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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
UDIENZA DEL 16.4.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Lucchesi, Paganelli e Vitiello.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 857/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Romagnoli 107-125, Lucca Controparte_2
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Zurich Insurance plc
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.2.25.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto quanto segue.
Il 07/05/2019, alle ore 18.30 circa, la Dott.ssa (di seguito, solo “TR” o “dott.ssa ), Controparte_1 CP_1 proprietaria di un'unità abitativa compresa nel condominio “ , ubicato a Lucca, in via Romagnoli nn. 107 – CP_2
125 (di seguito, solo “ ”), subì una rovinosa caduta all'interno di un'area condominiale. CP_2
Per riattivare la corrente elettrica nel suo appartamento, che aveva subito un'interruzione, la dott.ssa si era CP_1 recata nel sottoscala del Condominio, nel vano stretto e angusto che misura 228 cm di lunghezza e 100 cm di larghezza.
1 Lì sono collocati, all'interno di una parete, gli alloggiamenti dei contatori individuali di acqua ed energia elettrica, protetti da quattro ante che si aprono verso l'esterno: le prime due rispetto all'accesso per l'acqua, le altre due per l'energia elettrica.
Il contatore dell'energia elettrica relativo all'appartamento della dott.ssa è posto all'interno della terza anta, CP_1 rispetto all'entrata. Come si accennava, il vano è particolarmente stretto e angusto, oltreché buio, tanto che l'TR aveva dovuto contrassegnare il proprio contatore dell'energia elettrica con un nastro bianco, per riconoscerlo al tatto (si produce documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi sub. Doc. 1). Senonché, sulla parete opposta rispetto a quella in cui sono alloggiati i contatori condominiali, proprio in corrispondenza della terza anta che l'TR doveva raggiungere per riattivare la corrente elettrica, erano parcheggiate due biciclette, addossate l'una all'altra e legate insieme da un lucchetto chiuso, le quali occupavano circa uno spazio di circa settanta centimetri.
La presenza delle biciclette impediva l'apertura completa della terza anta che protegge l'alloggiamento dei contatori, la quale, quindi, rimaneva socchiusa.
Non era la prima volta che le biciclette erano parcheggiate all'interno del sottoscala condominiale, ostacolandone l'accesso. Il problema era ben noto al tanto è che con la deliberazione assunta nel corso dell'assemblea dei CP_2 condomini tenutasi l'11/04/2019 si era deciso che il vano sottoscala del dovesse essere lasciato libero, con CP_2 espresso divieto ai condomini di parcheggiarvi biciclette, così come in qualsiasi altro vano condominiale (doc. 2).
A tale riguardo, era stato stabilito che ogni condomino dovesse parcheggiare le biciclette nel rispettivo garage o posto auto (cfr. doc. 2 cit.). Ciononostante, le biciclette avevano continuato ad essere parcheggiate nel predetto vano;
la
Dott.ssa aveva denunciato almeno dieci volte all'amministratore di la presenza di biciclette CP_1 CP_2 parcheggiate nel vano sottoscala, anche alla presenza di altre persone.
Riprendendo il filo del racconto, le biciclette impedivano alla dott.ssa di raggiungere il contatore e di aprire CP_1 completamente l'anta del suo alloggiamento (la terza in ordine di successione).
Cosicché, ella dovette arrestarsi in corrispondenza delle biciclette, avendo queste di fronte, protrarsi verso l'alloggiamento per raggiungere l'anta, aprirla, azionare il meccanismo di riattivazione della corrente elettrica e richiudere l'anta. Compiute queste operazioni, la dott.ssa fece per uscire dal vano sottoscala, ma mentre si CP_1 ritraeva dalla sua posizione il suo piede sinistro andò a urtare contro il pedale di una delle biciclette, procurando la rovinosa caduta a terra dell'TR.
Ulteriormente allegato che, in conseguenza della caduta, aveva riportato una lesione al ginocchio destro, l'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
Il convenuto, contestato sia l'an che il quantum della domanda, ne ha chiesto il rigetto, per il caso di soccombenza chiamando peraltro in garanzia la propria compagnia assicuratrice.
Quest'ultima ha a sua volta parimenti contestato an e quantum della domanda attorea, sostenendo altresì l'inoperatività della copertura assicurativa e chiedendo quindi il rigetto della domanda principale e comunque di quella di garanzia proposta nei propri confronti.
Motivi della decisione
Premesso che la domanda è stata correttamente proposta contro il convenuto CP_2
sotto entrambi i profili di difetto di (legittimazione, ma in realtà) titolarità passiva eccepiti dal convenuto e dalla chiamata [per un verso, il fatto che il vano scale nel quale è avvenuta la caduta sia nella disponibilità solo di alcuni condomini non è sufficiente, in assenza di altri elementi sintomatici
2 di una gestione separata, a far concludere nel senso dell'esistenza di un condominio parziale;
per altro verso il fatto che, avendo il condominio adottato un'apposita delibera, che vietava la sosta delle biciclette nel vano in questione, la presenza delle stesse dipenda dall'inerzia dell'amministratore nel far rispettare tale delibera, è un profilo che riguarda unicamente i rapporti interni fra condominio ed amministratore e non incide sulla responsabilità del primo nei confronti dei terzi (tale è, in relazione alla presente causa, nella quale in questione è la responsabilità extracontrattuale del condominio, anche l'attrice)], la domanda deve ugualmente essere respinta in ragione della non riconducibilità causale della caduta alla presenza delle biciclette.
È vero, infatti, che, dato lo stato dei luoghi, la presenza di queste ultime creava una situazione di pericolo.
Occorre tuttavia osservare che tale pericolo era perfettamente percepibile da parte dell'attrice.
Per un verso, infatti, dalle sue stesse allegazioni emerge chiaramente che vide le biciclette.
Per altro verso, poi, quella creata dalla relativa presenza non era una situazione di fatto per un qualsivoglia verso ingannevole o dinamica, tale cioè da rivelarsi in concreto diversa da quanto appariva o da modificarsi nel tempo.
Al contrario, in questione era unicamente un ingombro, tale da rendere l'accesso al sottoscala disagevole e a rischio, dato il poco spazio a disposizione, di urtare contro gli sportelli degli alloggiamenti dei contatori o, come concretamente successo, di rimanere impigliati nelle biciclette. Ingombro, si ripete, perfettamente percepibile ex ante e senza che quanto poi accaduto possa essere ricondotto ad alcuna caratteristica occulta della situazione di fatto o ad alcuna modifica della stessa in corso d'opera.
Di questo trattandosi, non c'è dunque dubbio che la caduta debba essere ricondotta causalmente all'attrice, come sempre vale in casi come questi.
Giuridicamente, tenere un comportamento in presenza di un pericolo perfettamente percepibile interrompe infatti il nesso causale determinato dalla presenza del secondo (il pericolo), ponendosi quale causa unica delle conseguenze del primo (il comportamento).
Chiarito questo, ne consegue che, indipendentemente dall'inquadramento della fattispecie sub art. 2051 o sub art. 2043 cc, la domanda deve essere respinta. Vuoi nella prospettiva della prima norma, vuoi in quella della seconda, il presupposto della responsabilità è infatti la sussistenza di un nesso causale che, nella fattispecie, come visto, deve essere esclusa.
Quanto alla domanda di garanzia, respinta la domanda principale e mancando dunque il presupposto perché essa possa essere presa in considerazione, essa deve essere dichiarata assorbita.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. L'attrice dovrà dunque rifonderle sia al convenuto che alla chiamata (premesso che le contestazioni della seconda in punto
3 di operatività della polizza sono totalmente generiche e che pertanto tale operatività deve essere ritenuta senz'altro sussistente, qualora la domanda principale fosse stata accolta lo sarebbe stata anche quella di garanzia;
il suo mancato accoglimento dipende dunque unicamente dall'infondatezza della domanda principale).
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
dichiara assorbita la domanda di garanzia;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto ed alla chiamata le spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 5.077,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
4
UDIENZA DEL 16.4.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Lucchesi, Paganelli e Vitiello.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 857/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Romagnoli 107-125, Lucca Controparte_2
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Zurich Insurance plc
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.2.25.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto quanto segue.
Il 07/05/2019, alle ore 18.30 circa, la Dott.ssa (di seguito, solo “TR” o “dott.ssa ), Controparte_1 CP_1 proprietaria di un'unità abitativa compresa nel condominio “ , ubicato a Lucca, in via Romagnoli nn. 107 – CP_2
125 (di seguito, solo “ ”), subì una rovinosa caduta all'interno di un'area condominiale. CP_2
Per riattivare la corrente elettrica nel suo appartamento, che aveva subito un'interruzione, la dott.ssa si era CP_1 recata nel sottoscala del Condominio, nel vano stretto e angusto che misura 228 cm di lunghezza e 100 cm di larghezza.
1 Lì sono collocati, all'interno di una parete, gli alloggiamenti dei contatori individuali di acqua ed energia elettrica, protetti da quattro ante che si aprono verso l'esterno: le prime due rispetto all'accesso per l'acqua, le altre due per l'energia elettrica.
Il contatore dell'energia elettrica relativo all'appartamento della dott.ssa è posto all'interno della terza anta, CP_1 rispetto all'entrata. Come si accennava, il vano è particolarmente stretto e angusto, oltreché buio, tanto che l'TR aveva dovuto contrassegnare il proprio contatore dell'energia elettrica con un nastro bianco, per riconoscerlo al tatto (si produce documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi sub. Doc. 1). Senonché, sulla parete opposta rispetto a quella in cui sono alloggiati i contatori condominiali, proprio in corrispondenza della terza anta che l'TR doveva raggiungere per riattivare la corrente elettrica, erano parcheggiate due biciclette, addossate l'una all'altra e legate insieme da un lucchetto chiuso, le quali occupavano circa uno spazio di circa settanta centimetri.
La presenza delle biciclette impediva l'apertura completa della terza anta che protegge l'alloggiamento dei contatori, la quale, quindi, rimaneva socchiusa.
Non era la prima volta che le biciclette erano parcheggiate all'interno del sottoscala condominiale, ostacolandone l'accesso. Il problema era ben noto al tanto è che con la deliberazione assunta nel corso dell'assemblea dei CP_2 condomini tenutasi l'11/04/2019 si era deciso che il vano sottoscala del dovesse essere lasciato libero, con CP_2 espresso divieto ai condomini di parcheggiarvi biciclette, così come in qualsiasi altro vano condominiale (doc. 2).
A tale riguardo, era stato stabilito che ogni condomino dovesse parcheggiare le biciclette nel rispettivo garage o posto auto (cfr. doc. 2 cit.). Ciononostante, le biciclette avevano continuato ad essere parcheggiate nel predetto vano;
la
Dott.ssa aveva denunciato almeno dieci volte all'amministratore di la presenza di biciclette CP_1 CP_2 parcheggiate nel vano sottoscala, anche alla presenza di altre persone.
Riprendendo il filo del racconto, le biciclette impedivano alla dott.ssa di raggiungere il contatore e di aprire CP_1 completamente l'anta del suo alloggiamento (la terza in ordine di successione).
Cosicché, ella dovette arrestarsi in corrispondenza delle biciclette, avendo queste di fronte, protrarsi verso l'alloggiamento per raggiungere l'anta, aprirla, azionare il meccanismo di riattivazione della corrente elettrica e richiudere l'anta. Compiute queste operazioni, la dott.ssa fece per uscire dal vano sottoscala, ma mentre si CP_1 ritraeva dalla sua posizione il suo piede sinistro andò a urtare contro il pedale di una delle biciclette, procurando la rovinosa caduta a terra dell'TR.
Ulteriormente allegato che, in conseguenza della caduta, aveva riportato una lesione al ginocchio destro, l'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
Il convenuto, contestato sia l'an che il quantum della domanda, ne ha chiesto il rigetto, per il caso di soccombenza chiamando peraltro in garanzia la propria compagnia assicuratrice.
Quest'ultima ha a sua volta parimenti contestato an e quantum della domanda attorea, sostenendo altresì l'inoperatività della copertura assicurativa e chiedendo quindi il rigetto della domanda principale e comunque di quella di garanzia proposta nei propri confronti.
Motivi della decisione
Premesso che la domanda è stata correttamente proposta contro il convenuto CP_2
sotto entrambi i profili di difetto di (legittimazione, ma in realtà) titolarità passiva eccepiti dal convenuto e dalla chiamata [per un verso, il fatto che il vano scale nel quale è avvenuta la caduta sia nella disponibilità solo di alcuni condomini non è sufficiente, in assenza di altri elementi sintomatici
2 di una gestione separata, a far concludere nel senso dell'esistenza di un condominio parziale;
per altro verso il fatto che, avendo il condominio adottato un'apposita delibera, che vietava la sosta delle biciclette nel vano in questione, la presenza delle stesse dipenda dall'inerzia dell'amministratore nel far rispettare tale delibera, è un profilo che riguarda unicamente i rapporti interni fra condominio ed amministratore e non incide sulla responsabilità del primo nei confronti dei terzi (tale è, in relazione alla presente causa, nella quale in questione è la responsabilità extracontrattuale del condominio, anche l'attrice)], la domanda deve ugualmente essere respinta in ragione della non riconducibilità causale della caduta alla presenza delle biciclette.
È vero, infatti, che, dato lo stato dei luoghi, la presenza di queste ultime creava una situazione di pericolo.
Occorre tuttavia osservare che tale pericolo era perfettamente percepibile da parte dell'attrice.
Per un verso, infatti, dalle sue stesse allegazioni emerge chiaramente che vide le biciclette.
Per altro verso, poi, quella creata dalla relativa presenza non era una situazione di fatto per un qualsivoglia verso ingannevole o dinamica, tale cioè da rivelarsi in concreto diversa da quanto appariva o da modificarsi nel tempo.
Al contrario, in questione era unicamente un ingombro, tale da rendere l'accesso al sottoscala disagevole e a rischio, dato il poco spazio a disposizione, di urtare contro gli sportelli degli alloggiamenti dei contatori o, come concretamente successo, di rimanere impigliati nelle biciclette. Ingombro, si ripete, perfettamente percepibile ex ante e senza che quanto poi accaduto possa essere ricondotto ad alcuna caratteristica occulta della situazione di fatto o ad alcuna modifica della stessa in corso d'opera.
Di questo trattandosi, non c'è dunque dubbio che la caduta debba essere ricondotta causalmente all'attrice, come sempre vale in casi come questi.
Giuridicamente, tenere un comportamento in presenza di un pericolo perfettamente percepibile interrompe infatti il nesso causale determinato dalla presenza del secondo (il pericolo), ponendosi quale causa unica delle conseguenze del primo (il comportamento).
Chiarito questo, ne consegue che, indipendentemente dall'inquadramento della fattispecie sub art. 2051 o sub art. 2043 cc, la domanda deve essere respinta. Vuoi nella prospettiva della prima norma, vuoi in quella della seconda, il presupposto della responsabilità è infatti la sussistenza di un nesso causale che, nella fattispecie, come visto, deve essere esclusa.
Quanto alla domanda di garanzia, respinta la domanda principale e mancando dunque il presupposto perché essa possa essere presa in considerazione, essa deve essere dichiarata assorbita.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. L'attrice dovrà dunque rifonderle sia al convenuto che alla chiamata (premesso che le contestazioni della seconda in punto
3 di operatività della polizza sono totalmente generiche e che pertanto tale operatività deve essere ritenuta senz'altro sussistente, qualora la domanda principale fosse stata accolta lo sarebbe stata anche quella di garanzia;
il suo mancato accoglimento dipende dunque unicamente dall'infondatezza della domanda principale).
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
dichiara assorbita la domanda di garanzia;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto ed alla chiamata le spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 5.077,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
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