Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n. 23945 per l'anno 2020, trattenuta in decisione previo scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza del 18 giugno 2024 h. 09,30, vertente
TRA
(C.F. e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...](Francia), Avenue General Charles De Gaulle, 6, rappresentati e difesi – giuste procure alle liti calce al presente atto – dall'Avv. Michele Santarelli
(C.F. ) del Foro di Milano (indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._3
telefax n. 02.45477797), con studio professionale Email_1
sito in Milano, via XX Settembre, 24, ma elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso la Cancelleria del Tribunale di Roma
RICORRENTI
E
Via Cesare Battisti n°19, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, Dott.ssa
[...]
elettivamente domiciliata in Milano, Via Marco De Marchi n°2, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Giannino Bettazzi, dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18 giugno 2024 per i ricorrenti l'Avv. Michele
Santarelli, nel richiamarsi preliminarmente ai propri scritti difensivi nonché ad ogni deduzione, produzione, allegazione ed eccezione precedentemente formulata, anche in sede di udienza, tenuto conto dello smarrimento dei diamanti per cui è causa nonché della CTU depositata dal Dott. chiedeva che la presente causa, di natura documentale e Persona_1
sufficientemente istruita, venisse trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con note di trattazione scritta per la società resistente l'Avv. Giannino Bettazzi chiedeva di giudicare le causali di cui in atti, previa ogni opportuna declaratoria, e rigettare tutte le domande formulate nei confronti di . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato alla Controparte_1
i IGg.ri e formulavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, alla luce di tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa, così giudicare: in via principale, nel merito: -- accertare e dichiarare
l'annullamento dei contratti di compravendita conclusi in data 12.01.2016 dai IGg.ri Parte_1
e relativi a n. 4 diamanti contraddistinti dai certificati nn. HRD
[...] Parte_2
15022455005, HRD 15024905001, HRD 15028986024 e HRD 15024933028, per violazione degli artt. 1427 e 1439 del Codice Civile nonché degli artt. 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. n. 206/2005 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore Controparte_1 dei IGg.ri e della somma di €. 50.784,00, ovvero della diversa Parte_1 Parte_2
somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa e risultare di giustizia;
in via subordinata: -- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...] per violazione degli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile e, per l'effetto, Controparte_1
condannare parte resistente al risarcimento in favore dei IGg.ri e Parte_1 [...] di tutti i danni patiti da questi ultimi, pari ad €. 51.272,00 ovvero alla diversa somma Parte_2
maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa e risultare di giustizia, fatta salva ogni diversa quantificazione da effettuarsi anche in via equitativa;
In ogni caso e sempre: -- oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
-- con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto con espressa riserva di ulteriormente precisare e modificare le domande e le conclusioni ivi formulate ad esito della costituzione della resistente, nonché, nell'ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di dover procedere ai sensi dell'art. 702 ter, comma III, c.p.c., di produrre documenti e formulare le istanze istruttorie ex art. 183 c.p.c.”.
A fondamento delle proprie richieste i IG.ri e prospettavano Parte_1 Parte_2
che:
- in data 12.01.2016 essi ricorrenti avevano acquistato dalla Controparte_1
(in seguito, “PI”) n. 4 diamanti contraddistinti dai certificati nn. HRD
[...]
15028986024, HRD 15024933028, HRD 15022455005 e HRD 15024905001,
(in seguito, i “diamanti” ovvero le “gemme”), versando contestualmente la somma di € 50.784,00 a titolo di prezzo;
- nel dettaglio i primi due diamanti erano stati acquistati dalla IG.ra , Parte_1
i successivi due dal IG. Parte_2
- ogni diamante era stato, quindi, compravenduto al prezzo di € 12.696,00 cadauno;
- essi ricorrenti, il 21.01.2019, avevano inviato una formale diffida alla PI, tesa all'annullamento dei contratti di vendita sottoscritti il 12.01.2016 e alla contestuale restituzione di quanto versato a titolo di prezzo;
- la società resistente aveva riscontrato tale diffida il 04.02.2019 contestando genericamente le avverse pretese e declinando la propria responsabilità;
- essi ricorrenti avevano incaricato un perito per la valutazione delle gemme acquistate e, quest'ultimo, basandosi sui valori oggettivi ricavabili dal listino Rapaport Diamond Report del 15.03.2019, aveva redatto una relazione da cui era emerso che le gemme in questione avessero in realtà un valore di 7.272,00 dollari americani ciascuna (al cambio attuale pari a circa €. 6.540,00 cadauna);
- erano ingannevoli le rappresentazioni fornite dalla PI, così come accertate dai provvedimenti AGCM nn. 26758 del 20.09.2017 e 27233 del 02.07.2018;
- essi ricorrenti erano stati indotti all'acquisto dei diamanti a causa del materiale pubblicitario consegnato dalla PI;
- sia la documentazione consegnata ad essi ricorrenti che le indicazioni presenti illo tempore sul sito internet della PI (poi rimosse a seguito delle sanzioni comminate dalla AGCM), avevano descritto l'acquisto di diamanti come un investimento sicuro e particolarmente redditizio, con quotazioni in costante crescita e dalla futura liquidabilità, molto celere ed agevole;
- il carattere ingannevole ed inveritiero delle rappresentazioni fornite dalla PI nonché
i reiterati artifici e raggiri perpetrati da quest'ultima nei confronti dei propri clienti
(tra i quali essi ricorrenti), erano stati accertati attraverso i provvedimenti nn. 26758 e 27233 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), emessi rispettivamente in data 20.09.2017 e 02.07.2018- provvedimenti aventi valore di prova privilegiata e da intendersi integralmente richiamati e trascritti nella presente sede-;
- dovevano essere annullati i contratti di compravendita per vizio del consenso di essi ricorrenti;
- in particolare la condotta tenuta nel caso di specie dalla PI aveva determinato il vizio del consenso di essi ricorrenti, integrando a tutti gli effetti gli artifici e i raggiri previsti dagli artt. 1427 e 1439 c.c.; vizi che determinavano l'annullamento dei contratti di compravendita del 12.01.2016;
- essi ricorrenti, in assenza degli artifici e dei raggiri posti in essere dalla PI, non avrebbero mai acquistato le gemme per cui è causa;
ne derivava il diritto di essi ricorrenti ad ottenere la ripetizione della somma di €. 50.784,00, pari a quanto indebitamente versato in favore della PI a titolo di prezzo per l'acquisto delle n. 4 gemme in questione;
- era stato violato il D. Lgs. n. 206/2005;
- ed infatti la condotta tenuta in concreto dalla PI durante la contrattazione e la compravendita dei diamanti appariva in contrasto con gli artt. 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. n. 206/2005, integrando a tutti gli effetti le pratiche scorrette e ingannevoli sanzionate dal Codice del Consumo;
- in via subordinata era stato violato il disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. atteso che la condotta tenuta in concreto dalla PI aveva violato in ogni caso i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.;
- ne derivava il diritto al risarcimento integrale dei danni subiti ammontando il danno emergente alla somma di € 51.272,00 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria;
- infine, in via ulteriormente subordinata, si rilevava che il danno patrimoniale in nessun caso avrebbe potuto essere inferiore all'importo di € 25.112,00, pari alla differenza tra € 51.272,00 (ossia il prezzo dei n. 4 diamanti + le spese sostenute per la perizia estimativa) ed € 26.160,00 (ossia il valore complessivo delle n. 4 gemme risultante dalla perizia estimativa dell'11.06.2019).
Si costituiva la (in seguito anche PI), Controparte_1 che, con comparsa di costituzione e risposta con istanza di rinvio, chiedeva “all'Ill'mo Giudice adito di volere rinviare l'udienza del 22.12.2020 ad altra data fatti salvi i diritti di I^ udienza.
La presente memoria non costituisce riconoscimento alcuno dei diritti delle parti ricorrenti né può essere considerata mancata contestazione delle pretese e delle deduzioni in fatto ed in diritto dei
IGnori e ”. Pt_1 Parte_2
In particolare, la parte resistente sosteneva che:
- nelle more del giudizio, a seguito dell'apertura del procedimento penale noto come “Crazy
Diamonds”, l'intero attivo di PI era stato posto sotto sequestro - con nomina del Dr. , quale custode-; Persona_2
- in data 6 ottobre 2020 l'Assemblea dei Soci di PI aveva posto in liquidazione la società stessa nominando la Dr.ssa di Milano, quale liquidatrice, Controparte_2
previa autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano del 13 luglio 2020;
- alla attualità essa resistente non era in condizione di soddisfare eventuali richieste risarcitorie sia in ragione della necessità di effettuare verifiche generali sulle pretese dei clienti di PI, sia per l'impossibilità di accedere a fondi adeguati all'incombenza.
Il Giudice, alla prima udienza del giorno 22.12.2020, con verbale di trattazione cartolare del procedimento, fissava nuova udienza, per discussione e decisione, al 24 maggio 2021. All'udienza del 24 maggio 2021, il Giudice, fissava nuova udienza, per i medesimi incombenti, al 4 ottobre 2021.
Nella suddetta udienza nessuno compariva, pertanto, il Giudice dato atto rinviava la causa all'udienza del 26 ottobre 2021, in presenza.
All'udienza del 26 ottobre 2021, il Giudice disponeva la trasformazione del rito in quello del procedimento ordinario di cognizione e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 04.04.2022 con decorrenza dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dal 17 dicembre 2021 (giorno compreso).
La parte ricorrente con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., chiedeva
“l'ammissione di una CTU estimativa volta ad accertare e determinare, previe le verifiche di rito, il valore effettivo dei n. 4 diamanti contraddistinti dai certificati nn. HRD 15022455005, HRD
15024905001, HRD 15028986024 e HRD 15024933028, alla data di compravendita del 12 gennaio 2016. In ogni caso e sempre: -- oltre interessi legali dal dovuto e rivalutazione monetaria;
-- con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Le parti attrici con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ribadivano la richiesta di ammissione di una CTU estimativa “volta ad accertare e determinare l'effettivo valore dei diamanti contraddistinti dai certificati HRD n. 15022455005, HRD n. 15024905001,
HRD n. 15028986024 e HRD n. 15024933028 oggetto di compravendita, e ciò sia alla data di acquisto del 12 gennaio 2016, sia alla data di proposizione della domanda giudiziale, così da poter fornire all'Ill.mo Giudice adito il più ampio ventaglio possibile ed ogni elemento idoneo ad assumere la decisione che riterrà più equa e corretta dal punto di vista giuridico”.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 aprile 2022, con provvedimento del 26 aprile 2022 ammetteva C.T.U. di natura estimativa al fine di accertare il valore dei diamanti oggetto di causa sia alla data di acquisto degli stessi (12 gennaio 2016) che alla data di ricezione di copia notificata del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nominando quale esperto il Dott. Persona_1
Alla menzionata udienza l'ausiliario di giustizia prestava giuramento di rito e accettava l'incarico.
Lo stesso doveva rispondere al quesito di cui all'ordinanza del 26.04.2022. A modificazione del quesito peritale, che per il residuo contenuto rimaneva inalterato, veniva richiesto al nominato esperto di determinare il valore di vendita praticato da un istituto abilitato a questa attività.
Il Giudice rinviava la causa per l'esame della CTU al 24.10.2022.
All'udienza del 24 ottobre 2022 nessuno compariva e il Giudice, dato atto, rinviava la causa all'udienza del 05.12.2022.
Alla predetta udienza il Giudice, su richiesta dei procuratori delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2024.
In data 23.09.2024, il Giudice, visto lo scambio di note di udienza sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2024 h. 09,30, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero, tenuto conto dei provvedimenti nn. 26758 del 20.09.2017 e 27233 del 02.07.2018 emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), deve, con valenza univoca, ritenersi che la bbia diffuso “informazioni omissive Controparte_1
e ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto”.
Ne consegue che non possa essere ragionevolmente posto in dubbio che la condotta attivata dalla costituisca una pratica commerciale scorretta Controparte_1
ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, e degli artt. 49, 50, 52 e 54 del Codice del Consumo donde il divieto della protrazione della stessa.
In dettaglio nel materiale promozionale predisposto dal professionista, reso disponibile anche attraverso il canale bancario cui si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su un giornale economico-;
b) l'andamento del mercato e l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con l'inflazione e le quotazioni ufficiali dell'oro;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso cui avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato da PI;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla offerta.
Ed inoltre PI ha predisposto condizioni di compravendita che violano i diritti dei consumatori relativi al diritto di ripensamento, riportato genericamente, e non recano in allegato il modulo per il recesso, limitando le modalità di esercizio al solo invio di una raccomandata, da anticipare via mail al professionista.
L'Autorità ha accertato l'esistenza di plurime carenze informative rispetto a distinti profili quali, segnatamente,:
i) le modalità di prospettazione delle caratteristiche dell'investimento in diamanti - presentato quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità ed alienabilità-;
ii) le modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) la rappresentazione dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) la qualifica di leader di mercato.
L'analisi del contenuto del materiale pubblicitario utilizzato dalla società conferma la sussistenza dei presupposti dell'illecito e delle condotte adottate.
In adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 19 settembre
2017, n. 4878), opina il decidente che gravi sul professionista l'obbligo di chiarezza e di completezza dei messaggi promozionali al fine di evitare qualsivoglia forma di “aggancio” scorretta e ingannevole;
ciò in quanto l'onere di completezza e di chiarezza informativa previsto dal corpus normativo a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò renda non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamenti economici, che altrimenti non avrebbe adottato.
La ratio della disciplina in materia di pratiche scorrette è quella di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del destinatario di un messaggio promozionale da ogni erronea interferenza che possa, anche soltanto in via teorica, incidere sulle scelte e sui riflessi economici delle stesse fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, all'operatore un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria offerta.
Ed infine, dalla relazione definitiva del CTU nominato, Dott. perito esperto Persona_1 in preziosi, è emerso che “le quattro pietre, possedendo le medesime caratteristiche, di peso, colore
e purezza potevano tranquillamente essere vendute a euro 41.960,00 comprensivo di IVA”.
Alla luce delle suddette considerazioni deve perciò ritenersi fondato il credito a titolo di risarcimento-danni rivendicato dai ricorrenti nei confronti della
[...]
nella misura derivante dalla differenza tra il prezzo Controparte_1 effettivamente corrisposto per le quattro pietre, pari ad € 50.784,00 e quello stimato dal CTU, pari a complessivi € 41.960,00, e, perciò, pari ad € 8.824,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul predetto importo dal dì del maggior esborso sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere poste in via definitiva a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo Controparte_1
di risarcimento-danni della somma pari ad € 8.824,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul predetto importo a decorrere dal dì del maggior esborso sino a quella di effettivo soddisfo;
- condanna la a rifondere Controparte_1 Controparte_1
in favore dei ricorrenti e, per essi, nei confronti del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali
15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- spese di CTU, liquidate come in atti, da porsi in via definitiva a carico della
[...]
Controparte_1
Roma, 18.12.2024
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi