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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 2899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 2899/2023 promossa con ricorso depositato in data 14 novembre
2023 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Irene Perenzoni ricorrente e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Massimo a Beccara ricorrente
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede al fine della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e Per_1
1 Per
(nato in data [...]), nati dalla loro relazione sentimentale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “a) affidamento dei figli Per minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione della madre in Aldeno (TN), piazza F. Depero n.
6. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire la permanenza dei figli con ciascuno di essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori sia con la madre che con il padre;
b) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla salute e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza con congruo anticipo.
d) Quanto alle visite, fatte salve modifiche che saranno concordate dalle parti per eventuali variazioni degli orari di lavoro di entrambi: SETTIMANA 1: - due giorni in settimana, che saranno individuati dai genitori la settimana prima in base agli impegni dei bambini e lavorativi di entrambi i genitori, il padre ritirerà i bambini alle 16.00 a scuola e li riporta il giorno dopo a scuola;
- il week-end staranno con la madre. SETTIMANA 2: - due giorni in settimana, che saranno individuati dai genitori la settimana prima in base agli impegni dei bambini e lavorativi di entrambi i genitori, il padre ritirerà i bambini alle 16.00 a scuola e li riporta il giorno dopo a scuola;
- il week-end, considerato che il sig. lavora il venerdì sera fino alle Pt_1
h. 20.30 e che il sabato riprende il lavoro dalle ore 8.00 fino al pomeriggio, lo stesso si accorderà direttamente con i nonni materni, che si sono dichiarati disponibili in
Per tal senso (quando non impossibilitati), affinché stiano con i figli ed a Per_1
partire dal venerdì sera fino al sabato pomeriggio. In caso di indisponibilità dei nonni il sig. provvederà ad organizzarsi diversamente, al pari della signora Pt_1
Per l'eventualità che i turni di lavoro lo consentano, il signor resterà CP_1 Pt_1
2 Per con i figli ed dal (finito il turno) sino alla domenica sera. Per_1 Per_3
VACANZE: Durante la pausa estiva verrà adottato il protocollo settimanale prestabilito, ad eccezione del mese di agosto che verrà diviso in due settimane consecutive con la madre e due con il padre, queste settimane si alterneranno annualmente tra le prime due e le ultime due. Durante tutto il periodo delle vacanze natalizie, notoriamente più impegnativo per il lavoro del padre, varrà il calendario settimanale prestabilito fino al rientro a scuola. I giorni di Natale, S. Stefano, sera di San Silvestro, 1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, dovranno essere alternati tra madre e padre annualmente salvo diverso accordo fra i genitori. Nelle vacanze di
Pasqua, trattandosi di periodo di lavoro intenso per il padre, i bambini staranno con la madre, ove il padre fosse impossibilitato a tenerli con sé a causa del lavoro
(salvo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta come specificato sopra). I genitori non potranno assentarsi per vacanze personali se non nei giorni in cui i figli si trovano presso l'altro genitore. Diversamente, la richiesta dovrà essere previamente sottoposta ed accettata dall'altro genitore. MALATTIA FIGLI: entrambi i genitori dovranno organizzarsi in caso di bambini ammalati.
e) Il sig. si impegna a versare a titolo di concorso per il mantenimento dei Pt_1 figli la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
f) I genitori si impegnano reciprocamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli minori ed Per_1
Per
, come da prassi in vigore presso questo Tribunale – (i) le spese mediche da documentare che non richiedano un preventivo accordo, da intendersi quelle relative a visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
e (ii) le spese mediche da documentare, che richiedano uno specifico e preventivo accordo, da intendersi quali quelle relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
2 – (i) le spese scolastiche da documentare, che non richiedano un preventivo accordo, da intendersi fra queste le tasse scolastiche sino alle scuole di
3 secondo grado richieste da istituti pubblici;
i libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
nonché (ii) le spese scolastiche che, invece, richiedano uno specifico e preventivo accordo, da intendersi quelle relative a tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
3– (i) le spese extrascolastiche, che non richiedano un preventivo accordo, da intendersi quelle relative ai costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente, all'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), e (ii) le spese extrascolastiche che, invece, richiedano un preventivo accordo, da intendersi quelle relative al tempo prolungato, centro ricreativo estivo, ad attività sportive dei figli, incluso l'abbigliamento e le attrezzature eventualmente necessari, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori –, precisando che nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di esser concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. I genitori si impegnano al rimborso dei suddetti importi dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A tal fine, le parti si impegnano a presentare alla fine di ciascun mese le spese sostenute e l'altra parte si impegna al relativo rimborso entro 10 (=dieci) giorni dalla data di presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
g) Le parti concordano che l'assegno unico universale (o eventuali futuri sostegni economici statali), verrà percepito al 100% dalla sig.ra con l'intesa che CP_1 verrà utilizzato nell'interesse dei figli;
h) Spese legali interamente compensate tra le parti;
i) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, e dichiarano che le stesse sono conformi all'esigenza morale e materiale dei figli.”.
4 Le parti hanno dedotto di non convivere più dal mese di febbraio 2021, essendosi ormai da tempo deteriorato il loro rapporto. Le stesse hanno rappresentato che la sig.ra lavora come educatrice presso l'asilo nido di Aldeno mentre il sig. CP_1
è dipendente di Sait. Pt_1
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, è fondata e va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio che l'intesa raggiunta dai coniugi sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori, contemperando al contempo l'esigenza di continuità nella frequentazione dei figli con le esigenze lavorative del padre, il quale lavora su turni.
Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, dispone che l'affidamento, la collocazione, il regime di visita e il
Per mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e (nato in [...] 11 Per_1
settembre 2018), siano disciplinati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 2899/2023 promossa con ricorso depositato in data 14 novembre
2023 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Irene Perenzoni ricorrente e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Massimo a Beccara ricorrente
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede al fine della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e Per_1
1 Per
(nato in data [...]), nati dalla loro relazione sentimentale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “a) affidamento dei figli Per minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione della madre in Aldeno (TN), piazza F. Depero n.
6. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire la permanenza dei figli con ciascuno di essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori sia con la madre che con il padre;
b) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla salute e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza con congruo anticipo.
d) Quanto alle visite, fatte salve modifiche che saranno concordate dalle parti per eventuali variazioni degli orari di lavoro di entrambi: SETTIMANA 1: - due giorni in settimana, che saranno individuati dai genitori la settimana prima in base agli impegni dei bambini e lavorativi di entrambi i genitori, il padre ritirerà i bambini alle 16.00 a scuola e li riporta il giorno dopo a scuola;
- il week-end staranno con la madre. SETTIMANA 2: - due giorni in settimana, che saranno individuati dai genitori la settimana prima in base agli impegni dei bambini e lavorativi di entrambi i genitori, il padre ritirerà i bambini alle 16.00 a scuola e li riporta il giorno dopo a scuola;
- il week-end, considerato che il sig. lavora il venerdì sera fino alle Pt_1
h. 20.30 e che il sabato riprende il lavoro dalle ore 8.00 fino al pomeriggio, lo stesso si accorderà direttamente con i nonni materni, che si sono dichiarati disponibili in
Per tal senso (quando non impossibilitati), affinché stiano con i figli ed a Per_1
partire dal venerdì sera fino al sabato pomeriggio. In caso di indisponibilità dei nonni il sig. provvederà ad organizzarsi diversamente, al pari della signora Pt_1
Per l'eventualità che i turni di lavoro lo consentano, il signor resterà CP_1 Pt_1
2 Per con i figli ed dal (finito il turno) sino alla domenica sera. Per_1 Per_3
VACANZE: Durante la pausa estiva verrà adottato il protocollo settimanale prestabilito, ad eccezione del mese di agosto che verrà diviso in due settimane consecutive con la madre e due con il padre, queste settimane si alterneranno annualmente tra le prime due e le ultime due. Durante tutto il periodo delle vacanze natalizie, notoriamente più impegnativo per il lavoro del padre, varrà il calendario settimanale prestabilito fino al rientro a scuola. I giorni di Natale, S. Stefano, sera di San Silvestro, 1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, dovranno essere alternati tra madre e padre annualmente salvo diverso accordo fra i genitori. Nelle vacanze di
Pasqua, trattandosi di periodo di lavoro intenso per il padre, i bambini staranno con la madre, ove il padre fosse impossibilitato a tenerli con sé a causa del lavoro
(salvo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta come specificato sopra). I genitori non potranno assentarsi per vacanze personali se non nei giorni in cui i figli si trovano presso l'altro genitore. Diversamente, la richiesta dovrà essere previamente sottoposta ed accettata dall'altro genitore. MALATTIA FIGLI: entrambi i genitori dovranno organizzarsi in caso di bambini ammalati.
e) Il sig. si impegna a versare a titolo di concorso per il mantenimento dei Pt_1 figli la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
f) I genitori si impegnano reciprocamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli minori ed Per_1
Per
, come da prassi in vigore presso questo Tribunale – (i) le spese mediche da documentare che non richiedano un preventivo accordo, da intendersi quelle relative a visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
e (ii) le spese mediche da documentare, che richiedano uno specifico e preventivo accordo, da intendersi quali quelle relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
2 – (i) le spese scolastiche da documentare, che non richiedano un preventivo accordo, da intendersi fra queste le tasse scolastiche sino alle scuole di
3 secondo grado richieste da istituti pubblici;
i libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
nonché (ii) le spese scolastiche che, invece, richiedano uno specifico e preventivo accordo, da intendersi quelle relative a tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
3– (i) le spese extrascolastiche, che non richiedano un preventivo accordo, da intendersi quelle relative ai costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente, all'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), e (ii) le spese extrascolastiche che, invece, richiedano un preventivo accordo, da intendersi quelle relative al tempo prolungato, centro ricreativo estivo, ad attività sportive dei figli, incluso l'abbigliamento e le attrezzature eventualmente necessari, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori –, precisando che nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di esser concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. I genitori si impegnano al rimborso dei suddetti importi dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A tal fine, le parti si impegnano a presentare alla fine di ciascun mese le spese sostenute e l'altra parte si impegna al relativo rimborso entro 10 (=dieci) giorni dalla data di presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
g) Le parti concordano che l'assegno unico universale (o eventuali futuri sostegni economici statali), verrà percepito al 100% dalla sig.ra con l'intesa che CP_1 verrà utilizzato nell'interesse dei figli;
h) Spese legali interamente compensate tra le parti;
i) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, e dichiarano che le stesse sono conformi all'esigenza morale e materiale dei figli.”.
4 Le parti hanno dedotto di non convivere più dal mese di febbraio 2021, essendosi ormai da tempo deteriorato il loro rapporto. Le stesse hanno rappresentato che la sig.ra lavora come educatrice presso l'asilo nido di Aldeno mentre il sig. CP_1
è dipendente di Sait. Pt_1
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, è fondata e va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio che l'intesa raggiunta dai coniugi sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori, contemperando al contempo l'esigenza di continuità nella frequentazione dei figli con le esigenze lavorative del padre, il quale lavora su turni.
Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, dispone che l'affidamento, la collocazione, il regime di visita e il
Per mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e (nato in [...] 11 Per_1
settembre 2018), siano disciplinati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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