TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio iscritto al R.G. n. 2348/25, promosso da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Gioia Calabrò ed Emiliano Caperna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Adige, n. 41, e
(c.f.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Filomena Zaccardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Ferentino (FR), alla Via Casilina, n. 200 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno chiesto disciplinarsi i rapporti tra i genitori e il Parte_1 Parte_2 figlio nato fuori dal matrimonio in conformità all'accordo fra loro raggiunto.
A sostegno delle proprie pretese, le parti hanno allegato quanto segue: a) essi hanno intrattenuto una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
b) dall'unione è nato, in data 25/03/2015, il figlio;
c) la casa familiare è stata individuata nell'abitazione Per_1
sita in Ferentino (FR), Traversa Prima Via Casa Matteucci 20, int. 6, di proprietà del sig.
. Parte_2 Nelle note di trattazione scritta le parti hanno chiesto l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Provvedimenti urgenti
In via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente, ossia caratterizzati da pattuizioni condivise, laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata
(sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
3. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, il Tribunale, sentite le parti, constata che le condizioni pattuite per la regolamentazione della figlia minore non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che le stesse sono in linea con i principi di legge n.
54/2006 e dal codice di rito.
Le pattuizioni sottoposte al Tribunale sono conformi a legge, in quanto: a) l'affidamento congiunto del figlio minore è una regola generale cui non può derogarsi nel caso in esame, non essendo emersi fatti o comportamenti delle parti che possano indurre ad optare per un diverso regime;
b) l'allocazione del figlio presso la madre è compatibile con il suo interesse, in quanto la permanenza con la genitrice è compensata dalle condizioni di visita del padre come pattuite tenendo conto della professione svolta da quest'ultimo e non sono emerse circostanze tali da far ritenere che detta soluzione sia suscettibile di creare disagi alla minore;
c) la regolamentazione della frequentazione padre-figlio consente a quest'ultima di avere rapporti costanti con entrambi i genitori;
d) il contributo al mantenimento posto a carico del padre è congruo in ragione dei redditi e delle spese che gravano su ciascuna delle parti.
In conclusione, la domanda va accolta.
I rapporti tra i genitori e la figlia minore, pertanto, possono essere omologati alle condizioni pattuite nel ricorso introduttivo.
4. Spese del giudizio
Attesa la natura del giudizio, le relative spese vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 2348/25, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. disciplina i rapporti tra i genitori e e il loro figlio alle Parte_1 Parte_2
condizioni pattuite dai genitori nel ricorso introduttivo e nel piano genitoriale depositato;
2. compensa interamente le spese del presente giudizio fra le parti in causa.
Frosinone, 17/06/2025
Il giudice relatore estensore Il Presidente