Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2413/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2413/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] (no) il 04.06.1976 Parte_1 C.F._1 residente in [...] D, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
Borgomanero (no), Via Maggiate n. 43/d rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Tufariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in S. Maria C.V. (CE), Via dei Romani n. 66 RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale sita in Borgomanero (no), Via Maggiate n. 43/d meglio descritta e generalizzata nelle premesse di proprietà del figlio continuerà ad essere abitata da quest'ultimo unitamente alla madre ed al fratello minore CP_2 Pt_1
Il marito si trasferirà altrove già dal mese dalla fine di agosto asportando i propri e rimanenti effetti personali che Per_1 ancora si trovano presso la casa coniugale. AFFIDAMENTO, PERMANENZA DEL MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato) 3. Il figlio resta affidato ad Per_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
4. di anni 17 CP_2 Per_1
a ottobre, resta collocato in regime paritario pur mantenendo la residenza con la madre e starà con il padre ogni qualvolta lo desidera previo accordo diretto padre-figlio tenuto degli impegni lavorativi del padre e scolastici-ricreativisportivi del figlio. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio minore uno o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei desideri del figlio. Le festività natalizie, festività Pasquali e. Festività nazionali, tenuto conto dei desideri ed impegni del figlio se possibile seguiranno l'alternanza. Il figlio maggiorenne vedrà e frequenterà il padre secondo accordi diretti padre-figlio.
5. Disporre che a titolo di contributo ordinario al CP_2 mantenimento di e di ad oggi maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, verserà alla madre la somma Per_1 CP_2 mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento/oo), € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 11 di ogni mese alla madre alle coordinate Iban che verranno comunicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico o altri sostegni economici se richiesti e concessi saranno a favore della Sig.ra Il marito rinuncia alla propria quota in Pt_1 favore della stessa. Il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento.
6. Disporre che le spese straordinarie per entrambi i figli verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati ai figli;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro come segue: * a titolo di indennità per la vendita della casa coniugale di Via OV (intestata alla sola Sig.ra per aver lui concorso nel corso negli anni di matrimonio alle varie spese, Pt_1 costi, mutuo e quant'altro a totale definizione di qualsivoglia pretesa e/ o titolo la Sig.ra verserà al Sig. la Pt_1 CP_1 somma complessiva di € 85.000,00 (ottacinquemilaeuro/00) di cui € 80.000,00 entro il 30.08.2024 già effettivamente versati ed € 5.000,00 entro il 31.12.2024. Con tale dazione il Sig. non avrà più nulla pretendere dalla moglie e il CP_1 rapporto patrimoniale tra loro sarà da considerarsi totalmente regolato e definito. Darsi atto che le spese notarili, imposte e tasse per la donazione del figlio della quota del 50% a favore di al raggiungimento della maggiore età di CP_2 Per_1 quest'ultimo, della casa sita in Borgomanero, Via Maggiate n. 43/d, saranno sostenute dalla Sig.ra .
8. Parte_1
Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione del conto corrente bancario cointestato chiuso lo scorso inverno.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità. 10.Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti 11.Darsi atto che le parti attueranno le condizioni sopra concordate dal momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento. NONCHE' Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 in data 02.09.2001 nel Comune di Borgomanero, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Borgomanero
[...] al nr. 37 parte 2 serie A - anno 2001 con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato civile del suddetto comune e di quello di trascrizione, alle seguenti CONDIZIONI 1. Darsi atto che i figli e vivranno con la madre CP_2 Per_1 nella casa di Borgomanero sita in Via Maggiate n, 43/d di proprietà di AFFIDAMENTO, CP_2
PERMANENZA DEL MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato) 2. Confermare e disporre che il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Nulla disporsi per già CP_2 maggiorenne ancorché non economicamente autosufficiente.
3.Confermare e disporre che di anni 17 a ottobre 2024, Per_1 resta collocato in regime paritario pur mantenendo la residenza con la madre e starà con il padre ogni qualvolta lo desidera previo accordo diretto padre-figlio tenuto degli impegni lavorativi del padre e scolastici-ricreativi-sportivi del figlio. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio minore uno o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei desideri del figlio e previo accordo con quest'ultimo. Le festività natalizie, festività Pasquali e. Festività nazionali, sempre tenuto conto dei desideri ed impegni del figlio se possibile seguiranno l'alternanza. Il figlio maggiorenne vedrà e frequenterà il padre secondo accordi diretti padre-figlio.
4. A titolo di contributo ordinario CP_2 al mantenimento di e di ad oggi maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, verserà alla madre la somma Per_1 CP_2 mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento/oo), € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 11 di ogni mese alla madre alle coordinate Iban che verranno comunicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico o altri sostegni economici se richiesti e concessi saranno a favore della Sig.ra Il marito rinuncia alla propria quota in Pt_1 favore della stessa. Il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento.
5. Disporre che le spese straordinarie per entrambi i figli verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati ai figli;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 6. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed hanno già regolato in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro come di condizioni di separazione senza null'altro a pretendere reciprocamente.
7. Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario il 02.09.2001 in Borgomanero (NO) e che dall'affectio coniugalis sono nati (il 06.05.2003) e (il 30.10.2007), hanno congiuntamente adito il CP_2 Per_1
Tribunale di OV al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 4.12.2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene dunque il Tribunale che le l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgomanero (NO) (Atto n. 37, parte II, Serie A, anno 2001) di provvedere alle incombenze di legge;
5. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 14.2.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini