Art. 53. Pertinenze delle aziende
Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purche' l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.
Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purche' l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.