visita del bambino da parte del sig. come di seguito, disponendo CP_1 che:
a) quando la sig.ra e il figlio WA saranno in Italia (in via non definitiva) il padre potrà Pt_1 stare con il bambino dal giorno successivo all'arrivo ai due giorni antecedenti la partenza dalle ore
09.00 alle ore 18.00 per ciascun giorno di permanenza in Italia, sino ad un massimo di 7 giorni consecutivi e con possibilità di compresenza della madre per le prime 3 ore al giorno per i primi 3 giorni in base alle esigenze manifestate dal bambino, anche presso la abitazione del padre, a condizione che questa sia luogo idoneo ed attrezzato per ospitare il minore;
b) quando la sig.ra e il figlio WA saranno negli Stati Uniti (o in un Paese diverso Pt_1 dall'Italia):
3 - il sig. potrà stare con WA per un pomeriggio a giorni alterni nonché il sabato e la CP_1 domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00, salvo il rispetto dell'orario scolastico e con possibilità di compresenza della madre per le prime 3 ore al giorno per i primi 3 giorni in base alle esigenze manifestate dal bambino;
- il sig. durante il soggiorno all'estero dovrà reperire un'abitazione che soddisfi le esigenze CP_1 del figlio WA dandone preventiva adeguata informazione alla sig.ra nonché dotarsi di Pt_1 mezzo di trasporto proprio ed adeguato al fine di potersi occupare in modo autonomo dei trasferimenti del figlio;
- nei periodi in cui il padre non si recherà in visita del figlio all'estero, la sig.ra e il sig. Pt_1
si contatteranno reciprocamente tramite Skype, 1/2 volte alla settimana in giorno ed orario CP_1 previamente concordato, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori stessi e tenuto conto del fuso orario e delle esigenze ed inclinazioni del bambino;
c) in ipotesi la sig.ra rientri in Italia in modo stabile: il sig. potrà stare con il figlio Pt_1 CP_1 per un pomeriggio a settimana previamente concordato, nonché dal sabato mattina (ore 9.00) alla domenica pomeriggio (ore 19.00) a fine settimana alterni, oltre ad una settimana consecutiva da concordare con la madre nei periodi in cui ella sarà in Italia e 5 giorni nel periodo delle festività natalizie in modo che, ad anni alterni, il bambino trascorra il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore. In ogni caso con possibilità di compresenza della madre per le prime 3 ore al giorno per i primi 3 giorni in base alle esigenze manifestate dal bambino;
d) il padre dovrà farsi carico di tutte le esigenze del figlio durante il tempo della sua permanenza presso di lui, comprese quelle alimentari, assicurandosi che per il bambino vi siano idonei dispositivi di sicurezza, trasporto, vita e intrattenimento (a mero titolo di esempio: seggiolino auto sino all'obbligo, letto in camera da letto idonea, ecc.);
4. quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale:
- quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, disporre che ciascun genitore eserciti in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale durante il tempo in cui il figlio WA resterà con ognuno di essi;
- quanto alle questioni di maggior interesse relative alla salute e la crescita sociale-educativa del minore, disporre la limitazione, o in subordine la sospensione temporanea, della responsabilità genitoriale del padre sig. (lasciando inalterata quella della madre), consentendo alla sig.ra CP_1 di assumere, in autonomia ed anche in assenza del consenso paterno, ogni decisione relativa Pt_1 ad esempio alle vaccinazioni (compresa quella anti Sars Covi-19) ed alle attività extra scolastiche.
4 Vorrà inoltre l'Ill.mo Tribunale adito, al fine comunque di consentire che la gestione ordinaria di
WA avvenga senza negative interruzioni e nei tempi più adeguati possibili nell'interesse del minore, in caso di mancata risposta dell'altro genitore o di mancata decisione concorde su qualsiasi questione riguardante il figlio WA, disporre che il genitore presso il quale in quel momento si trova il bambino possa prendere la decisione ritenuta da lui più opportuna con immediata comunicazione all'altro genitore.
5. Quanto al mantenimento, porre a carico del sig. : CP_1
a) l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio WA corrispondendo alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 1 di ogni mese e sul conto americano ad ella intestato (o su altro conto che ella indicherà) la somma in dollari equivalente ad € 650,00 (in base alla valuta del luogo di residenza del figlio WA nel giorno dell'esecuzione del versamento) al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, dovendosi intendere per spese straordinarie le spese di asilo/scolastiche, per baby-sitter o altra forma di accudimento da parte di terzi, le spese sanitarie
(non coperte da assicurazione, dal sistema sanitario nazionale e/o l'assicurazione sanitaria), per assicurazione sanitaria obbligatoria (per la quota posta a carico della sig.ra in relazione al Pt_1 contratto di lavoro), per attività sportive e ludico/ricreative, oltre alle somme comunque indicate come di natura straordinaria nel Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia;
b) il pagamento del volo a/r da e per l'Italia, in via anticipata rispetto all'acquisto dello stesso ad opera della sig.ra nella seguente misura: Pt_1
a) per il 50% sia del costo del biglietto aereo di WA e della sig.ra per l'anno in cui il sig. Pt_1
si recherà a far visita al figlio in USA (o altro Paese in cui egli abiti con la madre); CP_1
b) per il 100% del costo del biglietto aereo di WA e della sig.ra per l'anno in cui il sig. Pt_1
non dovesse recarsi a far visita al figlio in USA (o altro Paese in cui egli abiti con la madre).' CP_1
In ulteriore subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte adita in riforma della impugnata sentenza, adottare ogni ulteriore e diverso provvedimento sia in punto di mantenimento che di modalità di diritto di visita che riterrà opportuno nell'interesse del minore.
Con vittoria di spese, spese generali 15% ex DM 55/14 e compenso professionale anche del presente grado di giudizio, con liquidazione che tenga conto della maggiorazione prevista dal co. 1 bis, art. 4
D.M. 55/14 (come introdotto dal D.M. 37/18).
Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. n. 4187/2020 Trib. Ve. Si insiste inoltre per l'accoglimento di tutte le istanze già in atti, in particolare in memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 e non accolte. Si chiede altresì che la Corte, escluso quanto il sig. depositerà in CP_1
5 relazione all'art. 473 bis 12 c.p.c., Voglia emettere nei confronti del sig. ordine di esibizione CP_1 ex art. 210 c.p.c. rispetto alle buste paga / fatture emesse, contratti di lavoro in essere, estratti conto bancari e di carte, libretti di risparmio / deposito e di qualunque natura, titoli, fondi (di qualunque natura), polizze, prodotti di investimento, tutto sia in Italia che all'estero, intestati al sig. al CP_1 fine di accertare la reale capacità economica dello stesso per gli anni 2022 (non prodotto in primo grado), 2023 (non prodotto in primo grado), 2024, 2025.
Si chiede altresì essere ammessi alla prova per interpello e testi in relazione alle seguenti circostanze precedute dal vero che ed epurate da eventuali circostanze valutative:
1) dal mese di gennaio 2025 a tutt'oggi il numero di telefono cellulare del sig. è il seguente: +39 Controparte_1
3921645688;
2) riconosco la foto del profilo utente +39 3921645688 che mi si rammostra (doc. 11 fascicolo di appello) come del sig.
; Controparte_1
3) in data 13.01.2025 il sig. ha inviato alla sig. un messaggio di testo sul cellulare del Controparte_1 Parte_1 seguente tenore: “Se vuoi discutere e vedere diversamente un accordo…per me l 'unico punto fermo è che W passi con me
30 gg in estate . Sul come ed il resto sono aperto (Sic!) è disponibile.” (come da doc. 11 fascicolo di appello che si rammostra);
4) in data 20.01.2025 il sig. ha inviato alla sig. messaggi di testo sul cellulare del seguente Controparte_1 Parte_1 tenore: “Non mi interessa” “21 giorni i o va tutto davanti al giudice compresa l'assicurazione”, la sig.ra Pt_1 rispondeva “Se tu non vieni qui in USA, 2 settimane a Luglio e 2 settimane a Dicembre, oppure sì non ha senso nessuna proposta”, il sig. a sua volta “Io vengo in America a novembre 10 gg” “E lui restaci me (Sic!) 21 gg ad agosto o CP_1 luglio”, la sig.ra rispondeva “No credo che convenga spezzare le tempistiche ancora quest'anno, e nel 2026, resta Pt_1 con te 21 giorni di fila …” (come da doc. 11 fascicolo di appello che si rammostra);
5) in data 15.01.2025 la sig. rispondeva al sig. con messaggi di testo sul cellulare del Parte_1 Controparte_1 seguente tenore: “Parla anche con WA. A livello temporale da fatica a capire cosa sono 3-4 settimane … Era stressato e ha chiesto diverse volte che vorrebbe che venissi pure io …”(come da doc. 11 fascicolo di appello che si rammostra);
6) riconosco la mia firma e la mia dichiarazione. Dal 2021 al 2023 ho prestato a mia figlia € 35.000 pagando le rate di mutuo che lei non pagava sull'appartamento al Lido di Venezia e che era sfitto;
7) riconosco nel profilo Linkedin che mi si rammostra (doc. 16) il sig. . Si indica come teste il sig. Si chiede altresì che la Corte Voglia Controparte_1 Tes_1 disporre accertamento della Polizia Tributaria sui redditi e la capacità economica complessiva del sig. , Controparte_1 ad integrazione ed aggiornamento di quanto già effettuato dal Giudice in primo grado”.
Per : Controparte_1
“Che la Corte d'Apprllo di Venezia, in via preliminare
- accerti e dichiari l'intervenuta decadenza da parte della signora dalla facoltà di Parte_1 appellare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 135/2025 pubblicata in data 10 gennaio 2025
6 (cron. n. 274/2025 del 10 gennaio 2025), passata in giudicato il 10 luglio 2025, e pertanto dichiari inammissibile l'impugnazione in ragione della tardività dell'impugnazione radicata in data 15 luglio
2025, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in subordine
- rigetti le domande svolte dalla signora in quanto infondate in fatto ed in diritto, per Parte_1 tutti i morivi di cui in narrativa,
- e per l'effetto confermarsi le determinazioni della sentenza del Tribunale di Venezia n. 135/2025.
In ogni caso, con condanna della signora alla rifusione delle spese legali, in favore del Parte_1 signor ”. Controparte_1
Per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.06.2020, ha chiesto al Tribunale di Venezia lo Parte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con il 19.01.2016 a Venezia. Controparte_1
2. Con comparsa del 13.01.2021, si è costituito in giudizio , aderendo alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio ma a condizioni diverse da quelle richieste dalla moglie, contestando - in particolare - le deduzioni ed istanze relative ai provvedimenti relativi al figlio minore Persona_1
nato il [...] e residente negli Stati Uniti con la madre.
[...]
3. All'udienza presidenziale del 17.03.2021 - tenutasi con modalità da remoto -, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno, ferma la collocazione di
WA presso la madre negli Stati Uniti.
4. Con ordinanza del 03.08.2021, il Presidente delegato ha assunto i provvedimenti provvisori, confermando quanto disposto in sede di separazione con riferimento all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed alla misura del contributo per il mantenimento da parte del padre (€ 650 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione delle spese per l'assicurazione sanitaria obbligatoria, a totale carico della madre).
5. Sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata disposta un'indagine sui redditi di entrambe le parti a mezzo della Guardia di Finanza di Venezia (v. relazione depositata l'11.04.2022).
7 6. Con ordinanza del 22.07.2022, sono stati emessi nuovi provvedimenti provvisori in ordine al regime di visita padre-figlio.
7. In data 15.09.2022, il Tribunale di Venezia ha pronunciato Sentenza non definitiva N° 1616/2020
(pubblicata il 19.09.2022), con la quale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
8. Vi è stato il rigetto delle istanze di prova orale e documentale formulate dalle parti ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta.
9. Con ordinanza del 19.01.2023, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando termini massimi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
10. Con ordinanza del 06.12.2023 (comunicata alle parti il 01.03.2024), il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, concedendo termini alle parti per prendere posizione sulla questione della giurisdizione e competenza del Giudice adito e per il deposito di documentazione aggiornata sulle situazioni reddituali.
11. Con ordinanza del 10.05.2024, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
12. Con Sentenza N° 135/2025, pubblicata il 10.01.2025, il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ha statuito:
“richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1616/2022, affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1 colloca prevalentemente presso la madre;
Persona_1 dispone che le comunicazioni tra i genitori e tra padre e figlio e le loro visite si svolgano con le modalità anche temporali previste in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di € 450,00 – oltre ISTAT su base annua – da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, diverse da quelle sanitarie, con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; la quota o maggiorazione di premio assicurativo che la ricorrente verserà periodicamente per il figlio in forza della propria polizza sanitaria andrà suddivisa tra le parti al 50% ciascuna, restando ad esclusivo carico della ricorrente le spese sanitarie non assicurate;
spese legali compensate”.
E' stato altresì previsto: Part
“la madre terrà informato il padre di ulle sue condizioni personali, scolastiche, sociali etc. con cadenza almeno mensile, a mezzo email nella quale ella avrà cura di evitare considerazioni non pertinenti all'esercizio della responsabilità parentale e comunque richieste economiche.
In ragione della considerevole distanza dalla residenza del padre, questi contatterà – preferibilmente mediante videochiamata – il figlio due volte alla settimana (salvo diverso accordo delle parti, il
8 mercoledì quando ad Annapolis saranno le 17:00 (id est 5:00 pm) e la domenica quando lì saranno le
12:00 am.
Il sig. , inoltre, vedrà e terrà con sé WA, ad Annapolis o località limitrofa, per 10 giorni CP_1 consecutivi da lui tempestivamente comunicati alla sig. ra in periodo tra novembre di ogni Pt_1 anno e marzo dell'anno successivo;
ogni anno per ulteriori 30 giorni, preferibilmente consecutivi, durante l'estate, quando la madre accompagnerà WA in Italia e al termine lo riporterà negli Stati
Uniti. In ogni caso, con possibilità di pernotto di WA presso il padre con l'opportuna gradualità”.
13. Con ricorso depositato in data 15.07.2025, ha impugnato la predetta decisione sulla Parte_1 base delle seguenti doglianze.
13.1. Con il primo motivo, ha censurato l'omessa valutazione di prove e l'omessa valutazione e/o erronea interpretazione di norme e fatti di causa, con conseguente determinazione erronea ed inadeguata del regime di visita rispetto all'interesse superiore del minore.
13.2. Con il secondo motivo, ha denunciato l'omessa e/o erronea valutazione di prove ed elementi di fatto e di diritto nonché la violazione dell'obbligo di motivazione rispetto al contributo di mantenimento a carico del padre.
13.3. Con il terzo motivo, ha contestato la quantificazione del contributo paterno nonché la sua inadeguatezza, stanti l'incremento reddituale di grazie al nuovo impiego da gennaio 2025 e CP_1
l'aumento del costo della vita in Maryland.
13.4. Con il quarto motivo, ha lamentato l'ingiustificata compensazione delle spese di giudizio, possibile solo in presenza di circostanze straordinarie, da indicarsi in modo puntuale e specifico.
14. Con comparsa del 29.09.2025, si è costituito in II , il quale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per tardività, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., dal momento che alla data di iscrizione a ruolo del ricorso da parte di (v. 15.05.2025) era già scaduto il termine Parte_1 massimo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della decisione (v. 10.01.2025), per proporre impugnazione.
L'appellato ha altresì preso posizione sui singoli motivi di appello, chiedendone il rigetto per infondatezza.
15. All'udienza del 20.10.2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisone.
16. Inammissibilità dell'Appello in quanto tardivo.
L'eccezione pregiudiziale di decadenza proposta dall'appellato nella comparsa di costituzione è fondata e merita accoglimento.
La Sentenza impugnata, pronunciata in data 18.12.2024, non è stata notificata ed è stata pubblicata, mediante deposito telematico, in data 10.01.2025, così come indicato in calce al provvedimento stesso.
9 Difatti, il 10.01.2025, la decisione è stata inserita nella sua versione definitiva e non più modificabile all'interno del fascicolo processuale digitale, con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per le parti di prenderne visione ed estrarne copia in conformità alla normativa applicabile (v. artt. 196 quater-196 undecies disp. att. c.p.c.).
Da tale momento è iniziato a decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., ai sensi del quale “indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, a nulla rilevando - come si ricava dal combinato disposto con l'art. 133
c.p.c. - che la comunicazione alle parti ad opera della Cancelleria avvenga in un momento successivo
(nel caso di specie in data 21.01.2025).
Risulta pacifico, in base alla giurisprudenza di legittimità, che “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (v. Sezioni Unite, Sent. n.
18569 del 22.09.2016).
Quanto - invece - alla comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'art. 133 c.p.c., trattasi di un adempimento della Cancelleria distinto ed ulteriore rispetto alla pubblicazione, che non incide sulla decorrenza del termine per impugnare, ciò in quanto la Sentenza - una volta resa pubblica - è perfettamente conoscibile dalle parti, le quali hanno l'onere di attivarsi - tramite i propri difensori - per verificarne l'avvenuto deposito.
Ne consegue, come chiarito da Cass. civ., Sez. V, Ord. 36369 del 29.12.2023, che la decadenza dal termine processuale per impugnare non può ritenersi incolpevole e giustificare - quindi - la rimessione in termini nemmeno laddove la parte si dolga della totale omissione della comunicazione della
Sentenza da parte della Cancelleria, incorrendo - in tal caso - in un errore di diritto.
Facendo applicazione di tali principi, deve concludersi che - essendo la pubblicazione della sentenza di
I Grado perfezionatasi in data 10.01.2025 - per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.,
l'impugnazione della stessa doveva proporsi entro il 10.07.2025, data del suo passaggio in giudicato, non incidendo sulla decorrenza del termine processuale di sei mesi la circostanza che gli adempimenti di Cancelleria successivi al deposito siano stati completati solamente in data 21.01.2025 con la comunicazione alle parti.
Peraltro, la comunicazione recava alla dicitura “oggetto” deposito sentenza definitiva ed in corrispondenza di “data evento” l'indicazione del 10/01/2025 (v. doc. 10 allegato all'atto di Appello); di talché il deposito veniva espressamente riferito alla Sentenza e non alla mera minuta.
10 Per completezza, va osservato che, a prescindere dalla terminologia generata in modo automatizzato dal Sistema Informatico al compimento dei singoli “eventi”, la Sentenza si distingue dalla minuta perché - proprio in conseguenza della pubblicazione che ne rende il testo definitivo e non più modificabile - reca in calce il relativo numero cronologico e progressivo annuale.
L'Appello di proposto con ricorso del 15.07.2025, va pertanto dichiarato inammissibile Parte_1 per intervenuta decadenza dal termine per impugnare.
17. Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo Parte_1 applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
1. DICHIARA inammissibile l'Appello proposto da perché tardivo ai sensi dell'art. 327 Parte_1
c.p.c..
2. ND l'appellante a rifondere all'appellato le spese di II Grado, liquidate in complessivi €
5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 20.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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