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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4391, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. PARISI CONCETTA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19/07/2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte Parte_1 convenuta e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha CP_1 presentato le conclusioni di cui alle pagg.
3-4 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, di accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, di condannare la parte convenuta al pagamento della prestazione in questione).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le CP_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in questione.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità civile uguale o maggiore all'80%.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 D. Lgs. n.
503/92 (invalidi in misura non inferiore all'80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n.
13495 […] il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di
2 guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%")” (Tribunale Palermo sez. lav.,
26/01/2022, n.144; nel medesimo senso cfr. Cassazione civile sez. lav.,
15/04/2013, n. 9081; Cassazione civile sez. lav., 13/09/2003, n.13495).
I requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. art. 1 co. 8 del D. Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. Circolare n. 50 del CP_1
23/02/1993, par. 1.1.2; Circolare n. 82 del 10/03/1994; Circolare n. CP_1 CP_1
35 del 14/03/2012; Circolare n. 53/2011) sono molteplici. CP_1
Innanzitutto è previsto un requisito di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (o, in taluni casi particolari, di 15 anni di contributi versati, pari a 780 settimane di contribuzione).
Inoltre è previsto un requisito di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8, del
D. Lgs. n. 503/1992, “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”), e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, co. 2, del D.L.
n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009; art. 12, co. 12-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010; art. 18, co. 4, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L.
n. 111/2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24, co. 9 e 13, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, c.d. “decreto salva-Italia”; D.M. 6/12/2011 e D.M. 16/12/2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento
3 al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne (cfr. Decreto del 6.12.2011), in riferimento al CP_2 triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne (cfr. Decreto del 16.12.2014) e in riferimento al CP_2 biennio 2019/2020, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne (cfr. Decreto MEF-RGS del 5.12.2017): nessun ulteriore incremento è stato poi disposto a partire dal 2021 e fino al 2024 (cfr. Decreti MEF-RGS del
5.11.2019 e del 27.10.2021).
La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'aspettativa di vita è rilevante anche ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, giacché “Se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984. E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale” (Cassazione civile sez. lav., 27/11/2019, n.31001).
4 Da ultimo è previsto un requisito (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, co. 7, del D. Lgs. n.
503/1992, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione, fatta salva, comunque, la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10, co. 8, dello stesso D. Lgs. n. 503/1992, come modificato dall'art. 11, co. 10, della L. n. 537/1993, che consentono l'applicazione della normativa previgente, se più favorevole (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2539/2009).
Inoltre occorre evidenziare – in revisione dell'orientamento precedentemente seguito da questo giudice (il quale aveva in passato ritenuto che la sussistenza del requisito in esame potesse anche sopravvenire in un momento successivo rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata) – che la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro di cui l'istante era parte deve necessariamente essere avvenuta prima della presentazione della domanda in questione.
Difatti può trovare applicazione analogica, a tale riguardo, il principio generale posto dalla giurisprudenza di legittimità – in riferimento all'istituto della pensione di anzianità – in base al quale “10. Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c) [recante
“Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione”], matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione dell'attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. 11. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 503 del
1992, il legislatore ha confermato come s'è detto - che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), estendendo
5 tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7). 12. Come già rilevato da questa Corte (v. sentenza n. 4900/12), per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost., l'erogazione della prestazione sociale. 13. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita. […] 16. L'interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell'attività lavorativa, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (v. Cass. n. 6571/2002), ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass. n. 14132/2004)" (Cassazione civile sez. lav.,
27/05/2019, n. 14417).
Dalla data di maturazione dei suddetti requisiti (sanitari e amministrativi)
a quella della effettiva erogazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. “finestra mobile”), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto (si tratta della questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato "Interventi in materia previdenziale” e contenuto nel capo III, a sua volta rubricato
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza").
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all' art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. finestre previsto dall' art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di
6 detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia”
(Cassazione civile , sez. lav. , 28/01/2021 , n. 1931; Cassazione civile , sez. VI ,
19/11/2020 , n. 26412; inoltre cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 19/10/2022 ,
n. 30791).
Nel dettaglio, l'art. 12, co. 1, del D.L. n. 78/2010, stabilisce che “coloro che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a
65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato … ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”.
Inoltre l'art. 12, co. 2, del D.L. n. 78/2010, stabilisce che “con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento … con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”.
Va altresì ricordato che l'art. 24, co. 3, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (c.d. “decreto salva-Italia”) ha previsto che “… a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: … b)
«pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10
e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”: il richiamato comma 10 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui
7 pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, … che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 (e cioè, nel caso di specie, ad età inferiore a 66 anni) e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini …, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 …”, mentre il richiamato comma 11 stabilisce invece che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni…”.
Tuttavia le deroghe previste dal citato art. 24, comma 3 del D.L. n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 non si applicano al caso in questione (in virtù dell'inciso “salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”): la disposizione in commento, infatti, ha disapplicato la finestra mobile di 12/18 mesi nei confronti dei lavoratori che maturano l'accesso al pensionamento, a partire dall'1/1/2012, sulla base dei nuovi requisiti che non interessano pacificamente i pensionati di vecchiaia anticipata, che continuano a maturarla a 55 anni, se donne e a 60, se uomini (salvo quanto detto sopra circa l'adeguamento automatico alla stima di vita).
8 Pertanto, come condivisibilmente stabilito dall' nella circolare n. 35 CP_1 del 14 marzo 2012, ai pensionati di vecchiaia anticipata, non destinatari delle modifiche (peggiorative) di cui al c.d. “decreto Salva Italia”, continuano ad applicarsi le cc.dd. “finestre mobili”.
Conclusivamente, da quanto sopra illustrato consegue che anche la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti.
Nel caso di specie risulta documentalmente provato che la parte ricorrente non fosse in possesso, alla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata (28.02.2022), del requisito
(in)occupazionale: difatti la parte ricorrente ha proseguito l'attività lavorativa, pur essendo prolungatamente assente dal servizio per malattia o per infortunio, quantomeno fino al 31.12.2024 (all. 4 al fascicolo di parte convenuta, recante estratto contributivo).
Pertanto, difettando uno dei fatti costitutivi del diritto rivendicato dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi circa la questione di diritto rivelatasi dirimente ai fini della decisione della controversia, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, 10 settembre 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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