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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2024, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1360 del 2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1360 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a Parte_1 C.F._1
ACQUAFORMOSA (CS) in data 28.08.57, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI
GENNARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, parte nata a [...] in data [...] P_
- RESISTENTE contumace –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 09.07.24 parte ricorrente
[...]
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della Parte_1 moglie . P_ Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in data 26.09.98;
- dalla loro unione nasceva un figlio: nato ad [...] il [...]; Persona_1
- il figlio della coppia, economicamente indipendente dal 2015, vive stabilmente a Padova dove lavora;
- dopo un primo periodo di felice convivenza l'intesa tra i coniugi è andata via via incrinandosi a causa di reciproca incompatibilità caratteriale e, di conseguenza, i coniugi decidevano di separarsi solo di fatto e stabilivano la residenza in due diverse abitazioni;
- vive da solo nella abitazione ereditata dal padre mentre la Parte_1
SI vive in un appartamento, che conduce in locazione, con il figlio P_
, avuto da precedente matrimonio, come da certificazioni in atti;
Persona_2
- Sotto il profilo economico, si ribadisce, percepisce il RDC – Parte_2 assegno di inclusione di euro 500,00 mensili e non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativamente all'ultimo anno di riferimento fiscale perché non obbligato. La SI percepisce anch'essa il RDC – assegno di inclusione. Il figlio P_ [...]
risulta essere economicamente indipendente;
Persona_1 Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: R.G. n. 1360 del 2024 - Pag. 2 di 3
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
b. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di assegno di inclusione;
c. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con decreto del 18.7.24, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21. Alla udienza del 26.11.24 si è provveduto all'audizione della sola parte ricorrente nonché alla audizione della parte resistente, comparsa sebbene non costituita.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Dopo aver proceduto all'audizione delle parti, il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, alla luce del thema decidendum disegnato dall'atto introduttivo del ricorrente, ha invitato il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Il difensore ha discusso e concluso come in atti.
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente
Va prima di tutto dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nessuna domanda di addebito della separazione è stata formulata da parte ricorrente.
In assenza di figli minori o maggiorenni conviventi, nulla va disposto in tema di affidamento, mantenimento, visite ed assegnazione della casa familiare.
Quanto poi agli aspetti economici nessuna richiesta di mantenimento è stata proposta da parte ricorrente, per cui ugualmente nulla va stabilito.
4. Il regime delle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura necessaria del giudizio e della assenza di una forma di soccombenza tecnicamente intesa, trattandosi di pronuncia sul solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI e , come sopra Parte_1 P_ generalizzati;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acquaformosa per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.11.24.
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1360 del 2024 - Pag. 3 di 3
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1360 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a Parte_1 C.F._1
ACQUAFORMOSA (CS) in data 28.08.57, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI
GENNARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, parte nata a [...] in data [...] P_
- RESISTENTE contumace –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 09.07.24 parte ricorrente
[...]
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della Parte_1 moglie . P_ Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in data 26.09.98;
- dalla loro unione nasceva un figlio: nato ad [...] il [...]; Persona_1
- il figlio della coppia, economicamente indipendente dal 2015, vive stabilmente a Padova dove lavora;
- dopo un primo periodo di felice convivenza l'intesa tra i coniugi è andata via via incrinandosi a causa di reciproca incompatibilità caratteriale e, di conseguenza, i coniugi decidevano di separarsi solo di fatto e stabilivano la residenza in due diverse abitazioni;
- vive da solo nella abitazione ereditata dal padre mentre la Parte_1
SI vive in un appartamento, che conduce in locazione, con il figlio P_
, avuto da precedente matrimonio, come da certificazioni in atti;
Persona_2
- Sotto il profilo economico, si ribadisce, percepisce il RDC – Parte_2 assegno di inclusione di euro 500,00 mensili e non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativamente all'ultimo anno di riferimento fiscale perché non obbligato. La SI percepisce anch'essa il RDC – assegno di inclusione. Il figlio P_ [...]
risulta essere economicamente indipendente;
Persona_1 Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: R.G. n. 1360 del 2024 - Pag. 2 di 3
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
b. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di assegno di inclusione;
c. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con decreto del 18.7.24, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21. Alla udienza del 26.11.24 si è provveduto all'audizione della sola parte ricorrente nonché alla audizione della parte resistente, comparsa sebbene non costituita.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Dopo aver proceduto all'audizione delle parti, il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, alla luce del thema decidendum disegnato dall'atto introduttivo del ricorrente, ha invitato il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Il difensore ha discusso e concluso come in atti.
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente
Va prima di tutto dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nessuna domanda di addebito della separazione è stata formulata da parte ricorrente.
In assenza di figli minori o maggiorenni conviventi, nulla va disposto in tema di affidamento, mantenimento, visite ed assegnazione della casa familiare.
Quanto poi agli aspetti economici nessuna richiesta di mantenimento è stata proposta da parte ricorrente, per cui ugualmente nulla va stabilito.
4. Il regime delle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura necessaria del giudizio e della assenza di una forma di soccombenza tecnicamente intesa, trattandosi di pronuncia sul solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI e , come sopra Parte_1 P_ generalizzati;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acquaformosa per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.11.24.
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1360 del 2024 - Pag. 3 di 3
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'