TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5467/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilaria Cavallin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), via
Piemonte, 3, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di CP_1 C.F._2
Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT), via degli Oleandri, 12, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con Ricorso depositato il 24.12.2023 chiedeva la pronuncia della Parte_2 separazione dalla coniuge, alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la CP_1 separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva;
2) Affidare le minori congiuntamente ai genitori, fatta salva eventuale ctu sulla capacità genitoriale, con collocamento prevalente delle minori presso il padre, ovvero in via subordinata collocamento paritario;
3) Disporre che la madre possa incontrare le figlie come in narrativa;
4) quanto al mantenimento, lo stesso verrà corrisposto in forma diretta, mentre le spese straordinarie, verranno ripartite nella misura del 50% come da protocollo d'intesa vigente presso l'intestato tribunale”.
Si costituiva la resistente la la quale rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“EMETTERE SENTENZA DI SEPARAZIONE;
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono;
DISPORRE l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
DISPORRE che il padre possa tenere con sé le figlie come in narrativa;
DISPORRE un contributo per il mantenimento in capo al marito dell'importo di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente, con riserva di chiedere una somma più adeguata in sede istruttoria e a seguito dell'accertata maggiore capacità reddituale del Signor Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 08.10.2024, le parti rappresentavano, tramite i rispettivi procuratori, la pendenza di trattive per il bonario componimento della causa;
il Giudice, pertanto, disponeva il prosieguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del Comune di Aprilia, con obbligo di relazionare entro il 10 gennaio 2025 e rinviava per la nuova comparizione personale delle parti al
21.01.2025. Quindi, le parti depositavano telematicamente (rispettivamente il 16.01.2025 e il
17.01.2025) Istanza di mutamento del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, allegando l'accordo raggiunto nel quale stabilivano le seguenti condizioni della separazione:
“1) Affidamento delle figlie minori:
- I genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli minori verranno affidata congiuntamente ad entrambi i genitori,
- i figli minori stabiliranno la loro residenza principale con la madre;
2) Regime di frequentazione:
Nei rapporti con il padre, questa avrà diritto di avere e tenere con sé i propri figli come segue:
pagina 2 di 5
2.a) Nel corso della settimana e dei fine settimana, il padre potrà prendere e tenere con sé i figli minori almeno per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11,00 alla domenica sera alle ore 21,00.
2.b) Durante il periodo estivo di chiusura dell'anno scolastico
- nei mesi di giugno, luglio e agosto, verrà adottato il regime ordinario di cui sopra, salvo la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere con i figli un periodo di vacanza di almeno quindici giorni anche non continuativi, concordando il periodo di vacanza non appena sarà possibile a ciascuna parte conoscere il proprio piano ferie, sempre comunicando all'altro la compagnia, la destinazione e rendendosi reperibili.
Si precisa che tali periodi di ferie comprenderanno il Ferragosto ad anni alterni.
2.c) Periodo di festività natalizio e pasquale:
- i figli minori trascorreranno con la madre il periodo dalla chiusura della scuola e sino al
30.12.2024 e con il padre il periodo dal 31.12.2024 al 5.1.2025, alternandosi i genitori in tali periodi negli anni successivi con criterio di rotazione, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- Per l'anno 2025 i minori trascorreranno il periodo dal Venerdì Santo al lunedì di Pasquetta con il padre, mentre il medesimo periodo per l'anno 2026 lo trascorreranno con la madre e a seguire con criterio di rotazione negli anni a venire, salvo diversi accordi;
2.d) Disposizioni generali.
I genitori potranno dare interpretazione più estensiva agli accordi del presente punto, convenendo insieme diverse e migliori soluzioni, nell'interesse particolare delle minori stesse.
3.Mantenimento e alimenti
3.a) Mantenimento e spese ordinarie
Il Sig. verserà il contributo di mantenimento pari ad € 150,00, mentre la sig.ra Pt_1 CP_1 rinuncerà a percepire l'assegno unico al 100%, attraverso specifica richiesta che presenterà al
Caf di fiducia, che andrà al 50% a favore del sig. Pt_1
3.b) Spese straordinarie
La sig.ra concorrerà con il padre in ragione del 50% alle spese straordinarie, come CP_1 disciplinate dal protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Latina, che si intende richiamato ed integralmente trascritto”. All'udienza del 21.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle modalità di affido e di collocamento della prole nonché sul loro pagina 3 di 5 mantenimento. In conseguenza di ciò, il Giudice, ritenuto l'accordo delle parti conforme all'interesse della prole, adottava provvedimenti temporanei ed urgenti conformi alle condizioni concordate dalle parti;
al contempo, ritenuto necessario ai fini della definizione della causa prendere visione della relazione aggiornata del Servizio Sociale, non depositata nei termini indicati alla precedente udienza, assegnava a tale scopo un nuovo termine e rinviava per discussione all'udienza del 16 settembre 2025, concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c, disponendo che la suddetta udienza fosse tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Ciò posto, da quanto allegato e prodotto dalle parti nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, ritiene il Tribunale che si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c..
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Aprilia (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in
Aprilia il 28 agosto 2017, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 64, parte I, anno 2017 e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di separazione dei beni.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, le stesse sono meritevoli di accoglimento in quanto appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione versata in atti. In particolare, in data
27.03.2025 i Servizi Sociali del Comune di Aprilia depositavano la Relazione aggiornata nella quale concludevano rappresentando che “Alla luce della presa in carico effettuata e del monitoraggio svolto, allo stato, nella situazione socio familiare delle minori non appaiono ravvisarsi criticità degne di nota, né particolari segnali di disagio e/o di potenziale pregiudizio per le minori….. Si prospetta pertanto la chiusura del monitoraggio sul nucleo, salvo diversa disposizione dell'A.G. competente”.
Quanto, poi, al mantenimento oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti, esso risulta congruo alla luce della situazione reddituale delle parti, considerato che il ricorrente svolge attività di pizzaiolo percependo uno stipendio mensile di € 988,00, mentre la dall'esame delle buste CP_1 paga versate in atti, relative al periodo compreso tra marzo e luglio 2024, risulta percepire un trattamento economico medio netto pari a circa € 1.800,00. Pertanto, avuto riguardo alla disparità
pagina 4 di 5 reddituale tra le parti, e considerato che la sostiene un onere mensile per la locazione CP_1 dell'immobile pari ad € 450,00, l'assegno di mantenimento concordato appare congruo e conforme ai criteri di proporzionalità e adeguatezza, risultando altresì rispondente all'interesse delle figlie minori.
Pertanto, nulla osta all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 5467/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito civile in Aprilia il 28 agosto 2017, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 64, parte I, anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo depositato telematicamente rispettivamente il 16 e il 17 gennaio 2025, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5467/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilaria Cavallin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), via
Piemonte, 3, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di CP_1 C.F._2
Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT), via degli Oleandri, 12, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con Ricorso depositato il 24.12.2023 chiedeva la pronuncia della Parte_2 separazione dalla coniuge, alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la CP_1 separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva;
2) Affidare le minori congiuntamente ai genitori, fatta salva eventuale ctu sulla capacità genitoriale, con collocamento prevalente delle minori presso il padre, ovvero in via subordinata collocamento paritario;
3) Disporre che la madre possa incontrare le figlie come in narrativa;
4) quanto al mantenimento, lo stesso verrà corrisposto in forma diretta, mentre le spese straordinarie, verranno ripartite nella misura del 50% come da protocollo d'intesa vigente presso l'intestato tribunale”.
Si costituiva la resistente la la quale rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“EMETTERE SENTENZA DI SEPARAZIONE;
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono;
DISPORRE l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
DISPORRE che il padre possa tenere con sé le figlie come in narrativa;
DISPORRE un contributo per il mantenimento in capo al marito dell'importo di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente, con riserva di chiedere una somma più adeguata in sede istruttoria e a seguito dell'accertata maggiore capacità reddituale del Signor Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 08.10.2024, le parti rappresentavano, tramite i rispettivi procuratori, la pendenza di trattive per il bonario componimento della causa;
il Giudice, pertanto, disponeva il prosieguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del Comune di Aprilia, con obbligo di relazionare entro il 10 gennaio 2025 e rinviava per la nuova comparizione personale delle parti al
21.01.2025. Quindi, le parti depositavano telematicamente (rispettivamente il 16.01.2025 e il
17.01.2025) Istanza di mutamento del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, allegando l'accordo raggiunto nel quale stabilivano le seguenti condizioni della separazione:
“1) Affidamento delle figlie minori:
- I genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli minori verranno affidata congiuntamente ad entrambi i genitori,
- i figli minori stabiliranno la loro residenza principale con la madre;
2) Regime di frequentazione:
Nei rapporti con il padre, questa avrà diritto di avere e tenere con sé i propri figli come segue:
pagina 2 di 5
2.a) Nel corso della settimana e dei fine settimana, il padre potrà prendere e tenere con sé i figli minori almeno per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11,00 alla domenica sera alle ore 21,00.
2.b) Durante il periodo estivo di chiusura dell'anno scolastico
- nei mesi di giugno, luglio e agosto, verrà adottato il regime ordinario di cui sopra, salvo la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere con i figli un periodo di vacanza di almeno quindici giorni anche non continuativi, concordando il periodo di vacanza non appena sarà possibile a ciascuna parte conoscere il proprio piano ferie, sempre comunicando all'altro la compagnia, la destinazione e rendendosi reperibili.
Si precisa che tali periodi di ferie comprenderanno il Ferragosto ad anni alterni.
2.c) Periodo di festività natalizio e pasquale:
- i figli minori trascorreranno con la madre il periodo dalla chiusura della scuola e sino al
30.12.2024 e con il padre il periodo dal 31.12.2024 al 5.1.2025, alternandosi i genitori in tali periodi negli anni successivi con criterio di rotazione, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- Per l'anno 2025 i minori trascorreranno il periodo dal Venerdì Santo al lunedì di Pasquetta con il padre, mentre il medesimo periodo per l'anno 2026 lo trascorreranno con la madre e a seguire con criterio di rotazione negli anni a venire, salvo diversi accordi;
2.d) Disposizioni generali.
I genitori potranno dare interpretazione più estensiva agli accordi del presente punto, convenendo insieme diverse e migliori soluzioni, nell'interesse particolare delle minori stesse.
3.Mantenimento e alimenti
3.a) Mantenimento e spese ordinarie
Il Sig. verserà il contributo di mantenimento pari ad € 150,00, mentre la sig.ra Pt_1 CP_1 rinuncerà a percepire l'assegno unico al 100%, attraverso specifica richiesta che presenterà al
Caf di fiducia, che andrà al 50% a favore del sig. Pt_1
3.b) Spese straordinarie
La sig.ra concorrerà con il padre in ragione del 50% alle spese straordinarie, come CP_1 disciplinate dal protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Latina, che si intende richiamato ed integralmente trascritto”. All'udienza del 21.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle modalità di affido e di collocamento della prole nonché sul loro pagina 3 di 5 mantenimento. In conseguenza di ciò, il Giudice, ritenuto l'accordo delle parti conforme all'interesse della prole, adottava provvedimenti temporanei ed urgenti conformi alle condizioni concordate dalle parti;
al contempo, ritenuto necessario ai fini della definizione della causa prendere visione della relazione aggiornata del Servizio Sociale, non depositata nei termini indicati alla precedente udienza, assegnava a tale scopo un nuovo termine e rinviava per discussione all'udienza del 16 settembre 2025, concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c, disponendo che la suddetta udienza fosse tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Ciò posto, da quanto allegato e prodotto dalle parti nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, ritiene il Tribunale che si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c..
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Aprilia (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in
Aprilia il 28 agosto 2017, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 64, parte I, anno 2017 e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di separazione dei beni.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, le stesse sono meritevoli di accoglimento in quanto appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione versata in atti. In particolare, in data
27.03.2025 i Servizi Sociali del Comune di Aprilia depositavano la Relazione aggiornata nella quale concludevano rappresentando che “Alla luce della presa in carico effettuata e del monitoraggio svolto, allo stato, nella situazione socio familiare delle minori non appaiono ravvisarsi criticità degne di nota, né particolari segnali di disagio e/o di potenziale pregiudizio per le minori….. Si prospetta pertanto la chiusura del monitoraggio sul nucleo, salvo diversa disposizione dell'A.G. competente”.
Quanto, poi, al mantenimento oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti, esso risulta congruo alla luce della situazione reddituale delle parti, considerato che il ricorrente svolge attività di pizzaiolo percependo uno stipendio mensile di € 988,00, mentre la dall'esame delle buste CP_1 paga versate in atti, relative al periodo compreso tra marzo e luglio 2024, risulta percepire un trattamento economico medio netto pari a circa € 1.800,00. Pertanto, avuto riguardo alla disparità
pagina 4 di 5 reddituale tra le parti, e considerato che la sostiene un onere mensile per la locazione CP_1 dell'immobile pari ad € 450,00, l'assegno di mantenimento concordato appare congruo e conforme ai criteri di proporzionalità e adeguatezza, risultando altresì rispondente all'interesse delle figlie minori.
Pertanto, nulla osta all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 5467/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito civile in Aprilia il 28 agosto 2017, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 64, parte I, anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo depositato telematicamente rispettivamente il 16 e il 17 gennaio 2025, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5