Legge 23 gennaio 1992, n. 32

Commentari4

  • 1Finanziaria 2008: Interventi sulle missioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2007

  • 2Legge Finanziaria 2006 (266/2005)
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 dicembre 2005

    Lo scorso 22 dicembre l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva la finanziaria 2006. L'art. 1 comma 612 prevede l'entrata in vigore al 1 gennaio 2006. Ecco in sintesi le principali misure della manovra 2006: – assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli dal secondo in su nati o adottati nel 2006. E' previsto un tetto di reddito di 50.000 euro annui; – le spese sostenute per mandare i figli all'asilo saranno detraibili per il 19% fino ad un massimo di 632 euro annui per ogni figlio; – tagliati dell'1% i contributi sociali a favore dei datori di lavoro; – nascita della Banca del Sud; – indennizzo per le vittime delle frodi finanziarie; – …

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  • 3Legge finanziaria 2006 pubblicata sulla Gazzetta UfficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2005

  • 4In Europa niente duplicazioni. Corte Giustizia CE del 22.1.2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 7 febbraio 2002

    Corte di Giustizia delle Comunità Europee Sentenza del 22 gennaio 2002, nel procedimento C-390/99 il punto: ——– Le procedure amministrative di autorizzazione all'utilizzo di servizi digitali non possono essere duplicate. Un prodotto posto in commercio in uno Stato membro deve poter esser posto in commercio in qualsiasi altro Stato membro senza essere soggetto ad ulteriori controlli. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Giustizia del 22 gennaio 2002. I controlli amministrativi particolarmente gravosi, sostiene la Corte, violano i principi in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi; inibiscono inoltre le attività commerciali in ambito …

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Giurisprudenza204

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  • 1Trib. Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 1217
    Provvedimento: N. 2014/2018 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Potenza Prima Sezione Civile Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2014/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...] (c.f.: ), rappresentate e Parte_2 C.F._2 difese dall'Avv. RUSSO FERNANDO e dall'Avv. STEFANIA TERRACCIANO, presso il cui studio elettivamente domiciliano alla VIA ROSSINI POTENZA, giusta procura in …
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    • art. 3 co. 2 legge 32/92·
    • diritto amministrativo·
    • risarcimento del danno·
    • disparità di trattamento·
    • diritto soggettivo·
    • graduatoria·
    • compensazione spese di lite·
    • disapplicazione provvedimento amministrativo·
    • contributo di ricostruzione·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 2Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2440
    Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - - dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore - - dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, Prima Se- zione Civile, in persona del Giudice Luigi Galasso, in data 10/11 agosto 2017 e contraddistinta dal n. 1537/2017 iscritto al n. 1293/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito …
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    • diritto di usufrutto e abitazione·
    • graduatoria contributi·
    • contributo unificato·
    • contributi post-sisma·
    • giurisdizione ordinaria·
    • spese processuali·
    • art. 112 c.p.c.·
    • termine presentazione domanda·
    • art. 13 d.P.R. 115/2002

  • 3TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2024, n. 2470
    Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2024 N. 02470/2024 REG.PROV.COLL. N. 00082/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 82 del 2024, proposto da IA GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Trevico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tonino Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti IN UC e RM …
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    • difetto di giurisdizione·
    • giurisdizione ordinaria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • compensazione spese giudizio·
    • diritti soggettivi·
    • contributi ricostruzione sismica·
    • legge 219/1981

  • 4Trib. Potenza, sentenza 29/10/2024, n. 1750
    Provvedimento: N. 818/2014 R.Gen.Aff.Cont. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 818/2014 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/07/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 22.10.2024. TRA , c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. PETRONE LUIGI, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti - ATTRICE E , c.f.: , elett.te dom.to alla VIA GALLIANO - …
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    • art. 21 D.Lgs. 76/1990·
    • archiviazione perizia di variante·
    • giurisdizione ordinaria·
    • art. 10 L.R. 18/2007·
    • perizie di variante e suppletive·
    • contributo sisma·
    • diritto a contributo·
    • legittimità provvedimento amministrativo·
    • compensazione spese di lite·
    • termine decadenziale

  • 5Trib. Potenza, sentenza 16/10/2024, n. 1673
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 TRA , nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, in virtù di C.F._1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Muro Lucano alla Via Sopra Maddalena n. 4; ATTORE E , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, geom. , con sede in Controparte_2 Controparte_1 al largo San Michele n. …
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    • graduatorie contributi·
    • condizionamento pagamento contributo·
    • vincolo amministrativo·
    • contributo ricostruzione sisma·
    • diritto soggettivo·
    • risarcimento danni·
    • compensazione spese di lite·
    • onere della prova·
    • mancanza di copertura finanziaria·
    • legge 219/1981
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Versioni del testo

  • Art. 1. Disposizioni finanziarie 1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria e' regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , come modificate ed inte- grate dalla presente legge.
    2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilita' complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 .
    4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.
    5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione.
    6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
    7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  • Art. 2. Riparto dei fondi 1. Al fine di accertare l'entita' delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 , il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al quale e' affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalita' con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalita' della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni. Il comitato si avvarra' delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128 , come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349 ; proporra' criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulera' indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunichera' al Parlamento l'esito della verifica effettuata.
    2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994.
    3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.
    4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili, il CIPE riserva:
    a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'articolo 3;
    b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;
    c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 , da attivare con nuove norme.
    5. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, gia' prorogata al 31 dicembre 1991 dall' articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158 , e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.
  • Art. 3. Esigenze abitative 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subi' to danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 . Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalita' gia' previste dalla legislazione vigente.
    2. Le disponibilita' finanziarie di cui al'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
    a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 , sempreche' (( abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda)) ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative;
    b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che (( abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda)) ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative;
    c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.
    (( 2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunita' montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 . Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie gia' predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverra' nell'ambito delle risultanti disponibilita' di bilancio )) 3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.
    4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a):
    a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;
    b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell' articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ;
    c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state gia' espletate le procedure di gara.
    5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.
    6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorche' si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
    7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.