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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. IN ON Presidente
Dott. Annalisa Giusti Consigliere
Dott. TT CC Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346/2024 R.G.A.C. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DR RA ed elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC) Via L.
Einaudi n. 108 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Macerata
n.781/2023 pubblicata il 30 settembre 2023
SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda avanzata da parte appellante perché fondata in fatto ed in diritto e, comunque, fornita di un completo impianto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
voglia quindi l'Ecc.ma Corte in via principale nel merito,
pagina 1 di 6 dichiarata la responsabilità della convenuta di Controparte_2 [...] in persona del Sindaco pro-tempore nella causazione dell'evento Controparte_1 incidentistico dedotto in giudizio, per i motivi esposti nella superiore narrativa, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del sig. , della Parte_1 somma complessiva di €. 15.401,00 (quindicimilaquattrocentouno/00) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi, dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, in via subordinata condannare parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi eventuale C.T.U. tecnica sui danni riportati dal velocipede dell'attore e
C.T.U. medico-legale relativa alle lesioni patite dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, non ammessa dal Giudice di prime cure e reiterate nella fase di precisazioni delle conclusioni”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il di in CP_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t. per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi €. 15.401,00 o in misura diversa di giustizia, quando percorrendo in bicicletta Via Macerata nel territorio del Comune di nei Controparte_1 pressi del civico 58 perdeva il controllo del proprio velocipede cadendo rovinosamente a terra a causa di materiale scivoloso presente sul manto stradale residuo di una manifestazione avvenuta il giorno precedente. Nessuno si costituiva per il CP_1
All' esito dell' espletata istruttoria ( prove testimoniali e produzioni documentali) il
Tribunale di Macerata rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il : nessuno si Parte_1 costituiva per l'appellato e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza in data 2 ottobre 2024.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 29.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 L'appellante con un unico motivo articolato in più punti lamenta “ 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 1127 e 2051 c.c. “
Il motivo non è fondato.
Invero nelle fattispecie come quelle oggetto di causa l' invocata responsabilità di un tanto nell'ipotesi in cui tale responsabilità sia riconducibile all'art. CP_1
2051 c.c., quanto in quella in cui sia riconducibile all'art. 2043 c.c , necessita per la sua configurabilità del rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Ed è ormai pacifico in giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità,
l'orientamento che vuole esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente sulla pubblica via. In tal caso infatti gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, normativamente delimitata dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale ( in tal senso anche Cass. civ. Sez. III, 20/01/2014, n. 999 rv. 629275 : “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. “ ). E la Suprema Corte ( ex multis
Cassazione civile, sez. VI-3, sentenza 03/02/2015 n° 1896 ) ha in più occasioni ribadito che la prova del caso fortuito – che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l'evento lesivo –
pagina 3 di 6 incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Di recente con ordinanza n.16568/2022, pubblicata il 23 maggio scorso, la Sesta
Sezione -3 Civile della Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da cose in custodia, « la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” ( fattispecie riferita ad un ciclista caduto su una caditoia in pietra presente sul manto stradale che si presentava in maniera visibile e di colore ben diverso rispetto al resto della pavimentazione stradale).
Nel caso che ci occupa: a) l' incidente è accaduto in data 01 ottobre 2017, alle ore 08.30 circa, quindi di giorno;
b) le condizioni meteo erano ottimali con assenza di pioggia e con ottima visibilità; c) dagli atti risulta come sull' asfalto fosse presente polvere colorata ( con prevalenza di colore rosso ) in quanto il giorno prima si era tenuta una manifestazione di clown;
d) lo stesso appellante afferma in atti di aver visto la polvere colorata.
Ed ancora: l' unico teste che ha assistito all' incidente, sig. , che Persona_1 seguiva il ciclista a circa 20-30 metri di distanza dichiara aver notato la polvere pagina 4 di 6 sull'asfalto anche prima di scendere a soccorrere il ( cfr verbale ud Pt_1
13.01.2022) “ …. Quando mi sono avvicinato ho visto sull'asfalto della polvere colorata, su tutto l'asfalto, non su un punto specifico. E il che poteva Pt_1 parlare, mi ha detto era caduto a causa della polvere colorata che stava a terra….. Io quando ero in auto la polvere l'avevo vista…. Aggiungo che quando mi sono avvicinato ho visto entrambe le ruote che avevano traccia del colore che ho visto sull'asfalto. Il colore era vario ma con nota dominante di rosso”
Quindi deve dedursi che pacificamente il danneggiato vuoi per imprudenza ( dall'entità delle lesioni riportate e dai rilevanti danni al mezzo – oltre €.6.000,00
- si rileva facilmente come la velocità non potesse essere moderata ) vuoi per distrazione, non ha neanche adottato le più elementari regole di prudenza su un tratto di strada visibilmente a rischio.
Deve pertanto ritenersi esclusa la responsabilità del Controparte_1
e a nulla rileva la mancanza di cartellonistica ad hoc in quanto l' insidia era perfettamente visibile.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze dell'appellante anche quelle formulate in via istruttoria.
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituita parte appellata
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il ed avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Macerata n.781/2023 pubblicata il 30 settembre 2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
pagina 5 di 6 - nulla per le spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 05 novembre 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. TT CC Dott IN ON
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. IN ON Presidente
Dott. Annalisa Giusti Consigliere
Dott. TT CC Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346/2024 R.G.A.C. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DR RA ed elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC) Via L.
Einaudi n. 108 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Macerata
n.781/2023 pubblicata il 30 settembre 2023
SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda avanzata da parte appellante perché fondata in fatto ed in diritto e, comunque, fornita di un completo impianto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
voglia quindi l'Ecc.ma Corte in via principale nel merito,
pagina 1 di 6 dichiarata la responsabilità della convenuta di Controparte_2 [...] in persona del Sindaco pro-tempore nella causazione dell'evento Controparte_1 incidentistico dedotto in giudizio, per i motivi esposti nella superiore narrativa, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del sig. , della Parte_1 somma complessiva di €. 15.401,00 (quindicimilaquattrocentouno/00) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi, dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, in via subordinata condannare parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi eventuale C.T.U. tecnica sui danni riportati dal velocipede dell'attore e
C.T.U. medico-legale relativa alle lesioni patite dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, non ammessa dal Giudice di prime cure e reiterate nella fase di precisazioni delle conclusioni”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il di in CP_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t. per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi €. 15.401,00 o in misura diversa di giustizia, quando percorrendo in bicicletta Via Macerata nel territorio del Comune di nei Controparte_1 pressi del civico 58 perdeva il controllo del proprio velocipede cadendo rovinosamente a terra a causa di materiale scivoloso presente sul manto stradale residuo di una manifestazione avvenuta il giorno precedente. Nessuno si costituiva per il CP_1
All' esito dell' espletata istruttoria ( prove testimoniali e produzioni documentali) il
Tribunale di Macerata rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il : nessuno si Parte_1 costituiva per l'appellato e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza in data 2 ottobre 2024.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 29.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 L'appellante con un unico motivo articolato in più punti lamenta “ 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 1127 e 2051 c.c. “
Il motivo non è fondato.
Invero nelle fattispecie come quelle oggetto di causa l' invocata responsabilità di un tanto nell'ipotesi in cui tale responsabilità sia riconducibile all'art. CP_1
2051 c.c., quanto in quella in cui sia riconducibile all'art. 2043 c.c , necessita per la sua configurabilità del rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Ed è ormai pacifico in giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità,
l'orientamento che vuole esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente sulla pubblica via. In tal caso infatti gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, normativamente delimitata dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale ( in tal senso anche Cass. civ. Sez. III, 20/01/2014, n. 999 rv. 629275 : “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. “ ). E la Suprema Corte ( ex multis
Cassazione civile, sez. VI-3, sentenza 03/02/2015 n° 1896 ) ha in più occasioni ribadito che la prova del caso fortuito – che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l'evento lesivo –
pagina 3 di 6 incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Di recente con ordinanza n.16568/2022, pubblicata il 23 maggio scorso, la Sesta
Sezione -3 Civile della Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da cose in custodia, « la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” ( fattispecie riferita ad un ciclista caduto su una caditoia in pietra presente sul manto stradale che si presentava in maniera visibile e di colore ben diverso rispetto al resto della pavimentazione stradale).
Nel caso che ci occupa: a) l' incidente è accaduto in data 01 ottobre 2017, alle ore 08.30 circa, quindi di giorno;
b) le condizioni meteo erano ottimali con assenza di pioggia e con ottima visibilità; c) dagli atti risulta come sull' asfalto fosse presente polvere colorata ( con prevalenza di colore rosso ) in quanto il giorno prima si era tenuta una manifestazione di clown;
d) lo stesso appellante afferma in atti di aver visto la polvere colorata.
Ed ancora: l' unico teste che ha assistito all' incidente, sig. , che Persona_1 seguiva il ciclista a circa 20-30 metri di distanza dichiara aver notato la polvere pagina 4 di 6 sull'asfalto anche prima di scendere a soccorrere il ( cfr verbale ud Pt_1
13.01.2022) “ …. Quando mi sono avvicinato ho visto sull'asfalto della polvere colorata, su tutto l'asfalto, non su un punto specifico. E il che poteva Pt_1 parlare, mi ha detto era caduto a causa della polvere colorata che stava a terra….. Io quando ero in auto la polvere l'avevo vista…. Aggiungo che quando mi sono avvicinato ho visto entrambe le ruote che avevano traccia del colore che ho visto sull'asfalto. Il colore era vario ma con nota dominante di rosso”
Quindi deve dedursi che pacificamente il danneggiato vuoi per imprudenza ( dall'entità delle lesioni riportate e dai rilevanti danni al mezzo – oltre €.6.000,00
- si rileva facilmente come la velocità non potesse essere moderata ) vuoi per distrazione, non ha neanche adottato le più elementari regole di prudenza su un tratto di strada visibilmente a rischio.
Deve pertanto ritenersi esclusa la responsabilità del Controparte_1
e a nulla rileva la mancanza di cartellonistica ad hoc in quanto l' insidia era perfettamente visibile.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze dell'appellante anche quelle formulate in via istruttoria.
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituita parte appellata
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il ed avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Macerata n.781/2023 pubblicata il 30 settembre 2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
pagina 5 di 6 - nulla per le spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 05 novembre 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. TT CC Dott IN ON
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