Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2702 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DE CARLO ERMINIA
) con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. DE CARLO ERMINIA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) i figli minori e che manterranno l'attuale Per_1 Persona_2 residenza (presso l'immobile di proprietà del padre) saranno affidati ad entrambi i genitori, al fine di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi minori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori condivideranno conseguentemente i compiti inerenti la cura, l'educazione e l'istruzione di e 2) in relazione ai tempi di permanenza Per_1 Per_2 dei figli presso i genitori, questi convengono la collocazione paritetica alternata settimanale dei figli minori e , i quali pertanto Per_1 Per_2 trascorreranno una settimana con la madre e una settimana con il padre, presso le rispettive abitazioni;
3) i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno con la madre ed il padre, ad anni alterni, le feste natalizie (comprenderanno il giorno di Natale, Santo Stefano,
Capodanno), il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive Viola e potranno trascorrere con il padre 2 (due) Per_2 settimane, di cui 1 (una) continuativa e così anche con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Tali modalità,
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S.Biagio di Argenta (FE), nonché le spese relative al trasporto scolastico per la figlia la quale il prossimo anno scolastico Per_1 inizierà a frequentare la scuola secondaria di secondo grado. 8) Le spese straordinarie saranno sostenute dal sig. nella misura CP_2 del 100% , sino a che la sig.ra non avrà mutato e migliorato CP_1 la propria situazione lavorativa e reddituale, momento a decorrere dal quale le spese saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50%.
La sig.ra intenzionata ad intraprendere una nuova attività CP_1 lavorativa a tempo pieno che possa consentirle di percepire una maggiore retribuzione, sta provvedendo a contattare aziende presentando il proprio curriculum. 9) Le spese straordinarie dovranno pagina 2 di 4 essere previamente o meno concordate secondo la esemplificazione riportata nel Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia del 25.10.2017, al quale ci si riporta integralmente. 10) I ricorrenti dichiarano che il veicolo Renault Twingo tg. EM998CP cointestato , rimarrà in uso alla sig.ra 11) I ricorrenti CP_1 dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica fra loro intercorso e/o intercorrente e che rinunciano reciprocamente ad ogni forma di concorso nel mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti. 12) I ricorrenti convengono che l'Assegno Unico e/o qualsivoglia prestazione erogata a sostegno dei figli sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
- ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Argenta di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
- dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito prima d' ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi;
- dichiarare compensate le spese del presente procedimento.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiede l'adozione dei migliori provvedimenti all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 13/12/2024 i coniugi esponevano che in data 26/5/2013 avevano contratto matrimonio concordatario in Argenta;
che dall'unione erano nati i figli e minorenni;
che con sentenza del 30/4/2024 il Per_1 Per_2
Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso.
L'udienza veniva svolta il giorno 28/1/2025 in forma figurata in considerazione della richiesta formulata dai coniugi nel ricorso personalmente sottoscritto e di quanto ribadito dai coniugi nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, idonee a tutelare gli interessi della prole (il cui ascolto non appare necessario in considerazione del contenuto dell'accordo).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Argenta in data 26/5/2013 da e Controparte_1
pagina 3 di 4 e trascritto al numero 6 parte II serie A del Controparte_2 registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Argenta di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 28 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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