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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 7 aprile2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3408/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Chiofalo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 22.12.2022, istanza per il riconoscimento del proprio diritto ai CP_1 benefici di cui alla L. 118/1971;
- che l' di Messina, in esito alla visita del 09.02.2023, lo aveva riconosciuto invalido nella misura CP_1 dell'85%;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 3732/2023 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 27.05.2024, aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari, riconoscendolo invalido nella misura del 92%;
- che in data 13.06.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per usufruire della
1 pensione di inabilità sin dalla domanda amministrativa, condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitasi in giudizio con memoria del 24.03.2025, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. In data odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al n. R.G. 3732/2023 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “cardiopatia ipertensiva e broncopatia cronica in paziente con moderati segni di vasculopatia cerebrale. poliartrosi. esiti enucleazione bulbo oculare sx. ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ritenendo, conseguentemente, che le infermità sono quantificabili in “una percentuale di invalidità del 92% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del proprio diritto ai benefici di cui alla L. 118/1971.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò che il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha evidenziato, con riferimento alla patologia cardiologica, che “la visita di CTU e le certificazioni in atti non hanno evidenziato un cattivo compenso emodinamico ma solo un non corretto controllo dei valori pressori per i quali è stata prescritta una terapia e nessun altro accertamento
2 di approfondimento. Non è stata rilevata dispnea nè segni di stasi centrale ed edemi agli arti inferiori. Inoltre in atti non era presente alcun esame ecocardiografico che potesse avvalorare la tesi di un cattivo compenso emodinamico pertanto si conferma il cod. 6441 con la percentuale del 30%”.
Con riferimento alla patologia a carico dell'apparato uditivo, il ctu ha chiarito che “sono stati rilevati dall'esame audiometrico prodotto per ciascun orecchio i deficit acustici a 500,1000 e 2000 Hz e si è evidenziata una ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio-grave con perdita uditiva di 190/155 dB per la quale si può riconoscere secondo le tabelle di cui al cod. 4005 la percentuale del 25%” .
Quanto al riconoscimento, invocato dal di “vasculopatia cerebrale con depressione, disturbi della memoria, Pt_1 disorientamento temporo-spaziale ed iniziale decadimento cognitivo”, il perito ha osservato che “La visita di CTU ha rilevato una persona orientata nel tempo e nello spazio, senza turbe qualitative e/o quantitative della senso-percezione.
Inoltre critica e giudizio erano nella norma. Non erano presenti segni frontali e deficit neurologici centrali. Era presente solo un lieve rallentamento ideomotorio con deficit attentivo, tono umore depresso ed erano riferite turbe della memoria a breve termine. Pertanto, alla luce dell'esame TC encefalo in atti, è stato riconosciuto il cod.1102 (esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entita') con la percentuale del 30%. Quanto richiesto dal dott. non può essere preso in considerazione alla luce di un esame obiettivo che è molto lontano rispetto a Per_1 quello di un soggetto con una demenza iniziale”.
Il consulente ha anche dato atto di aver valutato il danno globale non soltanto tramite la tecnica valutativa a scalare, ma altresì tenendo conto della “sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto” sicché anche tale censura attorea non appare condivisibile.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale della fase di A.T.P. - il ricorso va rigettato.
5. Il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu., separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 7 aprile2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3408/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Chiofalo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 22.12.2022, istanza per il riconoscimento del proprio diritto ai CP_1 benefici di cui alla L. 118/1971;
- che l' di Messina, in esito alla visita del 09.02.2023, lo aveva riconosciuto invalido nella misura CP_1 dell'85%;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 3732/2023 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 27.05.2024, aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari, riconoscendolo invalido nella misura del 92%;
- che in data 13.06.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per usufruire della
1 pensione di inabilità sin dalla domanda amministrativa, condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitasi in giudizio con memoria del 24.03.2025, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. In data odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al n. R.G. 3732/2023 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “cardiopatia ipertensiva e broncopatia cronica in paziente con moderati segni di vasculopatia cerebrale. poliartrosi. esiti enucleazione bulbo oculare sx. ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ritenendo, conseguentemente, che le infermità sono quantificabili in “una percentuale di invalidità del 92% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del proprio diritto ai benefici di cui alla L. 118/1971.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò che il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha evidenziato, con riferimento alla patologia cardiologica, che “la visita di CTU e le certificazioni in atti non hanno evidenziato un cattivo compenso emodinamico ma solo un non corretto controllo dei valori pressori per i quali è stata prescritta una terapia e nessun altro accertamento
2 di approfondimento. Non è stata rilevata dispnea nè segni di stasi centrale ed edemi agli arti inferiori. Inoltre in atti non era presente alcun esame ecocardiografico che potesse avvalorare la tesi di un cattivo compenso emodinamico pertanto si conferma il cod. 6441 con la percentuale del 30%”.
Con riferimento alla patologia a carico dell'apparato uditivo, il ctu ha chiarito che “sono stati rilevati dall'esame audiometrico prodotto per ciascun orecchio i deficit acustici a 500,1000 e 2000 Hz e si è evidenziata una ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio-grave con perdita uditiva di 190/155 dB per la quale si può riconoscere secondo le tabelle di cui al cod. 4005 la percentuale del 25%” .
Quanto al riconoscimento, invocato dal di “vasculopatia cerebrale con depressione, disturbi della memoria, Pt_1 disorientamento temporo-spaziale ed iniziale decadimento cognitivo”, il perito ha osservato che “La visita di CTU ha rilevato una persona orientata nel tempo e nello spazio, senza turbe qualitative e/o quantitative della senso-percezione.
Inoltre critica e giudizio erano nella norma. Non erano presenti segni frontali e deficit neurologici centrali. Era presente solo un lieve rallentamento ideomotorio con deficit attentivo, tono umore depresso ed erano riferite turbe della memoria a breve termine. Pertanto, alla luce dell'esame TC encefalo in atti, è stato riconosciuto il cod.1102 (esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entita') con la percentuale del 30%. Quanto richiesto dal dott. non può essere preso in considerazione alla luce di un esame obiettivo che è molto lontano rispetto a Per_1 quello di un soggetto con una demenza iniziale”.
Il consulente ha anche dato atto di aver valutato il danno globale non soltanto tramite la tecnica valutativa a scalare, ma altresì tenendo conto della “sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto” sicché anche tale censura attorea non appare condivisibile.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale della fase di A.T.P. - il ricorso va rigettato.
5. Il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu., separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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