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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 749/2024 promossa da:
P.I. ) con sede legale in 08100 Nuoro (NU) Via Straullu n° 35, in Parte_1 P.IVA_1 persona del proprio rappresentante legale pro tempore ing. , con sede legale in Parte_2
Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Manso (c.f. ), C.F._1 giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, parte opponente contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Serra, Controparte_1 P.IVA_2 presso il cui studio in Nuoro, Via Leonardo Da Vinci 4, è elettivamente domiciliata;
parte opposta
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) in via cautelare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) nel merito, in via principale, per i motivi esposti nel ricorso dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta ovvero annullarla in quanto infondata ed illegittima;
c) nel merito, in subordine, riformare e/o modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta, con applicazione del minimo edittale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta:
La , pertanto, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con Controparte_1 la compensazione delle spese del giudizio
**
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 del Dlgs 150/2011, depositato in data 08.07.2024, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26/2024/Reg. del 06/06/2024, notificata in data 7.6.2024, con la quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di euro 3.794,00, per la violazione dell'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 comma 3 della Disciplina regionale degli scarichi:
1) per aver effettuato l'interruzione del ciclo depurativo in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 9 della Disciplina regionale degli scarichi e di cui al predetto punto 4.2 lett. i) della determinazione n. 897 del 20/04/2012. 4.2 lett. g) per mancata comunicazione dell'avvenuto ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione;
2) per non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 9 della Disciplina regionale degli scarichi;
infatti, è stato effettuato uno scarico non autorizzato nel Rio Frummene di acque reflue senza aver richiesto la prescritta autorizzazione provvisoria ai sensi del medesimo articolo;
3) per non aver garantito il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione per il periodo dal 08/09/2014 al 14/10/2014;
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione Pt_1 del diritto a riscuotere le somme dovute ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 689/1981, essendo passati più di cinque anni tra l'accertamento della contestata violazione amministrativa e la data di adozione della ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'infondatezza dell'illecito contestato.
Con comparsa del 27 gennaio 2025, si è costituita in giudizio la , eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 28 gennaio 2025, la causa è stata rinviata per la decisione in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza all'udienza del 22.04.2025 e successivamente rimessa sul ruolo, con ordinanza del 28.06.2025, stante il rigetto dell'eccezione, per la trattazione nel merito;
All'udienza dell'11.11.2025, parte opponente ha confermato le proprie conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, mentre parte opposta ha dato atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il giudice ha rinviato per la decisione all'udienza del 09.12.2025, da svolgersi con le forme della trattazione scritta, come da separato decreto ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la con ordinanza n. 37/2025 REG. del 22 Controparte_1 agosto 2025 versata in atti ha annullato l'Ordinanza Ingiunzione n. 26/2024, oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che, in ordine alla presente controversia, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
La presente pronuncia sarà limitata, pertanto, alla sola decisione in ordine alla condanna alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata dopo quasi dieci anni dall'accertamento della presunta violazione, avvenuta nel corso del sopralluogo del 20.11.2014. Dalla data dell'accertamento della violazione alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, perfezionatasi in data 07.06.2024, alcun atto interruttivo è stato notificato, con conseguente estinzione della sanzione per intervenuta prescrizione.
Come è noto, l 'art. 28 della Legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'art. 2943 c.c. prevede, a sua volta, che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso
o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri” (comma 4).
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata decorsi nove anni dall'inizio dell'accertamento e che non sia intervenuto, nelle more, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve condividersi infatti la difesa dispiegata da secondo cui l'intervenuta audizione del Pt_1 dott. in rappresentanza della da parte del funzionario Controparte_2 CP_3 Parte_1 dell' , intervenuta in data 27.6.2019, non Controparte_4 costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione, atteso che la Suprema Corte, ha chiarito che
“in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (..) In ragione di quanto precede, la Corte d'appello non avrebbe potuto reputare l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (Sez.2, n. 787 del 12 gennaio 2022; Sez. 2, n. 28238 del 26 novembre 2008).” (Cass. n. 13046/2023, la quale ha richiamato le più risalenti n. 15631/2006 e n. 5798/2005).
Sulla scorta del principio sopra richiamata, l'opposizione deve ritenersi fondata. *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la compensazione nemmeno parziale atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata in data 07.06.2024, dopo quasi dieci anni dall'accertamento della violazione e quando l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato risultava ormai consolidato.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.100,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di he Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre a spese esenti, spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Nuoro, in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 749/2024 promossa da:
P.I. ) con sede legale in 08100 Nuoro (NU) Via Straullu n° 35, in Parte_1 P.IVA_1 persona del proprio rappresentante legale pro tempore ing. , con sede legale in Parte_2
Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Manso (c.f. ), C.F._1 giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, parte opponente contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Serra, Controparte_1 P.IVA_2 presso il cui studio in Nuoro, Via Leonardo Da Vinci 4, è elettivamente domiciliata;
parte opposta
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) in via cautelare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) nel merito, in via principale, per i motivi esposti nel ricorso dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta ovvero annullarla in quanto infondata ed illegittima;
c) nel merito, in subordine, riformare e/o modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta, con applicazione del minimo edittale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta:
La , pertanto, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con Controparte_1 la compensazione delle spese del giudizio
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 del Dlgs 150/2011, depositato in data 08.07.2024, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26/2024/Reg. del 06/06/2024, notificata in data 7.6.2024, con la quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di euro 3.794,00, per la violazione dell'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 comma 3 della Disciplina regionale degli scarichi:
1) per aver effettuato l'interruzione del ciclo depurativo in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 9 della Disciplina regionale degli scarichi e di cui al predetto punto 4.2 lett. i) della determinazione n. 897 del 20/04/2012. 4.2 lett. g) per mancata comunicazione dell'avvenuto ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione;
2) per non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 9 della Disciplina regionale degli scarichi;
infatti, è stato effettuato uno scarico non autorizzato nel Rio Frummene di acque reflue senza aver richiesto la prescritta autorizzazione provvisoria ai sensi del medesimo articolo;
3) per non aver garantito il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione per il periodo dal 08/09/2014 al 14/10/2014;
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione Pt_1 del diritto a riscuotere le somme dovute ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 689/1981, essendo passati più di cinque anni tra l'accertamento della contestata violazione amministrativa e la data di adozione della ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'infondatezza dell'illecito contestato.
Con comparsa del 27 gennaio 2025, si è costituita in giudizio la , eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 28 gennaio 2025, la causa è stata rinviata per la decisione in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza all'udienza del 22.04.2025 e successivamente rimessa sul ruolo, con ordinanza del 28.06.2025, stante il rigetto dell'eccezione, per la trattazione nel merito;
All'udienza dell'11.11.2025, parte opponente ha confermato le proprie conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, mentre parte opposta ha dato atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il giudice ha rinviato per la decisione all'udienza del 09.12.2025, da svolgersi con le forme della trattazione scritta, come da separato decreto ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la con ordinanza n. 37/2025 REG. del 22 Controparte_1 agosto 2025 versata in atti ha annullato l'Ordinanza Ingiunzione n. 26/2024, oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che, in ordine alla presente controversia, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
La presente pronuncia sarà limitata, pertanto, alla sola decisione in ordine alla condanna alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata dopo quasi dieci anni dall'accertamento della presunta violazione, avvenuta nel corso del sopralluogo del 20.11.2014. Dalla data dell'accertamento della violazione alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, perfezionatasi in data 07.06.2024, alcun atto interruttivo è stato notificato, con conseguente estinzione della sanzione per intervenuta prescrizione.
Come è noto, l 'art. 28 della Legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'art. 2943 c.c. prevede, a sua volta, che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso
o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri” (comma 4).
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata decorsi nove anni dall'inizio dell'accertamento e che non sia intervenuto, nelle more, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve condividersi infatti la difesa dispiegata da secondo cui l'intervenuta audizione del Pt_1 dott. in rappresentanza della da parte del funzionario Controparte_2 CP_3 Parte_1 dell' , intervenuta in data 27.6.2019, non Controparte_4 costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione, atteso che la Suprema Corte, ha chiarito che
“in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (..) In ragione di quanto precede, la Corte d'appello non avrebbe potuto reputare l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (Sez.2, n. 787 del 12 gennaio 2022; Sez. 2, n. 28238 del 26 novembre 2008).” (Cass. n. 13046/2023, la quale ha richiamato le più risalenti n. 15631/2006 e n. 5798/2005).
Sulla scorta del principio sopra richiamata, l'opposizione deve ritenersi fondata. *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la compensazione nemmeno parziale atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata in data 07.06.2024, dopo quasi dieci anni dall'accertamento della violazione e quando l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato risultava ormai consolidato.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.100,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di he Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre a spese esenti, spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Nuoro, in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis