Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/03/2022, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2022
N. 00202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Brindisi, Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia e Dipartimento di Prevenzione A.S.L.
BR/1, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS-, notificata il 24.12.2021 - recante il seguente oggetto “: Discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla Contrada -OMISSIS-- Società -OMISSIS-S.p.A, (incorporante -OMISSIS-S.r.l.) - Sig. -OMISSIS- -Procedura NT -OMISSIS- Ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lvo. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, con cui è stato intimato al ricorrente l’esecuzione di interventi di bonifica del predetto sito inquinato, inclusa la ricostituzione delle garanzie finanziarie prescritte, nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to D. Giugni e avv.to T. Ascesi.
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ritenuto che la Provincia di Brindisi abbia esaustivamente accertato che la discarica allocata nel sito oggetto dell’ordinanza di bonifica epigrafata (e dismessa da tempo) risulta essere stata, sia pure a diverso titolo e per diversi periodi, gestita dal ricorrente (a partire dal 1998), con la qualifica di amministratore o comunque soggetto gestore sostanziale del cd. fattore della produzione, stante la legale rappresentanza dello stesso della Società -OMISSIS-- -OMISSIS- e, a seguito dell’incorporazione di quest’ultima, della Società -OMISSIS-S.p.A (ancora iscritta nel Registro delle Imprese e all’interno della quale il sig. -OMISSIS- è stato dal 4.3.2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 19.04.2011 nominato Liquidatore della Società), nonchè della -OMISSIS- in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico della medesima Società dal 2.1.2018 (oggi -OMISSIS-S.p.A.). Da tanto discende che, verificatosi il danno ambientale, secondo il principio del “più probabile che non” allo stesso ricorrente correttamente risulta imputata, da parte della Provincia di Brindisi, la responsabilità “commissiva” del danno medesimo, non emergendo evidenti o ragionevoli cause di esclusione di tale responsabilità;
Osservato che, anche nel caso di fusione per incorporazione di Società di capitali, l’acquirente subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare (Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 10/2019) e, quanto alla responsabilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., gli amministratori in conseguenza del potere di rappresentanza generale, ai sensi dell’art. 2476 c.c. sono solidalmente responsabili verso la Società e verso terzi soggetti dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, fra cui anche gli obblighi ambientali e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, appare evidente il ruolo attivo e gestorio svolto dal sig. -OMISSIS- senza soluzione di continuità nelle varie compagini societarie (madri e operative) che si sono succedute nel tempo; quanto alla eventuale dedotta responsabilità della EL NT della -OMISSIS-S.p.A. a far data dal 23.7.2015 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 12.06.2018 (data di rinuncia all’acquisizione del terreno de quo ai sensi dell’art.104 - ter L.F.), la stessa (ove esistente), comunque, “non elide la responsabilità della società o dei soggetti che, agendo per essa, hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l’ambiente” (in tal senso Consiglio di Stato n.4383/2021), tanto più che non risulta affatto che la EL NT (peraltro non intimata nel presente giudizio) abbia gestito o si sia intromessa in alcun modo nella gestione della discarica de qua.
Considerato che, quanto alla contestata richiesta di ricostituzione delle garanzie finanziarie nella misura stabilita con le deliberazioni di Giunta Provinciale n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, l’art.9 del D. Lgs. n. 36/2003 stabilisce la necessità della prestazione, da parte del gestore della discarica, di idonee garanzie finanziarie al fine di assicurare oltre che l'attivazione e la gestione operativa della discarica, anche le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica al fine di assicurare una elevata protezione ambientale; nella fattispecie, l’escussione della polizza nei confronti del fidejussore-OMISSIS-non è andata a buon fine;
Ritenuto altresì che l’accertamento dell’inquinamento della falda sottostante la discarica de qua risulta sufficientemente dimostrato da parte della Provincia di Brindisi tramite il richiamo alle analisi effettuate (nel 2017) da A.R.P.A. Puglia;
Ritenuto che appare del tutto irrilevante ai fini di causa la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui la titolarità del capitale sociale di -OMISSIS-S.p.A. sarebbe pervenuta a -OMISSIS-nel dicembre 2018; a ciò aggiungasi che l’inquinamento accertato dalla Provincia di Brindisi appare ragionevolmente imputabile a periodi pregressi.
Ritenuto che stante la ragionevolezza del costrutto argomentativo seguito dalla P.A. Provinciale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba prevalere quello di carattere ambientale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO