CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
RC ADELE, EL
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la Ricorrente_1 – medico chirurgo specializzato in chirurgia estetica - ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2018 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale II di Milano a seguito dell'individuazione di redditi da lavoro per compensi professionali - soggetti ad IVA - non denunciati per complessivi € 585.000,00, nonché di ulteriori redditi per
€ 341.200,00 totali, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR, ed anch'essi fiscalmente non dichiarati.
Tali proventi erano stati evidenziati dalla Guardia di Finanza di Milano (a ciò autorizzata dalla locale Procura della Repubblica) nell'ambito di un'indagine penale correlata all'imputazione della Ricorrente_1 – in concorso con il marito Nominativo_1 – del reato di truffa ai danni di tale Nominativo_2, cui aveva fatto seguito la sentenza di condanna n. 4740/23 emessa dal Tribunale di Milano, confermata in grado di appello.
Le risultanze dell'operato della G.d.F. erano fatte proprie dall'Ufficio, che procedeva all'emissione di plurimi avvisi di accertamento nei confronti della Ricorrente_1 e del Nominativo_1 - per gli anni d'imposta dal 2013 fino al 2018 in questione – i quali hanno formato tutti oggetto di impugnazioni tutt'ora pendenti dinanzi autorità giudiziarie di diverso grado.
Le contestazioni mosse dalla Ricorrente_1 con l'odierno ricorso si incentrano sulla natura dei redditi come sopra accertati dalla DP II di Milano - i quali, secondo la ricorrente, erano nella loro totalità riconducibili a prezzo della vendita di beni patrimoniali quali gioielli ed orologi, cui essa si era determinata in ragione della contrazione dei propri introiti professionali dovuti alla vicenda penale in cui si era trovata coinvolta - nonché sulla relativa irrilevanza dal punto di vista fiscale, posto che conseguivano ad attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsivoglia organizzazione produttiva, e quindi in nessun modo rapportabile ad un'attività commerciale.
Per tutte tali ragioni la Ricorrente_1 – che escludeva in ogni caso la soggezione ad IVA dei proventi della professione esercitata, in quanto correlati ad interventi di chirurgia estetica esenti da imposta - instava pertanto per il conclusivo annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia convenuta depositando atto di articolate controdeduzioni con cui eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze, confermando la correttezza del proprio operato;
l'Ufficio concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Indi, respinta l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente e da questa depositata memoria con richiesta di ammissione di prove testimoniali, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve invero preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità delle prove orali dedotte dalla Ricorrente_1 con la memoria difensiva in atti, risultando esse prive del requisito della decisività ai fini del giudizio, richiesto dall'art. 7 della
Legge n. 212/00 come da ultimo novellato.
Posto che i capitoli di prova per testi articolati dalla ricorrente hanno ad oggetto circostanze volte a individuare il rapporto sottostante taluni pagamenti eseguiti in favore della Ricorrente_1 a mezzo di assegni bancari, il fatto che tali circostanze si trovino ad essere in buona parte contrastanti con le risultanze di detti assegni, nonostante queste ultime debbano ritenersi pacifiche in causa - poichè in nessun modo contestate dalla ricorrente – è infatti tale da ostare conclusivamente al relativo rilievo ai fini del decidere.
Ciò premesso, si osserva che gli elementi posti dall'Ufficio a base dell'avviso di accertamento sono tali da offrire adeguati riscontri all'individuazione dei maggiori redditi imponibili conseguiti dalla contribuente.
Ed invero: a) quanto ai proventi per complessivi € 585.000,00: La somma in oggetto
è portata - per € 500.000,00 totali - da due assegni dell'importo di € 250.000,00 ciascuno, versati da Nominativo_3 e (per conto di quest'ultima) da Nominativo_4, mentre i restanti € 85.000,00 risultano corrisposti con due assegni per € 40.000,00 e € 45.000,00 emessi dalla s.r.l. Società_1 . Questi ultimi assegni recano l'indicazione della causale “fattura Nominativo_5”, mentre la causale dei primi due assegni fa riferimento ad un “pagamento terza rata” - per quello versato dal Nominativo_4 – ed a un'”ultima rata intervento chirurgico” quello pagato direttamente dalla Nominativo_3. Esaminando dapprima gli assegni di maggiore importo, si osserva che a fronte delle relative risultanze, la Ricorrente_1 ne ha eccepito l'imputazione al pagamento del residuo prezzo di acquisto da parte della Nominativo_3 di un paio di orecchini con diamanti per complessivi 16 carati - alla stessa venduti per il considerevole importo di € 1.500.000,00, da versarsi ratealmente entro il 31-12-2017 - come da scrittura privata in data 10-10-2016, prodotta in giudizio.
Orbene, premesso che tale scrittura risulta pacificamente priva del requisito della data certa, gli elementi di contrasto fra il relativo contenuto e quello dei menzionati assegni evidenziabili circa sia i tempi che la causale, suffraga la valutazione di inidoneità di valida prova in contrario che al proposito deve esprimersi. Atteso che l'accertamento fiscale eseguito sulla base di risultanze bancarie comporta l'inversione dell'onere della prova
(in tal senso, fra le altre, Cass. 27301/23) a carico del contribuente - il quale deve pertanto dimostrare che le movimentazioni prese in esame a suo carico non attengono ad operazioni imponibili – va invero rilevato come il fatto che il pagamento rateale previsto in scrittura doveva concludersi entro il 31-12-2017 - mentre entrambi gli assegni di cui sopra sono stati versati nel successivo 2018, e precisamente il 12 -2-2018 ed il
1°-6-2018, nonchè il fatto che uno di essi rechi la causale (peraltro indicata dalla stessa presunta acquirente Nominativo_3) di ultima rata del pagamento di un intervento chirurgico, siano di per sé soli tali da ostare alla individuazione della vendita di cui alla scrittura privata del 10-10-2016 quale rapporto sottostante di detto versamento. Una valutazione siffatta risulta poi rafforzata dall'assoluta singolarità che la transazione dedotta dalla Ricorrente_1 presenta, e cioè che una cessione di gioie di così ingente valore non sia accompagnata da qualsivoglia documentazione in merito al relativo acquisto da parte della venditrice ovvero dalla perizia solitamente richiesta dall'acquirente per accertare l'effettiva corrispondenza del bene al prezzo preteso.
La mancanza di questa o altra documentazione atta a contrastare efficacemente le cennate risultanze degli assegni di cui sopra contribuisce a ritenere inidoneo il mero contenuto della scrittura del 10-10-2016 a suffragarne la riconducibilità alla cessione dedotta dalla ricorrente, con la conseguenza che le risultanze predette (nella loro oggettività: si pensi all'imputazione espressa di parte del pagamento delle somme in questione ad un intervento chirurgico, da ritenere ancor più rilevante in quanto compiuta dalla stessa
Nominativo_3, e cioè dalla parte debitrice nel rapporto obbligatorio inter partes) appaiono conclusivamente tali da offrire adeguato riscontro ai rilievi dell'Ufficio. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto al residuo importo di € 85.000,00 oggetto di due assegni versati dalla s.r.l. Società_1 a fronte di una “fattura Nominativo_5”, in merito al quale il rapporto sottostante di cessione dedotto dalla Ricorrente_1 avrebbe avuto ad oggetto un orologio Rolex venduto per il 50% alla predetta società e per il residuo 50% a tale Nominativo_6, per il prezzo di € 175.000,00. La documentazione fornita dalla ricorrente a supporto di tale deduzione è costituita da una scrittura privata
(anch'essa priva di data certa) sottoscritta dal Nominativo_6 il 7-1-2025, e cioè non solo a moti anni di distanza dalla data della transazione – fatta risalire al 25-5-2018: cfr. scrittura in atti – ma in epoca altresì successiva alla formulazione da parte della DP II dei rilievi confluiti nell'atto impositivo oggetto della presente impugnazione.
Orbene, atteso che non risulta – ancora una volta - in alcun modo documentato dalla Ricorrente_1 l'acquisto del bene oggetto di cessione, mentre la quota di prezzo asseritamente a carico della Società_1 (€ 88.500,00) risulta di importo superiore a quello degli assegni da questa versati, non può non rimarcarsi il contrasto fra quanto sostenuto dalla contribuente e la causale “fattura Nominativo_5” riportata negli assegni predetti, in ordine alla quale nessuna giustificazione essa ha peraltro fornito.
Posto invero che doveva individuarsi nella medesima Ricorrente_1 – in quanto beneficiaria del pagamento – il soggetto che aveva emesso la fattura menzionata nella causale di cui sopra, tale fattura non solo non è stata allegata dalla ricorrente, ma questa ha altresì omesso di fornire chiarimenti ovvero giustificazioni in proposito, limitandosi a produrre in giudizio solo la scrittura privata del 7-1-2025.
Tutti tali elementi vanno del resto considerati con l'assoluta mancanza di allegazioni da parte della medesima Ricorrente_1 circa i dati identificativi della predetta Società_1 - di cui non è stato quindi possibile accertare la partita IVA, la sede e nemmeno l'attività svolta – ovvero circa il rapporto fra la società e il Nominativo_5 citato nella causale che è pure dato ricavare dal contenuto della scrittura privata del 7-1-2025 sottoscritta dal Nominativo_6 (cfr. il contenuto del documento, in atti).
A tutto ciò consegue che anche con riferimento all'importo di € 85.000,00 deve concludersi per l'inattendibilità di quanto opposto dalla ricorrente ai rilievi formulati dall'Ufficio, del quale va pertanto confermata l'imputazione della complessiva somma di € 585.000,00 in esame a compensi di carattere professionale non dichiarati dalla Ricorrente_1.
Tale imputazione risulta del resto comprovata dalla più volte citata causale dell'assegno di € 250.000,00 versato dalla Nominativo_3, mentre deve fondatamente ritenersi applicabile anche per le somme corrisposte dalla Società_1, e ciò sulla scorta della reiterata percezione di compensi professionali da parte della ricorrente con la volontà di sottrarli ad imposizione rilevata sia dai giudici della sentenza penale di condanna n. 4740/23 emessa dal Tribunale di Milano, sia dai giudici della sez. 15 di questa CGT nella sentenza n.
2891/25 di cui l'Ufficio ha prodotto il dispositivo. Ciò posto, deve ribadirsi in questa sede la soggezione ad
IVA dei proventi predetti.
Pur nella totale assenza di elementi che consentano lo specifico accertamento della tipologia delle prestazioni da ritenersi in proposito fornite dalla Ricorrente_1 nell'esercizio della propria professione di chirurgo estetico – così indicata a pag. 3 del ricorso introduttivo – si osserva invero che l'esenzione da imposta dalla stessa invocata è rimasta indimostrata quanto al presupposto dell'intrinseca natura sanitaria di tali prestazioni.
Si vuole con ciò rimarcare che gli interventi di mero carattere estetico – finalizzati quindi al solo abbellimento della persona, senza correlarsi agli aspetti di prevenzione, diagnosi e terapia sottesi alla disposizione di cui all'art 10 comma 1 punto 18 del DPR n. 633/72 – sono da ritenersi soggetti ad imposta, in quanto intrinsecamente privi della valenza di prestazione sanitaria o extrasanitaria (cfr. ex plurimis in tal senso Cass.
n. 27947/21, senza pertanto che rilevi in proposito la recente Risoluzione n.42/E del 12.6.2025 richiamata dalla ricorrente nella memoria difensiva,poichè emessa con riferimento a a quegli interventi di chirurgia estetica già esenti da IVA in ragione della loro specifica portata sanitaria).
Ribadito pertanto l'avviso impugnato anche quanto all'IVA accertata come dovuta, si osserva infine b) quanto ai proventi per complessivi € 341.200,00 quel che segue. L'importo in questione è costituito – quanto ad € 175.000,00 - dal prezzo di vendita dell'orologio Rolex acquistato dal
Nominativo_6 di cui alla scrittura privata da questi sottoscritta, e quanto al residuo di € 166.200,00 dal corrispettivo di 13 cessioni di orologi e gioielli a terzi fra cui società operatrici nel settore, effettuate dalla Ricorrente_1 nell'arco di meno di tre mesi, dal 19-9-2018 all'11-12-2018. Atteso che di tali proventi è incontestata la provenienza dalle vendite predette - cui la ricorrente, secondo quanto da essa sostenuto in giudizio, si sarebbe trovata costretta a seguito della diminuzione di entrate conseguita alla vicenda penale che l'aveva coinvolta – si osserva come sia controversa solo la relativa natura di redditi imponibili (accertata dall'Ufficio in forza dell'art. 67 comma 1 lett i) TUIR), avendone la Ricorrente_1 eccepito in contrario l'irrilevanza dal punto di vista fiscale, per scaturire da un'attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsiasi supporto di carattere organizzativo.
Militano tuttavia, a contrasto delle deduzioni della contribuente, lo stesso numero e la frequenza delle transazioni in esame, la cui reiterazione in un arco temporale oggettivamente limitato imponeva peraltro la specifica prova della relativa riconducibilità ad esigenze economiche particolarmente pressanti, tanto da necessitare - pur nell'ambito della contrazione degli introiti professionali lamentata – una rilevante quantità di cessioni siffatta. Nessuna prova ha però in proposito fornito la Ricorrente_1 la quale – omettendo di allegare, anche in relazione ai beni oggetto delle vendite di specie, qualsivoglia elemento di riscontro circa il prezzo di acquisto da parte sua - non ha offerto alcun utile elemento per poter formulare valutazioni neppure circa la pretesa qualificazione di “svendita” in proposito sostenuta. Ne consegue la fondatezza del rilievo di imponibilità dei proventi conseguiti dalle transazioni di specie, da qualificarsi pertanto come redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR.
Alla luce di tutto quanto precede, l'accertamento eseguito dell'Ufficio deve conclusivamente confermarsi in questa sede, con susseguente rigetto del ricorso.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese
- liquidate in € 15.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
RC ADELE, EL
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1048872024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la Ricorrente_1 – medico chirurgo specializzato in chirurgia estetica - ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2018 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale II di Milano a seguito dell'individuazione di redditi da lavoro per compensi professionali - soggetti ad IVA - non denunciati per complessivi € 585.000,00, nonché di ulteriori redditi per
€ 341.200,00 totali, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR, ed anch'essi fiscalmente non dichiarati.
Tali proventi erano stati evidenziati dalla Guardia di Finanza di Milano (a ciò autorizzata dalla locale Procura della Repubblica) nell'ambito di un'indagine penale correlata all'imputazione della Ricorrente_1 – in concorso con il marito Nominativo_1 – del reato di truffa ai danni di tale Nominativo_2, cui aveva fatto seguito la sentenza di condanna n. 4740/23 emessa dal Tribunale di Milano, confermata in grado di appello.
Le risultanze dell'operato della G.d.F. erano fatte proprie dall'Ufficio, che procedeva all'emissione di plurimi avvisi di accertamento nei confronti della Ricorrente_1 e del Nominativo_1 - per gli anni d'imposta dal 2013 fino al 2018 in questione – i quali hanno formato tutti oggetto di impugnazioni tutt'ora pendenti dinanzi autorità giudiziarie di diverso grado.
Le contestazioni mosse dalla Ricorrente_1 con l'odierno ricorso si incentrano sulla natura dei redditi come sopra accertati dalla DP II di Milano - i quali, secondo la ricorrente, erano nella loro totalità riconducibili a prezzo della vendita di beni patrimoniali quali gioielli ed orologi, cui essa si era determinata in ragione della contrazione dei propri introiti professionali dovuti alla vicenda penale in cui si era trovata coinvolta - nonché sulla relativa irrilevanza dal punto di vista fiscale, posto che conseguivano ad attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsivoglia organizzazione produttiva, e quindi in nessun modo rapportabile ad un'attività commerciale.
Per tutte tali ragioni la Ricorrente_1 – che escludeva in ogni caso la soggezione ad IVA dei proventi della professione esercitata, in quanto correlati ad interventi di chirurgia estetica esenti da imposta - instava pertanto per il conclusivo annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia convenuta depositando atto di articolate controdeduzioni con cui eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze, confermando la correttezza del proprio operato;
l'Ufficio concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Indi, respinta l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente e da questa depositata memoria con richiesta di ammissione di prove testimoniali, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve invero preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità delle prove orali dedotte dalla Ricorrente_1 con la memoria difensiva in atti, risultando esse prive del requisito della decisività ai fini del giudizio, richiesto dall'art. 7 della
Legge n. 212/00 come da ultimo novellato.
Posto che i capitoli di prova per testi articolati dalla ricorrente hanno ad oggetto circostanze volte a individuare il rapporto sottostante taluni pagamenti eseguiti in favore della Ricorrente_1 a mezzo di assegni bancari, il fatto che tali circostanze si trovino ad essere in buona parte contrastanti con le risultanze di detti assegni, nonostante queste ultime debbano ritenersi pacifiche in causa - poichè in nessun modo contestate dalla ricorrente – è infatti tale da ostare conclusivamente al relativo rilievo ai fini del decidere.
Ciò premesso, si osserva che gli elementi posti dall'Ufficio a base dell'avviso di accertamento sono tali da offrire adeguati riscontri all'individuazione dei maggiori redditi imponibili conseguiti dalla contribuente.
Ed invero: a) quanto ai proventi per complessivi € 585.000,00: La somma in oggetto
è portata - per € 500.000,00 totali - da due assegni dell'importo di € 250.000,00 ciascuno, versati da Nominativo_3 e (per conto di quest'ultima) da Nominativo_4, mentre i restanti € 85.000,00 risultano corrisposti con due assegni per € 40.000,00 e € 45.000,00 emessi dalla s.r.l. Società_1 . Questi ultimi assegni recano l'indicazione della causale “fattura Nominativo_5”, mentre la causale dei primi due assegni fa riferimento ad un “pagamento terza rata” - per quello versato dal Nominativo_4 – ed a un'”ultima rata intervento chirurgico” quello pagato direttamente dalla Nominativo_3. Esaminando dapprima gli assegni di maggiore importo, si osserva che a fronte delle relative risultanze, la Ricorrente_1 ne ha eccepito l'imputazione al pagamento del residuo prezzo di acquisto da parte della Nominativo_3 di un paio di orecchini con diamanti per complessivi 16 carati - alla stessa venduti per il considerevole importo di € 1.500.000,00, da versarsi ratealmente entro il 31-12-2017 - come da scrittura privata in data 10-10-2016, prodotta in giudizio.
Orbene, premesso che tale scrittura risulta pacificamente priva del requisito della data certa, gli elementi di contrasto fra il relativo contenuto e quello dei menzionati assegni evidenziabili circa sia i tempi che la causale, suffraga la valutazione di inidoneità di valida prova in contrario che al proposito deve esprimersi. Atteso che l'accertamento fiscale eseguito sulla base di risultanze bancarie comporta l'inversione dell'onere della prova
(in tal senso, fra le altre, Cass. 27301/23) a carico del contribuente - il quale deve pertanto dimostrare che le movimentazioni prese in esame a suo carico non attengono ad operazioni imponibili – va invero rilevato come il fatto che il pagamento rateale previsto in scrittura doveva concludersi entro il 31-12-2017 - mentre entrambi gli assegni di cui sopra sono stati versati nel successivo 2018, e precisamente il 12 -2-2018 ed il
1°-6-2018, nonchè il fatto che uno di essi rechi la causale (peraltro indicata dalla stessa presunta acquirente Nominativo_3) di ultima rata del pagamento di un intervento chirurgico, siano di per sé soli tali da ostare alla individuazione della vendita di cui alla scrittura privata del 10-10-2016 quale rapporto sottostante di detto versamento. Una valutazione siffatta risulta poi rafforzata dall'assoluta singolarità che la transazione dedotta dalla Ricorrente_1 presenta, e cioè che una cessione di gioie di così ingente valore non sia accompagnata da qualsivoglia documentazione in merito al relativo acquisto da parte della venditrice ovvero dalla perizia solitamente richiesta dall'acquirente per accertare l'effettiva corrispondenza del bene al prezzo preteso.
La mancanza di questa o altra documentazione atta a contrastare efficacemente le cennate risultanze degli assegni di cui sopra contribuisce a ritenere inidoneo il mero contenuto della scrittura del 10-10-2016 a suffragarne la riconducibilità alla cessione dedotta dalla ricorrente, con la conseguenza che le risultanze predette (nella loro oggettività: si pensi all'imputazione espressa di parte del pagamento delle somme in questione ad un intervento chirurgico, da ritenere ancor più rilevante in quanto compiuta dalla stessa
Nominativo_3, e cioè dalla parte debitrice nel rapporto obbligatorio inter partes) appaiono conclusivamente tali da offrire adeguato riscontro ai rilievi dell'Ufficio. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto al residuo importo di € 85.000,00 oggetto di due assegni versati dalla s.r.l. Società_1 a fronte di una “fattura Nominativo_5”, in merito al quale il rapporto sottostante di cessione dedotto dalla Ricorrente_1 avrebbe avuto ad oggetto un orologio Rolex venduto per il 50% alla predetta società e per il residuo 50% a tale Nominativo_6, per il prezzo di € 175.000,00. La documentazione fornita dalla ricorrente a supporto di tale deduzione è costituita da una scrittura privata
(anch'essa priva di data certa) sottoscritta dal Nominativo_6 il 7-1-2025, e cioè non solo a moti anni di distanza dalla data della transazione – fatta risalire al 25-5-2018: cfr. scrittura in atti – ma in epoca altresì successiva alla formulazione da parte della DP II dei rilievi confluiti nell'atto impositivo oggetto della presente impugnazione.
Orbene, atteso che non risulta – ancora una volta - in alcun modo documentato dalla Ricorrente_1 l'acquisto del bene oggetto di cessione, mentre la quota di prezzo asseritamente a carico della Società_1 (€ 88.500,00) risulta di importo superiore a quello degli assegni da questa versati, non può non rimarcarsi il contrasto fra quanto sostenuto dalla contribuente e la causale “fattura Nominativo_5” riportata negli assegni predetti, in ordine alla quale nessuna giustificazione essa ha peraltro fornito.
Posto invero che doveva individuarsi nella medesima Ricorrente_1 – in quanto beneficiaria del pagamento – il soggetto che aveva emesso la fattura menzionata nella causale di cui sopra, tale fattura non solo non è stata allegata dalla ricorrente, ma questa ha altresì omesso di fornire chiarimenti ovvero giustificazioni in proposito, limitandosi a produrre in giudizio solo la scrittura privata del 7-1-2025.
Tutti tali elementi vanno del resto considerati con l'assoluta mancanza di allegazioni da parte della medesima Ricorrente_1 circa i dati identificativi della predetta Società_1 - di cui non è stato quindi possibile accertare la partita IVA, la sede e nemmeno l'attività svolta – ovvero circa il rapporto fra la società e il Nominativo_5 citato nella causale che è pure dato ricavare dal contenuto della scrittura privata del 7-1-2025 sottoscritta dal Nominativo_6 (cfr. il contenuto del documento, in atti).
A tutto ciò consegue che anche con riferimento all'importo di € 85.000,00 deve concludersi per l'inattendibilità di quanto opposto dalla ricorrente ai rilievi formulati dall'Ufficio, del quale va pertanto confermata l'imputazione della complessiva somma di € 585.000,00 in esame a compensi di carattere professionale non dichiarati dalla Ricorrente_1.
Tale imputazione risulta del resto comprovata dalla più volte citata causale dell'assegno di € 250.000,00 versato dalla Nominativo_3, mentre deve fondatamente ritenersi applicabile anche per le somme corrisposte dalla Società_1, e ciò sulla scorta della reiterata percezione di compensi professionali da parte della ricorrente con la volontà di sottrarli ad imposizione rilevata sia dai giudici della sentenza penale di condanna n. 4740/23 emessa dal Tribunale di Milano, sia dai giudici della sez. 15 di questa CGT nella sentenza n.
2891/25 di cui l'Ufficio ha prodotto il dispositivo. Ciò posto, deve ribadirsi in questa sede la soggezione ad
IVA dei proventi predetti.
Pur nella totale assenza di elementi che consentano lo specifico accertamento della tipologia delle prestazioni da ritenersi in proposito fornite dalla Ricorrente_1 nell'esercizio della propria professione di chirurgo estetico – così indicata a pag. 3 del ricorso introduttivo – si osserva invero che l'esenzione da imposta dalla stessa invocata è rimasta indimostrata quanto al presupposto dell'intrinseca natura sanitaria di tali prestazioni.
Si vuole con ciò rimarcare che gli interventi di mero carattere estetico – finalizzati quindi al solo abbellimento della persona, senza correlarsi agli aspetti di prevenzione, diagnosi e terapia sottesi alla disposizione di cui all'art 10 comma 1 punto 18 del DPR n. 633/72 – sono da ritenersi soggetti ad imposta, in quanto intrinsecamente privi della valenza di prestazione sanitaria o extrasanitaria (cfr. ex plurimis in tal senso Cass.
n. 27947/21, senza pertanto che rilevi in proposito la recente Risoluzione n.42/E del 12.6.2025 richiamata dalla ricorrente nella memoria difensiva,poichè emessa con riferimento a a quegli interventi di chirurgia estetica già esenti da IVA in ragione della loro specifica portata sanitaria).
Ribadito pertanto l'avviso impugnato anche quanto all'IVA accertata come dovuta, si osserva infine b) quanto ai proventi per complessivi € 341.200,00 quel che segue. L'importo in questione è costituito – quanto ad € 175.000,00 - dal prezzo di vendita dell'orologio Rolex acquistato dal
Nominativo_6 di cui alla scrittura privata da questi sottoscritta, e quanto al residuo di € 166.200,00 dal corrispettivo di 13 cessioni di orologi e gioielli a terzi fra cui società operatrici nel settore, effettuate dalla Ricorrente_1 nell'arco di meno di tre mesi, dal 19-9-2018 all'11-12-2018. Atteso che di tali proventi è incontestata la provenienza dalle vendite predette - cui la ricorrente, secondo quanto da essa sostenuto in giudizio, si sarebbe trovata costretta a seguito della diminuzione di entrate conseguita alla vicenda penale che l'aveva coinvolta – si osserva come sia controversa solo la relativa natura di redditi imponibili (accertata dall'Ufficio in forza dell'art. 67 comma 1 lett i) TUIR), avendone la Ricorrente_1 eccepito in contrario l'irrilevanza dal punto di vista fiscale, per scaturire da un'attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsiasi supporto di carattere organizzativo.
Militano tuttavia, a contrasto delle deduzioni della contribuente, lo stesso numero e la frequenza delle transazioni in esame, la cui reiterazione in un arco temporale oggettivamente limitato imponeva peraltro la specifica prova della relativa riconducibilità ad esigenze economiche particolarmente pressanti, tanto da necessitare - pur nell'ambito della contrazione degli introiti professionali lamentata – una rilevante quantità di cessioni siffatta. Nessuna prova ha però in proposito fornito la Ricorrente_1 la quale – omettendo di allegare, anche in relazione ai beni oggetto delle vendite di specie, qualsivoglia elemento di riscontro circa il prezzo di acquisto da parte sua - non ha offerto alcun utile elemento per poter formulare valutazioni neppure circa la pretesa qualificazione di “svendita” in proposito sostenuta. Ne consegue la fondatezza del rilievo di imponibilità dei proventi conseguiti dalle transazioni di specie, da qualificarsi pertanto come redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR.
Alla luce di tutto quanto precede, l'accertamento eseguito dell'Ufficio deve conclusivamente confermarsi in questa sede, con susseguente rigetto del ricorso.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese
- liquidate in € 15.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio