TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14277/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/07/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. TITONE PATRIZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
YORK (USA) il 09/11/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVE GIANLUCA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con era nata la Controparte_1
figlia (12.07.2008), riconosciuta da entrambi i genitori, e che il Tribunale Per_1
di Roma, con decreto emesso in data 10.01.2022, aveva regolamentato le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, adiva l'intestato
Tribunale al fine di ivi sentire modificare il regime di frequentazione padre-figlia precedentemente stabilito. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla controparte.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
08.01.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano: “ferme le altre condizioni, tenuto conto dell'età della figlia, la stessa frequenterà il padre liberamente in base ad accordi diretti tra padre e figlia, sia nei fine settimana di spettanza del padre, come previsti nel decreto del Tribunale di Roma n.r.g. 20929/21, che in altri giorni;
la madre si impegna a consentire la libera frequentazione del padre con la figlia secondo le richieste della figlia”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così decide:
- dispone in ordine alla modifica del regime di frequentazione della minore in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto Persona_2
dalle parti integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 05/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14277/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/07/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. TITONE PATRIZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
YORK (USA) il 09/11/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVE GIANLUCA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con era nata la Controparte_1
figlia (12.07.2008), riconosciuta da entrambi i genitori, e che il Tribunale Per_1
di Roma, con decreto emesso in data 10.01.2022, aveva regolamentato le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, adiva l'intestato
Tribunale al fine di ivi sentire modificare il regime di frequentazione padre-figlia precedentemente stabilito. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla controparte.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
08.01.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano: “ferme le altre condizioni, tenuto conto dell'età della figlia, la stessa frequenterà il padre liberamente in base ad accordi diretti tra padre e figlia, sia nei fine settimana di spettanza del padre, come previsti nel decreto del Tribunale di Roma n.r.g. 20929/21, che in altri giorni;
la madre si impegna a consentire la libera frequentazione del padre con la figlia secondo le richieste della figlia”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così decide:
- dispone in ordine alla modifica del regime di frequentazione della minore in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto Persona_2
dalle parti integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 05/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi