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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 03 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 59/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato martino Gragnaniello Parte_1
Giuseppe Ivan Artico presso cui domicilia in Saviano alla via Giancora n. 23
Ricorrente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe ed elett.te dom.to in Nola preso l'Ente Previdenziale alla via
Strada Statale 7/bis n.62
Resistente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv.to Rosario Palladino presso il quale domicilia in Frattamaggiore alla via M. Stanzione n. 4 – Palazzo Castaldo
Altro resistente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difesa dai Controparte_3 suoi funzionari presso la sede di Napoli alla via Amerigo Vespucci
Chiamato in causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 04.01.2024 la ricorrente in epigrafe indicata a ha proposto opposizione avverso , (si evince dalla narrazione nel ricorso) avverso un avviso di addebito n. 071 2023 0069480526 000 a titolo di presunti contributi IVS e chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_1
l'intervenuta prescrizione del nonché la nullità della notifica .
Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_4 difensiva eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'agente addetto alla riscossione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si Costituiva l' con propria memoria difensiva eccependo preliminarmente la CP_1 tardività del ricorso introduttivo e nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
Concludeva per il rigetto della domanda introduttiva.
Si costituiva anche il chiamato in causa con propria memoria Controparte_3
difensiva ribadendo la inammissibilità e improcedibilità della domanda con rigetto della stessa e condanna alle spese processuali
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
IU ,.
Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento con a ruolo sanzioni amministrative emessa dall' di Controparte_3 CP_ Napoli e non un avviso di addebito emesso dall' attinente un mancato pagamento di contributi previdenziali. Pertanto, in merito, occorre dichiararsi la carenza di
CP_ legittimazione passiva dell' avendo la parte ricorrente impugnato una cartella di pagamento riguardante sanzioni amministrative emesse da parte dell' Controparte_3
.
[...]
Il ricorrente ha dedotto in ricorso la nullità della notifica della cartella di pagamento riguardanti tutta una serie di vizi formali attinenti la nullità e l'inesistenza degli atti impugnati e la prescrizione del credito per gli atti impugnati.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'illegittimità e la nullità relativamente alla cartella di pagamento n. 071 2023
0069480526 000 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che le somme iscritte a ruolo non sono dovute e, conseguentemente, annullare la cartella impugnata . In merito ai motivi di doglianza del ricorso, occorre rilevare che l'opposizione esaminanda - secondo la prospettazione dell'attore – può essere inquadrata come azione recuperatoria ex art. 24 D. Lgs. 46/99 dal momento che l'attore ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che gli atti contenuti in essa non sono stati portati a conoscenza della contribuente secondo le modalità di legge
.Pertanto occorre in primo luogo accertarsi in merito alla tempestività della impugnazione della cartella di pagamento . Sull'inammissibilità dell'opposizione, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità,
l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2,
e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (Cass. n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione. E' opportuno precisare in merito ai rilievi della parte ricorrente sulla nullità della notifica dell'atto impugnato che l' Agente della Riscossione ha depositato in per la notifica dell'atto impugnato una copia dalla quale si evince che la loro notificazione fu curata da parte dell' Agente , avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulle ricevute postali la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che le notifiche de qua devono essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890, occorre rilevare in merito alla cartella di pagamento impugnata che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che
“
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto
l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta). Ciò posto in virtù dei principi innanzi delineati e attinenti alla riferita eccezione della parte ricorrente, occorre rilevare che l'
Agente della Riscossione in merito, ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di addebito n. 071 0069480526 000371 2015 Pt_2
0002938252 000, per cui deve ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento , per cui vi è prova della notifica .
Inoltre , occorre rilevare anche che in merito alla notifiche a mezzo posta occorre precisare che secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ciò comporta che, anche ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n.
11708/2011).
Inoltre, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012).
I Giudici di legittimità hanno poi osservato che, in tal caso, non è necessaria una relata
(Cass. n. 4567/2015; n. 6395/2014) e non è indispensabile nemmeno che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 5397/2016).
Risultano pertanto infondate le doglianze mosse sul punto dal ricorrente .
Dalla documentazione di cui agli atti del fascicolo di parte resistente ( CP_5 sussiste la prova dell' avvenuta notifica alla parte ricorrente.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte
CP_ ricorrente al rimborso in favore dell' e della delle Controparte_2
spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede: - Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di giudizio che si Controparte_2 Controparte_3 liquidano in euro 1.305,50 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
CP_
- Compensa per intero le spee di lite nei confronti dell'
Così deciso in Nola lì 03.04.2025 .
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 03 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 59/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato martino Gragnaniello Parte_1
Giuseppe Ivan Artico presso cui domicilia in Saviano alla via Giancora n. 23
Ricorrente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe ed elett.te dom.to in Nola preso l'Ente Previdenziale alla via
Strada Statale 7/bis n.62
Resistente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv.to Rosario Palladino presso il quale domicilia in Frattamaggiore alla via M. Stanzione n. 4 – Palazzo Castaldo
Altro resistente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difesa dai Controparte_3 suoi funzionari presso la sede di Napoli alla via Amerigo Vespucci
Chiamato in causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 04.01.2024 la ricorrente in epigrafe indicata a ha proposto opposizione avverso , (si evince dalla narrazione nel ricorso) avverso un avviso di addebito n. 071 2023 0069480526 000 a titolo di presunti contributi IVS e chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_1
l'intervenuta prescrizione del nonché la nullità della notifica .
Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_4 difensiva eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'agente addetto alla riscossione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si Costituiva l' con propria memoria difensiva eccependo preliminarmente la CP_1 tardività del ricorso introduttivo e nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
Concludeva per il rigetto della domanda introduttiva.
Si costituiva anche il chiamato in causa con propria memoria Controparte_3
difensiva ribadendo la inammissibilità e improcedibilità della domanda con rigetto della stessa e condanna alle spese processuali
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
IU ,.
Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento con a ruolo sanzioni amministrative emessa dall' di Controparte_3 CP_ Napoli e non un avviso di addebito emesso dall' attinente un mancato pagamento di contributi previdenziali. Pertanto, in merito, occorre dichiararsi la carenza di
CP_ legittimazione passiva dell' avendo la parte ricorrente impugnato una cartella di pagamento riguardante sanzioni amministrative emesse da parte dell' Controparte_3
.
[...]
Il ricorrente ha dedotto in ricorso la nullità della notifica della cartella di pagamento riguardanti tutta una serie di vizi formali attinenti la nullità e l'inesistenza degli atti impugnati e la prescrizione del credito per gli atti impugnati.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'illegittimità e la nullità relativamente alla cartella di pagamento n. 071 2023
0069480526 000 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che le somme iscritte a ruolo non sono dovute e, conseguentemente, annullare la cartella impugnata . In merito ai motivi di doglianza del ricorso, occorre rilevare che l'opposizione esaminanda - secondo la prospettazione dell'attore – può essere inquadrata come azione recuperatoria ex art. 24 D. Lgs. 46/99 dal momento che l'attore ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che gli atti contenuti in essa non sono stati portati a conoscenza della contribuente secondo le modalità di legge
.Pertanto occorre in primo luogo accertarsi in merito alla tempestività della impugnazione della cartella di pagamento . Sull'inammissibilità dell'opposizione, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità,
l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2,
e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (Cass. n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione. E' opportuno precisare in merito ai rilievi della parte ricorrente sulla nullità della notifica dell'atto impugnato che l' Agente della Riscossione ha depositato in per la notifica dell'atto impugnato una copia dalla quale si evince che la loro notificazione fu curata da parte dell' Agente , avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulle ricevute postali la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che le notifiche de qua devono essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890, occorre rilevare in merito alla cartella di pagamento impugnata che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che
“
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto
l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta). Ciò posto in virtù dei principi innanzi delineati e attinenti alla riferita eccezione della parte ricorrente, occorre rilevare che l'
Agente della Riscossione in merito, ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di addebito n. 071 0069480526 000371 2015 Pt_2
0002938252 000, per cui deve ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento , per cui vi è prova della notifica .
Inoltre , occorre rilevare anche che in merito alla notifiche a mezzo posta occorre precisare che secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ciò comporta che, anche ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n.
11708/2011).
Inoltre, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012).
I Giudici di legittimità hanno poi osservato che, in tal caso, non è necessaria una relata
(Cass. n. 4567/2015; n. 6395/2014) e non è indispensabile nemmeno che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 5397/2016).
Risultano pertanto infondate le doglianze mosse sul punto dal ricorrente .
Dalla documentazione di cui agli atti del fascicolo di parte resistente ( CP_5 sussiste la prova dell' avvenuta notifica alla parte ricorrente.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte
CP_ ricorrente al rimborso in favore dell' e della delle Controparte_2
spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede: - Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di giudizio che si Controparte_2 Controparte_3 liquidano in euro 1.305,50 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
CP_
- Compensa per intero le spee di lite nei confronti dell'
Così deciso in Nola lì 03.04.2025 .
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino