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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1182/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Pazienza ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. REHO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALFIERI ALBERTO , presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Lecce Viale Michele De Pietro n.17 APPELLATA ilano con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Milano , domiciliata in via Freguglia n.1
Milano
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 5 settembre 2024
PER L' Controparte_1
Come da memoria in data 5.2.2025
PER L'Ispettorato Territoriale di Milano OD
Come da memoria in data 17 febbraio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1182/2024 il Tribunale di Milano , decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_2 Controparte_4
e dell' ha così deciso: rigetta
[...] Controparte_5 la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell opposto che liquida in complessivi euro 2960,00; condanna il CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_6
che liquida in complessivi euro 3700,00 , oltre IVA e CPA e rimborso
[...] delle spese generali nella misura del 15% , con distrazione in favore dell'avv. .Alfieri dichiaratosi anticipatario “ .
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , i fatti oggetto della controversia . Con cartella di pagamento n. 068 2023 00636609 36 000 , ritirata da in Parte_1 data 25.10.2023 , di Milano ha intimato alla Controparte_1 signora , obbligata in solido con la società cooperativa Parte_2
in liquidazione IQ , ed in qualità di legale rappresentante illo tempore , il pagamento entro 60 giorni della notifica della somma di euro 38.017,84.
L'atto prodromico cui la cartella di pagamento si riferisce è l'ordinanza ingiunzione dell Milano OD n. 73/2019/1 del 29.9.2020 per Controparte_2 euro 38.017,04 , notificata alla signora , in qualità di coobbligata ,il Parte_1
24.2.2020.
Tale ingiunzione , titolo alla base della cartella di pagamento, è tuttora in contestazione , dato che era stata a suo tempo opposta avanti il Tribunale di OD , con esito negativo e con successivo ricorso in appello , al quale ha fatto seguito un una ulteriore sentenza di rigetto in appello , ma che nelle more è stata impugnata in
Cassazione .
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820230063660936000 ha Parte_2
chiesto in primo grado che venga sospesa l'efficacia esecutiva del titolo prodromico e/o l'esecutorietà della cartella di pagamento o, comunque , in subordine , la sospensione del processo .
Opponendosi all'esecuzione ha altresì contestato la maggiorazione delle sanzioni irrogate.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che “ La pendenza del termine per l'impugnazione in Cassazione della sentenza n,. 529/2023 della Corte di Appello di
Milano non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e peraltro dalle sentenze depositate si evince che la ordinanza ingiunzione non è stata sospesa dal giudice nel corso del procedimento , né nel giudizio di primo grado né in quello di secondo grado “
In relazione poi alla sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. il Tribunale ha ritenuto “ preferibile l'orientamento che postula un utilizzo estremamente rigoroso dell'art. 337 c.p.c. e che non appare opportuno un provvedimento di sospensione del presente giudizio , provvedimento che inevitabilmente renderebbe priva di efficacia la sentenza che ha confermato la legittimità della ordinanza ingiunzione impugnata con evidente violazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo “
In relazione poi alla contestata legittimità della maggiorazione applicata ex art. 27
l.689/1981 il Tribunale ha ritenuto condivisibile “ l'orientamento della Suprema
Corte che , con giurisprudenza ormai consolidata , ha affermato che in materia di sanzioni amministrative la maggiorazione del dieci per cento semestrale , prevista dall'art. 27 della l. 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta , ha natura di sanzione aggiuntiva , sicchè sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa , oltre a quanto dovuto per la sanzione principale , anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva ….”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Parte_1 della domanda proposta.
Hanno resistito l' di Milano – nonché l' , CP_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°°°
L'appello proposto da va rigettato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Con un primo diffuso articolato motivo di appello , censura la sentenza Parte_1 laddove il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento o dell'ordinanza di ingiunzione ancora sub iudice .
L'appellante osserva che “ nessuna valida motivazione si evince in merito alle ragioni per le quali , nel caso di specie , non sarebbe opportuno dichiarare la illegittimità o almeno sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento o dell'ordinanza di ingiunzione ancora sub iudice “ .
Con riguardo alle maggiorazioni delle sanzioni ex art. 27 l.689/1981 , l'appellante osserva che “ non si è tenuto conto del fatto che l'atto prodromico fosse stato nel frattempo impugnato in Cassazione ed in attesa di decisione a sfregio dei diritti del contribuente o comunque del soggetto ingiunto “ ; assume che “ una lettura meno gravosa per il contribuente sarebbe quella di considerare legittime le maggiorazioni applicate solo in caso di crediti certi “. .
Con un secondo motivo , l'appellante assume la violazione dell'art. 337 , comma 2 cod. proc. civ. per mancata sospensione del processo, attesa la pendenza del giudizio sull'atto prodromico. . Osserva che “ come rimedio alternativo il Tribunale avrebbe potuto senz'altro sospendere il processo in attesa che si definisse il giudizio oggi pendente in Cassazione sull'ordinanza ingiunzione prodromica. Poiché infatti quest'ultima è l'unica ragione di esistenza della cartella di pagamento, ragioni di opportunità avrebbero certamente consigliato di attendere l'esito definitivo sulla spettanza o meno delle somme….”.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno .
Nel ricorso introduttivo del giudizio,, ha chiesto “ la sospensione del Parte_1 titolo esecutivo e/o comunque dell'esecutorietà della cartella di pagamento ex art. 615 , comma 1 c.p.c. “
Ha osservato : “ Quanto ai gravi motivi di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione prodromica e della conseguente cartella di pagamento, si osserva quanto segue . La signora ricopriva al tempo di emissione Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta la qualifica di rappresentante legale della
Cooperativa IQ , oggi in liquidazione . Allo stato , l'ex socia non ricopre più alcuna carica sociale e non è legata da alcun rapporto di lavoro , né con la
Cooperativa IQ né con altre società . Ella è infatti attualmente pensionata .
Pertanto l'esecuzione della predetta cartella esattoriale causerebbe il rischio di non permettere più alla signora di poter disporre delle sostanze che utilizza per Parte_1 il proprio fabbisogno quotidiano “.
Ritiene il Collegio che tali circostanze peraltro genericamente dedotte in ordine alla attuale situazione soggettiva di non siano in grado di concretizzare – sul Parte_1 piano del periculum in mora - i gravi motivi ex art. 615 , primo comma c.p.c. , norma espressamente invocata da . Parte_1
Va poi evidenziato, sul piano del fumus boni iuris , che il giudizio promosso da avverso l'ordinanza ingiunzione alla base della cartella di pagamento ora Parte_1 in discussione è stata rigettata conformemente sia in primo che in secondo grado ( cfr. doc. 3 e 4 prodotti dall ) ; che dalla lettura di tali sentenze del CP_2 Tribunale di OD e della Corte di Appello di Milano si evince che le censure in rito e nel merito avverso l'ordinanza ingiunzione proposte da sono state Parte_1 conformemente rigettate nel doppio grado con congrua e condivisibile motivazione , all'esito di una valutazione anche delle prove testimoniali assunte .
In tale contesto, per le stesse considerazioni , il Collegio ritiene di non dover disporre la richiesta sospensione del procedimento ex art. 337 , comma 2 c.p.c..
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “ l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato , ai sensi dell'art. 337 , comma 2 c.p.c. , richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato , e quindi l'indicazione di circostanze di fatto e di diritto , sostanziali o processuali , che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo , ma non anche la compiuta ed analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante “ ( così ex plurimis Cass. Sez. 6 Ord. 16051 del 18.5.2022 ).
Appaiono infine infondate - in relazione anche alla sussistenza di gravi motivi - le censure mosse dall'appellante in ordine alle maggiorazioni ex art. 27 della legge 689
/1981 .
Sul punto il Tribunale ha infatti correttamente rilevato che la giurisprudenza di legittimità “ ha affermato che in materia di sanzioni amministrative , la maggiorazione del dieci per cento semestrale , prevista dall'art. 27 della legge
689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta , ha natura di sanzione aggiuntiva , che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale , sicchè sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa , oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva “ ( Cass.
Sez.
6 -2 n. 1884 del 1,2.20\16 ; Sez. 3 sent. n. 21259 del 20.10.2016 , Sez. 3 n. 27887 del 23.11.2017 ; Sez. 2 n. 16767(2018 ) .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte appellata ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore di
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_1
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1182/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di ciascuna parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00 .oltre spese generali ed oneri di legge , con distrazione in favore del procuratore di . Controparte_1
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 27 febbraio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1182/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Pazienza ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. REHO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALFIERI ALBERTO , presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Lecce Viale Michele De Pietro n.17 APPELLATA ilano con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Milano , domiciliata in via Freguglia n.1
Milano
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 5 settembre 2024
PER L' Controparte_1
Come da memoria in data 5.2.2025
PER L'Ispettorato Territoriale di Milano OD
Come da memoria in data 17 febbraio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1182/2024 il Tribunale di Milano , decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_2 Controparte_4
e dell' ha così deciso: rigetta
[...] Controparte_5 la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell opposto che liquida in complessivi euro 2960,00; condanna il CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_6
che liquida in complessivi euro 3700,00 , oltre IVA e CPA e rimborso
[...] delle spese generali nella misura del 15% , con distrazione in favore dell'avv. .Alfieri dichiaratosi anticipatario “ .
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , i fatti oggetto della controversia . Con cartella di pagamento n. 068 2023 00636609 36 000 , ritirata da in Parte_1 data 25.10.2023 , di Milano ha intimato alla Controparte_1 signora , obbligata in solido con la società cooperativa Parte_2
in liquidazione IQ , ed in qualità di legale rappresentante illo tempore , il pagamento entro 60 giorni della notifica della somma di euro 38.017,84.
L'atto prodromico cui la cartella di pagamento si riferisce è l'ordinanza ingiunzione dell Milano OD n. 73/2019/1 del 29.9.2020 per Controparte_2 euro 38.017,04 , notificata alla signora , in qualità di coobbligata ,il Parte_1
24.2.2020.
Tale ingiunzione , titolo alla base della cartella di pagamento, è tuttora in contestazione , dato che era stata a suo tempo opposta avanti il Tribunale di OD , con esito negativo e con successivo ricorso in appello , al quale ha fatto seguito un una ulteriore sentenza di rigetto in appello , ma che nelle more è stata impugnata in
Cassazione .
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820230063660936000 ha Parte_2
chiesto in primo grado che venga sospesa l'efficacia esecutiva del titolo prodromico e/o l'esecutorietà della cartella di pagamento o, comunque , in subordine , la sospensione del processo .
Opponendosi all'esecuzione ha altresì contestato la maggiorazione delle sanzioni irrogate.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che “ La pendenza del termine per l'impugnazione in Cassazione della sentenza n,. 529/2023 della Corte di Appello di
Milano non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e peraltro dalle sentenze depositate si evince che la ordinanza ingiunzione non è stata sospesa dal giudice nel corso del procedimento , né nel giudizio di primo grado né in quello di secondo grado “
In relazione poi alla sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. il Tribunale ha ritenuto “ preferibile l'orientamento che postula un utilizzo estremamente rigoroso dell'art. 337 c.p.c. e che non appare opportuno un provvedimento di sospensione del presente giudizio , provvedimento che inevitabilmente renderebbe priva di efficacia la sentenza che ha confermato la legittimità della ordinanza ingiunzione impugnata con evidente violazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo “
In relazione poi alla contestata legittimità della maggiorazione applicata ex art. 27
l.689/1981 il Tribunale ha ritenuto condivisibile “ l'orientamento della Suprema
Corte che , con giurisprudenza ormai consolidata , ha affermato che in materia di sanzioni amministrative la maggiorazione del dieci per cento semestrale , prevista dall'art. 27 della l. 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta , ha natura di sanzione aggiuntiva , sicchè sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa , oltre a quanto dovuto per la sanzione principale , anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva ….”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Parte_1 della domanda proposta.
Hanno resistito l' di Milano – nonché l' , CP_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°°°
L'appello proposto da va rigettato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Con un primo diffuso articolato motivo di appello , censura la sentenza Parte_1 laddove il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento o dell'ordinanza di ingiunzione ancora sub iudice .
L'appellante osserva che “ nessuna valida motivazione si evince in merito alle ragioni per le quali , nel caso di specie , non sarebbe opportuno dichiarare la illegittimità o almeno sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento o dell'ordinanza di ingiunzione ancora sub iudice “ .
Con riguardo alle maggiorazioni delle sanzioni ex art. 27 l.689/1981 , l'appellante osserva che “ non si è tenuto conto del fatto che l'atto prodromico fosse stato nel frattempo impugnato in Cassazione ed in attesa di decisione a sfregio dei diritti del contribuente o comunque del soggetto ingiunto “ ; assume che “ una lettura meno gravosa per il contribuente sarebbe quella di considerare legittime le maggiorazioni applicate solo in caso di crediti certi “. .
Con un secondo motivo , l'appellante assume la violazione dell'art. 337 , comma 2 cod. proc. civ. per mancata sospensione del processo, attesa la pendenza del giudizio sull'atto prodromico. . Osserva che “ come rimedio alternativo il Tribunale avrebbe potuto senz'altro sospendere il processo in attesa che si definisse il giudizio oggi pendente in Cassazione sull'ordinanza ingiunzione prodromica. Poiché infatti quest'ultima è l'unica ragione di esistenza della cartella di pagamento, ragioni di opportunità avrebbero certamente consigliato di attendere l'esito definitivo sulla spettanza o meno delle somme….”.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno .
Nel ricorso introduttivo del giudizio,, ha chiesto “ la sospensione del Parte_1 titolo esecutivo e/o comunque dell'esecutorietà della cartella di pagamento ex art. 615 , comma 1 c.p.c. “
Ha osservato : “ Quanto ai gravi motivi di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione prodromica e della conseguente cartella di pagamento, si osserva quanto segue . La signora ricopriva al tempo di emissione Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta la qualifica di rappresentante legale della
Cooperativa IQ , oggi in liquidazione . Allo stato , l'ex socia non ricopre più alcuna carica sociale e non è legata da alcun rapporto di lavoro , né con la
Cooperativa IQ né con altre società . Ella è infatti attualmente pensionata .
Pertanto l'esecuzione della predetta cartella esattoriale causerebbe il rischio di non permettere più alla signora di poter disporre delle sostanze che utilizza per Parte_1 il proprio fabbisogno quotidiano “.
Ritiene il Collegio che tali circostanze peraltro genericamente dedotte in ordine alla attuale situazione soggettiva di non siano in grado di concretizzare – sul Parte_1 piano del periculum in mora - i gravi motivi ex art. 615 , primo comma c.p.c. , norma espressamente invocata da . Parte_1
Va poi evidenziato, sul piano del fumus boni iuris , che il giudizio promosso da avverso l'ordinanza ingiunzione alla base della cartella di pagamento ora Parte_1 in discussione è stata rigettata conformemente sia in primo che in secondo grado ( cfr. doc. 3 e 4 prodotti dall ) ; che dalla lettura di tali sentenze del CP_2 Tribunale di OD e della Corte di Appello di Milano si evince che le censure in rito e nel merito avverso l'ordinanza ingiunzione proposte da sono state Parte_1 conformemente rigettate nel doppio grado con congrua e condivisibile motivazione , all'esito di una valutazione anche delle prove testimoniali assunte .
In tale contesto, per le stesse considerazioni , il Collegio ritiene di non dover disporre la richiesta sospensione del procedimento ex art. 337 , comma 2 c.p.c..
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “ l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato , ai sensi dell'art. 337 , comma 2 c.p.c. , richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato , e quindi l'indicazione di circostanze di fatto e di diritto , sostanziali o processuali , che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo , ma non anche la compiuta ed analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante “ ( così ex plurimis Cass. Sez. 6 Ord. 16051 del 18.5.2022 ).
Appaiono infine infondate - in relazione anche alla sussistenza di gravi motivi - le censure mosse dall'appellante in ordine alle maggiorazioni ex art. 27 della legge 689
/1981 .
Sul punto il Tribunale ha infatti correttamente rilevato che la giurisprudenza di legittimità “ ha affermato che in materia di sanzioni amministrative , la maggiorazione del dieci per cento semestrale , prevista dall'art. 27 della legge
689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta , ha natura di sanzione aggiuntiva , che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale , sicchè sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa , oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva “ ( Cass.
Sez.
6 -2 n. 1884 del 1,2.20\16 ; Sez. 3 sent. n. 21259 del 20.10.2016 , Sez. 3 n. 27887 del 23.11.2017 ; Sez. 2 n. 16767(2018 ) .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte appellata ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore di
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_1
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1182/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di ciascuna parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00 .oltre spese generali ed oneri di legge , con distrazione in favore del procuratore di . Controparte_1
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 27 febbraio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau