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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5363/2024 promossa da nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5363/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO Parte_1 C.F._1
OTELLO e dell'avv. VIERO FEDERICO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MURI ADA Controparte_1 C.F._2
ORSOLA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE MURI ADA ORSOLA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, uniti in matrimonio concordatario in data 06/09/2020 in Malo (VI), C.F._2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Malo (VI) di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2020, numero 6, Parte 2, Serie A;
3. Darsi atto che i coniugi non hanno pretese da rivolgersi reciprocamente a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. Darsi atto che la Signora rimane nella piena disponibilità dell'abitazione Parte_1
coniugale di sua proprietà sita a Monte di Malo (VI) in Via Maddalena di Sotto, n. 5 e che il Sig.
ha già provveduto a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi altrove portando con sé Controparte_1
i propri effetti personali;
5. Darsi atto che la Sig.ra si obbliga a non proporre opposizione alla richiesta di Parte_1
archiviazione disposta con provvedimento del 09/04/2025 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa relativamente al procedimento penale n. 7578/24 R.G.N.R. mod. Persona_1
21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza a carico del Sig. e si Controparte_1
obbliga altresì a compiere qualsiasi attività che si rendesse necessaria e/o anche solo opportuna per
l'estinzione di detto procedimento;
6. Darsi atto che la Sig. dichiara che nulla ha a pretendere dal Sig. Parte_1 Controparte_1 relativamente alla somma di € 21.000,00 (ventunomila/00) da lei corrisposta al medesimo per
l'acquisto dell'autovettura AUDI, targata GS849AF, e che comunque ella rinuncia a qualsiasi pretesa
e/o credito e/o azione nei confronti del Sig. . Controparte_1
7. Darsi atto che i coniugi dichiarano di avere definito con le presenti pattuizioni ogni rapporto di carattere patrimoniale in conseguenza della separazione e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto espressamente previsto e concordato con le conclusioni conformi delle presenti note scritte.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Malo (VI) in data 6/9/2020; che dall'unione non erano nati figli;
che nel Controparte_1
pagina 2 di 4 corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato ed era venuta meno l'affectio coniugalis; che le parti erano entrambe economicamente indipendenti;
chiedeva la separazione personale dal coniuge.
Costituitosi in giudizio, il convenuto aderiva alla domanda di separazione personale, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso avuto riguardo, in particolare, all'obbligo di mantenimento che egli chiedeva determinarsi a sé favorevole nella misura di euro 700,00 mensili, stante la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi ed il tenore di vita in costanza di matrimonio.
Instaurato il giudizio, alla udienza per tentativo di componimento bonario delle parti del 10 aprile 2025 esse chiedevano un rinvio d'udienza essendo pendenti trattative volte al componimento bonario della lite.
Successivamente, alla udienza del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al
Collegio per la decisione. Il PM esprimeva il parere positivo per quanto di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Malo (VI) in data 6/09/2020 con atto trascritto al n. 6, parte 2, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
pagina 3 di 4 2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5363/2024 promossa da nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5363/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO Parte_1 C.F._1
OTELLO e dell'avv. VIERO FEDERICO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MURI ADA Controparte_1 C.F._2
ORSOLA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE MURI ADA ORSOLA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, uniti in matrimonio concordatario in data 06/09/2020 in Malo (VI), C.F._2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Malo (VI) di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2020, numero 6, Parte 2, Serie A;
3. Darsi atto che i coniugi non hanno pretese da rivolgersi reciprocamente a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. Darsi atto che la Signora rimane nella piena disponibilità dell'abitazione Parte_1
coniugale di sua proprietà sita a Monte di Malo (VI) in Via Maddalena di Sotto, n. 5 e che il Sig.
ha già provveduto a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi altrove portando con sé Controparte_1
i propri effetti personali;
5. Darsi atto che la Sig.ra si obbliga a non proporre opposizione alla richiesta di Parte_1
archiviazione disposta con provvedimento del 09/04/2025 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa relativamente al procedimento penale n. 7578/24 R.G.N.R. mod. Persona_1
21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza a carico del Sig. e si Controparte_1
obbliga altresì a compiere qualsiasi attività che si rendesse necessaria e/o anche solo opportuna per
l'estinzione di detto procedimento;
6. Darsi atto che la Sig. dichiara che nulla ha a pretendere dal Sig. Parte_1 Controparte_1 relativamente alla somma di € 21.000,00 (ventunomila/00) da lei corrisposta al medesimo per
l'acquisto dell'autovettura AUDI, targata GS849AF, e che comunque ella rinuncia a qualsiasi pretesa
e/o credito e/o azione nei confronti del Sig. . Controparte_1
7. Darsi atto che i coniugi dichiarano di avere definito con le presenti pattuizioni ogni rapporto di carattere patrimoniale in conseguenza della separazione e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto espressamente previsto e concordato con le conclusioni conformi delle presenti note scritte.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Malo (VI) in data 6/9/2020; che dall'unione non erano nati figli;
che nel Controparte_1
pagina 2 di 4 corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato ed era venuta meno l'affectio coniugalis; che le parti erano entrambe economicamente indipendenti;
chiedeva la separazione personale dal coniuge.
Costituitosi in giudizio, il convenuto aderiva alla domanda di separazione personale, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso avuto riguardo, in particolare, all'obbligo di mantenimento che egli chiedeva determinarsi a sé favorevole nella misura di euro 700,00 mensili, stante la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi ed il tenore di vita in costanza di matrimonio.
Instaurato il giudizio, alla udienza per tentativo di componimento bonario delle parti del 10 aprile 2025 esse chiedevano un rinvio d'udienza essendo pendenti trattative volte al componimento bonario della lite.
Successivamente, alla udienza del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al
Collegio per la decisione. Il PM esprimeva il parere positivo per quanto di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Malo (VI) in data 6/09/2020 con atto trascritto al n. 6, parte 2, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
pagina 3 di 4 2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Elena Sollazzo
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