Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2025, proposto da
G.V. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe D’Aleo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera 6;
contro
Comune di Gela, non costituitosi in giudizio;
per l’accertamento
- DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DALL’UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI GELA SULLE ISTANZE 24/7/2024 E 20/8/2024, PER L’AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA SU AREE INDUSTRIALI;
e per l’accertamento
- DELL’OBBLIGO DI ULTIMARE I PROCEDIMENTI CON L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ESPRESSI;
- DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AL RITARDO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EF CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il 24/7/2024 parte ricorrente ha dato impulso all’ iter di assenso a un progetto per un impianto fotovoltaico a terra con inseguitori monoassiali di 900,06 Kw, denominato “Gela 1”; analoga istanza 20/8/2024 ha riguardato un altro impianto di 454,5 Kw denominato “Gela 2”;
- che rappresenta come, decorso inutilmente un ampio termine, ha sollecitato l’indizione di una Conferenza di Servizi per acquisire i pareri degli Enti coinvolti nelle 2 pratiche (Settore Urbanistica, Settore Edilizia, IRSAP per l’area industriale);
- che, con note del 30/10/2024 il Responsabile del SUAP, ha fissato la Conferenza di Servizi per il 13/11/2024;
- che, alla data indicata, malgrado l’assenza di rappresentanti di IRSAP, veniva raccolto il parere favorevole di Settori Urbanistica ed Edilizia e quello negativo di IRSAP, in quanto nel perimetro della zona industriale “Contrada Brucazzi”, destinata a verde attrezzato di rispetto della zona industriale e delle strade, è inibita ogni possibilità di edificazione, salve le attrezzature per l’attività agricola e la recinzione del lotto;
- che il Responsabile SUAP rinviava la decisione all’esito delle controdeduzioni della Società, con sollecito a IRSAP;
- che il 9/5/2025 perveniva preavviso di rigetto delle due richieste di autorizzazioni, ma all’esito delle controdeduzioni rassegnate l’amministrazione restava totalmente inerte;
- che, malgrado l’ennesimo sollecito (all. 19), alcun provvedimento è stato ancora emesso;
- che la Società, nel dedurre la violazione degli artt. 2 e 3 L. 241/90, art. 7 DPR 160/2010, art. 12 D. Lgs. 387/2003, artt. 41 e 97 Cost. e il principio di durata ragionevole dei procedimenti, chiede di accertare l’illegittimità del silenzio e di condannare il Comune di Gela a provvedere alla sollecita definizione dell’iter con l’adozione di un atto espresso su entrambe le istanze, fissando un termine (con nomina tempestiva di un Commissario per l’ipotesi di perdurante inottemperanza);
- che il Comune di Gela, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che la vicenda è regolata dall’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 secondo un meccanismo di silenzio-assenso dopo 30 giorni dall’istanza senza che il Comune si sia pronunciato, mentre il comma 5 prevede che “Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni” , e in questo caso “Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241” ;
- che l’art. 6 è stato abrogato dal D. Lgs. 190/2024, entrato in vigore il 30/12/2024, ma le disposizioni pregresse sono rimaste in vigore (salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione dello jus novum ) nei casi in cui, come in quello oggetto di causa, la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cfr. disposizioni transitorie dettate dall’art. 15 comma 2 del D. Lgs. Suddetto);
- che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente ha convocato una Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità simultanea ai sensi dell’art. 14- ter della L. 241/90, il cui comma 2 dispone la conclusione dei lavori non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione (non risultando coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per le quali il termine è fissato in 90 giorni);
- che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 6, “All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza …” ;
- che il termine previsto, 45 giorni dal 13/11/2024, è ampiamente e inutilmente decorso;
- che, invero, per le aree idonee l’art. 22 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 199/2021 per tempo vigente, prevede la riduzione dei termini di 1/3;
- che le scansioni temporali predette, definite in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta;
- che i termini sinteticamente riportati non sono stati rispettati;
- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie di impianti di produzione di fonti rinnovabili di maggiore potenza rispetto a quella all’esame, la giurisprudenza ha precisato che “Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)” ;
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;
- che la domanda di risarcimento del danno, inserita tra le domande racchiuse nell’atto introduttivo del giudizio, non ha trovato svolgimento nella successiva esposizione;
Ritenuto:
- che, in definitiva, il dirigente preposto al SUAP del Comune di Gela ha l’obbligo giuridico di concludere i due procedimenti entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza;
- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega a un funzionario dotato di adeguata competenza tecnica affinché proceda, in via sostitutiva, all’adozione del provvedimento dovuto negli ulteriori 60 giorni;
- che va tenuto conto, relativamente al Commissario ad acta : i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale, ove spettante, andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 2 L. 241/1990 si prevede che “ Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti ” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che “ La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Gela;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Gela;
- assegna all’Ente locale il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per concludere i procedimenti già in fase di avanzata definizione;
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del Comune alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
Condanna il Comune di Gela resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF CA |
IL SEGRETARIO