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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4339 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6915/2019 del Tribunale di Napoli pronunciata in data 8 luglio 2019, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Candiago ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annalisa Russo in
Napoli al Largo Ferrantina n. 1 appellante principale
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gabriele Russo presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Largo Ferrantina n.
1 appellante incidentale
E
Controparte_2
( ), con sede in Napoli alla via Miguel Cervantes de Savaedra 78/86, in persona P.IVA_1 del Direttore Generale, dr.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di CP_3
Lello con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cesario Console n.3 appellata principale e incidentale
E ( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_4 C.F._3
S.M. di Costantinopoli, 98 presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Paolo
e per essa, quale mandataria, Controparte_5 Controparte_6
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cecilia Uva in Napoli alla via
[...]
Ugo Niutta n.4 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17-18-27 febbraio 2014 la
[...] conveniva in giudizio e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli onde sentir accertare e dichiarare la CP_4 simulazione assoluta del contratto di compravendita del 30 gennaio 2012 per Notar con cui aveva venduto alla nipote, un Per_1 Controparte_1 Parte_1
appartamento sito in San Giorgio a Cremano alla Via Cupa Mannini n. 27, nonchè un appezzamento di terreno e, in subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Chiedeva, inoltre, di accogliere la domanda revocatoria e, per l'effetto, sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 26 aprile 2012 per Notar con cui Per_2 [...] aveva promesso di vendere a la piena ed esclusiva CP_1 CP_4
proprietà della unità immobiliare ad uso artigianale in San Giorgio a Cremano (NA) alla
Via Mannini n. 27 (già Via Carceri Vecchie), nonché del successivo contratto di compravendita (in esecuzione del predetto contratto preliminare), sempre a rogito del
Notaio del 25 luglio 2013. Per_2
Quanto alla ragione di credito a tutela del quale agiva in giudizio l'istante precisava che Con
all'epoca dei fatti era socia di maggioranza della . Controparte_1 CP_8
in quanto titolare di quote per € 10.120,00 su di un capitale sociale di € 11.000,00 (circa
[...] il 95%), mentre l'altro socio era il figlio, e che, in concomitanza con gli Persona_3
atti di alienazione posti in essere da quest'ultima e la Controparte_1 [...]
avevano stipulato con la i seguenti contratti: - con contratto Controparte_9 CP_10 del 12/3/2012 l'apertura, presso la sede di Napoli, di un conto corrente identificato col n.
3010 in favore della - in data 14/6/2012, Controparte_9 Controparte_1 aveva rilasciato in favore della banca istante una fideiussione personale, fino alla concorrenza di € 75.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_9
il cui amministratore e legale rappresentante era il figlio,
[...] Persona_3
(anch'egli fideiussore per pari importo); - contestualmente con contratto del 14/6/2012 la Contr
di Napoli aveva accordato alla un'apertura di credito in conto Controparte_9
corrente a tempo indeterminato – affidamento n.1946 – sino alla concorrenza di €
10.000,00; con contratto del 12 marzo 2012 la aveva stipulato con la CP_11 [...]
un contratto di conto corrente distinto con n. 3010; - con contratto del 14 Controparte_9 giugno 2012 la aveva accordato alla un'apertura di CP_11 Controparte_9
credito in conto corrente a tempo indeterminato, valido fino a revoca - affidamento n. 1946
- con il limite di utilizzo di € 10.000,00; - in pari data (14 giugno 2012) la CP_11 aveva concesso alla una ulteriore linea di credito mediante lo Controparte_9
strumento dell'anticipo su fatture fino alla concorrenza di € 40.000,00.
Posto che l'andamento del rapporto tra la e la banca era da subito Controparte_9 irregolare, facendo registrare sconfinamenti non autorizzati oltre il limite di fido concesso, fino ad arrivare a insoluti sull'anticipo delle fatture e al protesto degli assegni e tenuto conto degli inutili ripetuti solleciti rivolti alla società debitrice e ai fideiussori di rientrare dalla esposizione debitoria, l'istante precisava di aver revocato le linee di credito concesse alla vantando un credito di € 48.576,92 (oltre interessi di mora al Controparte_9
12,75% annuo) alla data di risoluzione del 13 marzo 2013, e che sulla base di tali premesse aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 4605/2013, munito di provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c. con provvedimento del 24/1/2014, nei confronti della e dei fideiussori, tra i quali nei cui Controparte_9 Controparte_1
confronti, tuttavia, ogni iniziativa finalizzata al recupero del credito si era rivelata inutile, avendo provveduto tempestivamente a dismettere il proprio patrimonio immobiliare.
Costituitisi i convenuti che contestavano la domanda, depositate memorie illustrative ex art. 183 c.p.c. e acquisita documentazione varia, interveniva in causa, ex art. 105 c.p.c.,
e per essa, quale mandataria Controparte_5 Controparte_6
ora facendo proprie le conclusioni dell'attrice. Quindi, il Tribunale, CP_12
pronunciava, in data 8 luglio 2019, la sentenza n. 6915/2019 con cui, respinta la domanda di simulazione assoluta della compravendita Parte_2 accoglieva la subordinata azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarando inefficace verso la banca l'atto impugnato e compensava le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
2.10.2019, chiedendone la parziale riforma e il rigetto della domanda Parte_1
revocatoria avanzata per il contratto di compravendita del 30.1.2012 adducendo a fondamento i seguenti motivi: “I. Errata valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado e conseguente contrarietà alla legge, violazione e falsa applicazione delle norme di legge, in particolare dell'art. 2901 c.c., erroneità, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, laddove il Tribunale, dopo aver accertato la posteriorità del credito azionato rispetto all'atto dispositivo asseritamente revocabile, ovvero che il rapporto fideiussorio tra la Banca e la sig.ra è sorto il 14.6.2012 ossia successivamente al CP_1 contratto di compravendita immobiliare tra la e la stipulato in data 30.1.2012, CP_1 Pt_1 ha erroneamente ritenuto revocabile la compravendita ritenendo manifesto il pregiudizio che l'atto dismissivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie con la riduzione della capacità patrimoniale del creditore. II. Errata valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado e conseguente contrarietà alla legge, violazione e falsa applicazione delle norme di legge, e, in particolare dell'art.
2901 c.c., erroneità, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, laddove il Tribunale erroneamente ha ritenuto sussistere l'eventus damni nei confronti della nonostante che nel patrimonio della debitrice fossero presenti, al CP_2 Controparte_1 momento dell'alienazione, altri beni, non già vincolati, idonei a soddisfare le ragioni dei creditori.
III. Errata valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado e conseguente contrarietà alla legge, violazione e falsa applicazione delle norme di legge, e, in particolare dell'art. 2901 c.c., erroneità, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, laddove il Tribunale erroneamente ha accertato l'esistenza di una dolosa preordinazione tra
l'appellante e la debitrice al fine di pregiudicare il Parte_1 Controparte_1 soddisfacimento del credito della Banca ora appellata. VI. Errata statuizione in merito alla compensazione delle spese del precedente grado di giudizio.”.
Nella contumacia di e della si costituivano in CP_4 Controparte_13 giudizio la che concludeva Controparte_2
per il rigetto dell'appello e il favore delle spese del grado e in data Controparte_1
20.2.2020, che concludeva onde sentir “in riforma della sentenza n. 6915/2019 del Tribunale di
Napoli ed in accoglimento dell'appello proposto da […] rigettare la domanda Parte_1 proposta dalla revocatoria ex art. 2901 cc del Controparte_14 contratto di compravendita per notar del 30/01/2012 – rep. N. 26558 stipulato tra Persona_4
e e condannare l'istituto di credito al pagamento delle spese e Controparte_1 Parte_1 dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della
Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla
Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della
Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 3.4.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a venticinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Deve affermarsi l'ammissibilità dell'appello incidentale avanzato da Controparte_1 dovendosi osservare che l'impugnazione incidentale tardiva è consentita: a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnante principale che contro altre parti;
b) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro l'impugnante principale (Cass.,
SU, n. 4640 del 1989); c) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass., SU, n. 8486 del 2024).
Ebbene, la partecipazione di al procedimento quale dante causa Controparte_1 dell'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria dà luogo a una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dal litisconsorte, è ammissibile, in base al combinato disposto degli artt. 331 e 334 c.p.c., il suo appello incidentale tardivo anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. Va, poi, dichiara cessata la materia del contendere posto che le Parti, con gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c., hanno concordemente dichiarato che l'immobile oggetto di appello sito in San Giorgio in Cremano (NA) alla via Cupa Mannini n. 27, concesso da quale terza datrice di ipoteca, alla in garanzia di un Parte_1 Parte_3
mutuo contratto dalla società A & V. s.r.l. di San FI (TV), è stato sottoposto ad espropriazione forzata, conclusasi con la vendita dei beni. Invero, la questione relativa alla cessazione della materia del contendere può essere esaminata dal giudice del merito anche se il fatto che l'ha determinata è stato dedotto da una delle parti per la prima volta nella comparsa conclusionale, purchè la controparte abbia accettato il contraddittorio sul punto, attraverso la proposizione di una qualunque difesa nel merito (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3530 del 05/08/1977).
Tuttavia, occorre procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Occorre, quindi, sempre preliminarmente, riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, ciascuna parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
Tanto premesso gli appelli, basati sostanzialmente sulle medesime argomentazioni, non appaiono fondati e meritevoli di accoglimento.
Con il primo motivo le appellanti sostengono che “Il Tribunale di Napoli, nella propria sentenza, ha clamorosamente e infondatamente sostenuto che, nonostante il rapporto fideiussorio, nato il [...], tra la Banca e la debitrice fosse sorto posteriormente alla vendita CP_1 dell'immobile tra la e la rogito del 30.1.2012 trascritto in data 22.2.2012, CP_1 Pt_1
l'atto dispositivo sarebbe stato comunque revocabile, a fronte anche della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni del creditore, che, comunque, si vedrà non sussistere.”, nonostante
“gli atti del fideiussore che vengono considerati pregiudizievoli per le ragioni del creditore, sono solamente gli “atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura del credito ed alla prestazione della fideiussione (…) [C 27.6.2002 n. 9349, GCM 2002, 1109]”; precisano che “presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. è l'anteriorità del credito rispetto all'atto, tanto del debitore principale, quanto soprattutto del fideiussore” per cui “nessun pregiudizio può aver subito l'attrice dalla vendita di un bene che, al momento della concessione della garanzia, già non era presente nel patrimonio della e sul quale non avrebbe potuto, in ogni caso, CP_1 soddisfarsi”.
Aggiungono, da ultimo, dopo aver richiamato alcuni precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, che “Da un esame della copiosa dottrina e giurisprudenza prodotte, appare evidente il macroscopico errore del Giudice di primo grado che, pur avendo correttamente accertato l'anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere della fideiussione, ha sbagliato nell'applicazione dell'art. 2901 c.c. ritenendo, grossolanamente, revocabile qualsiasi atto di disposizione del patrimonio, anteriore al sorgere del credito anziché precisare che, nel caso della posizione del fideiussore, sono revocabili solo gli atti sorti dopo la nascita del rapporto fideiussorio, seppur intervenuti prima della nascita del credito dovuta all'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti del debitore garantito.”.
Il motivo non appare fondato alla luce della disposizione normativa di cui all'art.2901 c.c., il cui utile esperimento richiede, tra l'altro, che “trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”; si tratta chiaramente di una previsione che tutela la posizione del creditore anche dagli atti di disposizione del patrimonio anteriori al sorgere del credito stesso e con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, secondo la interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, e la differenza tra anteriorità e posteriorità dell'atto di alienazione incide esclusivamente sul diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo.
Anche i richiami giurisprudenziali a sostegno del dedotto motivo non appaiono affatto pertinenti posto che Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9349 del 27/06/2002 e Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3676 del 15/02/2011 analizzano ipotesi in cui gli atti dispositivi del fideiussore sono successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, ma, per contro, da dette pronunce non può certo ricavarsi il principio, sostenuto dagli appellanti, secondo cui
“non sono mai revocabili tutti gli atti di disposizione del patrimonio intervenuti prima della nascita del rapporto fideiussorio”.
Dirimendo qualsiasi perplessità vale richiamare il recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U - , Sentenza n. 1898 del 27/01/2025) secondo cui in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. Dell'applicabilità di detti principi anche nel caso in cui l'atto dispositivo venga posto in essere da un fideiussore basti richiamare, a mero titolo esemplificativo, Cass. Sez. III, Sent., 30/06/2015, n. 13366 chiamata ad analizzare l'elemento soggettivo in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito.
Appare parimenti infondato il secondo motivo con cui le appellanti richiamano “quanto già dedotto nel processo di primo grado ossia il fatto che “Non sussiste invece l'eventus damni qualora al tempo dell'alienazione di un bene siano presenti nel patrimonio del debitore altri beni non già vincolati, idonei a soddisfare le ragioni dei creditori, ancorché tali beni vengano successivamente sottoposti ad esecuzione forzata””; precisa, quindi, che “a fronte di un credito della CP_2 dichiarato in atti pari ad € 48.576,92 (cfr. a pag. 4 dell'atto di citazione nel processo di primo grado), dopo la compravendita tra la sig.ra e la sig.ra il patrimonio di Pt_1 CP_1 quest'ultima era ancora più che capiente, essendo la ripetuta IG.ra ancora proprietaria CP_1 dell'immobile, successivamente, in data 25 luglio 2013, venduto a a seguito di CP_4
contratto preliminare del 26 aprile 2012” e che detto immobile è stato alienato per la somma di € 215.000,00, ossia per un importo notevolmente superiore al credito della verso CP_2
a riprova che il patrimonio di quest'ultima, nel gennaio del 2012 Controparte_1
ovvero al momento della compravendita in favore di era ancora Parte_1
sufficientemente capiente per far fronte al debito della stessa quale fideiussore. Ritengono, quindi, inconferente il richiamo da parte del giudice di prime cure alla sentenza della Suprema Corte n. 1902/2015 e aggiungono che, dal momento che dal preliminare del 26.4.2012, tra e , peraltro trascritto in Controparte_1 CP_4 data 30.4.2012, risultava che il promissario acquirente aveva corrisposto alla , CP_1
quale principio di pagamento, la complessiva somma di € 100.000,00, riservandosi di pagare il residuo, pari a € 115.000,00 al momento del definitivo, stipulato in data del
25.7.2013, ovvero dopo più di un anno dal preliminare, la avrebbe ben potuto, nel CP_2
frattempo, pignorare il credito della verso il e, senza tante difficoltà, CP_1 CP_4 soddisfare le proprie ragioni di credito.
Anche detto motivo appare infondato alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali.
Poiché, infatti, l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 9/3/2006 e Cass.
Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310).
In presenza di un credito addirittura certo, non solo nell'esistenza ma anche nel suo ammontare, la sussistenza di residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento di quel credito per intero, ovvero di un fatto impeditivo della pretesa azionata ex art. 2901 c.c., doveva essere necessariamente provato dal convenuto il quale, in particolare, avrebbe dovuto dimostrare che il proprio patrimonio avesse “sostanzialmente conservato”, anche dopo l'atto di disposizione, le sue caratteristiche quantitative e qualitative tali da autorizzare a ritenere che l'atto medesimo non avesse “in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 1998).
È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria, di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740
c.c. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria che, nella specie, per le ragioni sopra esposte non sono state efficacemente confutate con il motivo di appello in esame.
Invero, non possono che condividersi le ragioni contenute nella sentenza impugnata in merito alla sussistenza dell'eventus damni laddove il Tribunale ha ritenuto manifesto “il pregiudizio che l'atto dismissivo in esame ha arrecato alle ragioni creditorie (cd. eventus damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale del debitore. Tale assunto risulta supportato dall'affermazione creditoria – non adeguatamente smentita - relativa all'inesistenza di altri immobili di proprietà della debitrice (oltre a quello anch'esso alienato con atto del 25-7-2013 in favore di e soprattutto dalla mancata indicazione, da parte della di CP_4 CP_1 ulteriori e residue disponibilità patrimoniali tali da soddisfare “aliunde” le legittime pretese della banca” ed ha, altresì, rilevato che “lo stesso ordine cronologico degli eventi pe cui è causa dimostra, senza ombra di dubbio, l'intenzione fraudolenta della di dismettere il proprio CP_1 patrimonio sottraendolo alla garanzia dei creditori, atteso che dopo soli due mesi dall'atto di vendita Co (a marzo 2012) la società . di cui la era socia (v.visura camerale Controparte_9 CP_1 versata in atti) e per la quale avrebbe poi prestato fideiussione, accendeva un rapporto di conto corrente con la banca istante e dopo qualche altro mese (a giugno 2012) chiedeva la concessione di un'apertura di credito fino alla concorrenza di euro 10.000,00, nonché la concessione di anticipazioni su fatture fino alla concorrenza massima di euro 40.000,00. Dopo tre mesi dal primo atto di compravendita la alienava l'ultimo cespite di sua proprietà a così CP_1 CP_4 svuotando completamente il suo patrimonio immobiliare, in modo da pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie della banca”.
Di poi, deve opportunamente evidenziarsi come il primo atto dispositivo del 30.1.2012 abbia particolarmente inciso dal punto di vista quantitativo sulla residua capacità patrimoniale della debitrice essendo stato con esso stato trasferito l'immobile di maggior valore nonostante il prezzo indicato nell'atto sia pari a € 92.000,00; invero, il valore dell'immobile deve ritenersi di molto superiore essendovi stata iscritta ipoteca in favore della a garanzia di un mutuo contratto dalla A & V. s.r.l. di San FI Parte_3
(TV), in persona dell'Amministratore Unico, in data 9.10.2012, per il Parte_1
complessivo importo di € 375.000,00 (cfr., in atti, contratto di mutuo depositato unitamente alla comparsa di costituzione di . Al riguardo il dedotto precario stato Parte_1
manutentivo in cui versa l'immobile è rimasto del tutto indimostrato.
In tali termini deve ritenersi, quindi, integrato per mezzo dell'atto dispositivo dichiarato inefficace ai sensi dell'art.2901 c.c. un mutamento quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio immobiliare di Controparte_1
Peraltro, seppure debba farsi riferimento ai fini dell'esperimento dell'azione ex art.2901
c.c. al momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo del patrimonio, onde verificare il pregiudizio delle ragioni del creditore, non può non essere considerato l'ulteriore atto dismissivo dell'intero residuo patrimonio posto in essere di lì a pochi mesi e ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che risulti collegato con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo (Cass 3356/1977; Cass. 1341/1996; Cass. 1804/2000; Cass. 13404/2008). Invero, seppure sia stata respinta l'azione revocatoria del successivo atto dispositivo, ne vanno valutate anche le ragioni fondate unicamente sull'assenza da parte del terzo acquirente dell'elemento psicologico, per ciò non potendosi escludere l'intento di CP_1
di spogliarsi di ogni bene contestualmente al sorgere dei rapporti con la
[...] [...]
visto che il 12/3/2012 la (di cui la era socia al CP_10 Controparte_9 CP_1
95%, mentre il restante 5% era di proprietà del figlio, sottoscriveva Persona_3
contratto di apertura di conto corrente con la istante e in data 14/6/12 la CP_2 [...] rilasciava in favore della fideiussione personale a garanzia delle CP_1 CP_10
obbligazioni assunte dalla società nella stessa data in cui interveniva un'apertura di credito fino alla concorrenza di € 10.000,00, nonché la concessione di anticipazioni su fatture fino alla concorrenza massima di € 40.000,00, entrambe in favore della
[...]
che, da subito, accumulava una posizione debitoria, quantificata in € Controparte_9
23.860,40 in data 3.1.2013 (cfr. raccomandata della BCC Credito Cooperativo, indirizzata, oltre che alla società anche a e quali fideiussori). Controparte_1 Persona_3 Deve, quindi, ritenersi lesivo del credito anche il primo atto dispositivo, che appare tale da diminuire le possibilità di adempimento, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in quanto strettamente collegato con l'atto successivo, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti, di modo da risultare entrambi convergenti al risultato lesivo e in una rappresentazione unitaria da parte della costituendo momenti di un CP_1
preordinato disegno della medesima di azzerare la sua capacità patrimoniale e, quindi, la sua garanzia dei debiti assunti.
Con il terzo motivo di appello viene censurata la decisione laddove il Tribunale avrebbe erroneamente accertato l'esistenza di una dolosa preordinazione tra l'appellante Pt_1
e la debitrice al fine di pregiudicare il soddisfacimento del
[...] Controparte_1
credito della Banca appellata. Ribadiscono, in particolare, che “Il presupposto indefettibile della dolosa preordinazione potrebbe, semmai, venire ravvisato se la vendita fosse intervenuta tra la stipula della fideiussione e la messa a disposizione di somme a favore della Controparte_9 ossia se la IG.ra già fideiussore della una volta che fosse riuscita CP_1 Controparte_9
a far ottenere le anticipazioni grazie alle garanzie del proprio patrimonio, si fosse poi liberata di tutti i cespiti” rispetto alla quale doglianza si rimanda a quanto suesposto con la disamina del primo motivo di gravame.
Aggiungono che non sussistendo alcuna dolosa preordinazione in capo alla debitrice
[...]
non potrà mai, logicamente, sussistere, in capo alla terza, CP_1 Pt_1
alcuna consapevolezza di tale, inesistente, dolosa preordinazione ed evidenziano,
[...]
a confutazione degli elementi valutati positivamente sotto il cennato profilo da parte del giudice di prime cure, che ha risieduto a LO (TV) dall'ottobre del Parte_1
1993, ossia dall'età di 9 anni, sino al gennaio del 2009, quando ha trasferito la propria residenza in Maserada sul Piave, sempre in provincia di Treviso, e non ha avuto mai alcun rapporto con la mentre, era amministratore unico della società Controparte_9
“A&V s.r.l.”, corrente in San FI (TV). Di poi, le appellanti assumono di aver provato l'integrale pagamento del corrispettivo della compravendita da parte del padre CP_15
il quale, fin dalla morte di marito di ha sempre Persona_5 Controparte_1
provveduto ai bisogni della madre che, a seguito della morte del marito, si era trovata nella necessità di reperire risorse liquide per far fronte ai propri obblighi, rimettendole periodicamente cospicue somme di denaro destinate non solo ai suoi bisogni, ma, pure al saldo delle esposizioni debitorie contratte dalla stessa e dal marito, come documentato in atti per cui, una volta consolidata la situazione patrimoniale di Controparte_1
quest'ultima si è determinata a saldare il proprio debito nei confronti del figlio CP_15
con la cessione del compendio immobiliare in favore della figlia, di modo Parte_1 che potesse dare in garanzia i predetti cespiti immobiliari per finanziare l'attività della
“A&V s.r.l.”.
Ribadiscono la perfetta congruità del prezzo convenuto per la vendita posto che l'immobile acquistato era disabitato da quasi vent'anni, ossia da almeno il 1995, e necessita
– così come necessitava al momento dell'alienazione del 30.1.2012 - di importanti interventi di ristrutturazione, oltre a doversi considerare che due vani non sono abitabili e il giardino, di modesta portata, non è una pertinenza dell'immobile tanto da non essere accessibile da esso.
Ebbene, deve ritenersi, conformemente a quanto argomentato dal Tribunale, che ben possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo: - il rapporto di parentela che lega i soggetti dell'atto dispositivo, al di là della indimostrata coltivazione di detto rapporto solo in ragione della residenza a LO (TV) dall'ottobre del 1993 di - l'identità dell'oggetto Parte_1 sociale della di cui era socia al 95% e A&V Controparte_9 Controparte_1
s.r.l., di cui era amministratore unico e socia al 50%; - le ambigue Parte_1
modalità di pagamento del prezzo indicate nell'atto di compravendita, pagamento che è rimasto del tutto indimostrato;
- la forte sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato;
- le anomalie temporali date dalla tempestività con cui si è Controparte_1
spogliata dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione del creditore;
- la concatenazione temporale tra i vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita nell'arco di un solo anno di tutti i beni immobili contestualmente al cristallizzarsi della pretesa creditoria da parte della Controparte_2
- la circostanza che l'immobile, anche dopo la compravendita, è sempre stato la
[...]
sede legale della società debitrice, luogo di residenza o domicilio Controparte_9 dei soci, e mentre, non è mai divenuto luogo di Persona_3 Controparte_1
residenza di nonostante il suo impegno (art.10) di trasferirvi la propria Parte_1
residenza entro 18 mesi dalla stipulazione dell'atto.
È rimasto del tutto indimostrato, come affermato dal giudice di prime cure e non specificamente e puntualmente censurato dagli appellanti, il pagamento del prezzo;
invero, nell'atto di compravendita l'art.3 bis prevede tanto: “Le parti, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art.47 del D.P.R. /n , edotte da me notaio sulle responsabilità cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art.35 comma 22 della Legge
n.248/2006, dichiarano: A) che il pagamento del prezzo sopraindicato è stato corrisposto in data anteriore al mese di luglio 2006, e più precisamente nel corso dell'anno 2004 mediante denaro contante, con più pagamenti frazionati e diverso importo (stante la circostanza che la venditrice è nonna dell'acquirente)”.
Pertanto, di alcun rilievo dirimente appare la circostanza dedotta dalle appellanti secondo cui il prezzo sarebbe stato corrisposto da padre di mediante la Persona_3 Pt_1 corresponsione di somme di denaro destinate non solo ai bisogni di Controparte_1
ma, pure al saldo delle esposizioni debitorie contratte dalla stessa e dal marito, Per_5
sia in ragione della diversità della persona fisica che ha corrisposto dette somme
[...] che in considerazione del diverso periodo temporale in cui detti pagamenti sarebbero intervenuti.
A fronte delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza anche del requisito del dolo specifico richiesto dall'art.2901 c.c. unitamente a quelle ulteriori sviluppate dalla Corte, le ragioni di dissenso appaiono infondate, se non inammissibili, perchè sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza virtuale dell'appellante principale e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata con riferimento e considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, mentre, vengono compensate nei confronti dell'appellante incidentale dato il suo sostanziale abbandono del giudizio.
Infine, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non è applicabile nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale avanzato da Parte_1
nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 6915/2019 del Tribunale di Napoli pronunciata in data
[...]
8 luglio 2019, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere sia rispetto all'appello principale che a quello incidentale;
b) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore Parte_1 della , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, che si liquidano in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) compensa le spese del grado nei confronti di Controparte_1
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore