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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6141 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 (alla quale sono stati riuniti i procedimenti nn. 6186/23, 6145/23, 6217/23), passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA 1) , C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Sparano e dall'Avv. Francesco Pascucci per procura in atti;
(R.G. N. 6141/23);
2) (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_3 CodiceFiscale_3
Di Napoli per procura in atti (R.G. N. 6145/23); 3) , c.f. E , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. PORZIA C.F._5
MARIA MONICA (R.G. n. 6186/23);
4) (C.F. ) , rappresentato e difeso, per procura in Parte_6 C.F._6 atti, dall'Avv. Alessio BUCCHI congiuntamente e/o disgiuntamente con l'Avv. Ildegarda
BARG (R.G. N. 6217/23). APPELLANTI
E
1) - TRIBUNALE DI ROMA FALL. N. Controparte_1
118/2014 (cod. fisc. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
BUSSOLETTI MARIO 2) Controparte_2 3) C.F. e Partita IVA n. ), rappresentata e difesa per Controparte_3 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Franco Tassoni
4) Controparte_4
5) Controparte_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CON RIFERIMENTO AL Controparte_8
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. (p.i. ), NumeroDiPat_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Gazzola;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Il , conveniva in giudizio , Parte_7 Controparte_7
, , , CP_6 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 Parte_1
, , e
[...] Controparte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_5 Pt_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
[...] contrariis rejectis: I. Accertare l'inadempimento dei convenuti e la loro conseguente responsabilità, quali ex amministratori, sindaci e liquidatore, agli obblighi di legge e dell'atto costitutivo in ordine alla diligente gestione e vigilanza dell'attività sociale e agli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, così come specificati in premessa. II. In via principale, condannare i convenuti tutti medesimi, al risarcimento dei danni subiti dalla Società e dai creditori sociali, per l'importo di €
2.733.226 o che sarà determinato in corso di causa, con la prevista solidarietà ex art. 2055 c.c. o per quelle diverse, minori o maggiori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria. III. In via subordinata, anche in via equitativa, condannare ciascuno dei convenuti al risarcimento della quota di danno calcolata in misura proporzionale alla loro permanenza in carica, rispettivamente, di amministratore e sindaco e revisore. IV. Condannare i Sigg. CP_7
e al pagamento delle ulteriori somme di € 1.305.799, € 4.461.309
[...] Controparte_2
e € 2.285.689, in solido con i sindaci componenti il I Collegio, Sigg. , Controparte_4 CP_5
e V. Condannare i convenuti alle spese, competenze ed onorari di
[...] Parte_3 giudizio, oltre spese generali (15,00%), IVA, CPA come per legge.
In particolare il chiedeva: CP_1
− di accertare la responsabilità degli amministratori in carica pro tempore, (in carica Controparte_7 dal 6 luglio 2009 al 23 febbraio 2010 come amministratore unico e, successivamente fino al 1 marzo
2011, come Presidente del CdA); , in carica nella veste di consigliere dal 24 febbraio Parte_2
2010 al 9 marzo 2010 e successivamente, fino al 20 dicembre 2011, di amministratore delegato);
(in carica dal 24 febbraio 2010 al 9 marzo 2010 come consigliere del Controparte_2
CdA, direttore generale dal 10 marzo 2010 fino al 1° marzo 2011 e in carica come amministratore unico dal 16 novembre 2012 al 24 febbraio 2013); , in carica dal 13 febbraio Parte_1
2012 al 15 novembre 2012 come amministratore unico e , liquidatore dal 25 febbraio CP_9
2013 alla data di dichiarazione di fallimento: per violazione dell'obbligo di convocazione di cui all'art. 2447 c.c., dell'obbligo ex art. 2485, co. I, c.c. di accertare «senza indugio» il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, I co., n.4, c.c. e dell'obbligo previsto dall'art. 2486, I co., c.c. di limitare la gestione alla mera conservazione del patrimonio sociale;
per violazione del generico dovere di agire «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».
− di accertare la responsabilità del liquidatore , per non avere proceduto, in presenza di CP_6 un irreversibile stato di decozione, a chiedere in proprio la dichiarazione di fallimento della Società.
− di accertare la responsabilità dei sindaci e del revisore pro tempore, , in carica dal Controparte_4
24 febbraio 2010 al 20 dicembre 2011; , in carica dal 24 febbraio 2010 al 12 Controparte_5 febbraio 2012; in carica dal 24 febbraio 2010 al 1° gennaio 2012 come sindaco Parte_3 effettivo e dal 2 gennaio 2012 al 129 ottobre 2012 come revisore;
, in carica dal 21 Parte_4 dicembre 2011 al 29 ottobre 2012; , in carica dal 13 febbraio 2012 al 29 ottobre Parte_5
2012 e in carica dal 24 febbraio 2010 al 1 gennaio 2012 come revisore e dal 2 Parte_6 gennaio 2012 al 29 ottobre 2012 come sindaco effettivo, per avere consentito con la loro colpevole inerzia la prosecuzione da parte degli amministratori della normale attività di impresa.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando le domande formulate nei loro confronti e chiedendone il rigetto.
, e rimanevano contumaci. Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
Con comparsa in data 17 giugno 2020 si costituiva in giudizio terza Controparte_10 chiamata in causa dal sindaco che contestava la fondatezza delle domande e in ogni caso Parte_6
l'operatività della polizza;
si costituiva terza chiamata in causa dal Controparte_8 sindaco contestando anch'essa le domande del fallimento e l'operatività della polizza, così Pt_3 anche terza chiamata in causa da . Controparte_8 Parte_4
Espletata l'istruttoria, nel corso della quale veniva svolta una c.t.u., all'udienza del 31 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “
1) condanna e nonché, Controparte_7 Parte_8 Parte_2 CP_6
, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del
[...] Parte_7
, dell'importo di € 2.733.226 e, per tutti, oltre rivalutazione dalla
[...] data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2) 2)condanna e , in via solidale tra loro e in solido Parte_1 Controparte_4 con i precedenti amministratori per la parte dovuta, al pagamento in favore del
[...]
dell'importo, con riguardo alla prima, di € 911.076 Parte_7
e, con riguardo al secondo, di € 1.062.922 e per tutti oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna , e , in via solidale con gli Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 anzidetti amministratori, al pagamento in favore del Parte_7
, dell'importo di € 2.733.226 e, per tutti, oltre rivalutazione dalla data di
[...] pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna , e , in via solidale tra loro, Controparte_5 Parte_3 Parte_4 con i precedenti sindaci e con i precedenti amministratori, al pagamento, in favore del
, dell'importo di € 1.138.845,00 e, per Parte_7 tutti, oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
5) condanna e , in via solidale tra loro, Parte_6 Parte_5 Parte_4 con i precedenti sindaci e con i precedenti amministratori, al pagamento, in favore del
, dell'importo di € 986.999,00 e, per tutti, Parte_7 oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
6) respinge la domanda di manleva proposta da , nei confronti di Parte_6 [...]
CP_3
7) respinge la domanda di manleva proposta da , nei confronti di Parte_4 [...]
Controparte_8
8) respinge la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_3 [...]
quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo Controparte_8 agli associati al Lloyd's Market che hanno assunto il rischio Parte_9 derivante dai seguenti Certificati di Assicurazione a) n. CRE64A17303, con effetto dal
6/6/2016 al 5/6/2017, il cui rischio era stato sottoscritto dai Controparte_11
(Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%); MFM 2468 (33.00%); SAM
727 (6.00%); e CNP 4444 (15.60%); CNP 958 (3.90%) b) n. DCE64A32303, con effetto dal
6/6/2018 al 5/6/2019, il cui rischio era stato sottoscritto dai Syndicates AES 1225
(Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%); NEO 2468 (33.00%); e CN
2088 (25,50%);
9) condanna , , , Controparte_7 CP_6 Controparte_2 Parte_2
, , , , Controparte_4 Parte_1 Controparte_5 Parte_3
, e , in via solidale, al pagamento in Parte_6 Parte_5 Parte_4 favore del , delle spese di lite, che liquida Parte_7 in complessivi € 24.715,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
10) condanna al pagamento in favore di elle spese Parte_6 Controparte_3 di lite, che liquida in complessivi € 9.212,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
11) condanna al pagamento in favore di con Parte_4 Controparte_8 riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64A94890-LB delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.212,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
12) condanna al pagamento in favore di - quale Parte_3 Controparte_8 successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati Parte_9 al Lloyd's Market delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.212,00 per onorari, oltre
IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
13) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla curatela.
I convenuti , , e hanno eccepito la Pt_3 Pt_4 Parte_6 CP_6 Controparte_7 Pt_2 PT prescrizione del diritto affermando che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere nel 2010 e che la lettera di costituzione e messa in mora del 12 dicembre 2016 con la quale il ha intimato a tutti gli odierni convenuti CP_1 l'adempimento del credito non aveva valore interruttivo.
Come noto, il curatore fallimentare cumula nel medesimo giudizio l'azione sociale di responsabilità (art. 2392 c.c.) e quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), le quali confluiscono in una unica azione dal contenuto unitario e inscindibile, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali (da ultimo, Cass, 23 luglio 2020, n. 15830, in tema di inefficacia della clausola compromissoria contenuta nello statuto per nei confronti degli amministratori). L'azione, unitaria ed inscindibile, esercitata dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori).
Ciò posto, l'azione dei creditori sociali (qui esercitata cumulativamente ed inscindibilmente) si prescrive nel termine di cinque anni (art. 2949, 2° co. c.c.), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Tale momento va, tuttavia, individuato non nella data di commissione dei fatti gestori lesivi (del patrimonio sociale), bensì nel momento della percepibilità del danno ad essi conseguente: e in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui risulta, per i terzi, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. Tale conclusione trova la sua ragione nella circostanza che è proprio l'insufficienza patrimoniale che costituisce il presupposto giuridico dell'azione intentata dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. il quale, infatti, secondo il suo tenore letterale, prescrive che detta azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Sulla base di queste indicazioni, ora sommariamente evidenziate, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è concorde nel ritenere che l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una società di capitali, sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (così, da ultimo,
Cass., 4 settembre 2019, n. 22077; Cass., 19 giugno 2019, n. 16505; nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 1 giugno 2020, n.823; Trib. Catania, 17 aprile 2020, n.1328).
Merita, peraltro, di essere segnalato che tale incapienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore (così, Cass., 22 aprile 2019, n. 9619).
Peraltro, in questa prospettiva, è stato anche osservato che, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore - colui che eccepisce la prescrizione - la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass., 19 giugno 2019, n. 16505; Cass., 12 giugno
2014, n. 13378).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, quantomeno con riferimento all'azione riconosciuta ai creditori sociali, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, deve essere individuato quando il ha CP_1 tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione, evento avvenuto con la lettera raccomandata a.r. del 12 dicembre
2016, con cui esso ha manifestato inequivocabilmente di volere esercitare il proprio diritto di credito, individuato, quantificato e qualificato il diritto credito nell' “ammontare del danno arrecato alla Società per effetto delle condotte distrattive e dissipative del patrimonio sociale e dell'illegittima prosecuzione dell'attività sociale a partire dall'anno 2010, nonostante la sussistenza di una causa di scioglimento”, individuato gli obblighi violati, affermato espressamente la finalità interruttiva della prescrizione della lettera, qualificata come «atto interruttivo di prescrizione a ogni effetto di legge».
Giova inoltre sottolineare che nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 13143/2022).
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b)
l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità
(richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società
o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
(trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo 2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
La curatela attrice contesta ai convenuti l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente danno da prosecuzione arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori e reso possibile dall'inerzia dei sindaci, nonché, con riguardo ai convenuti e , il danno arrecato dalle due operazioni (acquisto del Controparte_2 Controparte_7 magazzino acquisto del ramo di azienda poste in essere nella rispettiva veste di amministratore unico CP_12 CP_12
e amministratore di fatto e con riguardo al liquidatore per avere ritardato la dichiarazione di fallimento CP_6 mediante la proposizione di un'inammissibile domanda di concordato.
L'assunto di parte attrice ha trovato pieno riscontro in sede istruttoria con riferimento alle due operazioni, entrambe intercorse con la società 'sorella' S.r.l., anch'essa dichiarata fallita, in cui la ha rivestito il ruolo di CP_12 Parte_7 parte acquirente.
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni essendo immuni da vizi tecnico-argomentativi devono essere interamente condivise, ha consentito di verificare, oltre la grave assenza di documentazione rilevante, l'esistenza di violazioni contabili importanti, quantificate in € 2.078.407, solo con riguardo al bilancio 2012, “caratterizzato dalla presenza di irregolarità contabili e civilistiche legate alle scritture di rettifica che sono state effettuate in relazione al marchio” e all'avviamento”, frutto di una supervalutazione artificiosa nel momento in cui i è resa acquirente del ramo di azienda della società Pt_7 ' salvo poi essere svalutate senza alcuna spiegazione. CP_13
Invero la l'esistenza di una sopravvalutazione dele voci di attivo – marchio e avviamento – è riscontabile già nel bilancio
2010 e in quello 2011, atteso che riguardo al marchio “ER” è lo stesso liquidatore di indicare nell'attivo della Pt_7 proposta concordataria del 2013 un valore di € 93.130, valore che i Commissari giudiziali hanno censurato nella loro relazione, manifestando forti dubbi sulla stessa consistenza del marchio in quanto il valore sostanziale del marchio nel
2010 non era di € 1.211.586,00, ma, al più, di € 93.130,00; inoltre nel bilancio di Gamma relativo al 31 dicembre 2010 il valore del marchio viene indicato in € 1.211.586,0, valore che nel bilancio 2012 crolla a € 93.130,00; è utile sottolineare che questo valore risulta essere addirittura superiore a quello indicato nel bilancio 2009 della cedente (il ramo di azienda) nel cui bilancio, riferito al 2009, alla voce dell'attivo “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” viene infatti CP_12 indicato l'importo di € 14.482 (nel bilancio 2008 era indicato l'importo di € 15.541).
Il CTU ha evidenziato che nessuna spiegazione è stata fornita nella nota integrativa relativa al bilancio 2012 in ordine alla rettifica del valore del marchio.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'avviamento; Anche con riguardo alla rettifica di tale valore operata nel bilancio 2012, il CTU ha rilevato l'assenza nella nota integrativa di qualsiasi giustificazione in ordine alla rettifica del valore, sostanziatasi nella svalutazione dall'importo di € 1.419.860,00 (valore indicato nel bilancio 2010) all'importo di € 252.627 (valore indicato nel bilancio 2012), il che consente di ritenere che anche tale voce dell'attivo sia stata oggetto di una falsa sopravvalutazione, al di là degli aspetti formali legati al rispetto delle regole che presiedono alla formazione del bilancio.
In tale contesto è plausibile ritenere la non congruità del valore di € 1.419.860,00 attribuita all'avviamento nel bilancio di relativo all'anno 2010. Pt_7
Nel bilancio 2009 della cedente il ramo di azienda , il valore dell'avviamento era indicato in CP_12 Parte_7
€ 679.342, ossia meno della metà del valore di € 1.419.860 indicato nel bilancio 2010 di ER (Gamma), che si era resa acquirente del ramo di azienda;
sono rimaste ignote la ragioni per le quali nel momento in cui si è proceduto alla cessione del ramo di azienda da a detto valore è raddoppiato. CP_12 Pt_7 È proprio grazie a questo fittizio valore – stimabile in almeno oltre € 1,8 milioni complessivo - che è riuscita a Pt_7 nascondere l'esistenza delle condizioni che avrebbero dovuto portare allo scioglimento della società e non già alla sua prosecuzione.
Le conseguenze hanno dato luogo al verificarsi di un danno che parte attrice ha esattamente quantificato, indicando l'importo a carico di ciascun amministratore e sindaco convenuto.
Venendo alla quantificazione del danno conseguenza, occorre premettere che nelle ipotesi in cui agli amministratori venga addebitata l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società comportante l'obbligo di limitare la gestione alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio sociale, il danno causalmente riconducibile al loro comportamento deve essere commisurato all'eventuale decremento del patrimonio netto, calcolato sulla base dei valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuibile alla data in cui sarebbe dovuta cessare l'attività d'impresa e a quello riscontrato all'epoca del reale inizio della liquidazione (cfr. Trib. Roma, 22/09/2015).
Anche in tale caso, grava sul curatore l'onere di allegare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge e di provare che quelle violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società.
In tale ipotesi, il danno subito dalla società non deriva dal compimento di uno specifico atto di mala gestio, ma è direttamente imputabile alla prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, per legge, non lo consenta.
Infatti, premesso che una tempestiva interruzione dell'ordinario esercizio dell'impresa avrebbe arrestato il prodursi di nuove perdite, l'aggravamento della perdita, quale fattore che riduce progressivamente il patrimonio sociale e, dunque, le prevedibili percentuali di soddisfo dei creditori, deriva non da singoli atti dannosi, ma direttamente dall'avere perpetrato un'attività di impresa caratterizzata dall'eccedenza dei costi sui ricavi.
In altri termini, nel caso in esame non vengono in rilievo operazioni che siano singolarmente illecite, ma ad essere illecita
è il fatto stesso di essere state poste in essere;
come è stato efficacemente affermato, in questi casi, non esistono atti di mala gestio, ma mala gestio tout court, data la continuazione illecita dell'attività di impresa. Proprio perché ad essere illecita è la stessa prosecuzione dell'attività sociale, occorre individuare un criterio per la determinazione del danno che, sinteticamente, ma in misura assorbente ed esaustiva, tenga conto non già della sommatoria di singoli atti illeciti produttivi di danno, ma della stessa particolare conformazione dell'illecito in argomento.
In questa ricerca, la dottrina e la giurisprudenza sono approdati ad adottare il c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo.
In generale, il criterio in argomento è stato elaborato per quantificare il danno risarcibile proprio nelle ipotesi di violazione del divieto di prosecuzione dell'attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento: il danno, infatti, viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento;
cfr., per tale metodologia di determinazione del danno, Trib. Roma 28/02/2018, Trib. Milano 25/03/2021, Trib. Torino 15/07/2020, Trib. Palermo
10/05/2021).
D'altra parte, è stato da questo Tribunale correttamente affermato che l'addebito generale relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di perdite di esercizio comportanti la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale e la mancanza dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c. rende superfluo l'accertamento delle singole condotte distrattive imputate agli stessi amministratori che avrebbero, in ogni caso, causato un pregiudizio da ritenersi assorbito dalla totale perdita del patrimonio netto causata alla società con la prosecuzione dell'attività.
Per quanto riguarda l'individuazione e la determinazione di tali danni, appare pienamente condivisibile l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo il quale il danno causalmente riconducibile al comportamento degli amministratori debba essere commisurato all'eventuale decremento del patrimonio netto, calcolato, sulla base dei valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuito alla data in cui sarebbe dovuta cessare l'attività di impresa e a quello riscontrato all'epoca del reale inizio della liquidazione.
Ancora, merita di essere osservato come il criterio in argomento (sebbene con riferimento ad azioni di responsabilità esercitate dagli organi delle procedure concorsuali) sia stato recentemente accolto anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto occasione di precisare che nelle ipotesi di azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta (Cass., 20 aprile 2017, n. 9983).
La responsabilità grava su tutti gli amministratori che si sono succeduti nella carica dal 2010 in poi, avendo essi scientemente o, quanto meno, con colpa grave, omesso di accertare il verificarsi della causa di scioglimento.
Nel concreto, gli amministratori e devono rispondere, in via Controparte_7 Parte_8 Parte_2 solidale, dell'intero danno costituito dalla differenza dei netti patrimoniali, determinato in € 2.733.226, provocato dal mancato scioglimento della Società; la medesima responsabilità è ascrivibile al liquidatore , per non avere CP_6 proceduto, in presenza di un irreversibile stato di decozione, a chiedere in proprio la dichiarazione di fallimento della
Società; il liquidatore (cognato del Sig. ), nominato in data 25 febbraio 2013, è CP_6 Controparte_2 responsabile per avere in data 8 aprile 2013 consentito che si procedesse alla 'copertura' delle perdite, accertate in data 5 aprile 2013, utilizzando un titolo del valore nominale di € 750.000, che il socio di maggioranza Controparte_2
– amministratore di diritto e di fatto della società - si era offerto di versare alla Società, titolo rivelatosi 'inesistente' (in quanto non era nella disponibilità di chi lo ha 'conferito'), in luogo di richiedere la dichiarazione di fallimento della società.
Agli amministratori, e , in via solidale tra loro e in solido con i precedenti Parte_1 Controparte_4 amministratori per la parte dovuta, deve attribuirsi il danno che ammonta, con riguardo alla prima a € 911.076 e con riguardo al secondo a € 1.062.922 (si tratta del danno prodotto nel periodo di tempo intercorrente tra il mese successivo all'assunzione della carica e il febbraio 2013, data di messa in liquidazione della Società).
Circa , indipendentemente dalle cariche formalmente rivestite, è assorbente la considerazione Controparte_2 che egli stato il 'vero' amministratore della società fallita o amministratore di fatto, atteso che egli ha riconosciuto, in sede di audizione ex art. 49 L. fall., di essere stato «sin dall'inizio della costituzione della società … il dominus», con il che confermando che, al di là degli aspetti formali, ER (Gamma) è sempre stata da lui gestita (si rammenta che la società era stata inizialmente costituita dai figli di e che l'A.U. era uno dei figli). Controparte_2
Con riferimento alla responsabilità dei sindaci valgono le seguenti argomentazioni.
Ai sensi del primo comma dell'art. 2407 c.c., i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Secondo la giurisprudenza, l'attività espletata dai componenti del collegio sindacale di una società di capitali ha carattere professionale e, pertanto, deve essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, comma 2, c.c.), da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima, essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà
(cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 08/02/2005, n. 2538).
Tralasciando i profili di responsabilità propria dei sindaci (configurabili in relazione ai comportamenti delineati dal primo comma dell'art. 2407 c.c. consistenti nell'attestazione di fatti non veri e nella violazione del segreto d'ufficio) che non interessano in questa sede, nella maggior parte dei casi la responsabilità dei sindaci deriva da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire od impedire nell'espletamento della loro funzione di vigilanza: si parla, con riferimento a tali ipotesi, di responsabilità dei sindaci concorrente con quella degli amministratori.
In tale prospettiva, il secondo comma dell'art. 2407 c.c. (la cui formulazione, peraltro, è rimasta invariata a seguito della riforma del diritto societario) prescrive che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
In estrema sintesi, la responsabilità dei sindaci presuppone che: a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito (cfr., Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2355, secondo la quale l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2361); b) da tale comportamento sia derivato un danno;
c) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza;
d) sussista una relazione di causa- effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, cfr., Cassazione civile, sez. I, 08/03/2000, n. 2624).
Come si vede, la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 30/07/1980, n. 4891): si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando.
I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunziare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti (cfr., Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993,
n. 5263). La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo (Trib. Milano, 7/02/2003) e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori che i sindaci vigilando con professionalità e diligenza non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica, quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 c.c. e ss., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile (Cass., n.
18770/2019). Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorchè, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori (Cass., n. 18770/2019, cit.).
In caso di accertamento positivo, la responsabilità dei sindaci è solidale con quella degli amministratori. Peraltro, sussistendo la responsabilità solidale tra gli stessi sindaci, ad ognuno di essi potrà essere richiesto l'intero risarcimento
(cfr., Cassazione civile, sez. I, 28/05/1998, n. 5287; Cassazione civile, sez. I, 15/05/1991, n. 5444).
Tanto chiarito e venendo a delineare, più in concreto, i contorni dei comportamenti doverosi da parte dei sindaci, il
Tribunale rileva come non esista - e non sia, quindi, possibile enucleare - un comportamento corretto in generale, dovendo la diligenza professionale essere commisurata alle principali caratteristiche della società, quali le dimensioni, l'oggetto sociale, la struttura organizzativa e proprietaria. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'art. 2403 c.c. concerne l'operato degli amministratori e tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo (Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Cassazione civile, sez. I, 6 settembre 2007, n. 18728). In altre parole, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle dei successivi terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti (cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993, n. 5263 cit.). Ad esempio, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità
e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita (cfr.,
Cassazione civile, sez. I, 06/09/2007, n. 18728).
Tuttavia, il controllo sindacale è finalizzato alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e non può estendersi anche all'esame dell'opportunità e della convenienza delle scelte gestionali.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che sussiste la violazione del dovere di vigilanza con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque il non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (Cass, n. 21566/2017; Cass., n.
16314/2017; Cass., 13517/2014). I concetti da ultimo elaborati sono stati anche recentemente ripresi dalla giurisprudenza la quale ha evidenziato che sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal secondo comma dell'art. 2407, con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente non aver rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede (Cass. n. 13517/2014; Cass. n.
24362/2013; cfr., anche Cass. n. 18728/2007).
Quanto agli aspetti processuali dell'azione, attesa la natura contrattuale dell'azione svolta dalla società nei confronti dei sindaci, mentre la prima sarà onerata della prova del comportamento negligente, della sussistenza di un danno e del nesso eziologico tra inadempimento e pregiudizio subito, questi ultimi, per evitare la propria responsabilità, dovranno provare di non essere stati in grado di impedire un danno alla società per ragioni a loro non imputabili né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Venendo all'esame del caso di specie, ritiene il Tribunale che l'avere operato la società poi fallita in assenza dei requisiti patrimoniali richiesti dalla legge costituisca una macroscopica violazione delle norme che regolavano quella determinata attività, protratta per un significativo periodo di tempo. Di tale macroscopica violazione, i sindaci dovevano certamente avvedersi con la conseguenza che l'omissione in cui essi sono incorsi costituisce certamente fonte di responsabilità.
D'altra parte, appare del tutto evidente come sussista, nella specie, anche il nesso causale tra la condotta omessa ed il danno, in quanto una effettiva e concreta attivazione dei poteri reattivi dei sindaci - basti pensare, oltre agli ordinari poteri di reazione endo-societari, alla utilità di una denunzia al tribunale delle gravi irregolarità riscontrate - avrebbe imposto alla società di cessare la propria attività consentendo di addivenire ad un tempestivo accertamento della causa di scioglimento.
I sindaci , e devono rispondere, in via solidale con gli anzidetti Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 amministratori, dell'intero danno determinato costituita dalla differenza dei netti patrimoniali, determinato in € 2.733.226, provocato dal mancato scioglimento della società; i sindaci (componenti il secondo collegio) , Controparte_5 [...]
e , in via solidale tra loro, devono rispondere, con i precedenti sindaci e con i precedenti Pt_3 Parte_4 amministratori, per l'importo di € 1.138.845 (si tratta del danno prodotto nel periodo di tempo intercorrente tra il mese successivo all'assunzione della carica e il febbraio 2013, data di messa in liquidazione della società; i sindaci
[...]
e , (componenti il terzo collegio), in via solidale tra loro, con i precedenti Parte_6 Parte_5 Parte_4 sindaci e con i precedenti amministratori, devono rispondere del danno paria a € 986.999 (si tratta del danno prodotto nel periodo di tempo intercorrente tra il mese successivo all'assunzione della carica e il febbraio 2013, data di messa in liquidazione della società).
Il risarcimento del danno cui sono tenuti i convenuti dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la Determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768;
Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sulle indicate somme deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 31/12/2012, che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito.
Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Su dette somme deve essere computata l'ulteriore rivalutazione - da calcolarsi sulla base dei predetti indici Istat (Foi) - dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa.
Dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Vanno infine rigettate le domande di manleva proposte dai convenuti , rispettivamente, nei confronti di Parte_6
, nei confronti di on riferimento al rischio Controparte_3 Parte_4 Controparte_8 assunto con il certificato n. DCE64A94890-LB, (il contratto assicurativo prevede una esplicita esclusione in relazione ai reclami già presentati all'assicurato: si legge infatti all'art. .17 lett. r) (doc. avv. 10, pag. 13 di 35) che “Sono altresì esclusi i Sinistri … r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate”; al momento dell'atto della stipulazione del contratto assicurativo (aprile 2019), aveva già ricevuto una richiesta risarcitoria in data 12 dicembre Parte_4
2016, si applica alla fattispecie la specifica esclusione, con la conseguenza che la polizza non copre e nei confronti di - quale successore in tutti i rapporti Parte_3 Controparte_8 contrattuali facenti capo agli associati al Lloyd's Market che hanno assunto il rischio derivante Parte_9 dai seguenti Certificati di Assicurazione a) n. CRE64A17303, con effetto dal 6/6/2016 al 5/6/2017, il cui rischio era stato sottoscritto dai (Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%); MFM 2468 (33.00%); Controparte_11 SAM 727 (6.00%); e CNP 4444 (15.60%); CNP 958 (3.90%) b) n. DCE64A32303, con effetto dal 6/6/2018 al 5/6/2019, il cui rischio era stato sottoscritto dai Syndicates AES 1225 (Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%);
NEO 2468 (33.00%); e CN 2088 (25,50%), tanto più alla luce del regime di claims made che governa la polizza. Al riguardo, è assorbente, con riferimento a tutti detti convenuti, la constatazione che è fondata l'eccezione delle compagnie assicuratrici, chiamate in causa, secondo la quale sussiste l'inoperatività delle polizze azionate in ragione della tardività della denuncia del sinistro svolta dai loro assicurati, avendo gli stessi comunicato l'esistenza del sinistro solo dopo avere ricevuto l'atto di citazione dell'8 gennaio 2020 ed avendo omesso di riferire che già con lettera raccomandata del 12 dicembre 2016 il fallimento attore aveva formulato richiesta di risarcimento danni nei loro confronti relativamente alla responsabilità di ciascuno come innanzi accertato.]»
§ 2 — Ha proposto appello (n. 6141/23 R.G.) , e Parte_1 Pt_2 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “- dichiarare la
[...] nullità della sentenza di primo grado per le indicate violazioni. In mancanza, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande e dell'azione promossa dal fallimento per il superamento del quinquennio alla data di notifica della citazione, con rigetto della
contro
-eccezione come formulate da parte attrice;
- dichiarare la carenza di interesse anche parziale all'azione da parte del fallimento per richieste di condanna per importi fortemente superiori alle aspettative del proprio ceto creditorio e di conseguenza riformare per quanto di ragione la domanda promossa;
- dichiarare le errate interpretazioni ed applicazioni adottate dal Tribunale relativamente ai precisati articoli di legge ed in riforma rigettare la domanda del fallimento;
- dichiarare la mancata valutazione della CTU e l'errata attribuita rilevanza probatoria alla CTP del fallimento. In mancanza dichiarare l'errata impostazione di quest'ultima.
- in ogni caso, respingere l'avversaria domanda così come spiegata dalla CP_14 Parte_7
n quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ben evidenziate in atti.
[...]
Con vittoria di spese e compensi legali.
L'odierna parte comparente si riserva di promuovere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di appello, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 283
c.p.c.
E) RICHIESTE ISTRUTTORIE
In via istruttoria, si chiede sin d'ora, ove ritenuta necessaria, una nuova Consulenza Contabile”.
Ha resistito il chiedendo “rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto Parte_7 confermare la sentenza di primo grado o, in alternativa, condannare l'appellante ad altra diversa somma che dovesse essere accertata il rigetto dell'appello”.
Nel giudizio si è altresì costituita chiedendo “ accertare e dichiarare il passaggio Controparte_3 in giudicato del capo autonomo della sentenza n. 12502/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 2 agosto 2023 e notificata a mezzo pec il 3 novembre 2023 statuente il rigetto della domanda di manleva svolta del dott. nei confronti di ” con spese vinte. Parte_6 Controparte_3
Avverso la medesima sentenza hanno proposto appello (n. 6186/23 R.G.) e Parte_4
chiedendo “…in riforma della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Parte_5
Specializzata in Materia di Impresa – n. 12052/2023 del 2.8.2023, notificata in data 3.11.2023, rigettare le domande tutte proposte dal nei confronti del dott. Parte_7 Pt_4
e della dott.ssa perché integralmente destituite di fondamento sia in
[...] Parte_5 fatto che in linea giuridica;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma di condanna, anche parziale, del dott. Pt_4
, dichiarare la NI assicuratrice , in persona del
[...] Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare, nei limiti del massimale previsto dalla polizza, il dott. da ogni e qualsiasi richiesta Parte_4 risarcitoria, conseguenza giuridica ed economica dipendente dalle domande di risarcimento danni spiegate nel suddetto giudizio dal e condannare, conseguentemente, la Parte_7 stessa NI assicuratrice , in persona del suo legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, sempre nei limiti del massimale di polizza, al rimborso di tutte le eventuali somme che il dott. fosse tenuto a pagare per le causali sopra spiegate, ivi Parte_4 comprese le spese di lite”.
Si è costituita formulando le conclusioni già sopra riportate. Controparte_3
Si è altresì costituito chiedendo “ RIGETTARE tutte le domande proposte dal Parte_6
nei confronti del dott. (Ed in particolare, ACCERTARE E CP_1 Parte_6
DICHIARARE l'insussistenza di comportamenti illeciti da parte del collegio sindacale (di cui ha fatto parte il dott. , o, in subordine, il difetto di prova in merito al nesso causale tra Parte_6 comportamento e danno, nonché in merito alla quantificazione del preteso danno subito dalla società in fallimento”.
Avverso la stessa sentenza è stato proposto appello anche da (N. 6217/23 R.G.) Parte_6 formulando diverse doglianze e chiedendo: “ previa sospensione dell'efficacia esecu'va della sentenza di primo grado, ed in riforma della sentenza impugnata, IN VIA PRELIMINARE -
ACCERTARE E DICHIARE il decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto per Legge per l'esercizio dell'azione da parte della Curatela nei confronti di amministratori e sindaci, con ogni conseguenziale pronunzia anche in merito alla spese di lite;
NEL MERITO RIGETTARE tutte le domande proposte dal nei confronti del dott. CP_1 [...]
(Ed in particolare, ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza di comportamenti Parte_6 illeciti da parte del collegio sindacale (di cui ha fatto parte il dott. , o, in subordine, il Parte_6 difetto di prova in merito al nesso causale tra comportamento e danno, nonché in merito alla quantificazione del preteso danno subito dalla società in fallimento”.
Si sono costituiti, in questo giudizio, e – riportandosi alle loro difese – nonché Pt_2 PT
, che ha formulato l'eccezione di giudicato quanto alla domanda di manleva Controparte_3 originariamente proposta dal Parte_6
Infine, ha proposto appello avverso la stessa sentenza (n. 6145/23 R.G.), chiedendo , Parte_3 previa sospensione ex art. 283 CPC, “ voglia integralmente annullare e/o riformare l‟impugnata sentenza per le ragioni innanzi esposte e, quindi, rigettare la domanda promossa dal Fallimento della società con atto di citazione del 13.2.2019, in quanto prescritta per le ragioni di Parte_10 cui al punto 1 della premessa, per incompetenza del giudice adito per le ragioni di cui al punto 2, infondata ed in violazione di legge per le ragioni di cui ai punti 3, 4 e 5 che precedono, inammissibile per le ragioni di cui ai punti 6 e 7 e per violazione degli art.li 1913 e 1915 cc. per le ragioni di cui al punto 8.
In ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in primo grado, tenere indenne
e manlevato il convenuto, ovvero dichiarare il suo diritto a rivalersi nei confronti della società
nella qualità di successore dei “diversi assicuratori dei Controparte_15 CP_8 rispetto a quanto potrebbe essere oggetto di condanna, così come previsto dalla polizza e nei limiti del relativo massimale”.
I quattro procedimenti di appello sono stati riuniti ex art. 335 CPC in data 28 maggio 2024. Con ordinanza resa alla prima udienza di comparizione (28 maggio 2024) questa Corte ha ritenuto, che la molteplicità delle parti appellanti ed appellate, con notifiche che nei due procedimenti esaminati e riuniti (nn. 6141/23 e 6217/23), risultavano in parte con esito negativo per mancata consegna e/o non effettuate a parti pure presenti nel giudizio di primo grado e/o rimaste contumaci e che le parti appellanti si sono limitate a depositare i vari esiti dell'invio per posta elettronica di dette notifiche (anche a persone fisiche rimaste contumaci in primo grado e senza precisazione alcuna circa il reperimento dell'indirizzo), senza fornire alcun elenco o dettaglio specifico, delle parti appellate e degli esiti di dette notifiche, sì da non mettere la Corte nelle condizioni di effettuare il vaglio preliminare sul contraddittorio. Ha poi rilevato che tale esigenza riguardava anche i procedimenti nn.
6145/23 e 6186/23 R.G., al momento non visibili perché non ancora riuniti, sicchè formulava il medesimo invito anche per questi giudizi.
Infine, nella medesima ordinanza il Collegio rilevava che la parte appellante (procedimento PT
n. 6141/23 R.G.) aveva dichiarato di rinunciare al gravame, depositando anche l'accettazione della rinuncia da parte del con spese compensate (circostanza confermata dal Parte_7 fallimento nelle note cartolari depositate) e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio tra l'appellante e l'”unica parte interessata” con la detta compensazione delle Parte_7 spese.
Riservava, infine, la Corte ogni altra delibazione su istanze ed eccezioni all'esito della verifica del contraddittorio e rinviava per l'incombente all'udienza del 12 novembre 2024.
Nelle more della nuova udienza, intervenivano molteplici rinunce al gravame.
Segnatamente, ad opera di nei confronti del – indicato come Parte_2 Parte_7 unica parte interessata dal gravame – che accettava detta rinuncia, il tutto come da documentazione allegata da entrambe le parti.
Rinunciava agli atti del giudizio nei confronti del che Parte_5 Parte_7 accettava, il tutto come da documentazione depositata da entrambe le parti.
Rinunciava agli atti anche l'appellante nei confronti sia del (che Parte_4 Parte_7 CP_1 ha accettato la rinuncia), sia di quest'ultima costituitasi ai soli fini di accettare la rinuncia, il tutto come da documentazione allegata nel fascicolo telematico.
Rinunciava al gravame altresì nei confronti sia di sia di , Parte_3 Parte_7 CP_8 appellate che hanno accettato la rinuncia , come da documentazione risultante dal fascicolo telematico.
Tutti gli appellanti rinuncianti e tutte le parti appellate accettanti hanno chiesto l'estinzione del giudizio nei loro rapporti processuali, con spese compensate, avendo raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale.
All'udienza cartolare del 12 novembre 2024 la Corte rilevava: “ che era stato concesso un termine alle parti appellanti per depositare , con apposito schema e/o elenco, prova delle notifiche dei gravami, adempimento rimasto inevaso;
- che nelle more gli appellanti – ad eccezione di – hanno rinunciato all'appello nei Parte_6 confronti del Fallimento appellato che ha formulato dichiarazione di accettazione della rinuncia, con spese compensate tra le parti rinuncianti/accettante, nulla essendo indicato per le altre parti che pure risultano costituite in giudizio;
- che le note di trattazione scritta per l'odierna udienza sono state depositate solo da queste parti interessate, nonché da;
Controparte_3 - che l'istanza ex art. 283 CPC pure proposta negli appelli non è stata reiterata da alcuno sicchè va considerata rinunciata;
- che su ulteriori istanze ed eccezioni potrà delibarsi unitamente al merito” rinviando per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2025 ore
10.30, con termine per note fino a 15 giorni prima al fine di precisare le rispettive posizioni anche con riguardo alle sopravvenute richieste di estinzione del giudizio, udienza successivamente differita al 15 aprile 2025.
Tutte le parti rinuncianti ed accettanti hanno confermato – con le note finali – le rispettive posizioni.
L'appellante ha depositato note conclusive (23 pagine) e , ricostruito nei fatti e Parte_6 processualmente il giudizio di primo grado, ha in via pregiudiziale rilevato “ Questa difesa insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita, Voglia – in via pregiudiziale – autorizzare parte appellante a rinnovare la notifica dell'appello ai sigg.ri , e Controparte_5 CP_6
questi ultimi domiciliati presso il loro legale Avv. Pietro OCCHINO del Foro Controparte_7 di Napoli (Parte appellante ha tempestivamente depositato anche in questo fascicolo telematico R.G.
6141/2023 copia delle relate di notificazione a mezzo pec negative). Le parti destinatarie dell'atto di appello (sigg.ri , e risultano, allo Controparte_5 CP_6 Controparte_7 stato, formalmente contumaci e non costituiti nel giudizio di appello, con la conseguenza che l'atto deve necessariamente essere notificato anche a queste parti, litisconsorti necessari del giudizio di appello, affinchè ne abbiano effettiva contezza. La mancata concessione del termine per la notificazione dell'atto di appello e degli atti successivi ai soggetti contumaci, litisconsorti necessari, potrebbe comportare la nullità del giudizio di secondo grado, e del relativo atto decisorio, rilevabile
d'ufficio anche dal Supremo Giudice”.
Nel merito, ha riproposto l'eccezione di prescrizione nonché la suddivisione di responsabilità con gradualità diverse , invocando anche la CTU ai fini dell'esclusione della responsabilità in capo al sindaco-appellante e affrontando anche il tema del “quantum”.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note sopra indicate e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — Va premesso che i quattro procedimenti riuniti vanno dichiarati estinti ex art. 306 CPC – con compensazione delle spese di lite – nei rapporti processuali tra le parti che hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e le parti che, direttamente interessate, hanno manifestato la volontà di accettare detta rinuncia.
Dato atto di ciò, vanno dichiarati estinti i seguenti giudizi:
1) e Parte_2 Parte_7
2) e Parte_1 Parte_7
3) e e Parte_3 Parte_7 Controparte_3 Controparte_8
;
[...]
4) e;
Parte_4 Parte_7 Controparte_8
5) e Parte_5 Parte_7 Nei rapporti, dunque, processuale sopra esplicitati, le spese del grado possono essere compensate così come con le restanti parti che sono state presenti solo come litisconsorti processuali.
§4 – Diversa la posizione dell'appellante il cui gravame deve essere esaminato. Parte_6
A tale proposito, occorre delibare sulla questione preliminare che attiene alla richiesta (contenuta anche nelle note finali) di rinnovazione della notifica nei confronti dei tre appellati sopra indicati.
Sul punto, vi è eccezione di con riguardo alla “negligenza” posta in essere Controparte_3 dall'appellante che , per quanto attiene gli appellati e , ha effettuato la notifica al CP_6 CP_2 procuratore costituito indicando, però, un indirizzo errato sicchè la notifica via pec ha avuto un esito negativo;
per quanto attiene l'appellato (che era contumace in primo grado) la notifica è CP_5 negativa, ma non risultano attività di ricerche.
Ne consegue che la Corte è chiamata a valutare la tempestività o meno della richiesta di rinnovo delle dette notifiche.
Dalla documentazione allegata al deposito dell'atto di appello, risulta che in data 4 dicembre 2023, il ha inviato le seguenti pec: Parte_6
1) all'indirizzo: Parte_11 Email_1
2) Al procuratore degli altri due appellati: Email_2
Non sono stati , invece, allegati gli esiti di queste due notifiche.
La prima udienza di comparizione per il procedimento n. 6217/2033 R.G. instaurato dal è Parte_6 stata indicata dall'appellante per il giorno 7 maggio 2024, poi differita al 28 maggio 2024.
In data 2 maggio 2024 il difensore del ha depositato una nota con alcuni allegati, tra i quali Parte_6
l'allegato 5) indicato come contenente due ricevute di mancata accettazione della notifica: detto allegato – in formato pdf e eml – non è leggibile. In ogni caso nella detta nota l'appellante Parte_6 non ha spiegato il motivo dell'esito negativo delle notifiche, né ha chiesto alcun termine per rinnovarle.
In data 27.5.24 – sempre nel fascicolo n. 6217/23 R.G. – il difensore del ha depositato note Parte_6 di trattazione cartolare nelle quali chiede il rinnovo delle notifiche con esito negativo, senza aggiungere alcunchè in ordine ai motivi dell'esito negativo.
Contestualmente, nel fascicolo portante il n. 6141/23 R.G. – ove il è stato chiamato in Parte_6 giudizio da – egli si è costituito con comparsa aderendo all'impugnazione altrui e Controparte_17 Cont chiedendo anche inibitoria ex art. 283 , senza allegare alcunchè in ordine ai presupposti del fumus e soprattutto del periculum.
In detta comparsa non è neppure indicata l'esistenza di un gravame da egli stesso proposto, nonostante alla data di detta costituzione (avvenuta il 16.3.24) era già noto l'esito negativo, peraltro, delle due notifiche relative al proprio gravame.
La Corte, a fronte della richiesta del di concedere un termine per il rinnovo della notifica e Parte_6 di esprimersi sulla inibitoria, rileva che non vi sono i presupposti per la procedibilità del gravame.
A tale proposito, non può che richiamarsi il consolidato principio (v. Cass. Ordinanza n. 34272 del
07/12/2023) secondo il quale: “ Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,
l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare”.
Orbene, come è stato sopra descritto il – pur consapevole dell'esito negativo delle notifiche Parte_6 ai suddetti appellati – non ha mai chiesto prima delle note di trattazione cartolare del 27.5.24, un termine per rinnovare, quando cioè erano ben decorsi i termini per impugnare la sentenza. In secondo luogo, il non ha mai spiegato il motivo dell'esito negativo: , eccependo Parte_6 Controparte_3 anche il giudicato nei suoi confronti, ha sottolineato come la notifica all'Avv. Pietro Occhino è conseguente ad un errore nella indicazione dell'indirizzo di posta elettronica (peraltro istituzionale) mentre per l'appellato , la Corte è riuscita ad individuare il solo messaggio “indirizzo non CP_5 valido”, senza che l'appellante si sia mai curato di provvedere ad una notifica alternativa Parte_6 per vie postali o di ricercare (non vi è traccia di una tale attività) il giusto e corretto indirizzo di posta elettronica da utilizzare.
Ed allora, deve escludersi la non imputabilità di detti esiti negativi, tenuto anche conto che non vi è stato alcun ulteriore tentativo dopo il deposito dell'appello né tanto meno nel periodo tra detto deposito e quello della nota del 2 maggio 2024; i termini per impugnare, in sostanza, sono abbondantemente trascorsi senza che il si sia in alcun modo attivato per un rinnovo, anche Parte_6 senza alcuna autorizzazione della Corte, come del resto indicato nella massima sopra ricordata.
Ne consegue che, anche nel rispetto della durata ragionevole del processo, l'istanza non può essere accolta e il gravame va dichiarato inammissibile, unitamente all'istanza inibitoria genericamente svolta.
§ 5 — Per le spese del grado, deve rilevarsi che quanto ai rapporti estinti ex art. 306 CPC si può procedere ad una compensazione, sia tra le parti direttamente interessate, sia nei confronti di quelle eventualmente coinvolte come litisconsorti necessari.
Quanto all'unico gravame sul quale si è dovuto delibare, non può che applicarsi il principio della soccombenza: gli appellati , , – a differenza degli altri Pt_2 PT Parte_7 chiamati, esclusi ovviamente quelli non raggiunti da valida notifica – si sono costituiti e si sono difesi nel detto procedimento n. 6217/23 R.G., sicchè è onere del provvedere alla rifusione delle Parte_6 spese che si liquidano come da prospetto.
A tale proposito, va tenuto conto del valore della controversia e dei parametri minimi, questi ultimi in ragione della natura processuale della decisione, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.853,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.659,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.822,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.744,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 13.078,00
Trattandosi di procedimento di appello n. 6217/23 R.G. promosso dal introdotto dopo la Parte_6 data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 12.052/23 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_6
2. Condanna alla rifusione, in favore degli appellati e nonché Parte_6 Pt_2 PT
, delle spese del grado che si liquidano per ciascuna parte in Euro Parte_7
13.078,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_6 unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
4. Dichiara estinto il giudizio - con spese compensate tra le parti costituite nei giudizi riuniti - tra:
a) e Parte_2 Parte_7
b) e Parte_1 Parte_7
c) e e Parte_3 Parte_7 Controparte_3 Controparte_8
;
[...]
d) e;
Parte_4 Parte_7 Controparte_8
e) e Parte_5 Parte_7
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6141 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 (alla quale sono stati riuniti i procedimenti nn. 6186/23, 6145/23, 6217/23), passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA 1) , C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Sparano e dall'Avv. Francesco Pascucci per procura in atti;
(R.G. N. 6141/23);
2) (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_3 CodiceFiscale_3
Di Napoli per procura in atti (R.G. N. 6145/23); 3) , c.f. E , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. PORZIA C.F._5
MARIA MONICA (R.G. n. 6186/23);
4) (C.F. ) , rappresentato e difeso, per procura in Parte_6 C.F._6 atti, dall'Avv. Alessio BUCCHI congiuntamente e/o disgiuntamente con l'Avv. Ildegarda
BARG (R.G. N. 6217/23). APPELLANTI
E
1) - TRIBUNALE DI ROMA FALL. N. Controparte_1
118/2014 (cod. fisc. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
BUSSOLETTI MARIO 2) Controparte_2 3) C.F. e Partita IVA n. ), rappresentata e difesa per Controparte_3 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Franco Tassoni
4) Controparte_4
5) Controparte_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CON RIFERIMENTO AL Controparte_8
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. (p.i. ), NumeroDiPat_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Gazzola;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Il , conveniva in giudizio , Parte_7 Controparte_7
, , , CP_6 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 Parte_1
, , e
[...] Controparte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_5 Pt_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
[...] contrariis rejectis: I. Accertare l'inadempimento dei convenuti e la loro conseguente responsabilità, quali ex amministratori, sindaci e liquidatore, agli obblighi di legge e dell'atto costitutivo in ordine alla diligente gestione e vigilanza dell'attività sociale e agli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, così come specificati in premessa. II. In via principale, condannare i convenuti tutti medesimi, al risarcimento dei danni subiti dalla Società e dai creditori sociali, per l'importo di €
2.733.226 o che sarà determinato in corso di causa, con la prevista solidarietà ex art. 2055 c.c. o per quelle diverse, minori o maggiori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria. III. In via subordinata, anche in via equitativa, condannare ciascuno dei convenuti al risarcimento della quota di danno calcolata in misura proporzionale alla loro permanenza in carica, rispettivamente, di amministratore e sindaco e revisore. IV. Condannare i Sigg. CP_7
e al pagamento delle ulteriori somme di € 1.305.799, € 4.461.309
[...] Controparte_2
e € 2.285.689, in solido con i sindaci componenti il I Collegio, Sigg. , Controparte_4 CP_5
e V. Condannare i convenuti alle spese, competenze ed onorari di
[...] Parte_3 giudizio, oltre spese generali (15,00%), IVA, CPA come per legge.
In particolare il chiedeva: CP_1
− di accertare la responsabilità degli amministratori in carica pro tempore, (in carica Controparte_7 dal 6 luglio 2009 al 23 febbraio 2010 come amministratore unico e, successivamente fino al 1 marzo
2011, come Presidente del CdA); , in carica nella veste di consigliere dal 24 febbraio Parte_2
2010 al 9 marzo 2010 e successivamente, fino al 20 dicembre 2011, di amministratore delegato);
(in carica dal 24 febbraio 2010 al 9 marzo 2010 come consigliere del Controparte_2
CdA, direttore generale dal 10 marzo 2010 fino al 1° marzo 2011 e in carica come amministratore unico dal 16 novembre 2012 al 24 febbraio 2013); , in carica dal 13 febbraio Parte_1
2012 al 15 novembre 2012 come amministratore unico e , liquidatore dal 25 febbraio CP_9
2013 alla data di dichiarazione di fallimento: per violazione dell'obbligo di convocazione di cui all'art. 2447 c.c., dell'obbligo ex art. 2485, co. I, c.c. di accertare «senza indugio» il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, I co., n.4, c.c. e dell'obbligo previsto dall'art. 2486, I co., c.c. di limitare la gestione alla mera conservazione del patrimonio sociale;
per violazione del generico dovere di agire «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».
− di accertare la responsabilità del liquidatore , per non avere proceduto, in presenza di CP_6 un irreversibile stato di decozione, a chiedere in proprio la dichiarazione di fallimento della Società.
− di accertare la responsabilità dei sindaci e del revisore pro tempore, , in carica dal Controparte_4
24 febbraio 2010 al 20 dicembre 2011; , in carica dal 24 febbraio 2010 al 12 Controparte_5 febbraio 2012; in carica dal 24 febbraio 2010 al 1° gennaio 2012 come sindaco Parte_3 effettivo e dal 2 gennaio 2012 al 129 ottobre 2012 come revisore;
, in carica dal 21 Parte_4 dicembre 2011 al 29 ottobre 2012; , in carica dal 13 febbraio 2012 al 29 ottobre Parte_5
2012 e in carica dal 24 febbraio 2010 al 1 gennaio 2012 come revisore e dal 2 Parte_6 gennaio 2012 al 29 ottobre 2012 come sindaco effettivo, per avere consentito con la loro colpevole inerzia la prosecuzione da parte degli amministratori della normale attività di impresa.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando le domande formulate nei loro confronti e chiedendone il rigetto.
, e rimanevano contumaci. Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
Con comparsa in data 17 giugno 2020 si costituiva in giudizio terza Controparte_10 chiamata in causa dal sindaco che contestava la fondatezza delle domande e in ogni caso Parte_6
l'operatività della polizza;
si costituiva terza chiamata in causa dal Controparte_8 sindaco contestando anch'essa le domande del fallimento e l'operatività della polizza, così Pt_3 anche terza chiamata in causa da . Controparte_8 Parte_4
Espletata l'istruttoria, nel corso della quale veniva svolta una c.t.u., all'udienza del 31 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “
1) condanna e nonché, Controparte_7 Parte_8 Parte_2 CP_6
, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del
[...] Parte_7
, dell'importo di € 2.733.226 e, per tutti, oltre rivalutazione dalla
[...] data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2) 2)condanna e , in via solidale tra loro e in solido Parte_1 Controparte_4 con i precedenti amministratori per la parte dovuta, al pagamento in favore del
[...]
dell'importo, con riguardo alla prima, di € 911.076 Parte_7
e, con riguardo al secondo, di € 1.062.922 e per tutti oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna , e , in via solidale con gli Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 anzidetti amministratori, al pagamento in favore del Parte_7
, dell'importo di € 2.733.226 e, per tutti, oltre rivalutazione dalla data di
[...] pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna , e , in via solidale tra loro, Controparte_5 Parte_3 Parte_4 con i precedenti sindaci e con i precedenti amministratori, al pagamento, in favore del
, dell'importo di € 1.138.845,00 e, per Parte_7 tutti, oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
5) condanna e , in via solidale tra loro, Parte_6 Parte_5 Parte_4 con i precedenti sindaci e con i precedenti amministratori, al pagamento, in favore del
, dell'importo di € 986.999,00 e, per tutti, Parte_7 oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
6) respinge la domanda di manleva proposta da , nei confronti di Parte_6 [...]
CP_3
7) respinge la domanda di manleva proposta da , nei confronti di Parte_4 [...]
Controparte_8
8) respinge la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_3 [...]
quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo Controparte_8 agli associati al Lloyd's Market che hanno assunto il rischio Parte_9 derivante dai seguenti Certificati di Assicurazione a) n. CRE64A17303, con effetto dal
6/6/2016 al 5/6/2017, il cui rischio era stato sottoscritto dai Controparte_11
(Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%); MFM 2468 (33.00%); SAM
727 (6.00%); e CNP 4444 (15.60%); CNP 958 (3.90%) b) n. DCE64A32303, con effetto dal
6/6/2018 al 5/6/2019, il cui rischio era stato sottoscritto dai Syndicates AES 1225
(Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%); NEO 2468 (33.00%); e CN
2088 (25,50%);
9) condanna , , , Controparte_7 CP_6 Controparte_2 Parte_2
, , , , Controparte_4 Parte_1 Controparte_5 Parte_3
, e , in via solidale, al pagamento in Parte_6 Parte_5 Parte_4 favore del , delle spese di lite, che liquida Parte_7 in complessivi € 24.715,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
10) condanna al pagamento in favore di elle spese Parte_6 Controparte_3 di lite, che liquida in complessivi € 9.212,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
11) condanna al pagamento in favore di con Parte_4 Controparte_8 riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64A94890-LB delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.212,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
12) condanna al pagamento in favore di - quale Parte_3 Controparte_8 successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati Parte_9 al Lloyd's Market delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.212,00 per onorari, oltre
IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense;
13) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla curatela.
I convenuti , , e hanno eccepito la Pt_3 Pt_4 Parte_6 CP_6 Controparte_7 Pt_2 PT prescrizione del diritto affermando che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere nel 2010 e che la lettera di costituzione e messa in mora del 12 dicembre 2016 con la quale il ha intimato a tutti gli odierni convenuti CP_1 l'adempimento del credito non aveva valore interruttivo.
Come noto, il curatore fallimentare cumula nel medesimo giudizio l'azione sociale di responsabilità (art. 2392 c.c.) e quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), le quali confluiscono in una unica azione dal contenuto unitario e inscindibile, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali (da ultimo, Cass, 23 luglio 2020, n. 15830, in tema di inefficacia della clausola compromissoria contenuta nello statuto per nei confronti degli amministratori). L'azione, unitaria ed inscindibile, esercitata dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori).
Ciò posto, l'azione dei creditori sociali (qui esercitata cumulativamente ed inscindibilmente) si prescrive nel termine di cinque anni (art. 2949, 2° co. c.c.), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Tale momento va, tuttavia, individuato non nella data di commissione dei fatti gestori lesivi (del patrimonio sociale), bensì nel momento della percepibilità del danno ad essi conseguente: e in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui risulta, per i terzi, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. Tale conclusione trova la sua ragione nella circostanza che è proprio l'insufficienza patrimoniale che costituisce il presupposto giuridico dell'azione intentata dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. il quale, infatti, secondo il suo tenore letterale, prescrive che detta azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Sulla base di queste indicazioni, ora sommariamente evidenziate, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è concorde nel ritenere che l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una società di capitali, sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (così, da ultimo,
Cass., 4 settembre 2019, n. 22077; Cass., 19 giugno 2019, n. 16505; nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 1 giugno 2020, n.823; Trib. Catania, 17 aprile 2020, n.1328).
Merita, peraltro, di essere segnalato che tale incapienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore (così, Cass., 22 aprile 2019, n. 9619).
Peraltro, in questa prospettiva, è stato anche osservato che, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore - colui che eccepisce la prescrizione - la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass., 19 giugno 2019, n. 16505; Cass., 12 giugno
2014, n. 13378).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, quantomeno con riferimento all'azione riconosciuta ai creditori sociali, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, deve essere individuato quando il ha CP_1 tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione, evento avvenuto con la lettera raccomandata a.r. del 12 dicembre
2016, con cui esso ha manifestato inequivocabilmente di volere esercitare il proprio diritto di credito, individuato, quantificato e qualificato il diritto credito nell' “ammontare del danno arrecato alla Società per effetto delle condotte distrattive e dissipative del patrimonio sociale e dell'illegittima prosecuzione dell'attività sociale a partire dall'anno 2010, nonostante la sussistenza di una causa di scioglimento”, individuato gli obblighi violati, affermato espressamente la finalità interruttiva della prescrizione della lettera, qualificata come «atto interruttivo di prescrizione a ogni effetto di legge».
Giova inoltre sottolineare che nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 13143/2022).
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b)
l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità
(richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società
o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
(trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo 2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
La curatela attrice contesta ai convenuti l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente danno da prosecuzione arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori e reso possibile dall'inerzia dei sindaci, nonché, con riguardo ai convenuti e , il danno arrecato dalle due operazioni (acquisto del Controparte_2 Controparte_7 magazzino acquisto del ramo di azienda poste in essere nella rispettiva veste di amministratore unico CP_12 CP_12
e amministratore di fatto e con riguardo al liquidatore per avere ritardato la dichiarazione di fallimento CP_6 mediante la proposizione di un'inammissibile domanda di concordato.
L'assunto di parte attrice ha trovato pieno riscontro in sede istruttoria con riferimento alle due operazioni, entrambe intercorse con la società 'sorella' S.r.l., anch'essa dichiarata fallita, in cui la ha rivestito il ruolo di CP_12 Parte_7 parte acquirente.
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni essendo immuni da vizi tecnico-argomentativi devono essere interamente condivise, ha consentito di verificare, oltre la grave assenza di documentazione rilevante, l'esistenza di violazioni contabili importanti, quantificate in € 2.078.407, solo con riguardo al bilancio 2012, “caratterizzato dalla presenza di irregolarità contabili e civilistiche legate alle scritture di rettifica che sono state effettuate in relazione al marchio” e all'avviamento”, frutto di una supervalutazione artificiosa nel momento in cui i è resa acquirente del ramo di azienda della società Pt_7 ' salvo poi essere svalutate senza alcuna spiegazione. CP_13
Invero la l'esistenza di una sopravvalutazione dele voci di attivo – marchio e avviamento – è riscontabile già nel bilancio
2010 e in quello 2011, atteso che riguardo al marchio “ER” è lo stesso liquidatore di indicare nell'attivo della Pt_7 proposta concordataria del 2013 un valore di € 93.130, valore che i Commissari giudiziali hanno censurato nella loro relazione, manifestando forti dubbi sulla stessa consistenza del marchio in quanto il valore sostanziale del marchio nel
2010 non era di € 1.211.586,00, ma, al più, di € 93.130,00; inoltre nel bilancio di Gamma relativo al 31 dicembre 2010 il valore del marchio viene indicato in € 1.211.586,0, valore che nel bilancio 2012 crolla a € 93.130,00; è utile sottolineare che questo valore risulta essere addirittura superiore a quello indicato nel bilancio 2009 della cedente (il ramo di azienda) nel cui bilancio, riferito al 2009, alla voce dell'attivo “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” viene infatti CP_12 indicato l'importo di € 14.482 (nel bilancio 2008 era indicato l'importo di € 15.541).
Il CTU ha evidenziato che nessuna spiegazione è stata fornita nella nota integrativa relativa al bilancio 2012 in ordine alla rettifica del valore del marchio.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'avviamento; Anche con riguardo alla rettifica di tale valore operata nel bilancio 2012, il CTU ha rilevato l'assenza nella nota integrativa di qualsiasi giustificazione in ordine alla rettifica del valore, sostanziatasi nella svalutazione dall'importo di € 1.419.860,00 (valore indicato nel bilancio 2010) all'importo di € 252.627 (valore indicato nel bilancio 2012), il che consente di ritenere che anche tale voce dell'attivo sia stata oggetto di una falsa sopravvalutazione, al di là degli aspetti formali legati al rispetto delle regole che presiedono alla formazione del bilancio.
In tale contesto è plausibile ritenere la non congruità del valore di € 1.419.860,00 attribuita all'avviamento nel bilancio di relativo all'anno 2010. Pt_7
Nel bilancio 2009 della cedente il ramo di azienda , il valore dell'avviamento era indicato in CP_12 Parte_7
€ 679.342, ossia meno della metà del valore di € 1.419.860 indicato nel bilancio 2010 di ER (Gamma), che si era resa acquirente del ramo di azienda;
sono rimaste ignote la ragioni per le quali nel momento in cui si è proceduto alla cessione del ramo di azienda da a detto valore è raddoppiato. CP_12 Pt_7 È proprio grazie a questo fittizio valore – stimabile in almeno oltre € 1,8 milioni complessivo - che è riuscita a Pt_7 nascondere l'esistenza delle condizioni che avrebbero dovuto portare allo scioglimento della società e non già alla sua prosecuzione.
Le conseguenze hanno dato luogo al verificarsi di un danno che parte attrice ha esattamente quantificato, indicando l'importo a carico di ciascun amministratore e sindaco convenuto.
Venendo alla quantificazione del danno conseguenza, occorre premettere che nelle ipotesi in cui agli amministratori venga addebitata l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società comportante l'obbligo di limitare la gestione alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio sociale, il danno causalmente riconducibile al loro comportamento deve essere commisurato all'eventuale decremento del patrimonio netto, calcolato sulla base dei valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuibile alla data in cui sarebbe dovuta cessare l'attività d'impresa e a quello riscontrato all'epoca del reale inizio della liquidazione (cfr. Trib. Roma, 22/09/2015).
Anche in tale caso, grava sul curatore l'onere di allegare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge e di provare che quelle violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società.
In tale ipotesi, il danno subito dalla società non deriva dal compimento di uno specifico atto di mala gestio, ma è direttamente imputabile alla prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, per legge, non lo consenta.
Infatti, premesso che una tempestiva interruzione dell'ordinario esercizio dell'impresa avrebbe arrestato il prodursi di nuove perdite, l'aggravamento della perdita, quale fattore che riduce progressivamente il patrimonio sociale e, dunque, le prevedibili percentuali di soddisfo dei creditori, deriva non da singoli atti dannosi, ma direttamente dall'avere perpetrato un'attività di impresa caratterizzata dall'eccedenza dei costi sui ricavi.
In altri termini, nel caso in esame non vengono in rilievo operazioni che siano singolarmente illecite, ma ad essere illecita
è il fatto stesso di essere state poste in essere;
come è stato efficacemente affermato, in questi casi, non esistono atti di mala gestio, ma mala gestio tout court, data la continuazione illecita dell'attività di impresa. Proprio perché ad essere illecita è la stessa prosecuzione dell'attività sociale, occorre individuare un criterio per la determinazione del danno che, sinteticamente, ma in misura assorbente ed esaustiva, tenga conto non già della sommatoria di singoli atti illeciti produttivi di danno, ma della stessa particolare conformazione dell'illecito in argomento.
In questa ricerca, la dottrina e la giurisprudenza sono approdati ad adottare il c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo.
In generale, il criterio in argomento è stato elaborato per quantificare il danno risarcibile proprio nelle ipotesi di violazione del divieto di prosecuzione dell'attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento: il danno, infatti, viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento;
cfr., per tale metodologia di determinazione del danno, Trib. Roma 28/02/2018, Trib. Milano 25/03/2021, Trib. Torino 15/07/2020, Trib. Palermo
10/05/2021).
D'altra parte, è stato da questo Tribunale correttamente affermato che l'addebito generale relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di perdite di esercizio comportanti la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale e la mancanza dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c. rende superfluo l'accertamento delle singole condotte distrattive imputate agli stessi amministratori che avrebbero, in ogni caso, causato un pregiudizio da ritenersi assorbito dalla totale perdita del patrimonio netto causata alla società con la prosecuzione dell'attività.
Per quanto riguarda l'individuazione e la determinazione di tali danni, appare pienamente condivisibile l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo il quale il danno causalmente riconducibile al comportamento degli amministratori debba essere commisurato all'eventuale decremento del patrimonio netto, calcolato, sulla base dei valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuito alla data in cui sarebbe dovuta cessare l'attività di impresa e a quello riscontrato all'epoca del reale inizio della liquidazione.
Ancora, merita di essere osservato come il criterio in argomento (sebbene con riferimento ad azioni di responsabilità esercitate dagli organi delle procedure concorsuali) sia stato recentemente accolto anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto occasione di precisare che nelle ipotesi di azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta (Cass., 20 aprile 2017, n. 9983).
La responsabilità grava su tutti gli amministratori che si sono succeduti nella carica dal 2010 in poi, avendo essi scientemente o, quanto meno, con colpa grave, omesso di accertare il verificarsi della causa di scioglimento.
Nel concreto, gli amministratori e devono rispondere, in via Controparte_7 Parte_8 Parte_2 solidale, dell'intero danno costituito dalla differenza dei netti patrimoniali, determinato in € 2.733.226, provocato dal mancato scioglimento della Società; la medesima responsabilità è ascrivibile al liquidatore , per non avere CP_6 proceduto, in presenza di un irreversibile stato di decozione, a chiedere in proprio la dichiarazione di fallimento della
Società; il liquidatore (cognato del Sig. ), nominato in data 25 febbraio 2013, è CP_6 Controparte_2 responsabile per avere in data 8 aprile 2013 consentito che si procedesse alla 'copertura' delle perdite, accertate in data 5 aprile 2013, utilizzando un titolo del valore nominale di € 750.000, che il socio di maggioranza Controparte_2
– amministratore di diritto e di fatto della società - si era offerto di versare alla Società, titolo rivelatosi 'inesistente' (in quanto non era nella disponibilità di chi lo ha 'conferito'), in luogo di richiedere la dichiarazione di fallimento della società.
Agli amministratori, e , in via solidale tra loro e in solido con i precedenti Parte_1 Controparte_4 amministratori per la parte dovuta, deve attribuirsi il danno che ammonta, con riguardo alla prima a € 911.076 e con riguardo al secondo a € 1.062.922 (si tratta del danno prodotto nel periodo di tempo intercorrente tra il mese successivo all'assunzione della carica e il febbraio 2013, data di messa in liquidazione della Società).
Circa , indipendentemente dalle cariche formalmente rivestite, è assorbente la considerazione Controparte_2 che egli stato il 'vero' amministratore della società fallita o amministratore di fatto, atteso che egli ha riconosciuto, in sede di audizione ex art. 49 L. fall., di essere stato «sin dall'inizio della costituzione della società … il dominus», con il che confermando che, al di là degli aspetti formali, ER (Gamma) è sempre stata da lui gestita (si rammenta che la società era stata inizialmente costituita dai figli di e che l'A.U. era uno dei figli). Controparte_2
Con riferimento alla responsabilità dei sindaci valgono le seguenti argomentazioni.
Ai sensi del primo comma dell'art. 2407 c.c., i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Secondo la giurisprudenza, l'attività espletata dai componenti del collegio sindacale di una società di capitali ha carattere professionale e, pertanto, deve essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, comma 2, c.c.), da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima, essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà
(cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 08/02/2005, n. 2538).
Tralasciando i profili di responsabilità propria dei sindaci (configurabili in relazione ai comportamenti delineati dal primo comma dell'art. 2407 c.c. consistenti nell'attestazione di fatti non veri e nella violazione del segreto d'ufficio) che non interessano in questa sede, nella maggior parte dei casi la responsabilità dei sindaci deriva da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire od impedire nell'espletamento della loro funzione di vigilanza: si parla, con riferimento a tali ipotesi, di responsabilità dei sindaci concorrente con quella degli amministratori.
In tale prospettiva, il secondo comma dell'art. 2407 c.c. (la cui formulazione, peraltro, è rimasta invariata a seguito della riforma del diritto societario) prescrive che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
In estrema sintesi, la responsabilità dei sindaci presuppone che: a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito (cfr., Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2355, secondo la quale l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2361); b) da tale comportamento sia derivato un danno;
c) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza;
d) sussista una relazione di causa- effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, cfr., Cassazione civile, sez. I, 08/03/2000, n. 2624).
Come si vede, la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 30/07/1980, n. 4891): si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando.
I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunziare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti (cfr., Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993,
n. 5263). La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo (Trib. Milano, 7/02/2003) e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori che i sindaci vigilando con professionalità e diligenza non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica, quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 c.c. e ss., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile (Cass., n.
18770/2019). Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorchè, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori (Cass., n. 18770/2019, cit.).
In caso di accertamento positivo, la responsabilità dei sindaci è solidale con quella degli amministratori. Peraltro, sussistendo la responsabilità solidale tra gli stessi sindaci, ad ognuno di essi potrà essere richiesto l'intero risarcimento
(cfr., Cassazione civile, sez. I, 28/05/1998, n. 5287; Cassazione civile, sez. I, 15/05/1991, n. 5444).
Tanto chiarito e venendo a delineare, più in concreto, i contorni dei comportamenti doverosi da parte dei sindaci, il
Tribunale rileva come non esista - e non sia, quindi, possibile enucleare - un comportamento corretto in generale, dovendo la diligenza professionale essere commisurata alle principali caratteristiche della società, quali le dimensioni, l'oggetto sociale, la struttura organizzativa e proprietaria. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'art. 2403 c.c. concerne l'operato degli amministratori e tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo (Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Cassazione civile, sez. I, 6 settembre 2007, n. 18728). In altre parole, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle dei successivi terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti (cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993, n. 5263 cit.). Ad esempio, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità
e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita (cfr.,
Cassazione civile, sez. I, 06/09/2007, n. 18728).
Tuttavia, il controllo sindacale è finalizzato alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e non può estendersi anche all'esame dell'opportunità e della convenienza delle scelte gestionali.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che sussiste la violazione del dovere di vigilanza con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque il non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (Cass, n. 21566/2017; Cass., n.
16314/2017; Cass., 13517/2014). I concetti da ultimo elaborati sono stati anche recentemente ripresi dalla giurisprudenza la quale ha evidenziato che sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal secondo comma dell'art. 2407, con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente non aver rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede (Cass. n. 13517/2014; Cass. n.
24362/2013; cfr., anche Cass. n. 18728/2007).
Quanto agli aspetti processuali dell'azione, attesa la natura contrattuale dell'azione svolta dalla società nei confronti dei sindaci, mentre la prima sarà onerata della prova del comportamento negligente, della sussistenza di un danno e del nesso eziologico tra inadempimento e pregiudizio subito, questi ultimi, per evitare la propria responsabilità, dovranno provare di non essere stati in grado di impedire un danno alla società per ragioni a loro non imputabili né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Venendo all'esame del caso di specie, ritiene il Tribunale che l'avere operato la società poi fallita in assenza dei requisiti patrimoniali richiesti dalla legge costituisca una macroscopica violazione delle norme che regolavano quella determinata attività, protratta per un significativo periodo di tempo. Di tale macroscopica violazione, i sindaci dovevano certamente avvedersi con la conseguenza che l'omissione in cui essi sono incorsi costituisce certamente fonte di responsabilità.
D'altra parte, appare del tutto evidente come sussista, nella specie, anche il nesso causale tra la condotta omessa ed il danno, in quanto una effettiva e concreta attivazione dei poteri reattivi dei sindaci - basti pensare, oltre agli ordinari poteri di reazione endo-societari, alla utilità di una denunzia al tribunale delle gravi irregolarità riscontrate - avrebbe imposto alla società di cessare la propria attività consentendo di addivenire ad un tempestivo accertamento della causa di scioglimento.
I sindaci , e devono rispondere, in via solidale con gli anzidetti Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 amministratori, dell'intero danno determinato costituita dalla differenza dei netti patrimoniali, determinato in € 2.733.226, provocato dal mancato scioglimento della società; i sindaci (componenti il secondo collegio) , Controparte_5 [...]
e , in via solidale tra loro, devono rispondere, con i precedenti sindaci e con i precedenti Pt_3 Parte_4 amministratori, per l'importo di € 1.138.845 (si tratta del danno prodotto nel periodo di tempo intercorrente tra il mese successivo all'assunzione della carica e il febbraio 2013, data di messa in liquidazione della società; i sindaci
[...]
e , (componenti il terzo collegio), in via solidale tra loro, con i precedenti Parte_6 Parte_5 Parte_4 sindaci e con i precedenti amministratori, devono rispondere del danno paria a € 986.999 (si tratta del danno prodotto nel periodo di tempo intercorrente tra il mese successivo all'assunzione della carica e il febbraio 2013, data di messa in liquidazione della società).
Il risarcimento del danno cui sono tenuti i convenuti dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la Determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768;
Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sulle indicate somme deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 31/12/2012, che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito.
Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Su dette somme deve essere computata l'ulteriore rivalutazione - da calcolarsi sulla base dei predetti indici Istat (Foi) - dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa.
Dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Vanno infine rigettate le domande di manleva proposte dai convenuti , rispettivamente, nei confronti di Parte_6
, nei confronti di on riferimento al rischio Controparte_3 Parte_4 Controparte_8 assunto con il certificato n. DCE64A94890-LB, (il contratto assicurativo prevede una esplicita esclusione in relazione ai reclami già presentati all'assicurato: si legge infatti all'art. .17 lett. r) (doc. avv. 10, pag. 13 di 35) che “Sono altresì esclusi i Sinistri … r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate”; al momento dell'atto della stipulazione del contratto assicurativo (aprile 2019), aveva già ricevuto una richiesta risarcitoria in data 12 dicembre Parte_4
2016, si applica alla fattispecie la specifica esclusione, con la conseguenza che la polizza non copre e nei confronti di - quale successore in tutti i rapporti Parte_3 Controparte_8 contrattuali facenti capo agli associati al Lloyd's Market che hanno assunto il rischio derivante Parte_9 dai seguenti Certificati di Assicurazione a) n. CRE64A17303, con effetto dal 6/6/2016 al 5/6/2017, il cui rischio era stato sottoscritto dai (Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%); MFM 2468 (33.00%); Controparte_11 SAM 727 (6.00%); e CNP 4444 (15.60%); CNP 958 (3.90%) b) n. DCE64A32303, con effetto dal 6/6/2018 al 5/6/2019, il cui rischio era stato sottoscritto dai Syndicates AES 1225 (Assicuratore Leader e delegatario, per la quota del 41.50%);
NEO 2468 (33.00%); e CN 2088 (25,50%), tanto più alla luce del regime di claims made che governa la polizza. Al riguardo, è assorbente, con riferimento a tutti detti convenuti, la constatazione che è fondata l'eccezione delle compagnie assicuratrici, chiamate in causa, secondo la quale sussiste l'inoperatività delle polizze azionate in ragione della tardività della denuncia del sinistro svolta dai loro assicurati, avendo gli stessi comunicato l'esistenza del sinistro solo dopo avere ricevuto l'atto di citazione dell'8 gennaio 2020 ed avendo omesso di riferire che già con lettera raccomandata del 12 dicembre 2016 il fallimento attore aveva formulato richiesta di risarcimento danni nei loro confronti relativamente alla responsabilità di ciascuno come innanzi accertato.]»
§ 2 — Ha proposto appello (n. 6141/23 R.G.) , e Parte_1 Pt_2 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “- dichiarare la
[...] nullità della sentenza di primo grado per le indicate violazioni. In mancanza, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande e dell'azione promossa dal fallimento per il superamento del quinquennio alla data di notifica della citazione, con rigetto della
contro
-eccezione come formulate da parte attrice;
- dichiarare la carenza di interesse anche parziale all'azione da parte del fallimento per richieste di condanna per importi fortemente superiori alle aspettative del proprio ceto creditorio e di conseguenza riformare per quanto di ragione la domanda promossa;
- dichiarare le errate interpretazioni ed applicazioni adottate dal Tribunale relativamente ai precisati articoli di legge ed in riforma rigettare la domanda del fallimento;
- dichiarare la mancata valutazione della CTU e l'errata attribuita rilevanza probatoria alla CTP del fallimento. In mancanza dichiarare l'errata impostazione di quest'ultima.
- in ogni caso, respingere l'avversaria domanda così come spiegata dalla CP_14 Parte_7
n quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ben evidenziate in atti.
[...]
Con vittoria di spese e compensi legali.
L'odierna parte comparente si riserva di promuovere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di appello, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 283
c.p.c.
E) RICHIESTE ISTRUTTORIE
In via istruttoria, si chiede sin d'ora, ove ritenuta necessaria, una nuova Consulenza Contabile”.
Ha resistito il chiedendo “rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto Parte_7 confermare la sentenza di primo grado o, in alternativa, condannare l'appellante ad altra diversa somma che dovesse essere accertata il rigetto dell'appello”.
Nel giudizio si è altresì costituita chiedendo “ accertare e dichiarare il passaggio Controparte_3 in giudicato del capo autonomo della sentenza n. 12502/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 2 agosto 2023 e notificata a mezzo pec il 3 novembre 2023 statuente il rigetto della domanda di manleva svolta del dott. nei confronti di ” con spese vinte. Parte_6 Controparte_3
Avverso la medesima sentenza hanno proposto appello (n. 6186/23 R.G.) e Parte_4
chiedendo “…in riforma della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Parte_5
Specializzata in Materia di Impresa – n. 12052/2023 del 2.8.2023, notificata in data 3.11.2023, rigettare le domande tutte proposte dal nei confronti del dott. Parte_7 Pt_4
e della dott.ssa perché integralmente destituite di fondamento sia in
[...] Parte_5 fatto che in linea giuridica;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma di condanna, anche parziale, del dott. Pt_4
, dichiarare la NI assicuratrice , in persona del
[...] Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare, nei limiti del massimale previsto dalla polizza, il dott. da ogni e qualsiasi richiesta Parte_4 risarcitoria, conseguenza giuridica ed economica dipendente dalle domande di risarcimento danni spiegate nel suddetto giudizio dal e condannare, conseguentemente, la Parte_7 stessa NI assicuratrice , in persona del suo legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, sempre nei limiti del massimale di polizza, al rimborso di tutte le eventuali somme che il dott. fosse tenuto a pagare per le causali sopra spiegate, ivi Parte_4 comprese le spese di lite”.
Si è costituita formulando le conclusioni già sopra riportate. Controparte_3
Si è altresì costituito chiedendo “ RIGETTARE tutte le domande proposte dal Parte_6
nei confronti del dott. (Ed in particolare, ACCERTARE E CP_1 Parte_6
DICHIARARE l'insussistenza di comportamenti illeciti da parte del collegio sindacale (di cui ha fatto parte il dott. , o, in subordine, il difetto di prova in merito al nesso causale tra Parte_6 comportamento e danno, nonché in merito alla quantificazione del preteso danno subito dalla società in fallimento”.
Avverso la stessa sentenza è stato proposto appello anche da (N. 6217/23 R.G.) Parte_6 formulando diverse doglianze e chiedendo: “ previa sospensione dell'efficacia esecu'va della sentenza di primo grado, ed in riforma della sentenza impugnata, IN VIA PRELIMINARE -
ACCERTARE E DICHIARE il decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto per Legge per l'esercizio dell'azione da parte della Curatela nei confronti di amministratori e sindaci, con ogni conseguenziale pronunzia anche in merito alla spese di lite;
NEL MERITO RIGETTARE tutte le domande proposte dal nei confronti del dott. CP_1 [...]
(Ed in particolare, ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza di comportamenti Parte_6 illeciti da parte del collegio sindacale (di cui ha fatto parte il dott. , o, in subordine, il Parte_6 difetto di prova in merito al nesso causale tra comportamento e danno, nonché in merito alla quantificazione del preteso danno subito dalla società in fallimento”.
Si sono costituiti, in questo giudizio, e – riportandosi alle loro difese – nonché Pt_2 PT
, che ha formulato l'eccezione di giudicato quanto alla domanda di manleva Controparte_3 originariamente proposta dal Parte_6
Infine, ha proposto appello avverso la stessa sentenza (n. 6145/23 R.G.), chiedendo , Parte_3 previa sospensione ex art. 283 CPC, “ voglia integralmente annullare e/o riformare l‟impugnata sentenza per le ragioni innanzi esposte e, quindi, rigettare la domanda promossa dal Fallimento della società con atto di citazione del 13.2.2019, in quanto prescritta per le ragioni di Parte_10 cui al punto 1 della premessa, per incompetenza del giudice adito per le ragioni di cui al punto 2, infondata ed in violazione di legge per le ragioni di cui ai punti 3, 4 e 5 che precedono, inammissibile per le ragioni di cui ai punti 6 e 7 e per violazione degli art.li 1913 e 1915 cc. per le ragioni di cui al punto 8.
In ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in primo grado, tenere indenne
e manlevato il convenuto, ovvero dichiarare il suo diritto a rivalersi nei confronti della società
nella qualità di successore dei “diversi assicuratori dei Controparte_15 CP_8 rispetto a quanto potrebbe essere oggetto di condanna, così come previsto dalla polizza e nei limiti del relativo massimale”.
I quattro procedimenti di appello sono stati riuniti ex art. 335 CPC in data 28 maggio 2024. Con ordinanza resa alla prima udienza di comparizione (28 maggio 2024) questa Corte ha ritenuto, che la molteplicità delle parti appellanti ed appellate, con notifiche che nei due procedimenti esaminati e riuniti (nn. 6141/23 e 6217/23), risultavano in parte con esito negativo per mancata consegna e/o non effettuate a parti pure presenti nel giudizio di primo grado e/o rimaste contumaci e che le parti appellanti si sono limitate a depositare i vari esiti dell'invio per posta elettronica di dette notifiche (anche a persone fisiche rimaste contumaci in primo grado e senza precisazione alcuna circa il reperimento dell'indirizzo), senza fornire alcun elenco o dettaglio specifico, delle parti appellate e degli esiti di dette notifiche, sì da non mettere la Corte nelle condizioni di effettuare il vaglio preliminare sul contraddittorio. Ha poi rilevato che tale esigenza riguardava anche i procedimenti nn.
6145/23 e 6186/23 R.G., al momento non visibili perché non ancora riuniti, sicchè formulava il medesimo invito anche per questi giudizi.
Infine, nella medesima ordinanza il Collegio rilevava che la parte appellante (procedimento PT
n. 6141/23 R.G.) aveva dichiarato di rinunciare al gravame, depositando anche l'accettazione della rinuncia da parte del con spese compensate (circostanza confermata dal Parte_7 fallimento nelle note cartolari depositate) e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio tra l'appellante e l'”unica parte interessata” con la detta compensazione delle Parte_7 spese.
Riservava, infine, la Corte ogni altra delibazione su istanze ed eccezioni all'esito della verifica del contraddittorio e rinviava per l'incombente all'udienza del 12 novembre 2024.
Nelle more della nuova udienza, intervenivano molteplici rinunce al gravame.
Segnatamente, ad opera di nei confronti del – indicato come Parte_2 Parte_7 unica parte interessata dal gravame – che accettava detta rinuncia, il tutto come da documentazione allegata da entrambe le parti.
Rinunciava agli atti del giudizio nei confronti del che Parte_5 Parte_7 accettava, il tutto come da documentazione depositata da entrambe le parti.
Rinunciava agli atti anche l'appellante nei confronti sia del (che Parte_4 Parte_7 CP_1 ha accettato la rinuncia), sia di quest'ultima costituitasi ai soli fini di accettare la rinuncia, il tutto come da documentazione allegata nel fascicolo telematico.
Rinunciava al gravame altresì nei confronti sia di sia di , Parte_3 Parte_7 CP_8 appellate che hanno accettato la rinuncia , come da documentazione risultante dal fascicolo telematico.
Tutti gli appellanti rinuncianti e tutte le parti appellate accettanti hanno chiesto l'estinzione del giudizio nei loro rapporti processuali, con spese compensate, avendo raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale.
All'udienza cartolare del 12 novembre 2024 la Corte rilevava: “ che era stato concesso un termine alle parti appellanti per depositare , con apposito schema e/o elenco, prova delle notifiche dei gravami, adempimento rimasto inevaso;
- che nelle more gli appellanti – ad eccezione di – hanno rinunciato all'appello nei Parte_6 confronti del Fallimento appellato che ha formulato dichiarazione di accettazione della rinuncia, con spese compensate tra le parti rinuncianti/accettante, nulla essendo indicato per le altre parti che pure risultano costituite in giudizio;
- che le note di trattazione scritta per l'odierna udienza sono state depositate solo da queste parti interessate, nonché da;
Controparte_3 - che l'istanza ex art. 283 CPC pure proposta negli appelli non è stata reiterata da alcuno sicchè va considerata rinunciata;
- che su ulteriori istanze ed eccezioni potrà delibarsi unitamente al merito” rinviando per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2025 ore
10.30, con termine per note fino a 15 giorni prima al fine di precisare le rispettive posizioni anche con riguardo alle sopravvenute richieste di estinzione del giudizio, udienza successivamente differita al 15 aprile 2025.
Tutte le parti rinuncianti ed accettanti hanno confermato – con le note finali – le rispettive posizioni.
L'appellante ha depositato note conclusive (23 pagine) e , ricostruito nei fatti e Parte_6 processualmente il giudizio di primo grado, ha in via pregiudiziale rilevato “ Questa difesa insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita, Voglia – in via pregiudiziale – autorizzare parte appellante a rinnovare la notifica dell'appello ai sigg.ri , e Controparte_5 CP_6
questi ultimi domiciliati presso il loro legale Avv. Pietro OCCHINO del Foro Controparte_7 di Napoli (Parte appellante ha tempestivamente depositato anche in questo fascicolo telematico R.G.
6141/2023 copia delle relate di notificazione a mezzo pec negative). Le parti destinatarie dell'atto di appello (sigg.ri , e risultano, allo Controparte_5 CP_6 Controparte_7 stato, formalmente contumaci e non costituiti nel giudizio di appello, con la conseguenza che l'atto deve necessariamente essere notificato anche a queste parti, litisconsorti necessari del giudizio di appello, affinchè ne abbiano effettiva contezza. La mancata concessione del termine per la notificazione dell'atto di appello e degli atti successivi ai soggetti contumaci, litisconsorti necessari, potrebbe comportare la nullità del giudizio di secondo grado, e del relativo atto decisorio, rilevabile
d'ufficio anche dal Supremo Giudice”.
Nel merito, ha riproposto l'eccezione di prescrizione nonché la suddivisione di responsabilità con gradualità diverse , invocando anche la CTU ai fini dell'esclusione della responsabilità in capo al sindaco-appellante e affrontando anche il tema del “quantum”.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note sopra indicate e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — Va premesso che i quattro procedimenti riuniti vanno dichiarati estinti ex art. 306 CPC – con compensazione delle spese di lite – nei rapporti processuali tra le parti che hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e le parti che, direttamente interessate, hanno manifestato la volontà di accettare detta rinuncia.
Dato atto di ciò, vanno dichiarati estinti i seguenti giudizi:
1) e Parte_2 Parte_7
2) e Parte_1 Parte_7
3) e e Parte_3 Parte_7 Controparte_3 Controparte_8
;
[...]
4) e;
Parte_4 Parte_7 Controparte_8
5) e Parte_5 Parte_7 Nei rapporti, dunque, processuale sopra esplicitati, le spese del grado possono essere compensate così come con le restanti parti che sono state presenti solo come litisconsorti processuali.
§4 – Diversa la posizione dell'appellante il cui gravame deve essere esaminato. Parte_6
A tale proposito, occorre delibare sulla questione preliminare che attiene alla richiesta (contenuta anche nelle note finali) di rinnovazione della notifica nei confronti dei tre appellati sopra indicati.
Sul punto, vi è eccezione di con riguardo alla “negligenza” posta in essere Controparte_3 dall'appellante che , per quanto attiene gli appellati e , ha effettuato la notifica al CP_6 CP_2 procuratore costituito indicando, però, un indirizzo errato sicchè la notifica via pec ha avuto un esito negativo;
per quanto attiene l'appellato (che era contumace in primo grado) la notifica è CP_5 negativa, ma non risultano attività di ricerche.
Ne consegue che la Corte è chiamata a valutare la tempestività o meno della richiesta di rinnovo delle dette notifiche.
Dalla documentazione allegata al deposito dell'atto di appello, risulta che in data 4 dicembre 2023, il ha inviato le seguenti pec: Parte_6
1) all'indirizzo: Parte_11 Email_1
2) Al procuratore degli altri due appellati: Email_2
Non sono stati , invece, allegati gli esiti di queste due notifiche.
La prima udienza di comparizione per il procedimento n. 6217/2033 R.G. instaurato dal è Parte_6 stata indicata dall'appellante per il giorno 7 maggio 2024, poi differita al 28 maggio 2024.
In data 2 maggio 2024 il difensore del ha depositato una nota con alcuni allegati, tra i quali Parte_6
l'allegato 5) indicato come contenente due ricevute di mancata accettazione della notifica: detto allegato – in formato pdf e eml – non è leggibile. In ogni caso nella detta nota l'appellante Parte_6 non ha spiegato il motivo dell'esito negativo delle notifiche, né ha chiesto alcun termine per rinnovarle.
In data 27.5.24 – sempre nel fascicolo n. 6217/23 R.G. – il difensore del ha depositato note Parte_6 di trattazione cartolare nelle quali chiede il rinnovo delle notifiche con esito negativo, senza aggiungere alcunchè in ordine ai motivi dell'esito negativo.
Contestualmente, nel fascicolo portante il n. 6141/23 R.G. – ove il è stato chiamato in Parte_6 giudizio da – egli si è costituito con comparsa aderendo all'impugnazione altrui e Controparte_17 Cont chiedendo anche inibitoria ex art. 283 , senza allegare alcunchè in ordine ai presupposti del fumus e soprattutto del periculum.
In detta comparsa non è neppure indicata l'esistenza di un gravame da egli stesso proposto, nonostante alla data di detta costituzione (avvenuta il 16.3.24) era già noto l'esito negativo, peraltro, delle due notifiche relative al proprio gravame.
La Corte, a fronte della richiesta del di concedere un termine per il rinnovo della notifica e Parte_6 di esprimersi sulla inibitoria, rileva che non vi sono i presupposti per la procedibilità del gravame.
A tale proposito, non può che richiamarsi il consolidato principio (v. Cass. Ordinanza n. 34272 del
07/12/2023) secondo il quale: “ Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,
l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare”.
Orbene, come è stato sopra descritto il – pur consapevole dell'esito negativo delle notifiche Parte_6 ai suddetti appellati – non ha mai chiesto prima delle note di trattazione cartolare del 27.5.24, un termine per rinnovare, quando cioè erano ben decorsi i termini per impugnare la sentenza. In secondo luogo, il non ha mai spiegato il motivo dell'esito negativo: , eccependo Parte_6 Controparte_3 anche il giudicato nei suoi confronti, ha sottolineato come la notifica all'Avv. Pietro Occhino è conseguente ad un errore nella indicazione dell'indirizzo di posta elettronica (peraltro istituzionale) mentre per l'appellato , la Corte è riuscita ad individuare il solo messaggio “indirizzo non CP_5 valido”, senza che l'appellante si sia mai curato di provvedere ad una notifica alternativa Parte_6 per vie postali o di ricercare (non vi è traccia di una tale attività) il giusto e corretto indirizzo di posta elettronica da utilizzare.
Ed allora, deve escludersi la non imputabilità di detti esiti negativi, tenuto anche conto che non vi è stato alcun ulteriore tentativo dopo il deposito dell'appello né tanto meno nel periodo tra detto deposito e quello della nota del 2 maggio 2024; i termini per impugnare, in sostanza, sono abbondantemente trascorsi senza che il si sia in alcun modo attivato per un rinnovo, anche Parte_6 senza alcuna autorizzazione della Corte, come del resto indicato nella massima sopra ricordata.
Ne consegue che, anche nel rispetto della durata ragionevole del processo, l'istanza non può essere accolta e il gravame va dichiarato inammissibile, unitamente all'istanza inibitoria genericamente svolta.
§ 5 — Per le spese del grado, deve rilevarsi che quanto ai rapporti estinti ex art. 306 CPC si può procedere ad una compensazione, sia tra le parti direttamente interessate, sia nei confronti di quelle eventualmente coinvolte come litisconsorti necessari.
Quanto all'unico gravame sul quale si è dovuto delibare, non può che applicarsi il principio della soccombenza: gli appellati , , – a differenza degli altri Pt_2 PT Parte_7 chiamati, esclusi ovviamente quelli non raggiunti da valida notifica – si sono costituiti e si sono difesi nel detto procedimento n. 6217/23 R.G., sicchè è onere del provvedere alla rifusione delle Parte_6 spese che si liquidano come da prospetto.
A tale proposito, va tenuto conto del valore della controversia e dei parametri minimi, questi ultimi in ragione della natura processuale della decisione, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.853,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.659,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.822,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.744,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 13.078,00
Trattandosi di procedimento di appello n. 6217/23 R.G. promosso dal introdotto dopo la Parte_6 data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 12.052/23 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_6
2. Condanna alla rifusione, in favore degli appellati e nonché Parte_6 Pt_2 PT
, delle spese del grado che si liquidano per ciascuna parte in Euro Parte_7
13.078,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_6 unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
4. Dichiara estinto il giudizio - con spese compensate tra le parti costituite nei giudizi riuniti - tra:
a) e Parte_2 Parte_7
b) e Parte_1 Parte_7
c) e e Parte_3 Parte_7 Controparte_3 Controparte_8
;
[...]
d) e;
Parte_4 Parte_7 Controparte_8
e) e Parte_5 Parte_7
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore