Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 aprile 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 13
- 1. Condotta antisindacaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Scheda sintetica La Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) prevede un apposito procedimento per la repressione della condotta antisindacale. Più precisamente, l'art. 28 stabilisce che, nel caso in cui il datore di lavoro si comporti in modo tale da impedire o limitare l'esercizio e la libertà dell'attività sindacale, il sindacato possa denunciare tale comportamento al giudice del lavoro; nel caso in cui il giudice del lavoro accerti che, effettivamente, vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento ritenuto antisindacale e di rimuovere gli effetti dello stesso. In particolare, è stato ritenuto antisindacale il …
Leggi di più… - 2. La legge Lunardi su infrastrutture e trasportiRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 agosto 2002
Legge 1 agosto 2002 n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (G.U. 3 agosto 2002 n. 181 S.O.) Art. 1. (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT) 1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. È facoltà del Ministero delle …
Leggi di più… - 3. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - Collegato Finanziaria 2002Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2002
- 4. T.U. espropriazioni p.u. (2)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 ottobre 2001
Art. 27 (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima 1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. (R) 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 3. …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 18/04/1991 n. 560099 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 18 aprile 1991
Con processi verbali di constatazione in data 11 novembre 1986 e 25 settembre 1987, elevati rispettivamente dall\'Ufficio IVA di Salerno e dal Comando N.R.P.T. di Napoli, e\' stato accertato che il Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino negli anni dal 1983 al 1986, aveva effettuato cessioni di beni non assoggettando le relative fatture ad IVA, sulla base di certificazioni ritenute insufficienti in quanto attestanti genericamente che i soggetti acquirenti erano stati danneggiati dal terremoto. In particolare, i verbalizzanti hanno ritenuto che l\'esonero dal pagamento dell\'IVA per le operazioni in questione fosse subordinato: a) per le cessioni …
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Giurisprudenza • 199
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2440Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - - dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore - - dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, Prima Se- zione Civile, in persona del Giudice Luigi Galasso, in data 10/11 agosto 2017 e contraddistinta dal n. 1537/2017 iscritto al n. 1293/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito …Leggi di più...
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- 2. Trib. Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 2109Provvedimento: N. 1484/2014 R.G.A.C. REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBVNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2014 R.G.A.C., TRA rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Giuseppe MARIANI, nel cui studio è elett.te dom.ta; ATTRICE E , in persona del Sindaco p.t., che si costituisce Controparte_1 in forza di Deliberazione di G.C. n. 19/2014, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo GALANTE, nel cui studio è elett.te …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/11/2024, n. 9309Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2024 N. 09309/2024REG.PROV.COLL. N. 00096/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 96 del 2021, proposto dal signor MA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggiero Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nei confronti del signor TO Taiani, non costituito in giudizio, …Leggi di più...
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- 4. Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 874Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2021 R.G. OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo vertente TRA nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 196, presso e nello studio dell'avv. Francesco Guarino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPONENTE in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Gragnano Controparte_1 (NA), alla via Roma n. 26, …Leggi di più...
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- 5. Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 1376Provvedimento: R.G. n. 4383/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4383/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 E' presente l'avv. Giuseppina Losco nell'interesse dell'attore, la quale si riporta all'atto di citazione e a tutte le proprie difese chiedendo l'accoglimento della domanda. In particolare si riporta alla Ctu depositata e chiede l'integrale accoglimento. Chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta, ritualmente citata. Chiede condannarsi la convenuta al pagamento di onorari, spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore. Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Conversione in legge
Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "Ai comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nell' articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , nonche' nell'ultimo comma dell' articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all' articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , e' prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 e' prorogato il termine di cui all' articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 . Il termine di cui all' articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , e' prorogato al 30 giugno 1984";
il comma 5 e' soppresso;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unita' per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell' articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
456 . In ciascuna delle sezioni predette e' assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici".
7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.
7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attivita' delle sezioni staccate di cui al comma 7-bis, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, e' prorogata fino al 31 dicembre 1987"; ((...))
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il contributo per la ricostruzione di cui all' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.
Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma";
il comma 7 e' soppresso;
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni contenute nell' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981".
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo capoverso, lettera c), le parole: "massimo ammissibile" sono sostituite dalla seguente: "relativo"; nel secondo capoverso, le parole:
"del contributo massimo ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "del relativo contributo";
al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori";
al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le parole: "della relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici";
il comma 2 e' sostituto dal seguente:
"Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all' articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo e' vincolante. Ai membri di tali commissioni e' corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.
4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativo-contabile e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilita' finale, nonche' del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilita'.
Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza e' liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2";
al comma 5, le parole: "massimo ammissibile" sono soppresse;
il comma 7 e' soppresso;
al comma 8, le parole: "entro il 30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1984";
al comma 9, le parole: "o di piano di ricostruzione" sono soppresse; e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1984";
al comma 10, le parole: "a carico dei comuni disastrati" e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "a carico dei comuni predetti" e "31 dicembre 1984".
All'articolo 5:
il comma 1 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.
4-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge".
All'articolo 6:
la parola: "massimi" e' soppressa;
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario dell'unita' immobiliare. - 1. Il contributo previsto dal presente decreto e' altresi' assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita' danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che, alla data del sisma, occupava l'unita' immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo e' assegnato sempre che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
3. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell' articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , o, nel caso sopra indicato, al discendente, non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario".
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni";
il comma 2 e' soppresso;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano inizio alle opere previste nei piani di cui all' articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.
3-ter. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all' articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto".
All'articolo 11, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo".
Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. - I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone". - Art. 2. Personale tecnico
Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente. (1)
La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e gia' approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non puo' comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:
a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;
due unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);
d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).
Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare e' soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.
Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimita' del comitato regionale di controllo, l'atto e' depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito.
L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.
Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalita' di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.
I comuni indicati nel primo comma provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.
Decorsi inutilmente i termini fissati nel comma precedente, il comitato regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'espletamento degli adempimenti omessi.
Le facolta' di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984. ((4)) Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 .
Le convenzioni, stipulate ai sensi dell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa.
I comuni disastrati e gravemente danneggiati hanno facolta' di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unita' non superiore a quello indicato nel secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.
In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti.
L'attivita' svolta dal personale convenzionato ai sensi dell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Le comunita' montane della Campania e della Basilicata indicate nell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , istituiscono gli uffici previsti dall' articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge 14 maggio 1981 n. 219 , per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalita' stabilite nei commi sesto e settimo del presente articolo.
Le comunita' montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.
Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983, assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , e' immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano gia' provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania e' costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.
Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell' articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 26 maggio 1984, n. 159 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1984, n.363 , ha disposto che il termine indicato nel primo comma del presente articolo, e' prorogato di trenta giorni. ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 , ha disposto che e' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine contenuto nel comma ottavo del presente articolo, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985. - Art. 3. Immobili danneggiati da piu' eventi sismici
Nelle regioni Basilicata e Campania ((e Puglia)) i proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1962, i quali hanno subito anche danni dal sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981 ((nonche' i proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982)) possono accedere ai benefici previsti nella presente legge, presentando entro il 31 dicembre 1934 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 , e dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 , anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi previsti nelle predette leggi, ma a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori.