TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 26.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7318/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Ippolito Matano ed elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti RICORRENTE E Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t. rapp.ti e difesi ai sensi
[...] ed ed Controparte_2 CP_3 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Caserta via Lubich n. 6 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità fuori nomina per il periodo dall' 1/07/2020 al 15/10/2020, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'I.S.I.S.S Nicola Stefanelli di Mondragone
(CE) in qualità di insegnante su classe di concorso A012, per n. 9 ore settimanali;
accertare e dichiarare che l'amministrazione resistente non ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per il periodo sopra indicato per un inadempimento ad essa imputabile e per l'effetto, Condannare l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo lordo di € 2.988,66. pari all'80% della retribuzione dovuta per il periodo indicato anche a titolo di risarcimento del danno. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione Scolastica resistente la quale rappresentava che per problemi tecnici non era stato possibile procedere all'inserimento al SIDI della predetta richiesta, ma che l'amministrazione si era resa parte attiva per la risoluzione della detta problematica. Chiedeva, pertanto, un rinvio per l'accredito della prestazione ed al fine di dichiarare poi cessata la materia del contendere.
1 Disposto il detto rinvio il procuratore della parte ricorrente rappresentava che alcun pagamento era pervenuto e concludeva pertanto chiedendo la decisione della causa.
Istruita in via documentale la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali
********
Il ricorso è fondato.
Rientra nei poteri del giudice quello di qualificazione della domanda. Oggetto del giudizio e l'accertamento del diritto dell'istante al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata attribuzione alla ricorrente dell'indennità di maternità fuori nomina per il periodo dall' 1/07/2020 al
15/10/2020;
La prospettazione attorea muove dal presupposto della perdita del diritto alla indennità maternità sarebbe dipeso al colpevole inadempimento della amministrazione che non ha posto in essere gli adempimenti necessari per l'erogazione di detta prestazione.
Sembra opportuno ricordare brevemente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di risarcimento per perdita di chances.
E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non e una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale e, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85
n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).
Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata attribuzione dell'indennità di maternità, addebitabile, secondo la rappresentazione di parte convenuta ad un problema di malfunzionamento del sistema informatico che non ha consentito di inoltrare la domanda per l'erogazione di detta prestazione, nel sistema SIDI (cfr. allegato produzione pare resistente).
Quindi, l'inadempimento è dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico del CP_1 resistente atteso che, per il biennio in oggetto, non era consentito l'inserimento di detta richiesta, nel sistema SIDI, come può evincersi dalla relazione allegata del Dirigente Scolastico dell'Istituto Stefanelli.
(cfr. allegato produzione pare resistente)
Rileva il giudicante che nessun dubbio sussiste in relazione alla circostanza che eventuali disfunzioni di trasmissione e comunicazione siano opponibili alla docente rimasta privo dell'indennità di maternità, né che le stesse possano lecitamente riverberare effetti pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, laddove vengano a comprimere posizioni soggettive di diritto. 2 Nella specie, poi, è provato, oltre che incontestato che la docente fosse in possesso di tutti i requisiti per poter godere della detta indennità per il periodo dall' 1/07/2020 al 15/10/2020 in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'I.S.I.S.S Nicola Stefanelli di Mondragone (CE) in qualità di insegnante su classe di concorso A012, per n. 9 ore settimanali.
Ciò posto, quanto al risarcimento del danno patrimoniale, esso va, senz'altro, valutato sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c., tenendo conto del pregiudizio patrimoniale che la lavoratrice, priva della detta indennità, ha risentito per tutto il periodo in oggetto a causa del detto inadempimento.
Tale danno può quindi essere commisurato alla indennità che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per il periodo dall' 01.07.2020 al 15.10.2020
Per tali ragioni la domanda merita accoglimento per quanto di ragione e l'amministrazione scolastica convenuta va condannata al risarcimento del danno che può essere quantificato nellesomma non versata a titolo di indennità di maternità pari ad euro di € 2.988,66 ovvero all'80% della retribuzione dovuta per il detto periodo oltre interessi legali decorrenti dalla data di messa in mora che può farsi coincidere con la notifica del presente ricorso (avvenuta in data 8.04.2024)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in parte motiva, dell'importo di € 2.988,66 oltre interessi legali dall'08.04.2024 fino al soddisfo
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.029,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Marco Ippolito Matano
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
in persona dei legali rappresentanti p.t. rapp.ti e difesi ai sensi
[...] ed ed Controparte_2 CP_3 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Caserta via Lubich n. 6 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità fuori nomina per il periodo dall' 1/07/2020 al 15/10/2020, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'I.S.I.S.S Nicola Stefanelli di Mondragone
(CE) in qualità di insegnante su classe di concorso A012, per n. 9 ore settimanali;
accertare e dichiarare che l'amministrazione resistente non ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per il periodo sopra indicato per un inadempimento ad essa imputabile e per l'effetto, Condannare l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo lordo di € 2.988,66. pari all'80% della retribuzione dovuta per il periodo indicato anche a titolo di risarcimento del danno. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione Scolastica resistente la quale rappresentava che per problemi tecnici non era stato possibile procedere all'inserimento al SIDI della predetta richiesta, ma che l'amministrazione si era resa parte attiva per la risoluzione della detta problematica. Chiedeva, pertanto, un rinvio per l'accredito della prestazione ed al fine di dichiarare poi cessata la materia del contendere.
1 Disposto il detto rinvio il procuratore della parte ricorrente rappresentava che alcun pagamento era pervenuto e concludeva pertanto chiedendo la decisione della causa.
Istruita in via documentale la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali
********
Il ricorso è fondato.
Rientra nei poteri del giudice quello di qualificazione della domanda. Oggetto del giudizio e l'accertamento del diritto dell'istante al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata attribuzione alla ricorrente dell'indennità di maternità fuori nomina per il periodo dall' 1/07/2020 al
15/10/2020;
La prospettazione attorea muove dal presupposto della perdita del diritto alla indennità maternità sarebbe dipeso al colpevole inadempimento della amministrazione che non ha posto in essere gli adempimenti necessari per l'erogazione di detta prestazione.
Sembra opportuno ricordare brevemente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di risarcimento per perdita di chances.
E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non e una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale e, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85
n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).
Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata attribuzione dell'indennità di maternità, addebitabile, secondo la rappresentazione di parte convenuta ad un problema di malfunzionamento del sistema informatico che non ha consentito di inoltrare la domanda per l'erogazione di detta prestazione, nel sistema SIDI (cfr. allegato produzione pare resistente).
Quindi, l'inadempimento è dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico del CP_1 resistente atteso che, per il biennio in oggetto, non era consentito l'inserimento di detta richiesta, nel sistema SIDI, come può evincersi dalla relazione allegata del Dirigente Scolastico dell'Istituto Stefanelli.
(cfr. allegato produzione pare resistente)
Rileva il giudicante che nessun dubbio sussiste in relazione alla circostanza che eventuali disfunzioni di trasmissione e comunicazione siano opponibili alla docente rimasta privo dell'indennità di maternità, né che le stesse possano lecitamente riverberare effetti pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, laddove vengano a comprimere posizioni soggettive di diritto. 2 Nella specie, poi, è provato, oltre che incontestato che la docente fosse in possesso di tutti i requisiti per poter godere della detta indennità per il periodo dall' 1/07/2020 al 15/10/2020 in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'I.S.I.S.S Nicola Stefanelli di Mondragone (CE) in qualità di insegnante su classe di concorso A012, per n. 9 ore settimanali.
Ciò posto, quanto al risarcimento del danno patrimoniale, esso va, senz'altro, valutato sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c., tenendo conto del pregiudizio patrimoniale che la lavoratrice, priva della detta indennità, ha risentito per tutto il periodo in oggetto a causa del detto inadempimento.
Tale danno può quindi essere commisurato alla indennità che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per il periodo dall' 01.07.2020 al 15.10.2020
Per tali ragioni la domanda merita accoglimento per quanto di ragione e l'amministrazione scolastica convenuta va condannata al risarcimento del danno che può essere quantificato nellesomma non versata a titolo di indennità di maternità pari ad euro di € 2.988,66 ovvero all'80% della retribuzione dovuta per il detto periodo oltre interessi legali decorrenti dalla data di messa in mora che può farsi coincidere con la notifica del presente ricorso (avvenuta in data 8.04.2024)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in parte motiva, dell'importo di € 2.988,66 oltre interessi legali dall'08.04.2024 fino al soddisfo
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.029,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Marco Ippolito Matano
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3