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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1258/2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ROBERTA COSTANTINO, presso il cui studio in Foggia al Corso Vittorio
Emanuele n.28 è elettivamente domiciliato
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SERGIO STEFANIA, presso il cui studio in Foggia alla via Dante Alighieri n.28 è elettivamente domiciliato
Appellato avverso la sentenza n.1501/2023 resa nel procedimento n. R.G. 8450/2017 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 28/05/2023, depositata il 31/05/2023 e non notificata.
pagina 1 di 16 All'esito dell'udienza collegiale del 27.02.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note e di 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Oggetto: servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ex artt. 1061 e 1062 c.c., risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 13.05.2013 il IG. , con ricorso ex art.700 c.p.c., ante causam, adiva il Controparte_1
Tribunale di Foggia per chiedere di ordinare alla IG. (madre defunta ON dell'odierno appellante ) “di consentire l'accesso nella proprietà di Parte_2 quest'ultima, sita in Foggia alla p.zza SA TI n. 11, al fine di effettuare i lavori di ripristino della propria condotta idrica all'interno del pozzo luce avente accesso unicamente dall'immobile della resistente ubicato a piano terra” (cfr. ordinanza n.1265/2013 del Tribunale di
Foggia, Seconda Sezione Civile).
In particolare, il ricorrente, all'epoca da poco subentrato nella proprietà dell'immobile al primo piano, sito in Foggia alla Piazza SA TI n. 12, ed individuato catastalmente al N.C.E.U. di
Foggia al Foglio 96 - p.lla 238 - sub.
6 - cat. A/4 di vani 2,5, rilevava che la suddetta condotta, da sempre esistente, fosse stata rimossa poco prima del suo arrivo e che tale avvenimento avesse reso impossibile la fruizione dell'immobile, da lui destinato ad uso di studio professionale commercialistico.
Rimasti senza esito gli inviti rivolti alla predetta IG. , l'odierno appellato ON adiva il Tribunale che, nella contumacia della , con ordinanza del ON
20.06.2013, accoglieva il ricorso.
In particolare, il Tribunale riteneva sussistente il requisito del fumus, ai sensi dell'art. 843 c.c. affermando che la convenuta doveva consentire al IG. il passaggio sul proprio Controparte_1 fondo al fine di rendere possibili le suindicate riparazioni.
Allo stesso modo, riteneva sussistente il requisito del periculum in mora, dal momento che, in assenza della condotta idrica, l'appartamento in questione appariva inutilizzabile per il ricorrente.
In questo senso, veniva valorizzata l'impossibilità per quest'ultimo di attendere i più lunghi tempi del giudizio di cognizione. pagina 2 di 16 I lavori autorizzati venivano effettuati con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Foggia addetto all'esecuzione, dal momento che l'odierno appellante si era opposto sostenendo che le opere che si volevano realizzare in forza del detto provvedimento risultavano differenti da quelle effettuate: trattavasi a suo dire di installazione di tubi fognari invece che di quelli idrici.
Dopo quattro anni da tale provvedimento e dopo la morte della IG. , il IG. ON
, figlio di quest'ultima, avviava dinanzi allo stesso Tribunale un separato Parte_1 procedimento, con atto di citazione del 06.11.2017, nell'ambito del quale citava in giudizio il IG.
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione da parte del IG. Controparte_1 della condotta fognaria collegata con il proprio appartamento e passante all'interno del cortile di proprietà esclusiva del IG. ; Parte_1
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di scarico di cui in narrativa in favore del IG.
ed asseritamente gravante sul cortile di proprietà del IG. , distinto Controparte_1 Parte_1 al foglio 96 particella n. 238, sub. 2 in favore dell'appartamento del IG. : Controparte_1
3) per l'effetto, ordinare all'odierno convenuto l'eliminazione della condotta fognaria esterna apposta nel cortile di proprietà dell'attore;
4) per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi da ogni molestia e/o turbativa volta a impedire, ostacolare o diminuire il pieno godimento dell'attore del proprio fondo;
5) condannare infine il IG. al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore Controparte_1 nell'importo di € 5.200,00, anche in via equitativa, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
6) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Nello specifico, l'odierno appellato affermava di essere comproprietario, assieme al fratello
, del predetto immobile sito in Foggia alla P.zza SA TI n.11 al foglio Controparte_3
N. 96, Particella N.238 sub 2 del catasto urbano, in seguito alla dichiarazione di successione della predetta de cuius N. 412/9990/2016, prot. N. 0100893 del 19.10.2016; e decideva di adire le vie legali al fine di far accertare l'inesistenza del diritto di servitù in capo al convenuto in primo grado sull'immobile di sua proprietà, ritenendo del tutto illegittima l'attività di apposizione delle tubature svolta durante il già citato separato giudizio ex art.700 c.p.c. e richiedendo sia la rimozione di questi ultimi, sia il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. pagina 3 di 16 Sottolineava l'assenza di qualsiasi titolo idoneo a consentire la suddetta attività ed evidenziava che l'appartamento del IG. era sempre stato allacciato alla condotta idrica e fognaria CP_1 dell'avv. MA GA, proprietario dell'appartamento al primo piano nello stesso immobile e che la traccia lasciata sul muro perimetrale potesse riferirsi anche ad un pluviale e non necessariamente ad una tubatura di tipo fognario.
Inoltre, riferiva l'assenza di pattuizione relativa alla vantata servitù nel contratto di compravendita dell'immobile tra l'odierno appellato e i IGg. e Parte_3 Parte_4
, evidenziando che, nell'ambito della disciplina di tale diritto reale, quest'ultimo doveva
[...] essere stato trascritto e indicato “in maniera precisa, dettagliata ed inequivocabile” (cfr. atto di citazione in primo grado), tutti elementi ritenuti assenti nel caso di specie.
A sostegno delle proprie argomentazioni, inoltre, l'appellante rilevava la mancanza di regolamento di condominio che autorizzasse la costituzione della servitù di passaggio delle tubazioni della fogna, nonché l'assenza di “un valido provvedimento dell'autorità giudiziale con il quale si costituisce la servitù” (cfr. atto di citazione in primo grado), non ritenendo sufficiente l'ordinanza del Tribunale di Foggia resa nel giudizio R.G. n. 2117/2013.
Insisteva quindi per l'accertamento della illegittimità dell'apposizione della già citata tubatura e chiedeva di eliminare la condotta fognaria esterna apposta nel cortile di sua proprietà.
Soggiungeva che la suddetta condotta, che confluiva nel cortiletto di sua proprietà, era causa di condizioni igieniche del tutto precarie, dal momento che nei pressi di quest'ultima erano andati a stabilirsi numerosi lombrichi e topi, fino ad allora mai visti. Questa la ragione che sorreggeva la richiesta di risarcimento del danno, per “…l'importo di € 5.200,00, anche in via equitativa, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Il Tribunale istruiva il processo facendo ricorso a C.T.U. per “… verificare lo stato dei luoghi e la sussistenza della condotta fognaria indicata negli atti e le conseguenti ostruzioni”1 (cfr. ordinanza del 30.11.2020). 1 Nello specifico, alla consulente venivano formulati i seguenti quesiti:
“1) Accerti il CTU lo stato dei luoghi;
2) Verifichi l'esistenza della condotta fognaria indicata dall'attore; pagina 4 di 16 Avviate le operazioni peritali in data 25.09.2021, la C.T.U. era costretta ad abbandonare il sito in questione a causa della condotta dell'odierno appellante che “con fare intimidatorio, ingiunse alla scrivente (ovvero alla consulente) ed al collaboratore, di abbandonare immediatamente i locali, non consentendo così l'utile espletamento delle appena intraprese operazioni peritali di primo accesso.” (cfr. C.T.U. Ing. ). Persona_1
Informato il Tribunale, alla udienza del 13.12.2021 era confermata la nomina della consulente che veniva contestualmente autorizzata ad avviare le operazioni peritali, nella circostanza disposte per il giorno 04/01/2022. Erano inoltre escussi i IGnori GA MA e CP_4
[...]
Qualche giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva l'odierno appellato che, con comparsa di costituzione impugnava e contestava tutto quanto sostenuto nell'atto introduttivo dall'attore. In particolare, il IG. IGnificava di aver CP_1 acquistato l'immobile di P.zza SA TI dai IGg. e nel 2012 e che Pt_3 Pt_4
l'appartamento era sempre stato servito da una tubatura esterna per le acque reflue che, scorrendo lungo il muro perimetrale, finiva per confluire nel tombino situato nel pozzo di luce di proprietà dell'attore.
Inoltre, egli rilevava che al sistema fognario del palazzo non era stata fatta alcuna modifica nel corso degli anni, considerata anche la vetustà dell'immobile stesso, costruito prima del 1900.
In seguito, l'appellato sottolineava che dopo l'acquisto dell'appartamento da parte sua, la condotta era stata asportata da ignoti e chiusa con il calcestruzzo, operazione che aveva provocato conseguenti danni da infiltrazioni.
Richiamava il separato giudizio avviato con ricorso ex art. 700 c.p.c., indicando che all'epoca era stato necessario l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'esecuzione per porre concretamente in essere in esecuzione l'ordinanza pronunciata all'esito del procedimento di
3) Accerti, altresì, se siano state poste in essere ostruzioni della condotta e, in caso positivo, indichi il periodo in cui le stesse sono state effettuate;
4) Verifichi l'esistenza di eventuali diritti di servitù;
5) Verifichi se la situazione sopra descritta abbia causato danni all'attore; in caso positivo indichi le opere necessarie per la riduzione in pristino;
6) Effettui ogni altro utile accertamento.” (cfr. C.T.U. dott.ssa Ing. ). Persona_1 pagina 5 di 16 urgenza. Quindi formulava l'eccezione di giudicato esterno, evidenziando il bis in idem, dal momento che la questione del ripristino della condotta fognaria era già stata trattata nel giudizio appena citato. Circa il merito segnalava che era stata costituita una servitù per destinazione di padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sottolineando che l'immobile in questione era stato in precedenza di un unico proprietario, l'Arcidiocesi di A-, per poi essere successivamente diviso;
che il proprietario aveva “lasciato le cose nello stato di fatto e di diritto dal quale risulti la siffatta servitù” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado), richiamando il dettato della norma.
Indicava l'assenza di prove a confutazione.
Contestava infine anche la domanda di condanna al risarcimento del danno, dal momento che l'attività probatoria già svolta in sede di C.T.U. aveva escluso il nesso causale tra i danni lamentati e la tubatura apposta dopo il separato giudizio.
In conclusione, chiedeva accertarsi il giudicato esterno, il rigetto nel merito della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Effettuata l'attività difensiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il Tribunale rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese processuali e di C.T.U.
Escludeva il bis in idem: il provvedimento conclusivo del separato giudizio ex art.700 c.p.c., infatti, veniva considerato dal Tribunale come inidoneo al giudicato (cfr. sentenza appellata).
Chiarito tale aspetto, ribadiva la indubbia rilevanza dell'esito della procedura di urgenza utilizzabile come prova atipica ed accertava la presenza di una servitù costituita per destinazione di padre di famiglia ex art.1062 c.c., dal momento che, nel palazzo in questione, risultavano presenti “opere evidentemente destinate al servizio fognario, poi rimosse e quindi ripristinate a seguito del provvedimento di urgenza” (cfr. sentenza appellata).
Inoltre, evidenziava che l'attore in prime cure, pur avendo proposto una negatoria servitutis, non aveva provato sufficientemente la propria domanda tanto più che il procedimento ex art. 700
c.p.c. consentiva di ritenere provata la servitù ex art. 1062 c.c.
Anche il C.T.U. aveva confermato la presenza, sull'appartamento del IG. , di una Parte_1 tubatura fognaria, in seguito rimossa, e non di un pluviale, come affermato da quest'ultimo. Era infine ritenuta contraddittoria e poco attendibile la testimonianza dell'avv. MA GA e rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno, vista l'assenza di un nesso eziologico fra pagina 6 di 16 l'apposizione della tubatura ad opera di parte convenuta in primo grado e i danni presunti richiesti dal IG. . Parte_1
2. Avverso la detta sentenza ha proposto appello affidando il gravame a cinque Parte_1 motivi e chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione da parte del IG. Controparte_1 della condotta fognaria collegata con il proprio appartamento e passante all'interno del cortile di proprietà esclusiva del IG. ; Parte_1
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di scarico di cui in narrativa in favore del IG.
ed asseritamente gravante sul cortile di proprietà del IG. , distinto Controparte_1 Parte_1 al foglio 96 particella n. 238, sub. 2 in favore dell'appartamento del IG. : Controparte_1
3) per l'effetto, ordinare all'odierno convenuto l'eliminazione della condotta fognaria esterna apposta nel cortile di proprietà dell'attore;
4) per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi da ogni molestia e/o turbativa volta a impedire, ostacolare o diminuire il pieno godimento dell'attore del proprio fondo;
5) condannare infine il IG. al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore Controparte_1 nell'importo di € 5.200,00, anche in via equitativa, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.” (cfr. atto di appello).
Costituitosi, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., “atteso che non risultano rispettati i requisiti di chiarezza e specificità delle censure mosse, specie in relazione ai presunti capi della sentenza impugnati, laddove l'appellante si è limitato a trascrivere quasi integralmente la parte motiva della sentenza medesima” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello); ha contestato anche la violazione dei criteri di redazione degli atti ex D.M. 110/2023, dal momento che nell'atto di doglianza “non vengono rispettati numerosi parametri dettati dall'art. 2 quali, a solo titolo di esempio, quelli descritti dal comma 1, lett. c),
d), e), f) ed i)”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Ha concluso per l'infondatezza dell'avverso atto di doglianza, indicando al contrario la piena correttezza e condivisibilità del ragionamento del Tribunale in merito alla sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c. ed ha evidenziato che l'assenza di pagina 7 di 16 trascrizioni negli atti di compravendita non fosse sufficiente “a scalfire l'assunto, dimostrato dai fatti del procedimento d'urgenza, in totale assenza di prova contraria, dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, anche sulla scorta della circostanza per la quale
l'immobile in parola, costruito prima del 1900, era di proprietà dell'arcidiocesi A-
e, già all'epoca della sua costruzione, recava la conduttura fognaria esterna” ( cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Ha segnalato che il Tribunale ha correttamente apprezzato le risultanze delle operazioni peritali che avevano condotto ad escludere la precedente sussistenza di un pluviale sul muro perimetrale dell'appartamento di parte attrice, e, al contrario, a ritenere probabile l'esistenza di una precedente tubatura fognaria. Ha contestato la ricostruzione dell'appellante secondo cui “la condotta fognaria scaricherebbe in un tombino del pozzo luce di proprietà dell' differente Pt_1 da quello reale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello) visto che la condotta confluisce in un secondo tombino che poi si immette nel sistema fognario cittadino.
Circa i danni richiesti, ne sottolinea l'insussistenza ed evidenzia l'assenza di animali portatori di rischi igienici e l'assenza di nesso causale tra tale presenza e il peggioramento delle condizioni igieniche del suolo.
Circa il terzo motivo di appello, ne eccepisce l'inammissibilità, dal momento che quest'ultimo non riporta e non indica il capo di sentenza impugnato.
Richiama le argomentazioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente una servitù ex art.1062 c.c., evidenziando come tale questione “sia stata abbondantemente valutata dal giudice di prime cure che, sulla base del compendio probatorio in atti, nonché dell'assenza di qualsivoglia prova contraria da parte dell'attore ha rigettato l'effimera domanda di negatoria servitutis avanzata” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Circa il quarto motivo di appello, rilevatane l'inammissibilità per la medesima motivazione addotta per il precedente, evidenzia che, in esecuzione del provvedimento di urgenza ex art.700
c.p.c., si sia ripristinata la situazione precedente alla rimozione della tubatura, apponendo una condotta del tutto simile a quella precedente e comunque inidonea a provocare un aggravio della servitù.
Infine, mossa nuovamente l'eccezione di inammissibilità per il quinto motivo di appello, rappresenta che la disciplina delle servitù ex art.1062 c.c. non prevede alcuna necessità di pagina 8 di 16 trascrizione ma solo l'esistenza “di opere visibili e permanenti dalle quali possa derivare il vincolo oggettivo di un fondo nei confronti 16 dell'altro, allorquando i medesimi fondi, all'epoca della creazione della servitù, appartenevano ad un unico proprietario”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
In conclusione, chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per le motivazioni espresse in narrativa e nel merito di rigettare in toto l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, verificata la violazione dei criteri di redazione degli atti ex D.M.
110/2023 di disporre in conformità al dettato dell'art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c., la condanna alle spese. (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
All'esito dell'udienza collegiale del 27.02.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Col primo motivo di appello rubricato “Illogicità della motivazione. Errata e contraddittoria valutazione”, si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma l'esistenza della servitù ex art. 1062 c.c. e di un titolo idoneo a consentire l'attività di ripristino/apposizione della tubatura contestata.
Secondo l'appellante, “le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure contraddicono le risultanze probatorie” (cfr. atto di appello): il Tribunale non avrebbe tratto corrette conclusioni dalle risultanze della C.T.U. effettuata che, invece, parrebbe aver escluso la sussistenza del diritto di servitù in favore dell'appellato e, soprattutto, avrebbe escluso la preesistenza di un tubo di scarico fognario con allacciamento al tombino esistente nel cortile di proprietà dell'appellante.
Inoltre, i titoli derivativi che costituiscono il diritto del attesterebbero l'assenza della CP_1 servitù fra i due appartamenti in questione.
Segnala, poi, che la sentenza non avrebbe dato il dovuto risalto alla testimonianza dell'avv.
MA GA che avrebbe riferito, in coerenza con quanto innanzi, che, in origine, le condotte fognarie a servizio dell'appartamento acquistato dal IG. scaricavano 'le acque CP_1 pagina 9 di 16 reflue nell'impianto fognario di sua (del GA) proprietà, a servizio del suo (del GA) appartamento” (cfr. testualmente dall'atto di appello).
Infine, definisce “privo di riscontro probatorio” (cfr. atto di appello) sia il l'excursus argomentativo posto alla base del riconoscimento dell'esistenza della servitù ex art. 1062 c.c., sia il conforme assunto, effettuato dalla parte convenuta in primo grado, di sussistenza di tale diritto.
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente precisato che le operazioni di sistemazione della tubatura vennero svolte a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. nel separato giudizio n. R.G. 2117/2013.
L'ordinanza veniva infatti emessa in un procedimento cautelare ante causam intrapreso dall'appellato (cui non è seguito un accertamento definitivo) e, sebbene inidonea giudicato, in quanto funzionale ad ottenere l'anticipazione degli effetti della sentenza di merito, aveva piena efficacia esecutiva di talché l'appellato svolse le opere di allaccio in esecuzione di quel provvedimento.
Passando alla censura afferente l'esame delle risultanze delle operazioni peritali, dalle quali, a detta di parte appellante, il Tribunale si sarebbe discostato, il motivo è invece fondato.
Secondo l'appellante, infatti, il C.T.U. avrebbe “escluso che fosse presente una condotta fognaria passante per il cortile di proprietà attorea, stante la conformazione dei luoghi di causa” (cfr. atto di appello) e quindi la servitù ex art. 1062 c.c. come invece riconosciuta con l'impugnata sentenza.
Ebbene, dall'esame della C.T.U. si ricava che la consulente, dopo aver acquisito la documentazione necessaria anche dal separato giudizio ex art. 700 c.p.c., ha affermato, in risposta al secondo quesito formulatole nel corso del giudizio di primo grado, che “la condotta fognaria indicata dall'attore esiste: è quella riportata con colore BLU nella tavola grafica (ALL. N. 18 -
VISTA VERTICALE) allegata nella quale è denominata Parte_5
(TUBAZIONE IN PVC Ø100).” (cfr. C.T.U. dott.ssa Ing. ). Tuttavia, centrale
[...] Persona_1 ai fini dello scrutinio del motivo è il ragionamento svolto dalla C.T.U. sul tema, non dell'attuale, ma della precedente esistenza della tubatura apposta dopo la decretazione d'urgenza. La C.T., infatti, analizzando la colorazione delle impronte lasciate dalle preesistenti tubature sul muro perimetrale dell'appartamento dell'appellante, ha affermato che “… detta colorazione striata esistente sulla parete muraria non può essere associata ad impronta lasciata da discendente pagina 10 di 16 pluviale (come affermato da parte attrice in primo grado) perché, in tal caso, la diversa colorazione avrebbe dovuto essere presente per l'intera altezza della parete, fino alla linea della gronda del tetto, sulla quale – tra l'altro – non vi è alcun canale di gronda che avrebbe dovuto scaricare nel discendente le acque piovane ricadenti dal tetto e che avrebbe potuto avvalorare
l'ipotesi di presenza di discendente pluviale. Detta striatura è presente anche nella documentazione fotografica estratta dalla scrivente dal fascicolo del ricorso R.G. N. 2117/2013"
(cfr. C.T.U. dott.ssa Ing. ). Persona_1
Da tale descrizione dello stato dei luoghi il Tribunale fa derivare la “…presenza (con ogni probabilità) di un tubo per lo scarico fognario…” (cfr. testualmente sentenza impugnata) precisando che non può conseguentemente desumersi che il tombino sottostante, e fissato nel cortiletto, fosse destinato ad accogliere solo le acque bianche e non anche quelle nere.
La conclusione del Tribunale è condivisibile.
E' pur vero, come indicato dall'appellante che siffatta conclusione non sembra fare i conti con altri arresti della stessa relazione tecnica che, a dire dell'appellante, sembra invece smentire la presenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia. E tuttavia, l'arresto segnalato con il gravame riguarda non già la disamina della tubazione di scarico quanto il tombino (“…la attenta osservazione dei luoghi così come si sono presentati all'odierno visitatore porta ad escludere che l'unico tombino oggi visibile sul piano di calpestio del pavimento possa ricevere, sia ora che allora, anche gli scarichi fognari (acque nere) essendo riservato esclusivamente alla ricezione ed allo smaltimento di “acque bianche”; non consente di ricostruire, per la presenza dei manufatti edilizi (bagno e cucina), il presunto percorso della pretesa condotta di scarico fognario (cui fa riferimento il ricorso ex art. 700 c.p.c.) che, partendo dal foro “occluso” avrebbe dovuto confluire in un ipotetico tombino di scarico acque nere non rinvenuto e per il quale i presenti al sopralluogo del 04/01/2022, dichiararono a verbale – concordemente – non essere mai esistito;
non permette di riscontrare la presenza della “impronta lasciata sia sul muro esterno (fino a terra, ndr) che sulla pavimentazione del pozzo luce, in prossimità del tombino di scarico delle acque, dove vi è sempre stata la condotta”; le “tubature” documentate con la più volte richiamata foto N. 4 dell'All. N. 12 non sono condotte fognarie a servizio degli
“appartamenti finitimi che scaricano nel tombino” ma, come già più volte detto, discendenti
pagina 11 di 16 pluviali che fungevano e, tuttora, fungono (essendo gli stessi) da collettori delle acque piovane ricadenti sulle coperture dei vani bagno e cucina.” cfr. pag. 10 C.T.U. in prime cure).
Ne deriva che, sebbene esclusa la costituzione della servitù in ragione del chiaro tenore dei titoli derivativi della proprietà dell'odierno appellato2, alla luce delle superiori considerazioni del C.T. può ritenersi costituita la servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c., attesa la rilevata presenza di opere rivelatrici della sua esistenza.
Non è superfluo precisare che la servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita "ope legis" quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 12/02/2014 (Rv. 629347 - 01) e che il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita ne' acquistata per destinazione del padre di famiglia ) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 2994 del 17/02/2004 conf. N. 3370 del 1995).
Nel caso di specie, la C.T.U. svolta in prime cure ha comunque accertato la presenza di evidenze sulla muratura verticale che non consentono di ritenere che lo scarico fognario fosse in realtà un discendente pluviale (cfr. “Dal punto di uscita della tubazione in PVC, sulla muratura stessa, è visibile leggera striatura verticale verso il basso, di colore più scuro della tinta grigio-chiara del muro, che taluni in precedenza hanno ritenuto essere “IMPRONTA SULLA PARETE” lasciata da tubazione preesistente. Altri hanno ritenuto che detta fascia scura fosse l'impronta lasciata da discendente pluviale. A parere della sottoscritta detta colorazione striata esistente sulla parete muraria non può essere associata ad impronta lasciata da discendente perché, in tal caso, Pt_6 la diversa colorazione avrebbe dovuto essere presente per l'intera altezza della parete, fino alla linea di gronda del tetto, sulla quale – tra l'altro – non vi è alcun canale di gronda (FOTO N. 19) che avrebbe dovuto scaricare nel discendente le acque piovane ricadenti dal tetto e che avrebbe potuto avvalorare l'ipotesi di presenza di discendente pluviale. Detta striatura è presente anche nella documentazione fotografica estratta dalla scrivente dal fascicolo del ricorso R.G. N.
2117/2013 (ALL. N. 12) di cui si dirà più avanti- pag. 9 dell'elaborato). Ne deriva che, come IGnificato dal Tribunale, essendovi la precedente presenza (con ogni probabilità) di un tubo per lo scarico fognario, non può conseguentemente desumersi che il tombino sottostante, e fissato nel cortiletto, fosse destinato ad accogliere solo le acque bianche e non anche quelle nere. Risulta quindi accertata con ragionevole certezza l'esistenza di opere destinate all'esercizio della servitù di scarico e, dunque, la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia. Non può argomentarsi in contrario richiamando l'arresto della consulenza valorizzato dall'appellante perché, dovendosi valutare la risultanza con la precedente evidenza probatoria, affermare che sulla parete vi sia un'impronta che non corrisponde in modo univoco a un pluviale di scarico delle acque piovane equivale a sostenere che quell'impronta sia rivelatrice dell'esistenza di una precedente condotta fognaria che sfociava nel tombino in questione.
A conforto vi è il ragionamento del Tribunale secondo cui conforterebbero la costituzione di una servitù ex art. 1062 c.c. le dichiarazioni dei precedenti proprietari dell'appartamento acquistato dal IG. , che documentano l'esistenza della tubatura esterna per le acque reflue, la CP_1 quale, in base anche alla documentazione prodotta nel separato giudizio ex art.700 c.p.c., risulta pagina 13 di 16 essere esistente quantomeno dal 1981, ovvero dall'anno in cui la detta unità immobiliare è stata rilevata dai IGg. e Come pure conferma l'esistenza della servitù la circostanza Pt_3 Pt_4 fattuale della vetustà dell'immobile, complessivamente considerato, il quale appare risalente a prima del 1900, fatto che consentirebbe di ritenere più che probabile l'esistenza di un sistema fognario, non di ultima generazione appunto, sin dalla costruzione del palazzo stesso che risultava originariamente essere di proprietà dell'Arcidiocesi di A- (circostanza che consentirebbe di desumere l'esistenza di un unico proprietario il quale, conformemente all'art.1062 c.c., “ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”).
Di conseguenza, se per accertare l'esistenza della servitù di che trattasi è sufficiente che “… vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.” (cfr. Cass.
Ord. II Sez. Civ. n. 4646/2024) è anche vero che le evidenze probatorie a disposizione documentano l'esistenza della detta servitù secondo quanto accertato dalla disposta C.T.U. e dall'attività istruttoria svolta in prime cure.
D'altra parte, non è di ausilio, in senso conforme alle doglianze dell'appellante, quanto raccontato dal teste GA che, in modo contraddittorio, ha dapprima riferito che le condotte idriche e fognarie del suo appartamento sono in comune con il per poi dichiarare di non CP_1 sapere se le condotte idriche e fognaria siano le stesse (cfr. verbale di udienza del 01.10.2018).
Neppure ha detto dove sono ubicate tali condotte.
Il motivo (e, di conseguenza il secondo punto di domanda) è pertanto respinto con conferma della sentenza resa in prime cure e accertamento dell'esistenza della servitù di scarico in favore di
, gravante sul cortile di proprietà di distinto in ct. di Foggia al fg. Controparte_1 Parte_1
96, p.lla n. 238, sub 2.
4. Venendo al secondo motivo di appello relativo alla domanda di condanna al risarcimento del danno respinta dal Giudice di secondo l'appellante il consulente non avrebbe “preso Parte_7 in considerazione la circostanza che l'attore formulava la domanda di risarcimento danni perché nel cortiletto brulicano lombrichi che in precedenza non c'erano, e perché si vedevano topi che prima non si erano mai visti, limitando così il diritto di proprietà dell'attore” (cfr. atto di appello). E il Tribunale non avrebbe “motivato sulla sussistenza o meno di una correlazione tra pagina 14 di 16 lo scarico di acque luride nel locale di proprietà attorea e la presenza di topi e vermi nel locale di proprietà attorea”, (cfr. atto di appello), e neppure valorizzato, sul punto, la testimonianza della IG. . Il consulente non avrebbe neppure “motivato sulla sussistenza o meno CP_4 di una correlazione tra lo scarico di acque luride nel locale di proprietà attorea e la presenza di topi e vermi nel locale di proprietà attorea” (cfr. atto di appello).
Il motivo è infondato.
Come evidenziato innanzi, la condotta del IG. è stata installata in ossequio al dictum CP_1 giudiziale riveniente dalla ordinanza ex art. 700 c.p.c. né l'appellante ha fornito la prova della presenza dei lombrichi e dei topi o di condotte che abbiano aggravato la servitù.
Da ciò deriva il rigetto anche del secondo motivo di appello.
I motivi dal terzo al quinto3 sono assorbiti atteso il rigetto del primo e considerato che non vi sono elementi per ritenere, come già IGnificato, che il abbia aggravato la servitù. CP_1
Il gravame è quindi integralmente respinto. 3 Cfr.; “3 MOTIVO Omesso pronunciamento su un fatto decisivo Il Giudice di prime cure non si è pronunciata su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea di accertamento negativo della servitù insistente sulla propria proprietà, senza essersi pronunciata sul mancato adempimento dell'onere probatorio posto a carico del convenuto, ovvero dimostrare che fosse esistente la servitù de qua…”; “4 MOTIVO Omesso pronunciamento su un fatto decisivo Il Giudice di prime cure non si è pronunciata su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Invero il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea di accertamento negativo della servitù insistente sulla proprietà attorea, sull'errato presupposto che vi era una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, esistendo opere evidentemente destinate al servizio fognario. Senza pronunciarsi sulla seguente questione, ovvero qualora fosse vero (ma così non è) che in precedenza sul muro perimetrale del cortiletto era stata collocata una condotta fognaria, la rimozione della stessa e la apposizione di una nuova condotta costituirebbe un aggravamento della precedente servitù…omissis…”; “…5
MOTIVO Omesso pronunciamento su un fatto decisivo Il Giudice di prime cure non si è pronunciata su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Invero il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea di accertamento negativo della servitù insistente sulla propria proprietà, sull'errato presupposto che vi era una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, esistendo opere evidentemente destinate al servizio fognario, ed ha ritenuto sussistere la servitù per destinazione del padre di famiglia pur in mancanza dei presupposti previsti per legge, ma ha omesso il pronunciamento su un fatto decisivo quale la inesistenza della servitù per mancanza di un valido titolo negoziale…omissis…” (cfr. testualmente dall'atto di appello). pagina 15 di 16 5. Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza sul gravame e, parametrate ai valori minimi e liquidate secondo il valore (€ 5.200,00) della causa in favore dell'appellato, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022, vanno poste a carico dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro il IG. avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 1501/2023 emessa nel procedimento n. R.G. 8450/2017 dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 31/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate per compensi in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte soccombente anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari il 18.3.2025
Il conIGliere estensore Il Presidente
Maria Grazia CASERTA Maria MITOLA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 11 C.T.U.: “La scrivente ha esaminato attentamente sia l'atto di compravendita in data 05/04/1993, Rep.
N. 37784, Racc. 13094, a firma del Notaio , reg. a Foggia il 23/04/1993, N. 1333/1V (rinvenuto nel Persona_2 fascicolo ed allegato al N. 20), con il quale la IG.ra , dante causa dell'odierno attore, ON pervenne alla proprietà dell'immobile sito in Foggia, alla Piazza C. TI, N. 11 P.T., con annesso “piccolo cortile”, in catasto riportato al Fg. 96, part. 238, sub. 2, P.T., sia l'atto di compravendita Rep. N. 13132, in data 26/06/2012,
Raccolta N. 8203 a firma del Notaio (ALL. N. 13), con il quale il IG. Persona_3 Controparte_1 pervenne alla proprietà dell'immobile sito in Foggia alla Piazza C. TI, N. 12, in catasto al Fg. 96, part. 238, sub.
6, 1° P. Nessuno dei due atti riferisce di diritti di servitù i relazione alla installazione di condotte fognarie: nel titolo di proprietà della dante causa IG.ra non risulta essere riportata alcuna servitù passiva ON
a carico del fondo oggi di proprietà dell'odierno attore ed in favore del fondo di proprietà dell'odierno convenuto contumace;
analogamente, nel titolo di proprietà dell'odierno convenuto contumace non risulta essere riportata alcuna servitù attiva in favore del medesimo fondo di proprietà dell'odierno convenuto contumace ed a carico del fondo dell'odierno attore. Si può concludere, quindi, per la inesistenza di eventuali diritti di servitù.” (cfr. testualmente dalla C.T.U.). pagina 12 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1258/2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ROBERTA COSTANTINO, presso il cui studio in Foggia al Corso Vittorio
Emanuele n.28 è elettivamente domiciliato
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SERGIO STEFANIA, presso il cui studio in Foggia alla via Dante Alighieri n.28 è elettivamente domiciliato
Appellato avverso la sentenza n.1501/2023 resa nel procedimento n. R.G. 8450/2017 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 28/05/2023, depositata il 31/05/2023 e non notificata.
pagina 1 di 16 All'esito dell'udienza collegiale del 27.02.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note e di 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Oggetto: servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ex artt. 1061 e 1062 c.c., risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 13.05.2013 il IG. , con ricorso ex art.700 c.p.c., ante causam, adiva il Controparte_1
Tribunale di Foggia per chiedere di ordinare alla IG. (madre defunta ON dell'odierno appellante ) “di consentire l'accesso nella proprietà di Parte_2 quest'ultima, sita in Foggia alla p.zza SA TI n. 11, al fine di effettuare i lavori di ripristino della propria condotta idrica all'interno del pozzo luce avente accesso unicamente dall'immobile della resistente ubicato a piano terra” (cfr. ordinanza n.1265/2013 del Tribunale di
Foggia, Seconda Sezione Civile).
In particolare, il ricorrente, all'epoca da poco subentrato nella proprietà dell'immobile al primo piano, sito in Foggia alla Piazza SA TI n. 12, ed individuato catastalmente al N.C.E.U. di
Foggia al Foglio 96 - p.lla 238 - sub.
6 - cat. A/4 di vani 2,5, rilevava che la suddetta condotta, da sempre esistente, fosse stata rimossa poco prima del suo arrivo e che tale avvenimento avesse reso impossibile la fruizione dell'immobile, da lui destinato ad uso di studio professionale commercialistico.
Rimasti senza esito gli inviti rivolti alla predetta IG. , l'odierno appellato ON adiva il Tribunale che, nella contumacia della , con ordinanza del ON
20.06.2013, accoglieva il ricorso.
In particolare, il Tribunale riteneva sussistente il requisito del fumus, ai sensi dell'art. 843 c.c. affermando che la convenuta doveva consentire al IG. il passaggio sul proprio Controparte_1 fondo al fine di rendere possibili le suindicate riparazioni.
Allo stesso modo, riteneva sussistente il requisito del periculum in mora, dal momento che, in assenza della condotta idrica, l'appartamento in questione appariva inutilizzabile per il ricorrente.
In questo senso, veniva valorizzata l'impossibilità per quest'ultimo di attendere i più lunghi tempi del giudizio di cognizione. pagina 2 di 16 I lavori autorizzati venivano effettuati con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Foggia addetto all'esecuzione, dal momento che l'odierno appellante si era opposto sostenendo che le opere che si volevano realizzare in forza del detto provvedimento risultavano differenti da quelle effettuate: trattavasi a suo dire di installazione di tubi fognari invece che di quelli idrici.
Dopo quattro anni da tale provvedimento e dopo la morte della IG. , il IG. ON
, figlio di quest'ultima, avviava dinanzi allo stesso Tribunale un separato Parte_1 procedimento, con atto di citazione del 06.11.2017, nell'ambito del quale citava in giudizio il IG.
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione da parte del IG. Controparte_1 della condotta fognaria collegata con il proprio appartamento e passante all'interno del cortile di proprietà esclusiva del IG. ; Parte_1
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di scarico di cui in narrativa in favore del IG.
ed asseritamente gravante sul cortile di proprietà del IG. , distinto Controparte_1 Parte_1 al foglio 96 particella n. 238, sub. 2 in favore dell'appartamento del IG. : Controparte_1
3) per l'effetto, ordinare all'odierno convenuto l'eliminazione della condotta fognaria esterna apposta nel cortile di proprietà dell'attore;
4) per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi da ogni molestia e/o turbativa volta a impedire, ostacolare o diminuire il pieno godimento dell'attore del proprio fondo;
5) condannare infine il IG. al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore Controparte_1 nell'importo di € 5.200,00, anche in via equitativa, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
6) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Nello specifico, l'odierno appellato affermava di essere comproprietario, assieme al fratello
, del predetto immobile sito in Foggia alla P.zza SA TI n.11 al foglio Controparte_3
N. 96, Particella N.238 sub 2 del catasto urbano, in seguito alla dichiarazione di successione della predetta de cuius N. 412/9990/2016, prot. N. 0100893 del 19.10.2016; e decideva di adire le vie legali al fine di far accertare l'inesistenza del diritto di servitù in capo al convenuto in primo grado sull'immobile di sua proprietà, ritenendo del tutto illegittima l'attività di apposizione delle tubature svolta durante il già citato separato giudizio ex art.700 c.p.c. e richiedendo sia la rimozione di questi ultimi, sia il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. pagina 3 di 16 Sottolineava l'assenza di qualsiasi titolo idoneo a consentire la suddetta attività ed evidenziava che l'appartamento del IG. era sempre stato allacciato alla condotta idrica e fognaria CP_1 dell'avv. MA GA, proprietario dell'appartamento al primo piano nello stesso immobile e che la traccia lasciata sul muro perimetrale potesse riferirsi anche ad un pluviale e non necessariamente ad una tubatura di tipo fognario.
Inoltre, riferiva l'assenza di pattuizione relativa alla vantata servitù nel contratto di compravendita dell'immobile tra l'odierno appellato e i IGg. e Parte_3 Parte_4
, evidenziando che, nell'ambito della disciplina di tale diritto reale, quest'ultimo doveva
[...] essere stato trascritto e indicato “in maniera precisa, dettagliata ed inequivocabile” (cfr. atto di citazione in primo grado), tutti elementi ritenuti assenti nel caso di specie.
A sostegno delle proprie argomentazioni, inoltre, l'appellante rilevava la mancanza di regolamento di condominio che autorizzasse la costituzione della servitù di passaggio delle tubazioni della fogna, nonché l'assenza di “un valido provvedimento dell'autorità giudiziale con il quale si costituisce la servitù” (cfr. atto di citazione in primo grado), non ritenendo sufficiente l'ordinanza del Tribunale di Foggia resa nel giudizio R.G. n. 2117/2013.
Insisteva quindi per l'accertamento della illegittimità dell'apposizione della già citata tubatura e chiedeva di eliminare la condotta fognaria esterna apposta nel cortile di sua proprietà.
Soggiungeva che la suddetta condotta, che confluiva nel cortiletto di sua proprietà, era causa di condizioni igieniche del tutto precarie, dal momento che nei pressi di quest'ultima erano andati a stabilirsi numerosi lombrichi e topi, fino ad allora mai visti. Questa la ragione che sorreggeva la richiesta di risarcimento del danno, per “…l'importo di € 5.200,00, anche in via equitativa, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Il Tribunale istruiva il processo facendo ricorso a C.T.U. per “… verificare lo stato dei luoghi e la sussistenza della condotta fognaria indicata negli atti e le conseguenti ostruzioni”1 (cfr. ordinanza del 30.11.2020). 1 Nello specifico, alla consulente venivano formulati i seguenti quesiti:
“1) Accerti il CTU lo stato dei luoghi;
2) Verifichi l'esistenza della condotta fognaria indicata dall'attore; pagina 4 di 16 Avviate le operazioni peritali in data 25.09.2021, la C.T.U. era costretta ad abbandonare il sito in questione a causa della condotta dell'odierno appellante che “con fare intimidatorio, ingiunse alla scrivente (ovvero alla consulente) ed al collaboratore, di abbandonare immediatamente i locali, non consentendo così l'utile espletamento delle appena intraprese operazioni peritali di primo accesso.” (cfr. C.T.U. Ing. ). Persona_1
Informato il Tribunale, alla udienza del 13.12.2021 era confermata la nomina della consulente che veniva contestualmente autorizzata ad avviare le operazioni peritali, nella circostanza disposte per il giorno 04/01/2022. Erano inoltre escussi i IGnori GA MA e CP_4
[...]
Qualche giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva l'odierno appellato che, con comparsa di costituzione impugnava e contestava tutto quanto sostenuto nell'atto introduttivo dall'attore. In particolare, il IG. IGnificava di aver CP_1 acquistato l'immobile di P.zza SA TI dai IGg. e nel 2012 e che Pt_3 Pt_4
l'appartamento era sempre stato servito da una tubatura esterna per le acque reflue che, scorrendo lungo il muro perimetrale, finiva per confluire nel tombino situato nel pozzo di luce di proprietà dell'attore.
Inoltre, egli rilevava che al sistema fognario del palazzo non era stata fatta alcuna modifica nel corso degli anni, considerata anche la vetustà dell'immobile stesso, costruito prima del 1900.
In seguito, l'appellato sottolineava che dopo l'acquisto dell'appartamento da parte sua, la condotta era stata asportata da ignoti e chiusa con il calcestruzzo, operazione che aveva provocato conseguenti danni da infiltrazioni.
Richiamava il separato giudizio avviato con ricorso ex art. 700 c.p.c., indicando che all'epoca era stato necessario l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'esecuzione per porre concretamente in essere in esecuzione l'ordinanza pronunciata all'esito del procedimento di
3) Accerti, altresì, se siano state poste in essere ostruzioni della condotta e, in caso positivo, indichi il periodo in cui le stesse sono state effettuate;
4) Verifichi l'esistenza di eventuali diritti di servitù;
5) Verifichi se la situazione sopra descritta abbia causato danni all'attore; in caso positivo indichi le opere necessarie per la riduzione in pristino;
6) Effettui ogni altro utile accertamento.” (cfr. C.T.U. dott.ssa Ing. ). Persona_1 pagina 5 di 16 urgenza. Quindi formulava l'eccezione di giudicato esterno, evidenziando il bis in idem, dal momento che la questione del ripristino della condotta fognaria era già stata trattata nel giudizio appena citato. Circa il merito segnalava che era stata costituita una servitù per destinazione di padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sottolineando che l'immobile in questione era stato in precedenza di un unico proprietario, l'Arcidiocesi di A-, per poi essere successivamente diviso;
che il proprietario aveva “lasciato le cose nello stato di fatto e di diritto dal quale risulti la siffatta servitù” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado), richiamando il dettato della norma.
Indicava l'assenza di prove a confutazione.
Contestava infine anche la domanda di condanna al risarcimento del danno, dal momento che l'attività probatoria già svolta in sede di C.T.U. aveva escluso il nesso causale tra i danni lamentati e la tubatura apposta dopo il separato giudizio.
In conclusione, chiedeva accertarsi il giudicato esterno, il rigetto nel merito della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Effettuata l'attività difensiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il Tribunale rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese processuali e di C.T.U.
Escludeva il bis in idem: il provvedimento conclusivo del separato giudizio ex art.700 c.p.c., infatti, veniva considerato dal Tribunale come inidoneo al giudicato (cfr. sentenza appellata).
Chiarito tale aspetto, ribadiva la indubbia rilevanza dell'esito della procedura di urgenza utilizzabile come prova atipica ed accertava la presenza di una servitù costituita per destinazione di padre di famiglia ex art.1062 c.c., dal momento che, nel palazzo in questione, risultavano presenti “opere evidentemente destinate al servizio fognario, poi rimosse e quindi ripristinate a seguito del provvedimento di urgenza” (cfr. sentenza appellata).
Inoltre, evidenziava che l'attore in prime cure, pur avendo proposto una negatoria servitutis, non aveva provato sufficientemente la propria domanda tanto più che il procedimento ex art. 700
c.p.c. consentiva di ritenere provata la servitù ex art. 1062 c.c.
Anche il C.T.U. aveva confermato la presenza, sull'appartamento del IG. , di una Parte_1 tubatura fognaria, in seguito rimossa, e non di un pluviale, come affermato da quest'ultimo. Era infine ritenuta contraddittoria e poco attendibile la testimonianza dell'avv. MA GA e rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno, vista l'assenza di un nesso eziologico fra pagina 6 di 16 l'apposizione della tubatura ad opera di parte convenuta in primo grado e i danni presunti richiesti dal IG. . Parte_1
2. Avverso la detta sentenza ha proposto appello affidando il gravame a cinque Parte_1 motivi e chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione da parte del IG. Controparte_1 della condotta fognaria collegata con il proprio appartamento e passante all'interno del cortile di proprietà esclusiva del IG. ; Parte_1
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di scarico di cui in narrativa in favore del IG.
ed asseritamente gravante sul cortile di proprietà del IG. , distinto Controparte_1 Parte_1 al foglio 96 particella n. 238, sub. 2 in favore dell'appartamento del IG. : Controparte_1
3) per l'effetto, ordinare all'odierno convenuto l'eliminazione della condotta fognaria esterna apposta nel cortile di proprietà dell'attore;
4) per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi da ogni molestia e/o turbativa volta a impedire, ostacolare o diminuire il pieno godimento dell'attore del proprio fondo;
5) condannare infine il IG. al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore Controparte_1 nell'importo di € 5.200,00, anche in via equitativa, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.” (cfr. atto di appello).
Costituitosi, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., “atteso che non risultano rispettati i requisiti di chiarezza e specificità delle censure mosse, specie in relazione ai presunti capi della sentenza impugnati, laddove l'appellante si è limitato a trascrivere quasi integralmente la parte motiva della sentenza medesima” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello); ha contestato anche la violazione dei criteri di redazione degli atti ex D.M. 110/2023, dal momento che nell'atto di doglianza “non vengono rispettati numerosi parametri dettati dall'art. 2 quali, a solo titolo di esempio, quelli descritti dal comma 1, lett. c),
d), e), f) ed i)”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Ha concluso per l'infondatezza dell'avverso atto di doglianza, indicando al contrario la piena correttezza e condivisibilità del ragionamento del Tribunale in merito alla sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c. ed ha evidenziato che l'assenza di pagina 7 di 16 trascrizioni negli atti di compravendita non fosse sufficiente “a scalfire l'assunto, dimostrato dai fatti del procedimento d'urgenza, in totale assenza di prova contraria, dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, anche sulla scorta della circostanza per la quale
l'immobile in parola, costruito prima del 1900, era di proprietà dell'arcidiocesi A-
e, già all'epoca della sua costruzione, recava la conduttura fognaria esterna” ( cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Ha segnalato che il Tribunale ha correttamente apprezzato le risultanze delle operazioni peritali che avevano condotto ad escludere la precedente sussistenza di un pluviale sul muro perimetrale dell'appartamento di parte attrice, e, al contrario, a ritenere probabile l'esistenza di una precedente tubatura fognaria. Ha contestato la ricostruzione dell'appellante secondo cui “la condotta fognaria scaricherebbe in un tombino del pozzo luce di proprietà dell' differente Pt_1 da quello reale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello) visto che la condotta confluisce in un secondo tombino che poi si immette nel sistema fognario cittadino.
Circa i danni richiesti, ne sottolinea l'insussistenza ed evidenzia l'assenza di animali portatori di rischi igienici e l'assenza di nesso causale tra tale presenza e il peggioramento delle condizioni igieniche del suolo.
Circa il terzo motivo di appello, ne eccepisce l'inammissibilità, dal momento che quest'ultimo non riporta e non indica il capo di sentenza impugnato.
Richiama le argomentazioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente una servitù ex art.1062 c.c., evidenziando come tale questione “sia stata abbondantemente valutata dal giudice di prime cure che, sulla base del compendio probatorio in atti, nonché dell'assenza di qualsivoglia prova contraria da parte dell'attore ha rigettato l'effimera domanda di negatoria servitutis avanzata” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Circa il quarto motivo di appello, rilevatane l'inammissibilità per la medesima motivazione addotta per il precedente, evidenzia che, in esecuzione del provvedimento di urgenza ex art.700
c.p.c., si sia ripristinata la situazione precedente alla rimozione della tubatura, apponendo una condotta del tutto simile a quella precedente e comunque inidonea a provocare un aggravio della servitù.
Infine, mossa nuovamente l'eccezione di inammissibilità per il quinto motivo di appello, rappresenta che la disciplina delle servitù ex art.1062 c.c. non prevede alcuna necessità di pagina 8 di 16 trascrizione ma solo l'esistenza “di opere visibili e permanenti dalle quali possa derivare il vincolo oggettivo di un fondo nei confronti 16 dell'altro, allorquando i medesimi fondi, all'epoca della creazione della servitù, appartenevano ad un unico proprietario”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
In conclusione, chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per le motivazioni espresse in narrativa e nel merito di rigettare in toto l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, verificata la violazione dei criteri di redazione degli atti ex D.M.
110/2023 di disporre in conformità al dettato dell'art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c., la condanna alle spese. (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
All'esito dell'udienza collegiale del 27.02.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Col primo motivo di appello rubricato “Illogicità della motivazione. Errata e contraddittoria valutazione”, si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma l'esistenza della servitù ex art. 1062 c.c. e di un titolo idoneo a consentire l'attività di ripristino/apposizione della tubatura contestata.
Secondo l'appellante, “le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure contraddicono le risultanze probatorie” (cfr. atto di appello): il Tribunale non avrebbe tratto corrette conclusioni dalle risultanze della C.T.U. effettuata che, invece, parrebbe aver escluso la sussistenza del diritto di servitù in favore dell'appellato e, soprattutto, avrebbe escluso la preesistenza di un tubo di scarico fognario con allacciamento al tombino esistente nel cortile di proprietà dell'appellante.
Inoltre, i titoli derivativi che costituiscono il diritto del attesterebbero l'assenza della CP_1 servitù fra i due appartamenti in questione.
Segnala, poi, che la sentenza non avrebbe dato il dovuto risalto alla testimonianza dell'avv.
MA GA che avrebbe riferito, in coerenza con quanto innanzi, che, in origine, le condotte fognarie a servizio dell'appartamento acquistato dal IG. scaricavano 'le acque CP_1 pagina 9 di 16 reflue nell'impianto fognario di sua (del GA) proprietà, a servizio del suo (del GA) appartamento” (cfr. testualmente dall'atto di appello).
Infine, definisce “privo di riscontro probatorio” (cfr. atto di appello) sia il l'excursus argomentativo posto alla base del riconoscimento dell'esistenza della servitù ex art. 1062 c.c., sia il conforme assunto, effettuato dalla parte convenuta in primo grado, di sussistenza di tale diritto.
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente precisato che le operazioni di sistemazione della tubatura vennero svolte a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. nel separato giudizio n. R.G. 2117/2013.
L'ordinanza veniva infatti emessa in un procedimento cautelare ante causam intrapreso dall'appellato (cui non è seguito un accertamento definitivo) e, sebbene inidonea giudicato, in quanto funzionale ad ottenere l'anticipazione degli effetti della sentenza di merito, aveva piena efficacia esecutiva di talché l'appellato svolse le opere di allaccio in esecuzione di quel provvedimento.
Passando alla censura afferente l'esame delle risultanze delle operazioni peritali, dalle quali, a detta di parte appellante, il Tribunale si sarebbe discostato, il motivo è invece fondato.
Secondo l'appellante, infatti, il C.T.U. avrebbe “escluso che fosse presente una condotta fognaria passante per il cortile di proprietà attorea, stante la conformazione dei luoghi di causa” (cfr. atto di appello) e quindi la servitù ex art. 1062 c.c. come invece riconosciuta con l'impugnata sentenza.
Ebbene, dall'esame della C.T.U. si ricava che la consulente, dopo aver acquisito la documentazione necessaria anche dal separato giudizio ex art. 700 c.p.c., ha affermato, in risposta al secondo quesito formulatole nel corso del giudizio di primo grado, che “la condotta fognaria indicata dall'attore esiste: è quella riportata con colore BLU nella tavola grafica (ALL. N. 18 -
VISTA VERTICALE) allegata nella quale è denominata Parte_5
(TUBAZIONE IN PVC Ø100).” (cfr. C.T.U. dott.ssa Ing. ). Tuttavia, centrale
[...] Persona_1 ai fini dello scrutinio del motivo è il ragionamento svolto dalla C.T.U. sul tema, non dell'attuale, ma della precedente esistenza della tubatura apposta dopo la decretazione d'urgenza. La C.T., infatti, analizzando la colorazione delle impronte lasciate dalle preesistenti tubature sul muro perimetrale dell'appartamento dell'appellante, ha affermato che “… detta colorazione striata esistente sulla parete muraria non può essere associata ad impronta lasciata da discendente pagina 10 di 16 pluviale (come affermato da parte attrice in primo grado) perché, in tal caso, la diversa colorazione avrebbe dovuto essere presente per l'intera altezza della parete, fino alla linea della gronda del tetto, sulla quale – tra l'altro – non vi è alcun canale di gronda che avrebbe dovuto scaricare nel discendente le acque piovane ricadenti dal tetto e che avrebbe potuto avvalorare
l'ipotesi di presenza di discendente pluviale. Detta striatura è presente anche nella documentazione fotografica estratta dalla scrivente dal fascicolo del ricorso R.G. N. 2117/2013"
(cfr. C.T.U. dott.ssa Ing. ). Persona_1
Da tale descrizione dello stato dei luoghi il Tribunale fa derivare la “…presenza (con ogni probabilità) di un tubo per lo scarico fognario…” (cfr. testualmente sentenza impugnata) precisando che non può conseguentemente desumersi che il tombino sottostante, e fissato nel cortiletto, fosse destinato ad accogliere solo le acque bianche e non anche quelle nere.
La conclusione del Tribunale è condivisibile.
E' pur vero, come indicato dall'appellante che siffatta conclusione non sembra fare i conti con altri arresti della stessa relazione tecnica che, a dire dell'appellante, sembra invece smentire la presenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia. E tuttavia, l'arresto segnalato con il gravame riguarda non già la disamina della tubazione di scarico quanto il tombino (“…la attenta osservazione dei luoghi così come si sono presentati all'odierno visitatore porta ad escludere che l'unico tombino oggi visibile sul piano di calpestio del pavimento possa ricevere, sia ora che allora, anche gli scarichi fognari (acque nere) essendo riservato esclusivamente alla ricezione ed allo smaltimento di “acque bianche”; non consente di ricostruire, per la presenza dei manufatti edilizi (bagno e cucina), il presunto percorso della pretesa condotta di scarico fognario (cui fa riferimento il ricorso ex art. 700 c.p.c.) che, partendo dal foro “occluso” avrebbe dovuto confluire in un ipotetico tombino di scarico acque nere non rinvenuto e per il quale i presenti al sopralluogo del 04/01/2022, dichiararono a verbale – concordemente – non essere mai esistito;
non permette di riscontrare la presenza della “impronta lasciata sia sul muro esterno (fino a terra, ndr) che sulla pavimentazione del pozzo luce, in prossimità del tombino di scarico delle acque, dove vi è sempre stata la condotta”; le “tubature” documentate con la più volte richiamata foto N. 4 dell'All. N. 12 non sono condotte fognarie a servizio degli
“appartamenti finitimi che scaricano nel tombino” ma, come già più volte detto, discendenti
pagina 11 di 16 pluviali che fungevano e, tuttora, fungono (essendo gli stessi) da collettori delle acque piovane ricadenti sulle coperture dei vani bagno e cucina.” cfr. pag. 10 C.T.U. in prime cure).
Ne deriva che, sebbene esclusa la costituzione della servitù in ragione del chiaro tenore dei titoli derivativi della proprietà dell'odierno appellato2, alla luce delle superiori considerazioni del C.T. può ritenersi costituita la servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c., attesa la rilevata presenza di opere rivelatrici della sua esistenza.
Non è superfluo precisare che la servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita "ope legis" quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 12/02/2014 (Rv. 629347 - 01) e che il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita ne' acquistata per destinazione del padre di famiglia ) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 2994 del 17/02/2004 conf. N. 3370 del 1995).
Nel caso di specie, la C.T.U. svolta in prime cure ha comunque accertato la presenza di evidenze sulla muratura verticale che non consentono di ritenere che lo scarico fognario fosse in realtà un discendente pluviale (cfr. “Dal punto di uscita della tubazione in PVC, sulla muratura stessa, è visibile leggera striatura verticale verso il basso, di colore più scuro della tinta grigio-chiara del muro, che taluni in precedenza hanno ritenuto essere “IMPRONTA SULLA PARETE” lasciata da tubazione preesistente. Altri hanno ritenuto che detta fascia scura fosse l'impronta lasciata da discendente pluviale. A parere della sottoscritta detta colorazione striata esistente sulla parete muraria non può essere associata ad impronta lasciata da discendente perché, in tal caso, Pt_6 la diversa colorazione avrebbe dovuto essere presente per l'intera altezza della parete, fino alla linea di gronda del tetto, sulla quale – tra l'altro – non vi è alcun canale di gronda (FOTO N. 19) che avrebbe dovuto scaricare nel discendente le acque piovane ricadenti dal tetto e che avrebbe potuto avvalorare l'ipotesi di presenza di discendente pluviale. Detta striatura è presente anche nella documentazione fotografica estratta dalla scrivente dal fascicolo del ricorso R.G. N.
2117/2013 (ALL. N. 12) di cui si dirà più avanti- pag. 9 dell'elaborato). Ne deriva che, come IGnificato dal Tribunale, essendovi la precedente presenza (con ogni probabilità) di un tubo per lo scarico fognario, non può conseguentemente desumersi che il tombino sottostante, e fissato nel cortiletto, fosse destinato ad accogliere solo le acque bianche e non anche quelle nere. Risulta quindi accertata con ragionevole certezza l'esistenza di opere destinate all'esercizio della servitù di scarico e, dunque, la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia. Non può argomentarsi in contrario richiamando l'arresto della consulenza valorizzato dall'appellante perché, dovendosi valutare la risultanza con la precedente evidenza probatoria, affermare che sulla parete vi sia un'impronta che non corrisponde in modo univoco a un pluviale di scarico delle acque piovane equivale a sostenere che quell'impronta sia rivelatrice dell'esistenza di una precedente condotta fognaria che sfociava nel tombino in questione.
A conforto vi è il ragionamento del Tribunale secondo cui conforterebbero la costituzione di una servitù ex art. 1062 c.c. le dichiarazioni dei precedenti proprietari dell'appartamento acquistato dal IG. , che documentano l'esistenza della tubatura esterna per le acque reflue, la CP_1 quale, in base anche alla documentazione prodotta nel separato giudizio ex art.700 c.p.c., risulta pagina 13 di 16 essere esistente quantomeno dal 1981, ovvero dall'anno in cui la detta unità immobiliare è stata rilevata dai IGg. e Come pure conferma l'esistenza della servitù la circostanza Pt_3 Pt_4 fattuale della vetustà dell'immobile, complessivamente considerato, il quale appare risalente a prima del 1900, fatto che consentirebbe di ritenere più che probabile l'esistenza di un sistema fognario, non di ultima generazione appunto, sin dalla costruzione del palazzo stesso che risultava originariamente essere di proprietà dell'Arcidiocesi di A- (circostanza che consentirebbe di desumere l'esistenza di un unico proprietario il quale, conformemente all'art.1062 c.c., “ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”).
Di conseguenza, se per accertare l'esistenza della servitù di che trattasi è sufficiente che “… vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.” (cfr. Cass.
Ord. II Sez. Civ. n. 4646/2024) è anche vero che le evidenze probatorie a disposizione documentano l'esistenza della detta servitù secondo quanto accertato dalla disposta C.T.U. e dall'attività istruttoria svolta in prime cure.
D'altra parte, non è di ausilio, in senso conforme alle doglianze dell'appellante, quanto raccontato dal teste GA che, in modo contraddittorio, ha dapprima riferito che le condotte idriche e fognarie del suo appartamento sono in comune con il per poi dichiarare di non CP_1 sapere se le condotte idriche e fognaria siano le stesse (cfr. verbale di udienza del 01.10.2018).
Neppure ha detto dove sono ubicate tali condotte.
Il motivo (e, di conseguenza il secondo punto di domanda) è pertanto respinto con conferma della sentenza resa in prime cure e accertamento dell'esistenza della servitù di scarico in favore di
, gravante sul cortile di proprietà di distinto in ct. di Foggia al fg. Controparte_1 Parte_1
96, p.lla n. 238, sub 2.
4. Venendo al secondo motivo di appello relativo alla domanda di condanna al risarcimento del danno respinta dal Giudice di secondo l'appellante il consulente non avrebbe “preso Parte_7 in considerazione la circostanza che l'attore formulava la domanda di risarcimento danni perché nel cortiletto brulicano lombrichi che in precedenza non c'erano, e perché si vedevano topi che prima non si erano mai visti, limitando così il diritto di proprietà dell'attore” (cfr. atto di appello). E il Tribunale non avrebbe “motivato sulla sussistenza o meno di una correlazione tra pagina 14 di 16 lo scarico di acque luride nel locale di proprietà attorea e la presenza di topi e vermi nel locale di proprietà attorea”, (cfr. atto di appello), e neppure valorizzato, sul punto, la testimonianza della IG. . Il consulente non avrebbe neppure “motivato sulla sussistenza o meno CP_4 di una correlazione tra lo scarico di acque luride nel locale di proprietà attorea e la presenza di topi e vermi nel locale di proprietà attorea” (cfr. atto di appello).
Il motivo è infondato.
Come evidenziato innanzi, la condotta del IG. è stata installata in ossequio al dictum CP_1 giudiziale riveniente dalla ordinanza ex art. 700 c.p.c. né l'appellante ha fornito la prova della presenza dei lombrichi e dei topi o di condotte che abbiano aggravato la servitù.
Da ciò deriva il rigetto anche del secondo motivo di appello.
I motivi dal terzo al quinto3 sono assorbiti atteso il rigetto del primo e considerato che non vi sono elementi per ritenere, come già IGnificato, che il abbia aggravato la servitù. CP_1
Il gravame è quindi integralmente respinto. 3 Cfr.; “3 MOTIVO Omesso pronunciamento su un fatto decisivo Il Giudice di prime cure non si è pronunciata su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea di accertamento negativo della servitù insistente sulla propria proprietà, senza essersi pronunciata sul mancato adempimento dell'onere probatorio posto a carico del convenuto, ovvero dimostrare che fosse esistente la servitù de qua…”; “4 MOTIVO Omesso pronunciamento su un fatto decisivo Il Giudice di prime cure non si è pronunciata su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Invero il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea di accertamento negativo della servitù insistente sulla proprietà attorea, sull'errato presupposto che vi era una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, esistendo opere evidentemente destinate al servizio fognario. Senza pronunciarsi sulla seguente questione, ovvero qualora fosse vero (ma così non è) che in precedenza sul muro perimetrale del cortiletto era stata collocata una condotta fognaria, la rimozione della stessa e la apposizione di una nuova condotta costituirebbe un aggravamento della precedente servitù…omissis…”; “…5
MOTIVO Omesso pronunciamento su un fatto decisivo Il Giudice di prime cure non si è pronunciata su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Invero il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea di accertamento negativo della servitù insistente sulla propria proprietà, sull'errato presupposto che vi era una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, esistendo opere evidentemente destinate al servizio fognario, ed ha ritenuto sussistere la servitù per destinazione del padre di famiglia pur in mancanza dei presupposti previsti per legge, ma ha omesso il pronunciamento su un fatto decisivo quale la inesistenza della servitù per mancanza di un valido titolo negoziale…omissis…” (cfr. testualmente dall'atto di appello). pagina 15 di 16 5. Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza sul gravame e, parametrate ai valori minimi e liquidate secondo il valore (€ 5.200,00) della causa in favore dell'appellato, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022, vanno poste a carico dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro il IG. avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 1501/2023 emessa nel procedimento n. R.G. 8450/2017 dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 31/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate per compensi in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte soccombente anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari il 18.3.2025
Il conIGliere estensore Il Presidente
Maria Grazia CASERTA Maria MITOLA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 11 C.T.U.: “La scrivente ha esaminato attentamente sia l'atto di compravendita in data 05/04/1993, Rep.
N. 37784, Racc. 13094, a firma del Notaio , reg. a Foggia il 23/04/1993, N. 1333/1V (rinvenuto nel Persona_2 fascicolo ed allegato al N. 20), con il quale la IG.ra , dante causa dell'odierno attore, ON pervenne alla proprietà dell'immobile sito in Foggia, alla Piazza C. TI, N. 11 P.T., con annesso “piccolo cortile”, in catasto riportato al Fg. 96, part. 238, sub. 2, P.T., sia l'atto di compravendita Rep. N. 13132, in data 26/06/2012,
Raccolta N. 8203 a firma del Notaio (ALL. N. 13), con il quale il IG. Persona_3 Controparte_1 pervenne alla proprietà dell'immobile sito in Foggia alla Piazza C. TI, N. 12, in catasto al Fg. 96, part. 238, sub.
6, 1° P. Nessuno dei due atti riferisce di diritti di servitù i relazione alla installazione di condotte fognarie: nel titolo di proprietà della dante causa IG.ra non risulta essere riportata alcuna servitù passiva ON
a carico del fondo oggi di proprietà dell'odierno attore ed in favore del fondo di proprietà dell'odierno convenuto contumace;
analogamente, nel titolo di proprietà dell'odierno convenuto contumace non risulta essere riportata alcuna servitù attiva in favore del medesimo fondo di proprietà dell'odierno convenuto contumace ed a carico del fondo dell'odierno attore. Si può concludere, quindi, per la inesistenza di eventuali diritti di servitù.” (cfr. testualmente dalla C.T.U.). pagina 12 di 16