Articolo 9 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
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19 maggio 1981
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19 aprile 1984
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21 gennaio 1988
Art. 9. (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione).

Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione.
La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell' articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.
La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.
Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria.
Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.
Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.
Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito. (2) (6) ((16))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 , ha disposto (con l'art. 6-bis) che "i limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80 , ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "il contributo per la ricostruzione di cui all' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento".

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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474 , convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 23) che "il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988".
Entrata in vigore il 21 gennaio 1988
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