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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2408/2024, pendente tra
, assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Marina E. Dallù, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via A. Sciesa n. 17/21, per delega in calce al ricorso ricorrenti
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonella ZERBONE presso e nel cui
[...] studio in 20149 MILANO VIA RUGGERO DI LAURIA 15 EST SCALA B elegge domicilio convenuta
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la ricorrente:
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell‟INPS e previa declaratoria di accertamento condannar in persona del suo leg. Rapp. Pro-tempore a CP_1 corrispondere alla ricorrent i € 8327,11 ovvero quella diversa somma di giustizia, per i titoli di cui alla narrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ed a versare all‟INSP i contributi omessi.
2) Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva
Per la convenuta:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonché, istruttori questi ultimi, ove ammessi come richiesti:
- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO
1 - DIFFERIRE l'udienza di cui in epigrafe alla luce della formulanda domanda riconvenzionale;
- IN VIA PRELIMINARE E DI MERITO
- ACCERTATE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, improcedibile, nulla e di nessun effetto la domanda ex adverso introdotta per incongruenza tra l'esposizione dei fatti, gli elementi di diritto e la domanda con le relative conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del Giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, assolto integralmente l'onere retributivo da parte del datore di lavoro per aver pagato la retribuzione calcolata con il sistema orario sulla base delle ore effettivamente lavorate come previsto in sede contrattuale;
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, assolti integralmente gli oneri accessori tutti previsti per legge da parte del datore di lavoro quali il TFR, le ferie, la tredicesima ed il bonus NZ e, quindi, la retribuzione per gli straordinari e, conseguentemente,
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, inesistente l'avversario credito da lavoro ed infondata la pretesa creditoria di parte ricorrente;
- RESPINGERE la domanda proposta dalla lavoratrice, ivi compresa quella di estendere il contraddittorio all'Ente Previdenziale;
- ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dal datore di lavoro alla lavoratrice per alcun titolo e\o ragione;
- IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE, in favore del datore di lavoro, il credito aziendale per mancato preavviso a carico della lavoratrice e, quindi, conseguentemente DICHIARARE TENUTA E CONDAN e di parte convenuta, la signor a dare ed a Parte_1 pagare all in persona del legale rapprese re la somma CP_1 pari ad euro 2.493,40= s.e.&o. dovuta a titolo di mancato preavviso, oltre oneri di legge.
Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge".
Svolgimento del processo
La ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo: - di essere stata CP_1 alle dipendenze della resistente dal 2.1.202 in qualità di infermiera con inquadramento nel livello B2 del ccnl case di cura anpit-cisal e retribuzione netta concordata di € 1800,00 mensili con le integrazione per i giorni festivi, le festività, gli straordinari, le indennità notturne se previsto il lavoro notturno presso la RSA in cui è stata inviata a lavorare, il tfr, la tredicesima e lo straordinario, con orario di lavoro a tempo pieno di 173 ore mensili;
- che la paga mensile lorda corrispondente alla paga mensile netta di € 1800,00 mensili era pari ad € 2654,49 e ad una paga oraria lorda ordinaria pari ad € 15,3438, mentre era stata corrisposta la ben inferiore paga oraria lorda di € 8,99647, corrispondenti ad € 1556,389 mensili lordi;
- che dalle buste paga si
2 poteva rilevare il pagamento mese per mese oltre che delle ore lavorate, delle festività, del lavoro festivo e di quello straordinario prestato anche dei ratei di 13^ mensilità e tfr, istituti tutti calcolati con l'unilateralmente ridotto importo retributivo orario di cui sopra;
- di avere subìto un infortunio sul lavoro, che aveva determinato un'assenza dal 10.3.23 al 23.4.23 e dopo un ricovero dal 18.5.23 al 21.6.23; - di non avere usufruito di ferie nel corso del rapporto di lavoro e di avere ricevuto con l'ultimo cedolino-paga l'importo di € 687,80 calcolato su soli 11,5 giorni di ferie maturati;
- che nemmeno era stato corrisposto il trattamento integrativo (ex-decreto NZ) di 100 euro mensili dovuti ai lavoratori con reddito annuo fra i 15000,00 ed i 28000,00 euro;
- che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni della ricorrente in data 11.7.2023, con decorrenza dal 1.8.23; - di avere diritto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 8327,11 a titolo di differenze retributive.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato nuovi conteggi all'esito delle rispettive difese ed è stata formulata istanza all' al fine di acquisire informazioni in CP_3 ordine alla posizione della ricorrente.
Le domande aventi ad oggetto i contributi sono state rinunciate alla udienza del 13.5.2025.
Alla udienza del 14.5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate nei limiti che di seguito si espongono.
1. La ricorrente rivendica differenze retributive discendenti dall'applicazione di una retribuzione oraria asseritamente inferiore a quella dovuta da contratto individuale di lavoro.
Assume di avere pattuito con la convenuta la retribuzione mensile netta di 1.800,00 euro, corrispondenti a quella lorda di € 2.654,48, che determinerebbe la retribuzione oraria di € 15,3438 e di essere stata, invece, pagata con l'applicazione dell'inferiore parametro orario di € 8,99647.
Chiede, quindi, il ricalcolo di tutte le spettanze retributive per le ore di lavoro ordinario, straordinario e festivo prestato nonché su tutti gli istituti contrattuali in applicazione della effettiva paga oraria contrattuale concordata.
2. La domanda è fondata.
Nella lettera di assunzione (doc. 2, fascicolo ricorrente) è espressamente pattuita una retribuzione mensile netta di € 1.800,00. Nel medesimo contratto è richiamato anche il divisore contrattuale 173 applicabile al full time con riferimento al CCNL “Case di cura ANPIT – CISAL” (doc. 8, fascicolo ricorrente).
Lordizzata la retribuzione mensile sopra richiamata (€ 2654,48) ed applicato tale divisore, la retribuzione oraria è effettivamente pari ad € 15,343815.
3 La convenuta non ha contestato detti parametri, affermando unicamente che da contratto il calcolo della retribuzione mensile sarebbe avvenuto con il sistema orario, per cui la busta paga sarebbe stata calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese.
In realtà è possibile evincere dalle buste paga che, a prescindere dalle modalità adottate per il calcolo della retribuzione, la retribuzione oraria utilizzata per il computo di tutte le competenze della ricorrente è pari a € 8,99647, come tale inferiore a quella contrattualizzata.
Da ciò discende la fondatezza delle pretese della ricorrente.
3. In ordine al quantum, la ricorrente vveduto a riformulare le proprie pretese recependo i pagamenti effettuati dall' e provvedendo a calcolare le ore CP_3 presenti in busta paga con l'applicazione dei parametri sopra riportati (cfr. depositi effettuati in data 1.4.2025 e 2.4.2025).
I conteggi depositati da parte ricorrente appaiono correttamente elaborati secondo le previsioni contrattuali e di CCNL.
Le osservazioni depositate da parte convenuta in data 28.3.2025 appaiono, invece, lacunose e, pertanto, non comprensibili quanto alle modalità di calcolo degli importi esposti.
La domanda di parte ricorrente deve, quindi, essere accolta nella misura di € 6032,60 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Va sottolineato che la ricorrente aveva provveduto sin dai primi conteggi a detrarre dal totale delle pretese azionate l'importo di € 2.493,40 a titolo di indennità di preavviso, sicché la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente è del tutto infondata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 6032,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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