CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2685/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11263/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
S.r.l. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Corte Di Appello Di L'Aquila - 80003870666
elettivamente domiciliato presso prot.ca.laquila@giustiziacert.it
Suprema Corte Di Cassazione - 80417740588 elettivamente domiciliato presso prot.cassazione@giustiziacert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320250001349851000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1807/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 (già Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1) ha opposto la cartella di pagamento n. 083 2025 000 1349851 000 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni, su richiesta della Corte d'Appello di L'Aquila, ha chiesto in pagamento la somma totale pari a € 1.551,31 per asserito insufficiente versamento del contributo unificato dovuto in relazione all'iscrizione a ruolo del ricorso per Cassazione rubricato al n.
33129/2019 R.G. (rif. ruolo n. 2025/000961 – Crediti giudiziari anno 2024.
Ha al riguardo evidenziato di aver già corrisposto gli importi oggetto di riscossione come comprovato dalle attestazioni di avvenuto pagamento depositate presso la Suprema Corte di Cassazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Amministrazione della Giustizia non sono costituite.
In corso di causa la ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo determina l'effettiva cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
In ordine al regime delle spese deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale (Corte
Costituzionale, sentenza 274/2005).
Tali spese devono essere sopportate dalle parti resistenti in solido avendo la ricorrente documentato e l'Amministrazione confermato l'intervenuto pagamento delle somme oggetto di riscossione in epoca di gran antecedente la loro iscrizione a ruolo (dicembre 2019).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 30,00 per spese ed in 580,00 euro per compensi. Il Giudice
(NZ ON)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11263/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
S.r.l. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Corte Di Appello Di L'Aquila - 80003870666
elettivamente domiciliato presso prot.ca.laquila@giustiziacert.it
Suprema Corte Di Cassazione - 80417740588 elettivamente domiciliato presso prot.cassazione@giustiziacert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320250001349851000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1807/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 (già Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1) ha opposto la cartella di pagamento n. 083 2025 000 1349851 000 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni, su richiesta della Corte d'Appello di L'Aquila, ha chiesto in pagamento la somma totale pari a € 1.551,31 per asserito insufficiente versamento del contributo unificato dovuto in relazione all'iscrizione a ruolo del ricorso per Cassazione rubricato al n.
33129/2019 R.G. (rif. ruolo n. 2025/000961 – Crediti giudiziari anno 2024.
Ha al riguardo evidenziato di aver già corrisposto gli importi oggetto di riscossione come comprovato dalle attestazioni di avvenuto pagamento depositate presso la Suprema Corte di Cassazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Amministrazione della Giustizia non sono costituite.
In corso di causa la ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo determina l'effettiva cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
In ordine al regime delle spese deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale (Corte
Costituzionale, sentenza 274/2005).
Tali spese devono essere sopportate dalle parti resistenti in solido avendo la ricorrente documentato e l'Amministrazione confermato l'intervenuto pagamento delle somme oggetto di riscossione in epoca di gran antecedente la loro iscrizione a ruolo (dicembre 2019).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 30,00 per spese ed in 580,00 euro per compensi. Il Giudice
(NZ ON)