CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. IA CA ER n. 789/2021, pubblicata il 22.3.2021, iscritto al n. 4343/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
(p.i. ), con sede in , Via Unità Italiana n° Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
28, in persona del Direttore Generale, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura da intendersi in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Antonia Sarro (c.f.
[...]
) e CO IS (c.f. ), C.F._1 CodiceFiscale_2
appellante e
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio CP_2
separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.
[...]
), IN IR (c.f. e OL LU (c.f. C.F._3 CodiceFiscale_4 [...]
), C.F._5
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 21.10.2021, la ha impugnato Parte_3
davanti a questa Corte la sentenza n. 789/2021, pubblicata il 22.3.2021, con cui il Tribunale di S. IA CA ER aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1552/2018, dell'importo di
55.076,15 € oltre interessi moratori, ottenuto dallo Controparte_1
per saldo di prestazioni sanitarie rese negli anni dal 2010 al 2013 in favore di utenti del servizio sanitario nazionale.
Aveva affermato il Tribunale, dopo aver ritenuto la giurisdizione del G.O., che era infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito in quanto generica e comunque per essere la prescrizione decennale in quanto discendente da contratto, che era parimenti infondata l'eccezione di applicazione dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, non essendo la scontistica applicabile oltre il triennio di scadenza del 2009 e non essendo stata contrattualizzata e che era infine infondata l'eccezione di inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di appello l'erroneità della sentenza per non essere stata riconosciuta la giurisdizione del G.A., con un secondo motivo per non essere stata riconosciuta la durata quinquennale della prescrizione, per essere il contratto ad esecuzione periodica, con un terzo motivo per non aver correttamente valutato l'eccezione di applicazione della scontistica di cui alla legge n. 296/2006, quantomeno per essere lo sconto tariffario stato contrattualizzato, come rilevabile dalla lettura del contratto, anche per essersi verificato negli anni in oggetto il superamento del tetto di spesa, con un quarto motivo nuovamente per non essere stato valutato l'altrimenti superamento del tetto di spesa, con un quinto motivo per essere stati ritenuti applicabili gli interessi moratori.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda del Centro sanitario, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e opponendosi all'esame di domande ed eccezioni nuove e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa sostituzione del consigliere relatore, per esigenze di ruolo, e concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
E? inammissibile il secondo motivo, inerente la prescrizione, attesa la sua assoluta genericità, come anche rilevato dal primo giudice con motivazione sul punto non censurata, posto che l'appellante si limita a sostenere che la prescrizione sarebbe quinquennale, con riferimento a contratti ad esecuzione periodica, senza minimamente indicare, in relazione a tutte le fatture azionate e relative a quattro anni di prestazioni, quando sarebbe iniziato a decorrere il termine e quando si sarebbe verificata la prescrizione. E' altresì infondato, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
30546/2017), secondo cui “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito Part dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile”.
E' infondato il terzo motivo di appello, inerente lo sconto tariffario. Questa Corte si è già occupata più volte della questione, inerente l'applicazione dello sconto tariffario in oggetto oltre il limite triennale 2007/2009, affermandone la temporaneità nel triennio suddetto, con interpretazione che ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello
Parte sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ha richiamato in motivo di appello la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. La interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone però nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge
296/2006. Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale. Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, di cui al quarto motivo di appello, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella fattispecie concreta è mancata di prova, alla luce anche della Parte possibilità per l' in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria, del cui esperimento non è stata fornita prova. Invero, ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, solo l'esecuzione di prestazioni dopo la data comunicata di presunto esaurimento dei budget di spesa avrebbe potuto comportare la mancata retribuzione delle prestazioni, altrimenti dovendosi operare con il meccanismo della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata fornita prova.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n.
231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
L'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di S. IA CA ER n. 789/2021, Parte_3
pubblicata il 22.3.2021, in contraddittorio con la Controparte_1
così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Ferrara, IR e LU, dichiaratisi antistatari, in ragione di 1/3 ciascuno.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 11.12.2025.
Il Presidente est. dr. Fulvio Dacomo