Articolo 1 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
Articolo 2
Versione
1 settembre 1989
Art. 1. 1. L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a cedere al comune di Alessandria, a titolo oneroso ed al prezzo che verra' determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio al momento della cessione, gli immobili gia' adibiti a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare).
Entrata in vigore il 1 settembre 1989