Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1698/2024 RG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del 6.12.2024 sostituita da note scritte
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. 1698/2024 RG vertente tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bini del foro Parte_1
di Pistoia;
RECLAMANTE
e
UE TR
RECLAMATA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale la Presidente
del Collegio ha sostituto l'udienza del 6.12.2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite;
Lette le note sostitutive dell'udienza del 6.12.2024 tempestivamente depositate nell'interesse del reclamante;
proponeva reclamo ex art. 473 bis. 24 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del
Tribunale di Pisa emessa in data 7.8.2024, con la quale è stato provvisoriamente posto a carico del reclamante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento di una somma mensile di €
300 e un assegno divorzile di € 400 in favore dell'ex coniuge LI
IL, chiedendo che entrambi gli assegni fossero eliminati o almeno ridotti a minor somma;
Rilevato che la parte reclamante, con dichiarazione depositata il
21.11.2024, sottoscritta dal suo difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente processo di cui chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione con compensazione delle spese di lite attesa la mancata costituzione della parte reclamata;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del reclamo è stata notificata alla controparte il 21.11.2024;
Viste le note depositate il 4.12.2024 con le quali l'appellante ha insistito nella dichiarazione di rinuncia agli atti;
Considerato che la parte reclamata non si è costituita in questa fase di reclamo, per cui non è necessaria la sua accettazione della rinuncia agli atti formulata dal reclamante;
Ritenuto che, stante la mancata costituzione della parte reclamata, le spese del reclamo debbano rimanere a carico del reclamante ed essere dichiarate irripetibili;
Dato atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. 23175/2015; Cass. 19071/2018);
PQM
1) Dichiara l'estinzione del presente procedimento di reclamo;
2) Dichiara l'irripetibilità delle spese del reclamo.
Si comunichi. Firenze, 19 dicembre 2024.
La Presidente
Daniela Lococo