Articolo 53 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 52Articolo 54
Versione
15 gennaio 1954
Art. 53. Pertinenze delle aziende

Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purche' l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954