Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 2265/2019
Oggi 27 marzo 2025 dinanzi al giudice dott. Stefania Ietti viene chiamata la causa R.G.
N. 2265/2019
Sono presenti in modalità telematica i difensori, i quali hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Il giudice decide la controversia dando lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 2265/2019
TRA
(C.F. , residente in Nola, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco De Colibus e Domenico De Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA), alla Via C. De Notaris n.10, come da procura in atti,
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del p.t. rappresentato CP_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, con il quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla Via Piazza Duomo n. 1, come da procura in atti e determina dirigenziale n.654 del
17.7.2019.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 per sentir accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità del CP_1 contributo ex lege n. 219/1981 per l'effetto condannare il CP_1 all'erogazione della somma di € 52.376,49, aggiornata a far data dal 2001.
Assumeva di essere proprietario dell'immobile sito in Nola alla Via Verdi n. 13 per successione paterna ed in virtù di atto di compravendita per notar Rep. N. Per_1
129045 del 19.12.2011.
Il 13.4.2006 il comunicava che con D.G.M. n. 90 del 23.2.2006 era CP_1 stato approvato l'elenco delle pratiche avente priorità, ai sensi della Legge n. 32/1992 e determinava il buono contributo in € 52.376,49 da corrispondere in suo favore, aggiornato al 9.2.2006, con i prezzi 2001.
Lamentando che nessuna somma gli era stata erogata, chiedeva la condanna dell'Ente alla corresponsione del contributo.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la infondatezza della CP_1 domanda stante l'inesigibilità del contributo per mancanza della necessaria copertura finanziaria, insistendo nel rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., in assenza di articolazione dei mezzi di prova la causa veniva rimessa per la decisione.
Il buono contributo rientra nel novero delle erogazioni pubbliche da erogare in base a criteri predisposti dalla legge a tutela della posizione dei singoli danneggiati che hanno consistenza di diritti soggettivi tutelabili innanzi al giudice ordinario (vedi Cass. SS.UU.
3103/95; 2224/94; 1082/91).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 2369/2002) hanno ribadito il consolidato orientamento secondo il quale le controversie promosse dai privati per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi ex L. 219/81, spettano alla cognizione del G.O.,
"vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi"; aggiungendo che tali controversie sono relative ad una "materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n.80 del 1998 e della successiva legge n.205 del 2000".
Tale orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. un. n. 466/2005) ed è pienamente condivisibile laddove argomenta in termini di assoluta estraneità del diritto al contributo a ciò che attiene "all'uso del territorio", che, invece, rileva al fine di determinare l'ambito di operatività della giurisdizione esclusiva del G.A., conseguente alle indicate innovazioni legislative.
La legge n. 32/1992, all'art. 3, attualmente applicabile, in ordine all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, ha sostituito al criterio cronologico della data di presentazione della domanda (previsto dalla l. 281 del
1981), quello delle priorità indicate dall'art. 3 della legge citata, lettere a), b) e c), che prevede: “2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (1); b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (1); c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. “I soggetti di cui al comma 1” sono quelli
“che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990” (cfr. comma 1 art. 3 cit.).
Trattasi di una norma di portata generale che si riferisce alla ripartizione di tutti i fondi necessari a completare la ricostruzione, senza distinzione tra immobili;
inoltre, il regime delle priorità dettato non ammette deroghe per espressa previsione (cfr. art. 3 , comma
2 prima parte).
Dunque, non residuano in capo all'amministrazione margini di discrezionalità, dovendo la stessa rispettare pedissequamente i criteri di cui alla l. 1992 n. 32 senza poter introdurre condizioni e/o requisiti aggiuntivi ovvero creare ulteriori categorie o sub categorie di priorità.
Il riconoscimento del diritto al contributo in capo all'attore è desumibile dai provvedimenti in atti emessi dallo stesso CP_1
La Corte di legittimità (S.U. n. 3849/2012, conf. n. 9856/2012) ha ribadito che la domanda di contributo si fonda su di un diritto soggettivo (S.U. 466/ 2005) il cui quantum si determina per legge sulla base della ripartizione della disponibilità finanziaria secondo i criteri di cui al citato art. 3 (Cass. 10693/2007; n.15783/2010).
Ha stabilito che, all'esito dell'istruttoria svolta dal è solo il che o CP_1 CP_1 assegna il contributo (D.Lgs. n. 76/1990, art. 19, comma 5) o lo indica, anche in difetto della provvista, nella somma spettante (art. 19, comma 7).
Ed in tal ultimo caso il decreto sindacale di "indicazione" della somma spettante, pur in assenza di disponibilità finanziarie, integra appieno una ipotesi di riconoscimento del contributo, la cui concreta erogazione è solo rinviata al momento della provvista. In definitiva, il decreto sindacale di indicazione del contributo, in mancanza di disponibilità finanziarie, di cui al D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 e trasfuso nel testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 19, comma 7, integra, in presenza del parere positivo della commissione di cui alla L. 14 maggio 1981, 219, art. 14 - presente nella specie - una fattispecie di riconoscimento del contributo medesimo, con mera riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso.
Nello specifico, non è contestato che in data 5.7.1983 il acquisiva al CP_1 proprio protocollo, al n. 8450 la domanda prodotta da dante causa Persona_2 dell'attore, con la quale chiedeva il contributo per la riparazione dell'immobile sito in
Nola alla Via Verdi n. 13, oggi Via Giacchino Bellini n. 110 ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n° 219/81 e successive modifiche, allegando la necessaria documentazione.
L'immobile in oggetto risultava interessato da una ordinanza di sgombero per le lesioni alle strutture portanti, come risultante da ordinanza n. 2900/ut, notificata il 10.4.1981, versata in produzione di parte attrice.
In data 13.4.2006, con nota prot. N. 6971 il Comune comunicava l'approvazione dell'elenco delle pratiche finanziabili e “che la pratica di cui in oggetto è stata inserita tra quelle aventi i requisiti di priorità ai sensi della legge n. 32/92 art. 3 comma 2 lett.
a) per un importo complessivo di € 52.376,49 aggiornato secondo le tabelle emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici”.
E'pacifico, per quanto sin qui detto, che il decreto sindacale di "indicazione" della somma spettante pur in assenza di disponibilità finanziarie integra appieno una ipotesi di riconoscimento del contributo, la cui concreta erogazione è solo rinviata al momento della provvista”.
Tuttavia, l'assegnazione e l'erogazione del contributo non è possibile in assenza di disponibilità finanziaria.
L'art. 19, commi 5,6 e 7 T.U. 1990/76 dispone che l'assegnazione effettiva del contributo è possibile solo in presenza di copertura finanziaria (comma 5 cit: “ Per gli interventi di ricostruzione….. in presenza delle disponibilità finanziarie il sindaco assegna il relativo contributo..”; comma 6 : “Per gli interventi di riparazione…..ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo…”; comma 7 :””In mancanza di disponibilità finanziaria il sindaco indica il contributo riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione ed assegnazione aggiornata del contributo stesso..”).
In altri termini, l'amministrazione ha sempre l'obbligo di determinare il contributo, ma la effettiva assegnazione e la concreta erogazione dello stesso sono subordinate all'esistenza delle necessarie e sufficienti disponibilità finanziarie costituite con le assegnazioni pluriennali dei fondi e che, quindi, il diritto al contributo si perfeziona definitivamente ed è tutelabile in termini di condanna al pagamento solo in presenza di tale ultimo requisito.
Ne consegue che in presenza di disponibilità finanziaria si ha effettiva assegnazione che non è altro che attribuzione di un contributo ad un soggetto, cui compete la contestuale disponibilità dello stesso e la conseguente utilizzabilità.
Peraltro, è necessario, ai fini dell'azionabilità del predetto diritto, sia che la pratica di ricostruzione sia in concreto finanziabile con la quota dei fondi destinata alla ricostruzione privata, sia che l'erogazione del contributo avvenga nel rigoroso rispetto delle priorità di cui alla L. n. 32/92, come sopra esposto.
In definitiva, il credito vantato dall'attore è certo ed è liquido ma non è esigibile, per mancanza di materiale disponibilità del fondo assegnato al CP_1
Tuttavia, l'amministrazione va condannata al pagamento del contributo già riconosciuto, al momento dell'indicato trasferimento di somme al per l'importo di € CP_1
52.376,49, da aggiornarsi come per legge.
Ogni ulteriore richiesta resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite vanno interamente compensate, tenuto conto della complessità della questione, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- accerta il diritto al contributo di parte attrice nell'importo indicato dal CP_1 in € 52.376,49, con priorità a), comma 2 legge n. 32/92;
- accerta l'obbligo del di liquidare a parte attrice l'indicato importo al CP_1 momento dell'avvenuto trasferimento dei fondi destinati alla ricostruzione privata per l'importo di € 52.376,49, da aggiornarsi come per legge.
- compensa tra le parti le spese di lite.
- Così deciso in Nola, 27.3.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti