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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10492 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14799/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.14799/2024 R.G.A.C. TR (C.F. ), rapp. Parte_1 C.F._1
UIGI OPPONENTE
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO di citazione ritualmente notif Parte_1 conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1 pposizione avverso il decreto l'opposta Spiegava altresì domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento del dann imento dell'opposta. Si costituiva la che contestava con Controparte_1 argomentazioni vari done il rigetto, con conseguente conferma del reso provvedimento monitorio, e chiedeva altresì autorizzazione alla chiamata in causa del promittente venditore.
pagina 1 di 4 Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, dopo breve trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
------------------------------------------------------------------------------ L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Ed invero - incontesta entalmente provato il rapporto negoziale tra le parti - il ha dedotto quale unico motivo Parte_1 di opposizione la circosta essa pacifica – che al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto e della relativa accettazione l'immobile di cui egli si rese promissario acquirente era gravato da un'iscrizione pregiudizievole. Tale circostanza, secondo l'opinione espressa dal S.C. in più di una pronuncia, non determina tuttavia la responsabilità del mediatore, giacché “Non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico. Pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del bene oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 05/04/2017, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23422 del 19/09/2019). Vero è che l'anzidetto orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di parziale rivisitazione, essendosi ritenuto che l'obbligo del mediatore di comportarsi secondo buona fede e correttezza secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. comporterebbe anche la necessità che questi verifichi l'eventuale esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022). Tuttavia, più di recente, il S.C. ha nuovamente precisato che il mediatore non è tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico – giuridica, come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento da pesi o oneri pregiudizievoli, mediante visure catastali ed ipotecarie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023), ribadendo però che egli è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale,
pagina 2 di 4 che riguarda ogni circostanza che possa influire sul buon esito dell'affare. La prevalente opinione giurisprudenziale è dunque nel senso di escludere a carico del mediatore l'obbligo di indagini ipotecarie, a meno del conferimento di uno specifico mandato in tal senso. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che dagli atti si evince che tale specifico mandato risulta non solo mai conferito ma, al contrario, che le parti hanno inteso espressamente escludere ogni responsabilità in tal senso del media Nella proposta di acquisto esibita dal si legge infatti, Parte_1 per quanto di interesse in questa sede, ENDITORE ha dichiarato al CONSULENTE che … Con riguardo all'esistenza di inscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli nessuna”, ed inoltre che
“Con l'accettazione della presente proposta il venditore conferma integralmente dette dichiarazioni e presta espressa garanzia circa la loro veridicità sia in confronto al proponente che al consulente immobiliare che a tal proposito, viene espressamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità”. L'incarico professionale rimetteva, quindi, alla parte v garanzia della libertà del cespite, riservandosi il Parte_1
l'effettuazione di verifiche alle quali era subordinata l'att proposta di acquisto (cfr. precisazione in calce alla proposta stessa ove si legge “La validità della proposta è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del notaio rogante e/o da un tecnico di fiducia del proponente, di tutta la documentazione relativa all'immobile”). Ne consegue che l'opposta, la cui responsabilità in punto di verifica della libertà del cespite veniva espressamente e concordemente esclusa, ha diligentemente adempiuto il mandato ricevuto, non rinvenendosi agli atti la prova di alcun rilevante inadempimento. D'altro canto, non risulta neppure dimostrato che l'opponente non abbia avuto conoscenza della formalità pregiudizievole, giacché nell'accettazione della proposta di acquisto (cfr. produzione di parte opposta) consegnata il 6.2.2024 al Parte_1 che la sottoscrisse per ricevuta, si legge della pre lamentata trascrizione. Nè risulta dimostrato, stante l'esiguità del debito che ha originato la predetta formalità, che essa costituisse significativo ostacolo al perfezionamento dell'affare.
pagina 3 di 4 Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione, in tale pronuncia restando assorbite tutte le ulteriori domande ivi compresa, evidentemente, la riconvenzionale spiegata dall'opponente. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il lla rifusione in favore di Parte_1 liquida in €.2.500,00 per Controparte_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv.GRASSO GIOVANNI per dichiarato anticipo. Napoli, 13/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.14799/2024 R.G.A.C. TR (C.F. ), rapp. Parte_1 C.F._1
UIGI OPPONENTE
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO di citazione ritualmente notif Parte_1 conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1 pposizione avverso il decreto l'opposta Spiegava altresì domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento del dann imento dell'opposta. Si costituiva la che contestava con Controparte_1 argomentazioni vari done il rigetto, con conseguente conferma del reso provvedimento monitorio, e chiedeva altresì autorizzazione alla chiamata in causa del promittente venditore.
pagina 1 di 4 Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, dopo breve trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
------------------------------------------------------------------------------ L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Ed invero - incontesta entalmente provato il rapporto negoziale tra le parti - il ha dedotto quale unico motivo Parte_1 di opposizione la circosta essa pacifica – che al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto e della relativa accettazione l'immobile di cui egli si rese promissario acquirente era gravato da un'iscrizione pregiudizievole. Tale circostanza, secondo l'opinione espressa dal S.C. in più di una pronuncia, non determina tuttavia la responsabilità del mediatore, giacché “Non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico. Pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del bene oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 05/04/2017, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23422 del 19/09/2019). Vero è che l'anzidetto orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di parziale rivisitazione, essendosi ritenuto che l'obbligo del mediatore di comportarsi secondo buona fede e correttezza secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. comporterebbe anche la necessità che questi verifichi l'eventuale esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022). Tuttavia, più di recente, il S.C. ha nuovamente precisato che il mediatore non è tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico – giuridica, come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento da pesi o oneri pregiudizievoli, mediante visure catastali ed ipotecarie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023), ribadendo però che egli è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale,
pagina 2 di 4 che riguarda ogni circostanza che possa influire sul buon esito dell'affare. La prevalente opinione giurisprudenziale è dunque nel senso di escludere a carico del mediatore l'obbligo di indagini ipotecarie, a meno del conferimento di uno specifico mandato in tal senso. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che dagli atti si evince che tale specifico mandato risulta non solo mai conferito ma, al contrario, che le parti hanno inteso espressamente escludere ogni responsabilità in tal senso del media Nella proposta di acquisto esibita dal si legge infatti, Parte_1 per quanto di interesse in questa sede, ENDITORE ha dichiarato al CONSULENTE che … Con riguardo all'esistenza di inscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli nessuna”, ed inoltre che
“Con l'accettazione della presente proposta il venditore conferma integralmente dette dichiarazioni e presta espressa garanzia circa la loro veridicità sia in confronto al proponente che al consulente immobiliare che a tal proposito, viene espressamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità”. L'incarico professionale rimetteva, quindi, alla parte v garanzia della libertà del cespite, riservandosi il Parte_1
l'effettuazione di verifiche alle quali era subordinata l'att proposta di acquisto (cfr. precisazione in calce alla proposta stessa ove si legge “La validità della proposta è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del notaio rogante e/o da un tecnico di fiducia del proponente, di tutta la documentazione relativa all'immobile”). Ne consegue che l'opposta, la cui responsabilità in punto di verifica della libertà del cespite veniva espressamente e concordemente esclusa, ha diligentemente adempiuto il mandato ricevuto, non rinvenendosi agli atti la prova di alcun rilevante inadempimento. D'altro canto, non risulta neppure dimostrato che l'opponente non abbia avuto conoscenza della formalità pregiudizievole, giacché nell'accettazione della proposta di acquisto (cfr. produzione di parte opposta) consegnata il 6.2.2024 al Parte_1 che la sottoscrisse per ricevuta, si legge della pre lamentata trascrizione. Nè risulta dimostrato, stante l'esiguità del debito che ha originato la predetta formalità, che essa costituisse significativo ostacolo al perfezionamento dell'affare.
pagina 3 di 4 Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione, in tale pronuncia restando assorbite tutte le ulteriori domande ivi compresa, evidentemente, la riconvenzionale spiegata dall'opponente. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il lla rifusione in favore di Parte_1 liquida in €.2.500,00 per Controparte_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv.GRASSO GIOVANNI per dichiarato anticipo. Napoli, 13/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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