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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 461 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.05.1968, elettivamente domiciliata in Cetraro Marina (Cs) alla via A. Ricucci n. 12 presso lo studio dell'avv. Caldiero Vito, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 2.05.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 2.05.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Diamante il 7.12.1985 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 11, parte
II, serie A, anno 1985), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome , da Per_1 tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
1 Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 52/2019 emessa in data 25.01.2019, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898,
[...] ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, sentite le parti Pt_1
e verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Diamante in data 07.12.1985, con atto trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Diamante (CS) sull'atto di matrimonio n. 11 parte 2 serie A anno
1985, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Diamante (CS) di procedere alla trascrizione di legge dell'emananda sentenza. Voglia altresì confermare le seguenti condizioni:
1) rinuncia al mantenimento reciproco;
2) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di passaporti e a vivere liberi di stabilire la loro residenza nel luogo prescelto”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 3.05.2025.
, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza Controparte_1 dell'1.12.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
A detta udienza, l'attrice, comparsa personalmente, ha insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 52/2019 emessa in data 25.01.2019, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n.
55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Null'altro va disposto, tenuto conto delle richieste formulate in atti e dell'assenza di figli minori.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 461/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Diamante il 7.12.1985 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1985);
2 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Diamante perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 2.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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