Sentenza 18 marzo 1982
Massime • 1
In tema d'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, l'atto di natura regolamentare, con il quale il comune istituisce il tributo, è soggetto, oltre che a pubblicazione nell'albo pretorio, dopo la sua adozione, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (legge comunale e provinciale), anche a nuova pubblicazione nel medesimo albo, dopo l'intervento della pubblicazione nel medesimo albo, dopo l'intervento della prescritta approvazione, ai sensi del terzo comma della suddetta norma. Tale "ripubblicazione" costituisce un requisito imprescindibile della operatività ed efficacia del provvedimento, il quale non trova equipollente nello "avviso-manifesto" previsto dall'art. 43 terzo comma della legge 5 marzo 1963 n. 246 introduttiva del tributo, e, pertanto, in caso di contestazione giudiziaria da parte del contribuente, deve essere provato dal comune. ( V 5139/77, mass n 388757; ( V 1930/72, mass n 359013).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1982, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1982 |
Testo completo
In tema d'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, l'atto di natura regolamentare, con il quale il comune istituisce il tributo, è soggetto, oltre che a pubblicazione nell'albo pretorio, dopo la sua adozione, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (legge comunale e provinciale), anche a nuova pubblicazione nel medesimo albo, dopo l'intervento della pubblicazione nel medesimo albo, dopo l'intervento della prescritta approvazione, ai sensi del terzo comma della suddetta norma. Tale "ripubblicazione" costituisce un requisito imprescindibile della operatività ed efficacia del provvedimento, il quale non trova equipollente nello "avviso-manifesto" previsto dall'art. 43 terzo comma della legge 5 marzo 1963 n. 246 introduttiva del tributo, e, pertanto, in caso di contestazione giudiziaria da parte del contribuente, deve essere provato dal comune. ( V 5139/77, mass n 388757; ( V 1930/72, mass n 359013).*