Articolo 10 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 9Articolo 11
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3 ottobre 1993
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8 maggio 1997
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1 gennaio 2004
Art. 10. 1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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