Sentenza breve 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/02/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
- della comunicazione assunta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma in data 11.11.2024 e conosciuta dal ricorrente in pari data, a mezzo della quale si confermava il provvedimento di rigetto del 3.7.2024;
- del provvedimento del 3.7.2024, assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma, non notificato al ricorrente, avente ad oggetto il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare;
- della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda del 18.6.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che all’udienza del 25.2.2025 è stata dichiarata dal legale di parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti, poiché il verbale di conciliazione del 18.4.2024 (elemento di prova significativo per la vicenda in questione) è stato prodotto esclusivamente in giudizio e non anche allegato tra i documenti di cui alla memoria prodotta ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 (cfr. allegato 2.2. al ricorso); appare, tuttavia, equo disporre la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO