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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2838/2024 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA SEZIONE LAVORO Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
(Avv. STUPPIA GIUSEPPE ) Parte_1
Contro (avv. Ettore Triolo) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott. Angela Damiani, letta la relazione del consulente di ufficio depositata in cancelleria e comunicata alle parti, rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., assegnato loro all'udienza di discussione, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici OMOLOGA l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
“Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 per usufruire dell'assegno di invalidità a decorrere dal 14.3.2025 (e con revisione all'1.4.2026)”. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario da un momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (7.12.2023); PONE definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
31/05/2025
Il giudice
Angela Damiani
(Avv. STUPPIA GIUSEPPE ) Parte_1
Contro (avv. Ettore Triolo) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott. Angela Damiani, letta la relazione del consulente di ufficio depositata in cancelleria e comunicata alle parti, rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., assegnato loro all'udienza di discussione, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici OMOLOGA l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
“Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 per usufruire dell'assegno di invalidità a decorrere dal 14.3.2025 (e con revisione all'1.4.2026)”. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario da un momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (7.12.2023); PONE definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
31/05/2025
Il giudice
Angela Damiani