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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto cause in materia di rapporti tra società, riservata in decisione all'udienza del 09.01.2025 e vertente
TRA
P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maurizio Temesio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Delice
Iannaccone, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente alla c.da Monte della Guardia;
Convenuto-contumace
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.01.2023, la società conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. , chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 25.540,46, oltre interessi moratori al tasso previsto dal D. Lgs. 231/02.
A fondamento della domanda esponeva che:
- con decreto n. 348/2016 del 13.06.2016 (doc.1), il Tribunale di Imperia aveva ingiunto alla società il pagamento, in suo favore, della somma di Parte_2
€ 11.625,68, oltre interessi e spese della procedura monitoria e, la suindicata società Parte_2 aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo;
[...]
- all'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 121/2022 del
23.02.2022 (doc.3), aveva confermato l'ingiunzione di pagamento e aveva condannato la società alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 3.720,25, oltre oneri di legge;
1 - con sentenza n. 2116/2019 del Tribunale di Benevento, emessa in data 03.12.2019 (doc.4), il sig. era stato dichiarato illimitatamente e solidalmente responsabile verso i Controparte_1 terzi per tutte le obbligazioni contratte dalla suddetta società Parte_2 Pt_2 perché egli - sebbene formalmente socio accomandante della società - in
[...] Pt_2 violazione del divieto di immistione imposto dall'art. 2320 c.c., aveva di fatto assunto la gestione della stessa, assumendo di conseguenza su di sé i medesimi profili di responsabilità patrimoniale previsti dalla legge per i soci accomandatari;
- tra le obbligazioni societarie imputabili al rientrava quella portata dal d.i. n. 348/2016 CP_1 reso dal Tribunale di Imperia e confermato con la sentenza n. 121/2022 dello stesso Tribunale.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento della somma di € 25.540,46, CP_1 di cui € 11.625,68 per capitale liquidato nel decreto ingiuntivo, € 8.319,47 per interessi moratori liquidati in decreto, € 4.720,25 per spese e compensi liquidati nella sentenza n. 121/2022, oltre interessi moratori al tasso di cui al D. Lgs. 231/02, maturati e maturandi fino al saldo effettivo.
Il sig. , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e all'udienza del Controparte_1
22.06.2023 veniva dichiarato contumace.
Successivamente, la causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 09.01.2025 veniva riservata in decisione, previa assegnazione del solo primo termine di cui all'art. 190 c.p.c., stante la contumacia del convenuto e precisazione delle conclusioni dell'unica parte costituita, che si riportava ai propri atti.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, va accolta.
La società di persone, sebbene sfornita di personalità giuridica formale, è pur sempre un autonomo centro di interessi, dotato di una sua sostanziale soggettività e di una specifica capacità processuale (Cass. civ, sez. V, 17 gennaio 2002, n. 442).
Nelle società di persone, come la società in accomandita semplice, prive di personalità giuridica, la titolarità dell'impresa spetta non ai singoli soci, ma alla società, quale centro unitario di imputazione degli atti e delle attività compiute dagli amministratori (Cass. civ. sentenza n.
15612/2004), con la logica conseguenza che le società di persone devono pur sempre ritenersi come un autonomo centro di interessi, dotate di una loro sostanziale soggettività e di una loro specifica capacità processuale (Cass. civ., sez. V, 17 gennaio 2002, n. 442).
In presenza di un debito facente capo alla società, quindi, il titolo esecutivo del creditore formatosi contro di essa risulta efficace anche verso il socio illimitatamente responsabile che non sia stato evocato in giudizio, rispondendo quest'ultimo in via diretta dell'obbligazione sociale come di un'obbligazione propria.
2 Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, “la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre un'ipotesi non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato” (Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2009, n.
1040; 6 novembre 2006, n. 23669; sez. III, 6 ottobre 2004, n. 19946; 17 gennaio 2003, n. 613; 14 giugno 1999, n. 5884).
L'illimitata responsabilità del socio per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura, pertanto, come personale e diretta, anche se con il carattere della sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale in sede di esecuzione individuale, di cui all'art. 2304 c.c..
Sul piano strettamente processuale ne deriva che la sentenza emessa nei confronti della società di persone spiega, come titolo esecutivo, effetti riflessi anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, la cui posizione dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo sociale, in qualunque modo sorto, fa nascere nel socio l'obbligo corrispondente.
Considerato ciò, può accadere che il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti della società abbia interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci.
Il creditore sociale titolato, infatti, anche se può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui suoi beni personali, avvalendosi del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la società di persone non è sufficiente per iscrivere ipoteca sui beni personali dei soci illimitatamente responsabili in primo luogo perché, mentre per ammettere l'efficacia esecutiva anche nei confronti del socio del titolo giudiziale ottenuto solo contro la società si può far ricorso all'applicazione analogica dell'art. 477 c.p.c. (“Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi”), nel caso delle disposizioni sull'iscrizione d'ipoteca (2808 e ss. c.c.) ciò non sembra possibile, difettando una norma corrispondente, tale da consentire di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Neppure si dovrebbe precludere al creditore della società la possibilità di promuovere un giudizio di cognizione al fine di procurarsi un titolo specifico anche contro il socio (cfr. Tribunale Rimini, decr. 6 ottobre 2010; Trib. Udine, decr. 11 novembre 2010; Trib. Venezia, 18 luglio 2007; Trib.
Bassano del Grappa, decr. 7 giugno 2007; Trib. Venezia, decr.
5-18 luglio 2007).
3 Secondo un diverso orientamento, invece, il creditore sociale potrebbe, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o passato in giudicato ottenuto contro una società di persone
(oppure di una sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore sociale e una società di persone), iscrivere de plano ipoteca giudiziale sui beni dei soci, posto che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali è responsabilità diretta per debito proprio, anche se sussidiaria in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio di cui all'art. 2304 c.c. (cfr. Trib. Mantova 8 ottobre 2015; Trib. Bassano del Grappa 15 maggio 2012;
Trib. Torino 1 febbraio 2008; Trib. Verbania 29 settembre 2005).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21768 del 28/08/2019, sebbene non abbia menzionato espressamente i vari orientamenti seguiti dalle corti di merito, ha aderito alla prima soluzione.
Il creditore sociale titolato, quindi, anche se può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui beni del socio non formalmente condannato o intimato del pagamento, avvalendosi semplicemente del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società e ciò sulla base di diverse considerazioni.
Innanzitutto, l'art. 2818 c.c. attribuisce alla sentenza la qualità di titolo per iscrivere ipoteca “sui beni del debitore” e il “debitore” non potrebbe che essere la persona che ha partecipato al giudizio che quella sentenza ha concluso.
Ragionando diversamente, si perverrebbe a conseguenze paradossali in tutti i casi di obbligazioni garantite da terzi (così, ad esempio, la sentenza pronunciata nei confronti del debitore principale potrebbe essere impiegata per iscrivere ipoteca sui beni del fideiussore;
quella pronunciata nei confronti di un condebitore potrebbe essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del coobbligato, ecc.).
In maniera analoga, anche l'art. 2839, comma 2, c.c. stabilisce che l'iscrizione dell'ipoteca debba indicare “il debitore” e quest'ultimo, ancora, non può che essere la persona a carico della quale fu pronunciata la condanna contenta nel titolo esecutivo.
A nulla, secondo la Corte, potrebbe rilevare la circostanza che il creditore sociale titolato possa agire esecutivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, dal momento che il nostro ordinamento ammette in non poche ipotesi che un dato titolo esecutivo consenta l'esecuzione forzata, ma non l'iscrizione di ipoteca.
Inoltre, se da un lato è ormai indiscutibile la suesposta “efficacia riflessa” nei confronti del socio illimitatamente responsabile del titolo esecutivo conseguito nei confronti della società di persone, dall'altro è altrettanto vero che la Suprema Corte ha sempre ammesso la possibilità per il creditore
“di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costui ovvero poter agire in via esecutiva
4 contro di lui, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato” (da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25378).
Pertanto, se la Corte ricollega l'interesse del creditore ad agire direttamente nei confronti del socio alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili, sembrerebbe presupporre, a contrariis, che ciò non possa fare ottenendo un titolo esecutivo soltanto nei confronti della società.
Aggiunge, infine, la Corte che i titoli che consentono l'iscrizione dell'ipoteca sono tassativi
(2808-2820 c.c.), ragion per cui non è possibile estendere l'efficacia del titolo esecutivo anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte appare pienamente condivisibile, anche sotto ulteriori profili non specificamente affrontati nella motivazione.
Sotto un primo profilo, infatti, il principio dell'efficacia esecutiva riflessa del titolo esecutivo, che, come già accennato, trova giustificazione nell'applicazione analogica dell'art. 477 c.p.c.
(ovverossia di una norma dettata in materia di processo esecutivo), non potrebbe invece ritenersi applicabile all'atto d'iscrizione di ipoteca, che non è propriamente atto esecutivo, bensì atto costitutivo di un diritto di prelazione, in deroga alla par condicio, ai sensi dell'art. 2741 c.c..
Di conseguenza, non sarebbe possibile applicare l'anzidetto principio ad un atto che “esecutivo” non è.
Un'ulteriore conferma della bontà della soluzione adottata dalla Corte si dovrebbe trarre anche dalla rilevanza della partecipazione del debitore al giudizio che ha formato il titolo esecutivo.
Mentre, infatti, l'azione esecutiva dà luogo ad un processo giurisdizionale nei confronti del debitore e con il suo contraddittorio, quantomeno in alcune fasi fondamentali, l'iscrizione di ipoteca avviene senza alcun coinvolgimento del debitore, non potendo essere oggetto di accertamento da parte del conservatore l'effettiva qualità di socio, ove ciò non risulti in maniera obiettivamente univoca e certa dal titolo (ad esempio, per la mancanza nel titolo dei dati identificativi del socio illimitatamente responsabile o dei soci illimitatamente responsabili, ove più di uno).
In conclusione, la possibilità d'iscrizione di ipoteca sui beni del socio illimitatamente responsabile non può giungere sino al punto di ricostruire, sul piano sostanziale, la responsabilità di quel socio nel rapporto con quella della società, a meno che non si voglia ammettere, in contrasto con le disposizioni sull'iscrizione ipotecaria, che la nota da presentare al Conservatore possa essere non conforme al titolo.
I dati identificativi del soggetto debitore – del resto - sono elementi essenziali della nota (2839
c.c.) e la loro mancanza determinerebbe la nullità dell'iscrizione (2841 c.c.).
5 In considerazione di ciò, è evidente l'interesse giuridicamente rilevante della società Pt_1
a dotarsi di un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del sig. che le consenta,
[...] CP_1 laddove ne avesse necessità, di iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi beni personali.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con condanna del convenuto-contumace al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, DICHIARA che – responsabile Controparte_1 illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società Parte_2
- è tenuto all'adempimento della obbligazione da quest'ultima assunta nei
[...] confronti dell'attrice portata dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Imperia Parte_1
n.348/16 e dalla successiva sentenza del Tribunale di Imperia n. 121/22 e - per l'effetto –lo
CONDANNA al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 25.540,46 oltre interessi moratori dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) CONDANNA il convenuto-contumace al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264,00 per contributo unificato e diritti ed € 2.547,00 per compensi (di cui €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 04.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_2
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