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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1339/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1339 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Romagnano SE (NO), via Novara 47, presso lo studio dell'avv. PATELLA RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...] elettivamente domiciliato in C.F._2
Romagnano SE (NO), via Novara 47, presso lo studio dell'avv. PATELLA RAFFAELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) nessun provvedimento deve essere emesso in merito all'affidamento dei figli essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi che Parte_1 la compongono ed il sig. asporterà i propri effetti personali, nonché il computer, monitor, CP_1 scrivania, libreria, ultimo televisore acquistato, microonde, parte della biancheria per la casa dei casalinghi, suppellettili, quadri e complementi d'arredo già concordati;
4) A regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, quale condizione essenziale ed indispensabile per dirimere la crisi coniugale e giungere alla separazione in via consensuale, il sig.
si obbliga a cedere in favore della sig.ra la propria quota Controparte_1 Parte_1
(50%) di proprietà della casa coniugale acquistata con rogito Notaio in data Persona_1
22.03.2012 Rep. N. 67963 Racc. N. 12226. L'immobile risulta così descritto: In Comune di Prato SE a) Parte del fabbricato sito in via dei Partigiani numero 1, individuato nella mappa del Catasto Terreni col foglio (nove) mappale 453 ente urbano di are 3 centiare 0 – già mappale 453/a - , confinante con i mappali 934, 935, 1389, le unità immobiliari consistenti in :
- appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, due camere, bagno, tre balconi;
- due vani di cantina (pertinenziali all'abitazione di cui sopra) al piano interrato. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue:
- Mappale 453, subalterno 16, via dei Partigiani n.1, P.1, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita € 322,79
- Mappale 453 subalterno 17, via dei Partigiani n.2, P.S1, categoria C/2, classe 2, mq 29, rendita € 40,44 b) In corpo staccato, nel fabbricato sito in via Martiri della Libertà n.2, individuato nella mappa del Catasto Terreni col foglio 9 mappale 1389, ente urbano di are 3 centiare 0, - già mappale 453 /h, confinante con via Partigiani, mappali 453,934, 939, 449 e 1336 L'unità immobiliare consistente in :
- Autorimessa al piano terreno (pertinenziale all'abitazione di cui sopra) censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune come segue: Foglio 9
- Mappale 1389 subalterno 1, via Martiri della Libertà n.2, P.T., categoria C/6, classe 2, consistenza mq 18, rendita € 51,13, classamento e rendita proposti DM 701/94 in forza di denuncia dper nuova costruzione registrata al Catasto Fabbricati di Novara in data 13 giugno 2011 numero 1398.1/2011. Detta cessione, che dovrà essere perfezionata con separato atto notarile entro 90 giorni dalla omologa della separazione, viene espressamente concordata nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, al fine di evitare un contenzioso tra le parti e quale condizione essenziale dell'accordo. In relazione a detta cessione, per le ragioni di cui sopra, le parti usufruiranno dell'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale154/1999. Le spese notarili saranno a carico della sig.ra Pt_1
5) Ad integrale compensazione della suddetta cessione nonché di tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, la sig.ra corrisponderà al sig. entro la data del rogito di cui Pt_1 CP_1 al punto che precede, la somma onnicomprensiva di Euro 20.000,00 (diconsi ventimila/00) mediante bonifico bancario. A ricevimento di detta somma il sig. dichiara di non aver più nulla a che CP_1 pretendere dalla sig. a qualsivoglia titolo o ragione per ogni rapporto patrimoniale tra loro Pt_1 pendente in relazione alla cessione della propria quota di immobile già casa coniugale descritto al punto che precede e per qualsivoglia ulteriore rapporto di dare-avere intercorso tra i coniugi, dichiarandosi integralmente soddisfatto;
6) La sig.ra si fa carico del pagamento integrale delle rate di mutuo ipotecario Parte_1 stipulato con Intesa San Paolo con atto rogato da Dott. Notaio in Romagnano SE, Persona_1 con atto Rep. N. 67964, Racc. N. 12227) per l'acquisto dell'abitazione coniugale, liberando il marito da ogni relativo onere e manlevando e tenendo indenne il sig. da qualsiasi Controparte_1 pretesa relativa al contratto stesso. Resterà a carico della sig.ra anche la “polizza proteggi Pt_1 mutuo”;
7) i coniugi hanno già provveduto a separare i conti correnti dividendo i risparmi comuni in parti uguali;
8) i seguenti veicoli: moto Honda CBF 125 cc tg. EB73326, autovettura Opel Corsa 12 cc benzina tg. EN075TN, autovettura BMW3.18 2000cc serie 3 tg. DJ891HW intestati al sig. Controparte_1
acquistati in regime di comunione dei beni vengono assegnati in proprietà esclusiva al
[...] medesimo, che li accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, con rinuncia da parte della sig.ra ad ogni diritto;
Pt_1
9) il seguente veicolo: autovettura Fiat Panda 1.0 hybrid-benzina tg. GC500LZ intestato alla sig.ra acquistato in regime di comunione dei beni viene assegnato in proprietà esclusiva Parte_1 alla medesima, che la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi, con rinuncia da parte del sig. ad ogni diritto CP_1
10) Il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento n.0006048048 a lui intestato CP_1 contratto per l'acquisto della Fiat Panda con sino alla naturale scadenza, manlevando CP_2 la sig.ra , che risulta garante, da ogni responsabilità e richiesta della banca;
Parte_1
11) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa di mantenimento, dichiarano altresì di aver in tal modo regolato ogni questione economica tra loro;
12) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
13) i coniugi si impegnano a dare attuazione alle sopraindicate condizioni sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso ed insistono per l'omologa delle condizioni sopra enunciate.”
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Prato Parte_1 Controparte_1
SE (NO) in data 03/04/2004 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte I, anno 2004. Dall'unione matrimoniale sono nati figli: (30/07/1997) ed (02/07/2004) entrambi Per_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 15/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1 in data 16/03/1969, e , nato a GO (VC) in [...]_1
18/08/1967;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il 16.10.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1339 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Romagnano SE (NO), via Novara 47, presso lo studio dell'avv. PATELLA RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...] elettivamente domiciliato in C.F._2
Romagnano SE (NO), via Novara 47, presso lo studio dell'avv. PATELLA RAFFAELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) nessun provvedimento deve essere emesso in merito all'affidamento dei figli essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi che Parte_1 la compongono ed il sig. asporterà i propri effetti personali, nonché il computer, monitor, CP_1 scrivania, libreria, ultimo televisore acquistato, microonde, parte della biancheria per la casa dei casalinghi, suppellettili, quadri e complementi d'arredo già concordati;
4) A regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, quale condizione essenziale ed indispensabile per dirimere la crisi coniugale e giungere alla separazione in via consensuale, il sig.
si obbliga a cedere in favore della sig.ra la propria quota Controparte_1 Parte_1
(50%) di proprietà della casa coniugale acquistata con rogito Notaio in data Persona_1
22.03.2012 Rep. N. 67963 Racc. N. 12226. L'immobile risulta così descritto: In Comune di Prato SE a) Parte del fabbricato sito in via dei Partigiani numero 1, individuato nella mappa del Catasto Terreni col foglio (nove) mappale 453 ente urbano di are 3 centiare 0 – già mappale 453/a - , confinante con i mappali 934, 935, 1389, le unità immobiliari consistenti in :
- appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, due camere, bagno, tre balconi;
- due vani di cantina (pertinenziali all'abitazione di cui sopra) al piano interrato. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue:
- Mappale 453, subalterno 16, via dei Partigiani n.1, P.1, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita € 322,79
- Mappale 453 subalterno 17, via dei Partigiani n.2, P.S1, categoria C/2, classe 2, mq 29, rendita € 40,44 b) In corpo staccato, nel fabbricato sito in via Martiri della Libertà n.2, individuato nella mappa del Catasto Terreni col foglio 9 mappale 1389, ente urbano di are 3 centiare 0, - già mappale 453 /h, confinante con via Partigiani, mappali 453,934, 939, 449 e 1336 L'unità immobiliare consistente in :
- Autorimessa al piano terreno (pertinenziale all'abitazione di cui sopra) censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune come segue: Foglio 9
- Mappale 1389 subalterno 1, via Martiri della Libertà n.2, P.T., categoria C/6, classe 2, consistenza mq 18, rendita € 51,13, classamento e rendita proposti DM 701/94 in forza di denuncia dper nuova costruzione registrata al Catasto Fabbricati di Novara in data 13 giugno 2011 numero 1398.1/2011. Detta cessione, che dovrà essere perfezionata con separato atto notarile entro 90 giorni dalla omologa della separazione, viene espressamente concordata nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, al fine di evitare un contenzioso tra le parti e quale condizione essenziale dell'accordo. In relazione a detta cessione, per le ragioni di cui sopra, le parti usufruiranno dell'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale154/1999. Le spese notarili saranno a carico della sig.ra Pt_1
5) Ad integrale compensazione della suddetta cessione nonché di tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, la sig.ra corrisponderà al sig. entro la data del rogito di cui Pt_1 CP_1 al punto che precede, la somma onnicomprensiva di Euro 20.000,00 (diconsi ventimila/00) mediante bonifico bancario. A ricevimento di detta somma il sig. dichiara di non aver più nulla a che CP_1 pretendere dalla sig. a qualsivoglia titolo o ragione per ogni rapporto patrimoniale tra loro Pt_1 pendente in relazione alla cessione della propria quota di immobile già casa coniugale descritto al punto che precede e per qualsivoglia ulteriore rapporto di dare-avere intercorso tra i coniugi, dichiarandosi integralmente soddisfatto;
6) La sig.ra si fa carico del pagamento integrale delle rate di mutuo ipotecario Parte_1 stipulato con Intesa San Paolo con atto rogato da Dott. Notaio in Romagnano SE, Persona_1 con atto Rep. N. 67964, Racc. N. 12227) per l'acquisto dell'abitazione coniugale, liberando il marito da ogni relativo onere e manlevando e tenendo indenne il sig. da qualsiasi Controparte_1 pretesa relativa al contratto stesso. Resterà a carico della sig.ra anche la “polizza proteggi Pt_1 mutuo”;
7) i coniugi hanno già provveduto a separare i conti correnti dividendo i risparmi comuni in parti uguali;
8) i seguenti veicoli: moto Honda CBF 125 cc tg. EB73326, autovettura Opel Corsa 12 cc benzina tg. EN075TN, autovettura BMW3.18 2000cc serie 3 tg. DJ891HW intestati al sig. Controparte_1
acquistati in regime di comunione dei beni vengono assegnati in proprietà esclusiva al
[...] medesimo, che li accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, con rinuncia da parte della sig.ra ad ogni diritto;
Pt_1
9) il seguente veicolo: autovettura Fiat Panda 1.0 hybrid-benzina tg. GC500LZ intestato alla sig.ra acquistato in regime di comunione dei beni viene assegnato in proprietà esclusiva Parte_1 alla medesima, che la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi, con rinuncia da parte del sig. ad ogni diritto CP_1
10) Il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento n.0006048048 a lui intestato CP_1 contratto per l'acquisto della Fiat Panda con sino alla naturale scadenza, manlevando CP_2 la sig.ra , che risulta garante, da ogni responsabilità e richiesta della banca;
Parte_1
11) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa di mantenimento, dichiarano altresì di aver in tal modo regolato ogni questione economica tra loro;
12) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
13) i coniugi si impegnano a dare attuazione alle sopraindicate condizioni sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso ed insistono per l'omologa delle condizioni sopra enunciate.”
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Prato Parte_1 Controparte_1
SE (NO) in data 03/04/2004 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte I, anno 2004. Dall'unione matrimoniale sono nati figli: (30/07/1997) ed (02/07/2004) entrambi Per_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 15/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1 in data 16/03/1969, e , nato a GO (VC) in [...]_1
18/08/1967;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il 16.10.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti