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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/08/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5094/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5094/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLACCHIA Parte_1 C.F._1 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE PROME, 5 PERUGIA presso il difensore avv. PELLACCHIA RICCARDO
ATTORE/I contro
sia quale che di Controparte_1 Controparte_2 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USUELLI ALESSANDRA e Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. GIZZI CARMELA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 CP_4 ( ) VIA TOSCANINI 1 20122 MILANO;
[...] C.F._3 CP_5
( ) Milano, Largo Arturo Toscanini n. 1 MILANO;
[...] C.F._4 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._5 Parte_3 ( ) VIA TOSCANINI 1 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in C.F._6 LARGO ARTURO TOSCANINI 1 MILANO presso il difensore avv. USUELLI ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/09/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 8 IN FATTO E DIRITTO
La società irlandese – quale mandataria della creditrice - ha Controparte_1 Controparte_3 chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo 1068/2019, emesso il 18/6/2019, per l'importo di € 413.684,01 nei confronti di quale fideiussore della società fallita Parte_1 Pt_4 (già 61 , in relazione a più rapporti di quest'ultima con
[...] Controparte_6 CP_7 (incorporante e cedente a tra cui: Controparte_8 CP_3
- i mutui agli atti 1- in data 22/05/2002 a rogito a rogito Notaio dott. Persona_1 di Perugia, rep.16680, racc. 3908; 2- in data 03/08/2005 a rogito Notaio dott.
[...]
di Perugia, rep 22940, racc. 5285 e 3- in data 05/07/2012 a rogito Notaio Per_1 dott. di Bastia Umbra, rep. 27955, racc. 17321 (numerato con il n. Persona_2 3984843);
- conto corrente n. 29468689 acceso in data 23/05/2016.
a proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- per il conto corrente, l'indebita applicazione di anatocismo, di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, nonché il superamento della soglia di usura in vari trimestri.
- Per i finanziamenti contenuti nel contratto del 22/5/2002 (Notaio , rep. 16680 racc. Per_1
3908) 1514358 e 1514359, nonché il finanziamento 13984843 contenuto nel contratto del 5/7/2012 (notaio rep. 27955 racc. 17321) una sofferenza residua inferiore a quanto Per_2 sostenuto dal creditore. In particolare, eccepisce per il mutuo n. 13984843 la mancata pattuizione del TAEG, l'usura del tasso di mora, la presenza della c.d. clausola floor.
- Per il finanziamento n. 13227697, contenuto nell'atto del 3/8/2005 (notaio , rep. Per_1
22940 racc. 5285 e 16/07/2004 a rogito Notaio dott. di Perugia, rep Persona_1 20437/4792) l'errato calcolo dei residui, che assume essere stati interamente rimborsati, addirittura con un consistente eccesso.
Chiede, pertanto, il ricalcolo di quanto dovuto con compensazione delle somme già versate in eccesso. Non chiede, appare opportuno sottolineare, restituzioni.
La si è costituita ribadendo, in parte, le proprie pretese. Contesta, in Controparte_1 particolare, che il conto corrente – 29468689 aperto il 23/5/2016 da - dedotto nel Parte_4 ricorso monitorio sia in continuazione con il conto corrente indicato dall'opponente – 5007 – all'epoca aperto da e chiuso nel settembre 1999. Afferma, comunque, che Parte_5 il conto corrente oggetto di causa è in prosecuzione del contratto di conto corrente n. 29468689 sottoscritto in data 08/10/1999. Eccepisce ad ogni modo la prescrizione delle pretese relative al conto 5007 e alle rimesse solutorie dell'altro conto corrente. Invoca alcuni riconoscimenti di debito del debitore..
Riguardo i mutui, con riferimento ai finanziamenti rubricati n. 514370 (a debito per €. 2.410,26) e n. 514366 (a debito per €. 25.277,30), l'opposta vi ha espressamente rinunciato nella comparsa di costituzione alla pretesa creditoria, ammettendo che i finanziamenti in oggetto sono stati estinti come da documentazione prodotta da controparte sub doc. 2 e doc. 3.
pagina 2 di 8 L'opponente, di contro, ha ammesso che per i finanziamenti 1514358, 1514359 e 13984843 sussiste in effetti un residuo non restituito di complessivi € 247.040,88, come da maggiore dettaglio nella citazione e nella comparsa conclusionale.
Nel corso del giudizio ha ceduto il credito a Della cessione ne ha CP_3 CP_2 dato atto la , che permane in giudizio in quanto mandataria (sostanziale) anche Controparte_1 della cessionaria.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di . Nel caso di specie, poiché né né CP_2 CP_3 CP_
sono parti processuali (lo è solo ) non si pone però alcuna questione sulla Controparte_1 legittimazione in senso stretto delle mandanti, né della validità o prova della cessione tra loro ai fini strettamente processuali. E' evidente, invece, che non può essere oggetto di giudizio la valutazione della esistenza/validità della cessione dal punto di vista sostanziale, essendo avvenuta dopo l'introduzione del giudizio e non oggetto delle domande tempestivamente formulate.
Pertanto, la controversia verte e permane su:
- Il saldo del conto corrente;
- Il residuo del finanziamento 13227697, la cui pretesa creditoria è stata contestata interamente e con richiesta di accertamento di pagamenti eccedenti;
- Il residuo dei finanziamenti 1514358, 1514359 e 13984843, per la pretesa eccedente la somma complessiva di € 247.040,88.
Con ordinanza del 2/4/2021 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il contratto di conto corrente risulta acceso prima della delibera CICR del 2000 che aveva legittimato l'anatocismo, per quanto solo in via reciproca, sicché sussiste il fumus delle doglianze del in punto di applicazione, per alcuni periodi, di forme di Pt_1 anatocismo illegittime, opponibili anche dal fideiussore in virtù dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.371/18;
- parte opponente ha anche prodotto documentazione (cfr. sottofascicolo 5) – da valutarsi eventualmente in sede peritale - relativa al dedotto pagamento di numerose rate di un mutuo già estinto, avanzando in proposito una exceptio doli generalis certamente proponibile anche dal fideiussore.
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU sul rapporto di conto corrente 29468689, affidata al dott. e depositata in data 25/11/2023 e con chiarimenti/integrazioni Persona_3 depositati in data 22/4/2024.
Visti gli atti e la CTU, si osserva quanto segue.
IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE 29468689.
Il conto corrente il cui saldo finale al 16/12/2016, contraddistinto al n. 29468689, per come dedotto e documentato con il ricorso monitorio risulta aperto dalla (società garantita dal Parte_4
pagina 3 di 8 rappresentante legale quale fideiussore in data 23/5/2016. Parte_1
L'opposizione presuppone, senza esplicitarne approfonditamente le motivazioni, che tale conto solo apparentemente è stato aperto in tale data, ma che si tratti di una continuazione di un conto precedente, sul quale sono essenzialmente incentrate le eccezioni di addebiti non dovuti.
Secondo le prospettazioni dell'opponente, si tratterebbe del precedente rapporto “5007”, aperto dalla presso la Cassa di Risparmio di Perugia in data 1/7/1999. Poco dopo Parte_5 la avrebbe estinto il conto corrente e ne avrebbe aperto un altro, con Parte_5 riporto del saldo a debito su un diverso conto, n. 20847, aperto in data 26/10/99) con la stessa
[...]
Dal 01/07/2005, in occasione del passaggio a Unicredit Banca, quest'ultimo conto 20847 CP_8 è stato ridenominato con il numero 29468689.
Il fatto che il conto corrente 29468689 aperto con il 23/5/2016 sia in continuità con il CP_7 conto 20847 aperto con la in data 26/10/1999 non è controverso e d'altronde è Controparte_8 confermato documentalmente dallo stesso contratto del 2016, in cui le parti espressamente che:
Per valutare la fondatezza delle doglianze dell'opponente va preliminarmente acclarato se la dichiarazione appena riportata preclude al cliente nella presente sede di contestare il saldo finale del conto 20847.
In caso positivo, si deve comprendere se effettivamente vi è continuazione tra il conto 5007 del 1/7/1999 e il conto 20847 del 26/10/1999.
Prima di procedere con tale disamina, si deve evidenziare che l'onere della prova della sussistenza del credito dedotto nel fascicolo monitorio è senza dubbio del creditore. L'accertamento, però, di fatti diversi da quelli desumibili dagli atti ma dedotti in via riconvenzionale grava su chi pretende averne un vantaggio, ossia sull'opponente.
Benchè nello stesso contratto prodotto con il ricorso monitorio dalla vi sia l'indicazione della CP_3 prosecuzione di precedente contratto, è anche vero che vi è la contestuale dichiarazione del cliente di approvare la rendicontazione del saldo del precedente.
La suddetta ricognizione, per la sua letteralità e il contesto in cui è stata sottoscritta, appare riguardare i soli movimenti del conto, al pari della periodica approvazione dell'estratto conto in caso di mancata contestazione. Non comporta, invece, anche rinuncia a contestazione della legittimità degli addebiti e di vizi contrattuali.
Come sottolineato anche dal CTU, l'unica documentazione contrattuale agli atti, in riferimento al conto corrente, è il solo contratto del 23/5/2016.
Agli atti vi è l'estratto conto finale del contratto 5007, che l'opponente sostiene essere stato chiuso al 30/9/1999, con l'addebito di competenze di liquidazione e un saldo finale a debito del cliente di € 16.372,38, come segue: pagina 4 di 8 Il CTU ha evidenziato, sul punto, che tali scritture non rivelano la chiusura del conto, ma solamente del trimestre.
Ha aggiunto, ad ogni modo, che seppur è vero che l'elenco dei movimenti del conto 20847 parta da un saldo “zero” è anche vero che con scrittura datata 19/11/1999 (valuta 12/11/1999) viene posto a debito l'importo di 60.280.349 lire quale estinzione del c/c 5007. Con la conseguenza che il saldo del conto 5007 è passato sul conto 20847.
Inoltre, dall'elenco movimenti del conto 5007 al 31/12/1999 prodotto dall'opponente si apprende che quest'ultimo partendo dal precedente saldo al 30/09/1999 di 31.701.347 lire e dopo alcune operazioni, si chiude con il giro del saldo di 60.280.349 lire (accredito per estinzione), come sopra accennato.
Si deve ritenere, pertanto, che vi sia continuità anche tra il conto 5007 e il conto 20847.
Per dimostrare il credito dedotto nella fase monitoria riguardo il conto corrente, il creditore è onerato secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. pertanto, di produrre in giudizio tutta la serie degli estratti conto che dimostrino l'evolversi del rapporto e della formazione del saldo finale, secondo i principi espressi anche dalla Corte di Cassazione con la sent. n 23852 del 2020, nonché la documentazione contrattuale che consenta di acclarare la validità e l'esatto adempimento delle condizioni pattuite. In mancanza dell'intera serie di estratti conto, quindi, si dovrà considerare solo l'ultima serie ininterrotta, il cui saldo iniziale, qualora indicato a debito per il cliente, dovrà essere invece calcolato a “zero” non essendo stato dimostrato dalla banca la sua origine.
Poiché nel caso che ci interessa si dovrà dunque far risalire l'inizio del rapporto già ai tempi del conto 5007, va tenuto conto che il primo degli estratti disponibili relativi allo stesso è quello al 31/03/1998, il quale indica un saldo iniziale a debito di 20.331.838 lire, non ulteriormente documentato e che per le ragioni appena esposte va posto pari a “zero”.
Non può invece dirsi che ci sia continuità anche tra il conto 20847 e l'ulteriore c/c n. 804052, benchè il suo saldo sia stato trasferito sul primo. In assenza di qualsiasi documentazione, si può solo ritenere che intercorsa una mera chiusura di un conto, con semplice trasferimento di un debito del cliente su altro conto. Non può procedersi, pertanto, all'applicazione del principio del “saldo zero” anche sul relativo saldo finale, di ben € 155.000,00 al 20/2/2002.
Tanto considerato, si condivide il ricalcolo operato dal CTU alla prima ipotesi della perizia depositata in data 25/11/2023, poiché basato sulle seguenti considerazioni:
- azzeramento del saldo iniziale documentato in quanto a debito del cliente;
- rimozione degli addebiti per applicazione dell'anatocismo, in quanto non documentata valida pattuizione né prima del contratto del 2016 né sulla base di quest'ultimo, non essendo compatibile con l'art. 120 TUB;
- verifica del TEG in riferimento ai fidi (presenti fino al 01/04/16) ogni qualvolta si è rilevata una variazione di condizioni rilevate al fine del calcolo dello stesso, con espunzione degli pagina 5 di 8 addebiti non legittimi in quanto superiori al tasso di usura di riferimento per il periodo, con azzeramento in particolare delle spese connesse.
- Ai fini delle rimesse solutorie, la data di prescrizione del diritto alla loro ripetizione è individuata nel giorno 29/09/2009 individuando quale atto interruttivo la notifica dell'atto di citazione che è avvenuta il giorno 30/09/2019.
- Azzeramento delle spese e commissioni applicate e senza dimostrazione di pattuizione.
Il ricalcolo va quindi così prospettato, richiamando per gli ulteriori dettagli la CTU:
Il saldo finale del conto corrente è da accertare in € 109.969,98 a credito del cliente in luogo del saldo a debito di € 99.319,47 (con una differenza, quindi, di € 209.289,45)
I FINANZIAMENTI.
Come detto, il giudizio permane limitatamente a:
- Il residuo del finanziamento 13227697, la cui pretesa creditoria è stata contestata interamente e con richiesta di accertamento di pagamenti eccedenti;
- Il residuo dei finanziamenti 1514358, 1514359 e 13984843, per la pretesa eccedente la somma complessiva di € 247.040,88.
pagina 6 di 8 Per quanto riguarda il finanziamento 13227697 (contratto del 3/8/2025) a debito per €. 34.108,09 si evidenzia che la documentazione depositata dall'opponente non appare dimostrare che la banca abbia già ottenuto il rimborso per la cifra (corrispondente a una porzione immobiliare di un più ampio compendio) richiesta in rimborso. Mancando, peraltro, la possibilità di verificare che si tratti proprio della frazione dedotta nel monitorio, è precluso anche riscontrare il versamento eccessivo di € 58.000,00. I documenti 4 e 5 allegati alla citazione, infatti – non peraltro corredati da argomentazioni esplicative negli atti delle parti – non sono sufficienti da soli a dimostrare adeguatamente la prospettazione dell'opponente.
In relazione al finanziamento 13984843, a debito per €. 238.095,76, si può osservare che:
- Nonostante il riconoscimento di debito del 5/10/2016, che riguarda solo i residui, non è in astratto precluso oggi al debitore contestare la legittimità delle clausole contrattuali;
- Riguardo alla mancata pattuizione del taeg, premesso che non si tratta con tutta evidenza di un credito al consumo essendo rivolto ad una società commerciale, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB secondo cui “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Par Banca d'Italia. Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, l' non Pt_7 determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. ex multis, Tribunale di Roma, 11 luglio 2019, Corte di Appello di Torino, 5 maggio 2020). Nessun ricalcolo deve essere effettuato, pertanto, a tale titolo. Sotto altro profilo, nella specie, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 125 bis TUB che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC. La predetta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice.
- Per la lamentata usura nel tasso di mora, si deve evidenziare che questo è stato solo genericamente denunciato, senza che siano stati evidenziati negli atti elementi che ne consentano la verifica. Ad ogni modo si deve evidenziare che può essere rilevante la sola usura c.d. originaria, ossia quella contenuta direttamente nelle pattuizioni contrattuali confrontate con il tasso soglia del periodo, non anche quella c.d. sopravvenuta, derivante nel corso del rapporto dall'oscillazione successiva dei tassi e la modifica di quello soglia.
- La presenza della clausola “floor” di per sé non comporta vizi del contratto o della sua esecuzione. Infatti, la previsione contrattuale del floor, altro non è che una modalità di determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto, andando le parti, nella struttura del mutuo a tasso variabile, a predeterminare la soglia minima al di sotto della quale il tasso non può scendere. In altri termini, la pattuizione della clausola floor costituisce frutto del libero esplicarsi dell'autonomia negoziale delle parti, atteso che, per effetto del sinallagma contrattuale come costruito dai contraenti, il tasso di interesse nel corso del rapporto potrà pagina 7 di 8 variare fra un minimo negoziale (rappresentato dalla soglia predeterminata in contratto) e un massimo legale (ai sensi dell'art. 644 c.p.). Si ha a che fare, infatti, non con un costo non dichiarato al cliente ma con una pattuizione che costituisce una libera scelta contrattuale nota alle parti.
L'opposizione, sotto tale profilo, è pertanto infondata.
In conclusione, delle somme richieste in pagamento con il decreto ingiuntivo, vi è dimostrazione della più limitata somma di € 176.707,00.
Il decreto ingiuntivo perciò deve essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente a corrispondere a , quale mandataria della creditrice, la minore somma di € € Controparte_1 176.707,00 oltre interessi come da domanda.
Le spese, visto l'art. 92 c.p.c. e considerata la sostanziale soccombenza reciproca, possono essere compensate. Le spese di CTU possono essere poste a carico della creditrice, la cui pretesa di pagamento è risultata fondata solo in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna quale fideiussore di , a corrispondere a Parte_1 Parte_4 [...]
quale mandataria di la somma di € 176.707,00 oltre interessi CP_1 CP_3 come da domanda;
3) Spese compensate, spese di CTU a carico di . Controparte_1
Perugia, 29 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5094/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLACCHIA Parte_1 C.F._1 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE PROME, 5 PERUGIA presso il difensore avv. PELLACCHIA RICCARDO
ATTORE/I contro
sia quale che di Controparte_1 Controparte_2 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USUELLI ALESSANDRA e Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. GIZZI CARMELA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 CP_4 ( ) VIA TOSCANINI 1 20122 MILANO;
[...] C.F._3 CP_5
( ) Milano, Largo Arturo Toscanini n. 1 MILANO;
[...] C.F._4 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._5 Parte_3 ( ) VIA TOSCANINI 1 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in C.F._6 LARGO ARTURO TOSCANINI 1 MILANO presso il difensore avv. USUELLI ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/09/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 8 IN FATTO E DIRITTO
La società irlandese – quale mandataria della creditrice - ha Controparte_1 Controparte_3 chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo 1068/2019, emesso il 18/6/2019, per l'importo di € 413.684,01 nei confronti di quale fideiussore della società fallita Parte_1 Pt_4 (già 61 , in relazione a più rapporti di quest'ultima con
[...] Controparte_6 CP_7 (incorporante e cedente a tra cui: Controparte_8 CP_3
- i mutui agli atti 1- in data 22/05/2002 a rogito a rogito Notaio dott. Persona_1 di Perugia, rep.16680, racc. 3908; 2- in data 03/08/2005 a rogito Notaio dott.
[...]
di Perugia, rep 22940, racc. 5285 e 3- in data 05/07/2012 a rogito Notaio Per_1 dott. di Bastia Umbra, rep. 27955, racc. 17321 (numerato con il n. Persona_2 3984843);
- conto corrente n. 29468689 acceso in data 23/05/2016.
a proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- per il conto corrente, l'indebita applicazione di anatocismo, di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, nonché il superamento della soglia di usura in vari trimestri.
- Per i finanziamenti contenuti nel contratto del 22/5/2002 (Notaio , rep. 16680 racc. Per_1
3908) 1514358 e 1514359, nonché il finanziamento 13984843 contenuto nel contratto del 5/7/2012 (notaio rep. 27955 racc. 17321) una sofferenza residua inferiore a quanto Per_2 sostenuto dal creditore. In particolare, eccepisce per il mutuo n. 13984843 la mancata pattuizione del TAEG, l'usura del tasso di mora, la presenza della c.d. clausola floor.
- Per il finanziamento n. 13227697, contenuto nell'atto del 3/8/2005 (notaio , rep. Per_1
22940 racc. 5285 e 16/07/2004 a rogito Notaio dott. di Perugia, rep Persona_1 20437/4792) l'errato calcolo dei residui, che assume essere stati interamente rimborsati, addirittura con un consistente eccesso.
Chiede, pertanto, il ricalcolo di quanto dovuto con compensazione delle somme già versate in eccesso. Non chiede, appare opportuno sottolineare, restituzioni.
La si è costituita ribadendo, in parte, le proprie pretese. Contesta, in Controparte_1 particolare, che il conto corrente – 29468689 aperto il 23/5/2016 da - dedotto nel Parte_4 ricorso monitorio sia in continuazione con il conto corrente indicato dall'opponente – 5007 – all'epoca aperto da e chiuso nel settembre 1999. Afferma, comunque, che Parte_5 il conto corrente oggetto di causa è in prosecuzione del contratto di conto corrente n. 29468689 sottoscritto in data 08/10/1999. Eccepisce ad ogni modo la prescrizione delle pretese relative al conto 5007 e alle rimesse solutorie dell'altro conto corrente. Invoca alcuni riconoscimenti di debito del debitore..
Riguardo i mutui, con riferimento ai finanziamenti rubricati n. 514370 (a debito per €. 2.410,26) e n. 514366 (a debito per €. 25.277,30), l'opposta vi ha espressamente rinunciato nella comparsa di costituzione alla pretesa creditoria, ammettendo che i finanziamenti in oggetto sono stati estinti come da documentazione prodotta da controparte sub doc. 2 e doc. 3.
pagina 2 di 8 L'opponente, di contro, ha ammesso che per i finanziamenti 1514358, 1514359 e 13984843 sussiste in effetti un residuo non restituito di complessivi € 247.040,88, come da maggiore dettaglio nella citazione e nella comparsa conclusionale.
Nel corso del giudizio ha ceduto il credito a Della cessione ne ha CP_3 CP_2 dato atto la , che permane in giudizio in quanto mandataria (sostanziale) anche Controparte_1 della cessionaria.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di . Nel caso di specie, poiché né né CP_2 CP_3 CP_
sono parti processuali (lo è solo ) non si pone però alcuna questione sulla Controparte_1 legittimazione in senso stretto delle mandanti, né della validità o prova della cessione tra loro ai fini strettamente processuali. E' evidente, invece, che non può essere oggetto di giudizio la valutazione della esistenza/validità della cessione dal punto di vista sostanziale, essendo avvenuta dopo l'introduzione del giudizio e non oggetto delle domande tempestivamente formulate.
Pertanto, la controversia verte e permane su:
- Il saldo del conto corrente;
- Il residuo del finanziamento 13227697, la cui pretesa creditoria è stata contestata interamente e con richiesta di accertamento di pagamenti eccedenti;
- Il residuo dei finanziamenti 1514358, 1514359 e 13984843, per la pretesa eccedente la somma complessiva di € 247.040,88.
Con ordinanza del 2/4/2021 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il contratto di conto corrente risulta acceso prima della delibera CICR del 2000 che aveva legittimato l'anatocismo, per quanto solo in via reciproca, sicché sussiste il fumus delle doglianze del in punto di applicazione, per alcuni periodi, di forme di Pt_1 anatocismo illegittime, opponibili anche dal fideiussore in virtù dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.371/18;
- parte opponente ha anche prodotto documentazione (cfr. sottofascicolo 5) – da valutarsi eventualmente in sede peritale - relativa al dedotto pagamento di numerose rate di un mutuo già estinto, avanzando in proposito una exceptio doli generalis certamente proponibile anche dal fideiussore.
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU sul rapporto di conto corrente 29468689, affidata al dott. e depositata in data 25/11/2023 e con chiarimenti/integrazioni Persona_3 depositati in data 22/4/2024.
Visti gli atti e la CTU, si osserva quanto segue.
IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE 29468689.
Il conto corrente il cui saldo finale al 16/12/2016, contraddistinto al n. 29468689, per come dedotto e documentato con il ricorso monitorio risulta aperto dalla (società garantita dal Parte_4
pagina 3 di 8 rappresentante legale quale fideiussore in data 23/5/2016. Parte_1
L'opposizione presuppone, senza esplicitarne approfonditamente le motivazioni, che tale conto solo apparentemente è stato aperto in tale data, ma che si tratti di una continuazione di un conto precedente, sul quale sono essenzialmente incentrate le eccezioni di addebiti non dovuti.
Secondo le prospettazioni dell'opponente, si tratterebbe del precedente rapporto “5007”, aperto dalla presso la Cassa di Risparmio di Perugia in data 1/7/1999. Poco dopo Parte_5 la avrebbe estinto il conto corrente e ne avrebbe aperto un altro, con Parte_5 riporto del saldo a debito su un diverso conto, n. 20847, aperto in data 26/10/99) con la stessa
[...]
Dal 01/07/2005, in occasione del passaggio a Unicredit Banca, quest'ultimo conto 20847 CP_8 è stato ridenominato con il numero 29468689.
Il fatto che il conto corrente 29468689 aperto con il 23/5/2016 sia in continuità con il CP_7 conto 20847 aperto con la in data 26/10/1999 non è controverso e d'altronde è Controparte_8 confermato documentalmente dallo stesso contratto del 2016, in cui le parti espressamente che:
Per valutare la fondatezza delle doglianze dell'opponente va preliminarmente acclarato se la dichiarazione appena riportata preclude al cliente nella presente sede di contestare il saldo finale del conto 20847.
In caso positivo, si deve comprendere se effettivamente vi è continuazione tra il conto 5007 del 1/7/1999 e il conto 20847 del 26/10/1999.
Prima di procedere con tale disamina, si deve evidenziare che l'onere della prova della sussistenza del credito dedotto nel fascicolo monitorio è senza dubbio del creditore. L'accertamento, però, di fatti diversi da quelli desumibili dagli atti ma dedotti in via riconvenzionale grava su chi pretende averne un vantaggio, ossia sull'opponente.
Benchè nello stesso contratto prodotto con il ricorso monitorio dalla vi sia l'indicazione della CP_3 prosecuzione di precedente contratto, è anche vero che vi è la contestuale dichiarazione del cliente di approvare la rendicontazione del saldo del precedente.
La suddetta ricognizione, per la sua letteralità e il contesto in cui è stata sottoscritta, appare riguardare i soli movimenti del conto, al pari della periodica approvazione dell'estratto conto in caso di mancata contestazione. Non comporta, invece, anche rinuncia a contestazione della legittimità degli addebiti e di vizi contrattuali.
Come sottolineato anche dal CTU, l'unica documentazione contrattuale agli atti, in riferimento al conto corrente, è il solo contratto del 23/5/2016.
Agli atti vi è l'estratto conto finale del contratto 5007, che l'opponente sostiene essere stato chiuso al 30/9/1999, con l'addebito di competenze di liquidazione e un saldo finale a debito del cliente di € 16.372,38, come segue: pagina 4 di 8 Il CTU ha evidenziato, sul punto, che tali scritture non rivelano la chiusura del conto, ma solamente del trimestre.
Ha aggiunto, ad ogni modo, che seppur è vero che l'elenco dei movimenti del conto 20847 parta da un saldo “zero” è anche vero che con scrittura datata 19/11/1999 (valuta 12/11/1999) viene posto a debito l'importo di 60.280.349 lire quale estinzione del c/c 5007. Con la conseguenza che il saldo del conto 5007 è passato sul conto 20847.
Inoltre, dall'elenco movimenti del conto 5007 al 31/12/1999 prodotto dall'opponente si apprende che quest'ultimo partendo dal precedente saldo al 30/09/1999 di 31.701.347 lire e dopo alcune operazioni, si chiude con il giro del saldo di 60.280.349 lire (accredito per estinzione), come sopra accennato.
Si deve ritenere, pertanto, che vi sia continuità anche tra il conto 5007 e il conto 20847.
Per dimostrare il credito dedotto nella fase monitoria riguardo il conto corrente, il creditore è onerato secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. pertanto, di produrre in giudizio tutta la serie degli estratti conto che dimostrino l'evolversi del rapporto e della formazione del saldo finale, secondo i principi espressi anche dalla Corte di Cassazione con la sent. n 23852 del 2020, nonché la documentazione contrattuale che consenta di acclarare la validità e l'esatto adempimento delle condizioni pattuite. In mancanza dell'intera serie di estratti conto, quindi, si dovrà considerare solo l'ultima serie ininterrotta, il cui saldo iniziale, qualora indicato a debito per il cliente, dovrà essere invece calcolato a “zero” non essendo stato dimostrato dalla banca la sua origine.
Poiché nel caso che ci interessa si dovrà dunque far risalire l'inizio del rapporto già ai tempi del conto 5007, va tenuto conto che il primo degli estratti disponibili relativi allo stesso è quello al 31/03/1998, il quale indica un saldo iniziale a debito di 20.331.838 lire, non ulteriormente documentato e che per le ragioni appena esposte va posto pari a “zero”.
Non può invece dirsi che ci sia continuità anche tra il conto 20847 e l'ulteriore c/c n. 804052, benchè il suo saldo sia stato trasferito sul primo. In assenza di qualsiasi documentazione, si può solo ritenere che intercorsa una mera chiusura di un conto, con semplice trasferimento di un debito del cliente su altro conto. Non può procedersi, pertanto, all'applicazione del principio del “saldo zero” anche sul relativo saldo finale, di ben € 155.000,00 al 20/2/2002.
Tanto considerato, si condivide il ricalcolo operato dal CTU alla prima ipotesi della perizia depositata in data 25/11/2023, poiché basato sulle seguenti considerazioni:
- azzeramento del saldo iniziale documentato in quanto a debito del cliente;
- rimozione degli addebiti per applicazione dell'anatocismo, in quanto non documentata valida pattuizione né prima del contratto del 2016 né sulla base di quest'ultimo, non essendo compatibile con l'art. 120 TUB;
- verifica del TEG in riferimento ai fidi (presenti fino al 01/04/16) ogni qualvolta si è rilevata una variazione di condizioni rilevate al fine del calcolo dello stesso, con espunzione degli pagina 5 di 8 addebiti non legittimi in quanto superiori al tasso di usura di riferimento per il periodo, con azzeramento in particolare delle spese connesse.
- Ai fini delle rimesse solutorie, la data di prescrizione del diritto alla loro ripetizione è individuata nel giorno 29/09/2009 individuando quale atto interruttivo la notifica dell'atto di citazione che è avvenuta il giorno 30/09/2019.
- Azzeramento delle spese e commissioni applicate e senza dimostrazione di pattuizione.
Il ricalcolo va quindi così prospettato, richiamando per gli ulteriori dettagli la CTU:
Il saldo finale del conto corrente è da accertare in € 109.969,98 a credito del cliente in luogo del saldo a debito di € 99.319,47 (con una differenza, quindi, di € 209.289,45)
I FINANZIAMENTI.
Come detto, il giudizio permane limitatamente a:
- Il residuo del finanziamento 13227697, la cui pretesa creditoria è stata contestata interamente e con richiesta di accertamento di pagamenti eccedenti;
- Il residuo dei finanziamenti 1514358, 1514359 e 13984843, per la pretesa eccedente la somma complessiva di € 247.040,88.
pagina 6 di 8 Per quanto riguarda il finanziamento 13227697 (contratto del 3/8/2025) a debito per €. 34.108,09 si evidenzia che la documentazione depositata dall'opponente non appare dimostrare che la banca abbia già ottenuto il rimborso per la cifra (corrispondente a una porzione immobiliare di un più ampio compendio) richiesta in rimborso. Mancando, peraltro, la possibilità di verificare che si tratti proprio della frazione dedotta nel monitorio, è precluso anche riscontrare il versamento eccessivo di € 58.000,00. I documenti 4 e 5 allegati alla citazione, infatti – non peraltro corredati da argomentazioni esplicative negli atti delle parti – non sono sufficienti da soli a dimostrare adeguatamente la prospettazione dell'opponente.
In relazione al finanziamento 13984843, a debito per €. 238.095,76, si può osservare che:
- Nonostante il riconoscimento di debito del 5/10/2016, che riguarda solo i residui, non è in astratto precluso oggi al debitore contestare la legittimità delle clausole contrattuali;
- Riguardo alla mancata pattuizione del taeg, premesso che non si tratta con tutta evidenza di un credito al consumo essendo rivolto ad una società commerciale, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB secondo cui “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Par Banca d'Italia. Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, l' non Pt_7 determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. ex multis, Tribunale di Roma, 11 luglio 2019, Corte di Appello di Torino, 5 maggio 2020). Nessun ricalcolo deve essere effettuato, pertanto, a tale titolo. Sotto altro profilo, nella specie, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 125 bis TUB che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC. La predetta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice.
- Per la lamentata usura nel tasso di mora, si deve evidenziare che questo è stato solo genericamente denunciato, senza che siano stati evidenziati negli atti elementi che ne consentano la verifica. Ad ogni modo si deve evidenziare che può essere rilevante la sola usura c.d. originaria, ossia quella contenuta direttamente nelle pattuizioni contrattuali confrontate con il tasso soglia del periodo, non anche quella c.d. sopravvenuta, derivante nel corso del rapporto dall'oscillazione successiva dei tassi e la modifica di quello soglia.
- La presenza della clausola “floor” di per sé non comporta vizi del contratto o della sua esecuzione. Infatti, la previsione contrattuale del floor, altro non è che una modalità di determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto, andando le parti, nella struttura del mutuo a tasso variabile, a predeterminare la soglia minima al di sotto della quale il tasso non può scendere. In altri termini, la pattuizione della clausola floor costituisce frutto del libero esplicarsi dell'autonomia negoziale delle parti, atteso che, per effetto del sinallagma contrattuale come costruito dai contraenti, il tasso di interesse nel corso del rapporto potrà pagina 7 di 8 variare fra un minimo negoziale (rappresentato dalla soglia predeterminata in contratto) e un massimo legale (ai sensi dell'art. 644 c.p.). Si ha a che fare, infatti, non con un costo non dichiarato al cliente ma con una pattuizione che costituisce una libera scelta contrattuale nota alle parti.
L'opposizione, sotto tale profilo, è pertanto infondata.
In conclusione, delle somme richieste in pagamento con il decreto ingiuntivo, vi è dimostrazione della più limitata somma di € 176.707,00.
Il decreto ingiuntivo perciò deve essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente a corrispondere a , quale mandataria della creditrice, la minore somma di € € Controparte_1 176.707,00 oltre interessi come da domanda.
Le spese, visto l'art. 92 c.p.c. e considerata la sostanziale soccombenza reciproca, possono essere compensate. Le spese di CTU possono essere poste a carico della creditrice, la cui pretesa di pagamento è risultata fondata solo in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna quale fideiussore di , a corrispondere a Parte_1 Parte_4 [...]
quale mandataria di la somma di € 176.707,00 oltre interessi CP_1 CP_3 come da domanda;
3) Spese compensate, spese di CTU a carico di . Controparte_1
Perugia, 29 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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