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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2117/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2117/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, via Monte Acuto n. 49, presso lo studio dell'avv.
Enzo Betori, che la rappresenta e difende come da procura in atti attore opponente
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Leone n. 41, presso lo studio dell'avv. Emanuela
Rosati che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuto opposto nonché
(C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Assisi, via Raffaello snc, presso lo studio dell'avv. Paolo Favini che la rappresenta e difende come da procura in atti terzo chiamato
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione, depositato in data 27/09/2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2022 (R.G. 886/2022) emesso dal
Tribunale di Terni in data 22/05/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di ella somma di €. 164.982,58, oltre interessi ex art D.lgs. n. 231/2022 Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, relativo al corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica oggetto delle fatture 2021UEV236629, 2021GN142669, 2021GN142676,
2021UEV241808, 2021GN144967, 2021GN144971, 2022UEV31617.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- L'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, rilevava l'assenza dell'estratto autentico notarile di cui all'art. 634 co. 2 c.p.c. ed eccepiva la mancanza di valore probatorio della documentazione allegata al monitorio, ovvero le fatture oggetto di ingiunzione - a suo dire inidonee a provare il quantitativo di energia elettrica asseritamente utilizzato - ed il contratto per la fornitura di energia elettrica, carente della sottoscrizione del cliente;
- L'intervenuto fatto estintivo, rappresentato dal pagamento della somma di €. 26.666,96
(relativo alle fatture n. UEV236629 – UEV241808, giusto contratto dell'11/12/2020) effettuato in data 26/04/2022, ovvero prima del deposito del decreto ingiuntivo, avvenuto in data 22/05/2022.
Inoltre, deduceva di aver provveduto all'ulteriore pagamento della somma di €. 4.548,31, relativa alle fatture del gas oggetto di ingiunzione;
- L'insussistenza del credito vantato dalla controparte, posto che il contratto in atti non era sottoscritto da bensì da un terzo soggetto, difettava degli elementi Parte_1 identificativi relativi al soggetto sottoscrittore, recava una sola sigla - peraltro non riportata in tutte le pagine del contratto -, mancava dell'indicazione del luogo di sottoscrizione e faceva riferimento all'offerta del 30/12/2020, mai ricevuta dall'attrice;
- L'illegittimità del decreto ingiuntivo, essendo in essere tra le parti il diverso contratto per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso dell'11/12/2020;
- La violazione degli obblighi informativi gravanti sul fornitore, così come previsti dalla normativa di settore e dagli artt. 1337 e 1375 c.c., dal momento che, a fronte della volontà del cliente di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, aveva provveduto alla relativa fornitura con una tariffa indicizzata. Controparte_1
In particolare, rilevava che il contratto per cui è causa recava la sottoscrizione della Unione
Nazionale Tutela dei Consumatori, in spregio alla volontà della cliente così come sopra descritta, stante l'assenza di alcuna preventiva comunicazione o informazione;
- L'illegittimità del decreto opposto, poiché fra le fatture di cui è stato ingiunto il pagamento vi sarebbe la n. 522003731644 del 08/08/2022 della A2A Energia contenente l'addebito CMOR (acronimo di Corrispettivo di Morosità) quantificato in €. 121.296,85. A motivo della censura rilevava l'assenza delle condizioni per il riconoscimento del corrispettivo di morosità, dal momento che, con reclamo del 24/08/2022, aveva evidenziato che il pagamento richiesto era già oggetto di contestazione e difettava di una preventiva comunicazione di messa in mora;
- Infine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo, ovvero l'
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla sua Controparte_2 condotta ovvero per essere da questa manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30/12/2022, si costituiva in giudizio argomentando per il rigetto dell'opposizione con condanna Controparte_1 dell'opponente al pagamento di €. 134.235,57 o della diversa somma ritenuta di giustizia. A confutazione delle censure avanzate dell'opponente rilevava quanto segue:
- Che in materia di somministrazione di energia elettrica e gas la copia delle fatture/bollette, di cui chiede il pagamento, assolva al requisito probatorio richiesto dal Codice di procedura civile per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- Documentava che il contratto di fornitura oggetto di causa recava la firma ed il timbro dell'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori, regolarmente delegata, che aveva agito in qualità di mandataria della società opposta;
- Che il bonifico di €. 26.666,96 effettuato da a seguito della diffida Parte_1 del marzo 2022 - a dire della società opponente effettuato con riserva di ripetizione ed antecedente al decreto opposto – era, invero, successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e nella relativa causale riportava “meno trattenuta diff. prezzi”;
- Che le fatture oggetto di ingiunzione venivano pagate “immotivatamente in gravissimo ritardo rispetto alla scadenza solo in data 09/08/2022, dopo la notifica del decreto ingiuntivo”;
- Di aver regolarmente effettuato le forniture di energia elettrica nel corso dell'anno 2021 in favore della società opponete, di cui quest'ultima ha fruito senza mai contestare la mancata applicazione del prezzo fisso o gli importi fatturati da Controparte_1
- Che per i contratti di fornitura di energia elettrica non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
- Sull'esistenza del contratto dell'11/12/2020 deduceva di non aver ricevuto l'accettazione di alla proposta a prezzo fisso entro il termine di scadenza e che la Parte_1 prima fattura del 2021 recava l'indicazione del prezzo fisso solo per il tardivo aggiornamento del sistema di fatturazione di Controparte_1
- Che la è tutt'ora debitrice della somma di €. 134.235,57; Parte_1
- La genericità ed indeterminatezza dell'avversa eccezione sulla presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1375 e ss. c.c.;
- Sull'applicabilità dell'indennizzo CMOR, documentava di aver preventivamente avvisato la tramite due costituzioni in mora. Parte_1
3. Con ordinanza riservata del 31/01/2023 il Giudice disponeva lo svolgimento della conciliazione, che si concludeva con esito negativo in data 12/04/2023, autorizzava parte opponente a depositare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo CMOR in favore di A2A Energia (€. 121.296,85) e disponeva la chiamata in causa del terzo, UNIONE NAZIONALE TUTELA
DEI CONSUMATORI, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26/06/2023, lamentando quanto segue:
- Il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la sua estraneità ai rapporti contrattuali intercorsi tra ed Parte_1 Controparte_1
- Sul difetto di rappresentanza rilevava che, in forza di delega rilasciata in data 04/11/2019, era stata autorizzata dalla società opponente a concludere e sottoscrivere in nome e per conto della delegante contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas e che tale delega era stata revocata solo in data 28/01/2022, ovvero in epoca successiva ai fatti per cui è causa;
- L'irrilevanza dell'avversa censura sulla presunta invalidità del contratto sottoscritto dall'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori, poiché recante la sola sigla e non la sottoscrizione per esteso, non essendo richiesta per tali contratti la forma scritta ad substantiam;
- Che “… gli asseriti incrementi di spesa non derivano dall'applicazione di tariffe economiche peggiorative, ma solo e soltanto dalla crescita esponenziale dei prezzi” dell'energia elettrica verificatesi nell'anno 2021;
- Che il contratto dell'11/12/2020 non si era perfezionato per mancata accettazione entro i termini di scadenza da parte della Parte_1
- Sulla presunta mancata comunicazione delle informazioni inerenti le tariffe economiche applicate da deduceva che “… con l'introduzione nell'anno 2015, della Controparte_3
c.d. bolletta dettagliata, ogni fruitore dei servizi di luce e gas naturale è stato messo nella condizione di verificare il prezzo unitario della materia prima applicato dal somministrante, la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, la spesa per gli oneri di sistema, le accise, le imposte ed ogni ulteriore ed eventuale costo di altra natura” e che “ … sulla prima pagina delle fatture emesse dalla nella sezione denominata Controparte_1
“offerta”, è chiaramente indicato che la somministrazione veniva erogata secondo l'indice variabile PUN: per giunta, tutti i prezzi unitari erano stati correttamente riportati alla seconda pagina, nella sezione “Spesa per la materia energia”. In particolare, invocava l'applicabilità del concorso ex art. 1227 c.c. in considerazione del fatto che
“ ben poteva/doveva verificare, nell'immediato, le condizioni applicate e, Parte_1 in ipotesi, contestarle, laddove le avesse ritenute non conformi”;
- La genericità della censura con cui la società opponente contestava gli importi delle fatture oggetto di ingiunzione, dal momento che i consumi indicati corrispondevano a quelli effettivamente somministrati ed accertati dalla impresa distributrice, ovvero E-Distribuzione
S.p.a.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni - nella specie,
[...]
e (ud. del 12/09/2024), e (ud. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del 17/10/2024) ed (ud. del 21/11/2024) – veniva assegnata allo scrivente Testimone_5
Giudice in data 11/04/2024 e, all'esito dell'udienza del 30/01/2025, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. L'opposizione avanzata da è fondata e merita accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
Considerata la pluralità delle questioni sollevate, occorre premettere l'orientamento della Suprema
Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al Giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità dispone che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 363 del 09/01/2019). Applicando tale principio al caso di specie il motivo che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo al contratto in essere tra le parti ed all'opzione contrattuale scelta ed applicata.
Dalla documentazione prodotta dalla parte opponente emerge che tra le parti è stato stipulato, in data 11/12/2020, un contratto per la fornitura di energia elettrica nel quale veniva pattuito che alla somministrazione sarebbero stati applicati prezzi fissi (v. all. 3 fascicolo parte opponente, condizione n. 2).
Al contrario parte opposta ha richiamato il contratto per la fornitura di energia elettrica del
30/12/2020, il quale prevedeva un prezzo indicizzato ed era sottoscritto dall'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori, in nome e per conto di riferibilità che quest'ultima Parte_1 negava, disconoscendo il rapporto contrattuale posto alla base delle fatture oggetto di ingiunzione.
Tanto premesso, a fronte delle censure di parte opponente e della documentazione da questi allegata, deve ritenersi in essere tra le parti il contratto del 11/12/2020, in linea con la tariffa richiesta dalla cliente.
Al contrario, la fornitura di cui al contratto del 30/12/2020 è stata disconosciuta dalla cliente, la quale non era stata preventivamente resa edotta dall'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori dell'opzione contrattuale scelta, per cui trattatasi di fornitura mai richiesta.
Risulta, inoltre, che alla siano stati bonificati da in Controparte_1 Parte_1 data 26/04/2022, ovvero prima della notifica dell'atto di citazione, €. 26.666,96 per il pagamento delle fatture UEV236629-UEV-241808-UEV31617 relative al contratto di somministrazione dell'11/12/2020. Ne deriva che la vigenza del contratto dell'11/12/2020 ed il pagamento effettuato in data
26/04/2022 determinano la revoca del decreto ingiuntivo, che faceva riferimento alla fornitura di cui al contratto del 30/12/2020.
6. L'ulteriore aspetto da esaminare è quello relativo all'avvenuto pagamento da parte dell'opponente del corrispettivo CMOR, per un importo di €. 121.296,85.
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che il CMOR è il corrispettivo per morosità delle utenze di energia, cioè il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica.
Il CMOR ha quindi natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente, con lo scopo di tutelare il vecchio fornitore e di evitare di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore, senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore.
In caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario, attivando la relativa procedura.
Se il cliente finale provvede a sanare l'intera posizione debitoria, la richiesta di indennizzo viene annullata con eventuale restituzione dell'importo percepito al cliente finale.
Sussiste, poi, una netta distinzione tra importi dovuti a titolo CMOR e somme dovute per bollette insolute.
Detta distinzione si evince anche tendo conto che il corrispettivo dell'indennizzo viene indicato in bolletta, nella parte relativa agli oneri diversi dalla fornitura di energia. Delineati, in estrema sintesi, i presupposti ed i caratteri dell'indennizzo CMOR, occorre analizzare il pagamento che la documenta di aver effettuato in data 24/10/2022 per Parte_1
l'importo di €. 121.296,85 a titolo CMOR.
Dalla documentazione in atti, emerge che parte opponente ha fornito la prova documentale del bonifico in oggetto ed ha dato atto, a mezzo pec, di aver ricevuto l'indennizzo Controparte_1 in data 25/10/2022 (per entrambi i documenti, v. nota di deposito del 04/09/2023).
Per tali ragioni, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 410/2022 del 22/05/2022.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €. 52.001 a €. 260.000), alla natura ed alla complessità della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di determinare la liquidazione in un importo prossimo ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 410/2022 del Tribunale di Terni, proposta da Parte_2 nei confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza, così
[...] Controparte_1 provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2022 emesso dal Tribunale di Terni in data 22/05/2022
(R.G. 886/2022) per le ragioni di cui in narrativa;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in €. 7.052,00, oltre alle Parte_1 spese forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A come per legge.
Terni, 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2117/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, via Monte Acuto n. 49, presso lo studio dell'avv.
Enzo Betori, che la rappresenta e difende come da procura in atti attore opponente
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Leone n. 41, presso lo studio dell'avv. Emanuela
Rosati che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuto opposto nonché
(C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Assisi, via Raffaello snc, presso lo studio dell'avv. Paolo Favini che la rappresenta e difende come da procura in atti terzo chiamato
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione, depositato in data 27/09/2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2022 (R.G. 886/2022) emesso dal
Tribunale di Terni in data 22/05/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di ella somma di €. 164.982,58, oltre interessi ex art D.lgs. n. 231/2022 Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, relativo al corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica oggetto delle fatture 2021UEV236629, 2021GN142669, 2021GN142676,
2021UEV241808, 2021GN144967, 2021GN144971, 2022UEV31617.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- L'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, rilevava l'assenza dell'estratto autentico notarile di cui all'art. 634 co. 2 c.p.c. ed eccepiva la mancanza di valore probatorio della documentazione allegata al monitorio, ovvero le fatture oggetto di ingiunzione - a suo dire inidonee a provare il quantitativo di energia elettrica asseritamente utilizzato - ed il contratto per la fornitura di energia elettrica, carente della sottoscrizione del cliente;
- L'intervenuto fatto estintivo, rappresentato dal pagamento della somma di €. 26.666,96
(relativo alle fatture n. UEV236629 – UEV241808, giusto contratto dell'11/12/2020) effettuato in data 26/04/2022, ovvero prima del deposito del decreto ingiuntivo, avvenuto in data 22/05/2022.
Inoltre, deduceva di aver provveduto all'ulteriore pagamento della somma di €. 4.548,31, relativa alle fatture del gas oggetto di ingiunzione;
- L'insussistenza del credito vantato dalla controparte, posto che il contratto in atti non era sottoscritto da bensì da un terzo soggetto, difettava degli elementi Parte_1 identificativi relativi al soggetto sottoscrittore, recava una sola sigla - peraltro non riportata in tutte le pagine del contratto -, mancava dell'indicazione del luogo di sottoscrizione e faceva riferimento all'offerta del 30/12/2020, mai ricevuta dall'attrice;
- L'illegittimità del decreto ingiuntivo, essendo in essere tra le parti il diverso contratto per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso dell'11/12/2020;
- La violazione degli obblighi informativi gravanti sul fornitore, così come previsti dalla normativa di settore e dagli artt. 1337 e 1375 c.c., dal momento che, a fronte della volontà del cliente di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, aveva provveduto alla relativa fornitura con una tariffa indicizzata. Controparte_1
In particolare, rilevava che il contratto per cui è causa recava la sottoscrizione della Unione
Nazionale Tutela dei Consumatori, in spregio alla volontà della cliente così come sopra descritta, stante l'assenza di alcuna preventiva comunicazione o informazione;
- L'illegittimità del decreto opposto, poiché fra le fatture di cui è stato ingiunto il pagamento vi sarebbe la n. 522003731644 del 08/08/2022 della A2A Energia contenente l'addebito CMOR (acronimo di Corrispettivo di Morosità) quantificato in €. 121.296,85. A motivo della censura rilevava l'assenza delle condizioni per il riconoscimento del corrispettivo di morosità, dal momento che, con reclamo del 24/08/2022, aveva evidenziato che il pagamento richiesto era già oggetto di contestazione e difettava di una preventiva comunicazione di messa in mora;
- Infine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo, ovvero l'
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla sua Controparte_2 condotta ovvero per essere da questa manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30/12/2022, si costituiva in giudizio argomentando per il rigetto dell'opposizione con condanna Controparte_1 dell'opponente al pagamento di €. 134.235,57 o della diversa somma ritenuta di giustizia. A confutazione delle censure avanzate dell'opponente rilevava quanto segue:
- Che in materia di somministrazione di energia elettrica e gas la copia delle fatture/bollette, di cui chiede il pagamento, assolva al requisito probatorio richiesto dal Codice di procedura civile per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- Documentava che il contratto di fornitura oggetto di causa recava la firma ed il timbro dell'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori, regolarmente delegata, che aveva agito in qualità di mandataria della società opposta;
- Che il bonifico di €. 26.666,96 effettuato da a seguito della diffida Parte_1 del marzo 2022 - a dire della società opponente effettuato con riserva di ripetizione ed antecedente al decreto opposto – era, invero, successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e nella relativa causale riportava “meno trattenuta diff. prezzi”;
- Che le fatture oggetto di ingiunzione venivano pagate “immotivatamente in gravissimo ritardo rispetto alla scadenza solo in data 09/08/2022, dopo la notifica del decreto ingiuntivo”;
- Di aver regolarmente effettuato le forniture di energia elettrica nel corso dell'anno 2021 in favore della società opponete, di cui quest'ultima ha fruito senza mai contestare la mancata applicazione del prezzo fisso o gli importi fatturati da Controparte_1
- Che per i contratti di fornitura di energia elettrica non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
- Sull'esistenza del contratto dell'11/12/2020 deduceva di non aver ricevuto l'accettazione di alla proposta a prezzo fisso entro il termine di scadenza e che la Parte_1 prima fattura del 2021 recava l'indicazione del prezzo fisso solo per il tardivo aggiornamento del sistema di fatturazione di Controparte_1
- Che la è tutt'ora debitrice della somma di €. 134.235,57; Parte_1
- La genericità ed indeterminatezza dell'avversa eccezione sulla presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1375 e ss. c.c.;
- Sull'applicabilità dell'indennizzo CMOR, documentava di aver preventivamente avvisato la tramite due costituzioni in mora. Parte_1
3. Con ordinanza riservata del 31/01/2023 il Giudice disponeva lo svolgimento della conciliazione, che si concludeva con esito negativo in data 12/04/2023, autorizzava parte opponente a depositare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo CMOR in favore di A2A Energia (€. 121.296,85) e disponeva la chiamata in causa del terzo, UNIONE NAZIONALE TUTELA
DEI CONSUMATORI, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26/06/2023, lamentando quanto segue:
- Il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la sua estraneità ai rapporti contrattuali intercorsi tra ed Parte_1 Controparte_1
- Sul difetto di rappresentanza rilevava che, in forza di delega rilasciata in data 04/11/2019, era stata autorizzata dalla società opponente a concludere e sottoscrivere in nome e per conto della delegante contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas e che tale delega era stata revocata solo in data 28/01/2022, ovvero in epoca successiva ai fatti per cui è causa;
- L'irrilevanza dell'avversa censura sulla presunta invalidità del contratto sottoscritto dall'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori, poiché recante la sola sigla e non la sottoscrizione per esteso, non essendo richiesta per tali contratti la forma scritta ad substantiam;
- Che “… gli asseriti incrementi di spesa non derivano dall'applicazione di tariffe economiche peggiorative, ma solo e soltanto dalla crescita esponenziale dei prezzi” dell'energia elettrica verificatesi nell'anno 2021;
- Che il contratto dell'11/12/2020 non si era perfezionato per mancata accettazione entro i termini di scadenza da parte della Parte_1
- Sulla presunta mancata comunicazione delle informazioni inerenti le tariffe economiche applicate da deduceva che “… con l'introduzione nell'anno 2015, della Controparte_3
c.d. bolletta dettagliata, ogni fruitore dei servizi di luce e gas naturale è stato messo nella condizione di verificare il prezzo unitario della materia prima applicato dal somministrante, la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, la spesa per gli oneri di sistema, le accise, le imposte ed ogni ulteriore ed eventuale costo di altra natura” e che “ … sulla prima pagina delle fatture emesse dalla nella sezione denominata Controparte_1
“offerta”, è chiaramente indicato che la somministrazione veniva erogata secondo l'indice variabile PUN: per giunta, tutti i prezzi unitari erano stati correttamente riportati alla seconda pagina, nella sezione “Spesa per la materia energia”. In particolare, invocava l'applicabilità del concorso ex art. 1227 c.c. in considerazione del fatto che
“ ben poteva/doveva verificare, nell'immediato, le condizioni applicate e, Parte_1 in ipotesi, contestarle, laddove le avesse ritenute non conformi”;
- La genericità della censura con cui la società opponente contestava gli importi delle fatture oggetto di ingiunzione, dal momento che i consumi indicati corrispondevano a quelli effettivamente somministrati ed accertati dalla impresa distributrice, ovvero E-Distribuzione
S.p.a.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni - nella specie,
[...]
e (ud. del 12/09/2024), e (ud. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del 17/10/2024) ed (ud. del 21/11/2024) – veniva assegnata allo scrivente Testimone_5
Giudice in data 11/04/2024 e, all'esito dell'udienza del 30/01/2025, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. L'opposizione avanzata da è fondata e merita accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
Considerata la pluralità delle questioni sollevate, occorre premettere l'orientamento della Suprema
Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al Giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità dispone che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 363 del 09/01/2019). Applicando tale principio al caso di specie il motivo che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo al contratto in essere tra le parti ed all'opzione contrattuale scelta ed applicata.
Dalla documentazione prodotta dalla parte opponente emerge che tra le parti è stato stipulato, in data 11/12/2020, un contratto per la fornitura di energia elettrica nel quale veniva pattuito che alla somministrazione sarebbero stati applicati prezzi fissi (v. all. 3 fascicolo parte opponente, condizione n. 2).
Al contrario parte opposta ha richiamato il contratto per la fornitura di energia elettrica del
30/12/2020, il quale prevedeva un prezzo indicizzato ed era sottoscritto dall'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori, in nome e per conto di riferibilità che quest'ultima Parte_1 negava, disconoscendo il rapporto contrattuale posto alla base delle fatture oggetto di ingiunzione.
Tanto premesso, a fronte delle censure di parte opponente e della documentazione da questi allegata, deve ritenersi in essere tra le parti il contratto del 11/12/2020, in linea con la tariffa richiesta dalla cliente.
Al contrario, la fornitura di cui al contratto del 30/12/2020 è stata disconosciuta dalla cliente, la quale non era stata preventivamente resa edotta dall'Unione Nazionale Tutela dei Consumatori dell'opzione contrattuale scelta, per cui trattatasi di fornitura mai richiesta.
Risulta, inoltre, che alla siano stati bonificati da in Controparte_1 Parte_1 data 26/04/2022, ovvero prima della notifica dell'atto di citazione, €. 26.666,96 per il pagamento delle fatture UEV236629-UEV-241808-UEV31617 relative al contratto di somministrazione dell'11/12/2020. Ne deriva che la vigenza del contratto dell'11/12/2020 ed il pagamento effettuato in data
26/04/2022 determinano la revoca del decreto ingiuntivo, che faceva riferimento alla fornitura di cui al contratto del 30/12/2020.
6. L'ulteriore aspetto da esaminare è quello relativo all'avvenuto pagamento da parte dell'opponente del corrispettivo CMOR, per un importo di €. 121.296,85.
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che il CMOR è il corrispettivo per morosità delle utenze di energia, cioè il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica.
Il CMOR ha quindi natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente, con lo scopo di tutelare il vecchio fornitore e di evitare di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore, senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore.
In caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario, attivando la relativa procedura.
Se il cliente finale provvede a sanare l'intera posizione debitoria, la richiesta di indennizzo viene annullata con eventuale restituzione dell'importo percepito al cliente finale.
Sussiste, poi, una netta distinzione tra importi dovuti a titolo CMOR e somme dovute per bollette insolute.
Detta distinzione si evince anche tendo conto che il corrispettivo dell'indennizzo viene indicato in bolletta, nella parte relativa agli oneri diversi dalla fornitura di energia. Delineati, in estrema sintesi, i presupposti ed i caratteri dell'indennizzo CMOR, occorre analizzare il pagamento che la documenta di aver effettuato in data 24/10/2022 per Parte_1
l'importo di €. 121.296,85 a titolo CMOR.
Dalla documentazione in atti, emerge che parte opponente ha fornito la prova documentale del bonifico in oggetto ed ha dato atto, a mezzo pec, di aver ricevuto l'indennizzo Controparte_1 in data 25/10/2022 (per entrambi i documenti, v. nota di deposito del 04/09/2023).
Per tali ragioni, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 410/2022 del 22/05/2022.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €. 52.001 a €. 260.000), alla natura ed alla complessità della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di determinare la liquidazione in un importo prossimo ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 410/2022 del Tribunale di Terni, proposta da Parte_2 nei confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza, così
[...] Controparte_1 provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2022 emesso dal Tribunale di Terni in data 22/05/2022
(R.G. 886/2022) per le ragioni di cui in narrativa;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in €. 7.052,00, oltre alle Parte_1 spese forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A come per legge.
Terni, 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone