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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9410/2024 RG, introdotta da
(CARSOLI (AQ), 06/04/1950), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ADDARI SILVIA;
(ROMA (RM), 04/10/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ADDARI SILVIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/07/1977 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati per mutuo consenso e nel rispetto
reciproco.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via Pietro Verri n. 13 la cui
proprietà è della sig.ra resta in uso alla stessa, la quale se Parte_1
ne assume tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria;
oltre
all'impegno di corrispondere per intero la retta del mutuo gravante sulla
casa coniugale pari ad € 800,00 al mese.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 100,00 (cento) a titolo di assegno di
[...]
mantenimento, con decorrenza dal mese di giugno 2024, con versamento a
mezzo bonifico alle coordinate della sig.ra Pt_1
4. Il sig. CO ha già lasciato l'abitazione coniugale di CP_1
Roma, Via Pietro Verri n.13 e si è trasferito presso l'abitazione sita in
Amatrice, Frazione Voceto n. 48, di proprietà della sig.ra e del sig. Pt_1
al 50% ciascuno. Lo stesso rimarrà presso quest'ultima abitazione CP_1
a titolo gratuito fino al 30 maggio 2025 quando i coniugi decideranno
congiuntamente di regolamentare l'uso e il possesso dell'immobile, di
proprietà al 50% tra loro. Il sig. AC provvederà al pagamento di tutte
le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile da lui occupato e si impegnerà altresì all'integrale pagamento dell'imposta IMU gravante
sull'immobile, fino alla data di rilascio dello stesso.
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutte le
altre pendenze e di non avere null'altro a che pretendere uno dall'altro.
6. Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 473 – bis. 51 che intendono
avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,
dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui
all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le
parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9410/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CARSOLI (AQ), 06/04/1950) e (ROMA (RM), Controparte_1
04/10/1949) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
25/07/1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 2283, Parte I, Serie 01, Anno 1977, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9410/2024 RG, introdotta da
(CARSOLI (AQ), 06/04/1950), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ADDARI SILVIA;
(ROMA (RM), 04/10/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ADDARI SILVIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/07/1977 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati per mutuo consenso e nel rispetto
reciproco.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via Pietro Verri n. 13 la cui
proprietà è della sig.ra resta in uso alla stessa, la quale se Parte_1
ne assume tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria;
oltre
all'impegno di corrispondere per intero la retta del mutuo gravante sulla
casa coniugale pari ad € 800,00 al mese.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 100,00 (cento) a titolo di assegno di
[...]
mantenimento, con decorrenza dal mese di giugno 2024, con versamento a
mezzo bonifico alle coordinate della sig.ra Pt_1
4. Il sig. CO ha già lasciato l'abitazione coniugale di CP_1
Roma, Via Pietro Verri n.13 e si è trasferito presso l'abitazione sita in
Amatrice, Frazione Voceto n. 48, di proprietà della sig.ra e del sig. Pt_1
al 50% ciascuno. Lo stesso rimarrà presso quest'ultima abitazione CP_1
a titolo gratuito fino al 30 maggio 2025 quando i coniugi decideranno
congiuntamente di regolamentare l'uso e il possesso dell'immobile, di
proprietà al 50% tra loro. Il sig. AC provvederà al pagamento di tutte
le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile da lui occupato e si impegnerà altresì all'integrale pagamento dell'imposta IMU gravante
sull'immobile, fino alla data di rilascio dello stesso.
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutte le
altre pendenze e di non avere null'altro a che pretendere uno dall'altro.
6. Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 473 – bis. 51 che intendono
avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,
dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui
all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le
parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9410/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CARSOLI (AQ), 06/04/1950) e (ROMA (RM), Controparte_1
04/10/1949) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
25/07/1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 2283, Parte I, Serie 01, Anno 1977, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi