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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8943 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall‟avv. Parte_1 Parte_2
Massimiliano Raneli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via
E. Restivo n° 82
opponenti
E
rappresentata e difesa dall‟avv. Gianluca Cicconetti ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟avv. Fabrizio Morabito in questa via E. Parisi n° 4
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1
a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza di ha agito in sede monitoria per ottenere da Controparte_3
e il pagamento dell‟importo di € 35.572,14 Parte_2 Parte_1
( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato dal primo, in qualità di debitore principale, e dalla seconda, quale coobbligato, in forza di un contratto finanziamento originariamente stipulato e sottoscritto da costoro con in data 13.03.12, credito pervenuto Controparte_4
quanto a titolarità a seguito di diverse cessioni a Controparte_3
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d‟ingiunzione ).
Ciò premesso, gli odierni opponenti, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, hanno eccepito l‟usurarietà genetica del tasso di interesse convenuto nel finanziamento e la non corretta indicazione nel medesimo del TAEG ( Tasso
Annuale Effettivo Globale ), segnatamente per mancata inclusione nel calcolo del costo assicurativo di cui alla relativa polizza sottoscritta al momento della conclusione del contratto.
Ora, con riguardo alla eccepità usurarietà genetica parte opponente ha offerto a supporto di tale assunto una prospettazione, ancorché estesa, piuttosto generica e priva di autonomo valore probatorio, tale dunque da non consentire l‟attivazione di un serio percorso valutativo, di guisa che disporre la C.T.U. contabile richiesta da detta parte ( istanza invero disattesa da codesto NT ) avrebbe semplicemente comportato un‟elusione dell‟onere probatorio incombente su di essa per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l‟accertamento peritale supplire all‟insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un‟indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative. Peraltro, per ciò che attiene alla vexata quaestio del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori, va osservato come questi ultimi rientrino nel novero delle prestazioni „accidentali‟ ( e perciò meramente
2 eventuali ) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinati ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto;
la diversità ontologica e funzionale delle due suindicate categorie di interessi non ne consente, pertanto, ad avviso di codesto NT, pur consapevole delle recenti pronunce di legittimità di segno contrario sul punto, il mero cumulo ai fini della valutazione della eventuale usurarietà dei tassi.
Respinta, pertanto, la superiore censura, per ciò che attiene alla eccepita non corretta indicazione nel finanziamento del TAEG per mancata inclusione nel calcolo del costo assicurativo di cui alla relativa polizza sottoscritta al momento della conclusione del contratto, va ritenuto che il costo di tale polizza non dovesse essere computato ai fini del calcolo del suindicato tasso, trattandosi di polizza avente natura facoltativa e, pertanto, non obbligatoria.
Risulta, difatti, ex actis e segnatamente dal contratto allegato sin dalla fase monitoria come non sia stata conclusa alcuna polizza assicurativa contestualmente al finanziamento, non risultando il relativo costo indicato tra le condizioni economiche per la sola ragione che non è stato previsto.
Deve conseguentemente escludersi che l‟adesione alla polizza assicurativa costituisse un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
Alla luce dei rilievi che precedono la censura mossa in ordine alla mancata corrispondenza del tasso indicato nelle condizioni generali di contratto rispetto a quello effettivamente applicato non risulta fondata, atteso che il costo dell‟assicurazione facoltativa non doveva esser computato nel calcolo del TAEG.
Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito come detti costi, solo se imposte al cliente contestualmente all‟accensione del finanziamento, siano presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia ( v. Cass. civ.
n. 8806/17 ), circostanza invero non riscontrabile nel caso in esame ove, per quanto sopra argomentato, dal modulo contrattuale sottoscritto dagli odierni
3 opponenti emerge come la copertura assicurativa fosse opzionale e non obbligatoria.
Inoltre, va condiviso l‟orientamento prevalente della giurisprudenza di merito secondo cui l‟erronea indicazione del TAEG non integra alcuna violazione della norma suindicata, poiché essa fa riferimento solamente al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre il TAEG non è un tasso o un prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal consumatore ( di recente, Tribunale di Milano, 21 novembre 2024, n. 10121 ).
È, infatti, principio sempre condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito alla quale si aderisce perché conforme al dato normativo, quello secondo cui l‟erronea o l‟omessa indicazione del TAEG rileva solo sotto il profilo risarcitorio, e non dà luogo a nullità del contratto ex art. 117 T.U.B.
L‟unica norma che prevede testuale nullità in caso di omessa o erronea indicazione del TAEG è l‟art. 125 bis T.U.B., applicabile solo ai contratti di credito al consumo che siano stati stipulati dopo la sua entrata in vigore.
I contratti in esame sono stati stipulati nella vigenza dell‟art. 125 bis D. Lgs.
n. 385/1993 che, per quanto di interesse, così recita: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ora, ai sensi dell‟art. 121 D. Lgs. n. 385/1993, all‟epoca vigente, “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
L‟art. 121 citato, indica, quindi, tra i costi che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG, i costi anche connessi al credito, ma sempre che gli stessi siano un “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
4 Coerentemente con il dato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, confermato l‟orientamento secondo cui la correlazione tra il titolo da cui originano i costi, segnatamente le polizze di assicurazione, e il contratto di credito al consumo dev‟essere necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione, l‟operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti ( v. Cass. civ. n. 3460/24 ).
La stessa giurisprudenza di legittimità afferma che il collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo ( v. ex multis Cass. civ. n. 29501/23; Cass.
n. 13536/23 ).
Tuttavia, nel caso di specie, per le motivazioni sopra esposte, se da un lato parte opponente non ha sul punto assolto all‟onere della prova su essa incombente, dall‟altro la documentazione prodotta dimostra l‟insussistenza della necessaria correlazione tra assicurazione e finanziamento.
Per quanto attiene poi alla prova del credito, deve ritenersi che, in adempimento dell‟onere probatorio da cui era gravata, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo
( sin da tale fase ) – unitamente ad estratto conto riepilogativo del complessivo saldo debitorio – copia del contratto di finanziamento, completa delle relative condizioni concretamente applicate e di piano di ammortamento, nonché recante le sottoscrizioni non disconosciute dagli opponenti, contratto che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall‟opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell‟onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ), principi che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo;
d‟altro canto, nessuna specifica censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto, né alcuna prova è stata offerta dell‟avvenuta estinzione del
5 debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d‟ingiunzione.
Alla luce delle argomentazioni suesposte andrà, pertanto, rigettata l‟opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_1
Per il principio della soccombenza, e Parte_1 Parte_2
dovranno rifondere a parte opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 4.300,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da e con atto Parte_1 Parte_2
di citazione notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 1856/22 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data 3.05.22, che per Controparte_1
l‟effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 4.300,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 7.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8943 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall‟avv. Parte_1 Parte_2
Massimiliano Raneli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via
E. Restivo n° 82
opponenti
E
rappresentata e difesa dall‟avv. Gianluca Cicconetti ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟avv. Fabrizio Morabito in questa via E. Parisi n° 4
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1
a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza di ha agito in sede monitoria per ottenere da Controparte_3
e il pagamento dell‟importo di € 35.572,14 Parte_2 Parte_1
( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato dal primo, in qualità di debitore principale, e dalla seconda, quale coobbligato, in forza di un contratto finanziamento originariamente stipulato e sottoscritto da costoro con in data 13.03.12, credito pervenuto Controparte_4
quanto a titolarità a seguito di diverse cessioni a Controparte_3
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d‟ingiunzione ).
Ciò premesso, gli odierni opponenti, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, hanno eccepito l‟usurarietà genetica del tasso di interesse convenuto nel finanziamento e la non corretta indicazione nel medesimo del TAEG ( Tasso
Annuale Effettivo Globale ), segnatamente per mancata inclusione nel calcolo del costo assicurativo di cui alla relativa polizza sottoscritta al momento della conclusione del contratto.
Ora, con riguardo alla eccepità usurarietà genetica parte opponente ha offerto a supporto di tale assunto una prospettazione, ancorché estesa, piuttosto generica e priva di autonomo valore probatorio, tale dunque da non consentire l‟attivazione di un serio percorso valutativo, di guisa che disporre la C.T.U. contabile richiesta da detta parte ( istanza invero disattesa da codesto NT ) avrebbe semplicemente comportato un‟elusione dell‟onere probatorio incombente su di essa per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l‟accertamento peritale supplire all‟insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un‟indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative. Peraltro, per ciò che attiene alla vexata quaestio del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori, va osservato come questi ultimi rientrino nel novero delle prestazioni „accidentali‟ ( e perciò meramente
2 eventuali ) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinati ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto;
la diversità ontologica e funzionale delle due suindicate categorie di interessi non ne consente, pertanto, ad avviso di codesto NT, pur consapevole delle recenti pronunce di legittimità di segno contrario sul punto, il mero cumulo ai fini della valutazione della eventuale usurarietà dei tassi.
Respinta, pertanto, la superiore censura, per ciò che attiene alla eccepita non corretta indicazione nel finanziamento del TAEG per mancata inclusione nel calcolo del costo assicurativo di cui alla relativa polizza sottoscritta al momento della conclusione del contratto, va ritenuto che il costo di tale polizza non dovesse essere computato ai fini del calcolo del suindicato tasso, trattandosi di polizza avente natura facoltativa e, pertanto, non obbligatoria.
Risulta, difatti, ex actis e segnatamente dal contratto allegato sin dalla fase monitoria come non sia stata conclusa alcuna polizza assicurativa contestualmente al finanziamento, non risultando il relativo costo indicato tra le condizioni economiche per la sola ragione che non è stato previsto.
Deve conseguentemente escludersi che l‟adesione alla polizza assicurativa costituisse un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
Alla luce dei rilievi che precedono la censura mossa in ordine alla mancata corrispondenza del tasso indicato nelle condizioni generali di contratto rispetto a quello effettivamente applicato non risulta fondata, atteso che il costo dell‟assicurazione facoltativa non doveva esser computato nel calcolo del TAEG.
Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito come detti costi, solo se imposte al cliente contestualmente all‟accensione del finanziamento, siano presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia ( v. Cass. civ.
n. 8806/17 ), circostanza invero non riscontrabile nel caso in esame ove, per quanto sopra argomentato, dal modulo contrattuale sottoscritto dagli odierni
3 opponenti emerge come la copertura assicurativa fosse opzionale e non obbligatoria.
Inoltre, va condiviso l‟orientamento prevalente della giurisprudenza di merito secondo cui l‟erronea indicazione del TAEG non integra alcuna violazione della norma suindicata, poiché essa fa riferimento solamente al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre il TAEG non è un tasso o un prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal consumatore ( di recente, Tribunale di Milano, 21 novembre 2024, n. 10121 ).
È, infatti, principio sempre condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito alla quale si aderisce perché conforme al dato normativo, quello secondo cui l‟erronea o l‟omessa indicazione del TAEG rileva solo sotto il profilo risarcitorio, e non dà luogo a nullità del contratto ex art. 117 T.U.B.
L‟unica norma che prevede testuale nullità in caso di omessa o erronea indicazione del TAEG è l‟art. 125 bis T.U.B., applicabile solo ai contratti di credito al consumo che siano stati stipulati dopo la sua entrata in vigore.
I contratti in esame sono stati stipulati nella vigenza dell‟art. 125 bis D. Lgs.
n. 385/1993 che, per quanto di interesse, così recita: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ora, ai sensi dell‟art. 121 D. Lgs. n. 385/1993, all‟epoca vigente, “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
L‟art. 121 citato, indica, quindi, tra i costi che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG, i costi anche connessi al credito, ma sempre che gli stessi siano un “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
4 Coerentemente con il dato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, confermato l‟orientamento secondo cui la correlazione tra il titolo da cui originano i costi, segnatamente le polizze di assicurazione, e il contratto di credito al consumo dev‟essere necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione, l‟operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti ( v. Cass. civ. n. 3460/24 ).
La stessa giurisprudenza di legittimità afferma che il collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo ( v. ex multis Cass. civ. n. 29501/23; Cass.
n. 13536/23 ).
Tuttavia, nel caso di specie, per le motivazioni sopra esposte, se da un lato parte opponente non ha sul punto assolto all‟onere della prova su essa incombente, dall‟altro la documentazione prodotta dimostra l‟insussistenza della necessaria correlazione tra assicurazione e finanziamento.
Per quanto attiene poi alla prova del credito, deve ritenersi che, in adempimento dell‟onere probatorio da cui era gravata, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo
( sin da tale fase ) – unitamente ad estratto conto riepilogativo del complessivo saldo debitorio – copia del contratto di finanziamento, completa delle relative condizioni concretamente applicate e di piano di ammortamento, nonché recante le sottoscrizioni non disconosciute dagli opponenti, contratto che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall‟opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell‟onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ), principi che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo;
d‟altro canto, nessuna specifica censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto, né alcuna prova è stata offerta dell‟avvenuta estinzione del
5 debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d‟ingiunzione.
Alla luce delle argomentazioni suesposte andrà, pertanto, rigettata l‟opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_1
Per il principio della soccombenza, e Parte_1 Parte_2
dovranno rifondere a parte opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 4.300,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da e con atto Parte_1 Parte_2
di citazione notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 1856/22 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data 3.05.22, che per Controparte_1
l‟effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 4.300,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 7.07.2025.
Il G.O.P.
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